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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2024, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1742/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1742/2023 tra
E_
-Parte Attrice opponente- e
Controparte_1
-Parte Convenuta opposta-
Oggi, 9 aprile 2024, ad ore 12.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, sono comparsi: per l'avv. Laura MUNNO e per E_ [...]
l'avv. Liliana CRESCIMANNA. Inoltre, è presente per il tirocinio CP_1 formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 la dott.ssa Persona_1
Le parti confermano l'intervenuto pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto all'esito della concessione della p.e.. Su invito del Giudice, le Difese delle parti precisano le conclusioni come appresso, tratte dagli atti dimessi su Consolle e di seguito ricopiati. Per parte Attrice opponente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito
- revocare il decreto opposto;
- in via di eccezione riconvenzionale, accertare la mancata esecuzione da parte della convenuta delle prestazioni portate dalla fattura n. 27/2017 e, per l'effetto accertare il credito a titolo di ripetizione d'indebito vantato dall'opponente e pari a € 6.000,00, oltre interessi dal giorno del pagamento, compensando fra le parti le rispettive poste di debito-credito;
- avuto riguardo all'intervenuto pagamento, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà, di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto per un importo complessivo, comprendente capitale, interessi e spese, di € 11.193,39, condannare l'opposta alla restituzione in favore del Sig. di quanto da E_ quest'ultimo versato in eccedenza.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” Per parte Convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito
- respingere la dispiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 18444/2022 del 14.11.2022 rg.
pagina 1 di 10 36870/2022, depositato in data 2.11.2022 e notificato a mezzo PEC il 28.11.2022, dell'importo di € 7.574,40 a titolo di capitale, oltre interessi moratori come da domanda maturati e maturandi al saldo, nonché alla rifusione delle spese legali per l'importo di € 800,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e successive occorrende oltre al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 cc., dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare la al pagamento di € 7.574,40 a Controparte_2 titolo di capitale, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre spese liquidate a decreto ingiuntivo o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa;
- respingere ogni altra domanda e pretesa di controparte e segnatamente la domanda di restituzione delle somme versate successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e della domanda di compensazione avanzata da parte opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- condannare la C.G.M di nella misura ritenuta di giustizia al E_ risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c; Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio” Su invito del Giudice, le parti discutono riportandosi a tutti gli atti conclusivi rispettivamente depositati. Udita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 2 di 10 N. 1742/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 16.01.2023, al n. 1742/2023 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 11.01.2023, promossa da: (C.F.: ), nato il [...] a [...] E_ C.F._1
(LO), già titolare dell'impresa individuale (P.I.: E_
, con sede in Torrevecchia Pia (PV), via G. Aguzzi n. 62/64, cancellata il P.IVA_1 Parte_ 15.02.2024 dal Registro delle imprese, di seguito, per brevità: “ ; rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Francesco ADAVASTRO e Laura MUNNO e con gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, via G. Donizetti 47, presso e nello studio di detti Difensori, giusta procura alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente-
contro
: (P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Opera (MI), via Del Cavaliere 18, di seguito, per brevità:
“ ; CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Liliana CRESCIMANNA del foro di Milano e con la stessa elettivamente domiciliata in Opera (MI), via Martiri di Belfiore 7, presso e nello studio di detto Difensore, giusta procura alle liti ed elezione di domicilio in allegato al ricorso monitorio;
-Convenuta opposta-
* * * OGGETTO: contratto di compravendita di cose mobili e appalto di servizi.
* * * CONCLUSIONI: come da verbale odierno.
FATTO E DIRITTO 1. Verifica d'ufficio della tempestività dell'opposizione
pagina 3 di 10 Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- su conforme ricorso di PRATI, il Tribunale di Milano ha emesso il 14.11.2022 a Parte_ carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 18444, notificato all'ingiunto a mezzo PEC il 28.11.2022;
- l'ingiunto ha, a sua volta, notificato atto di citazione in opposizione via PEC il 9.01.2023, chiedendo l'iscrizione a ruolo l'11.01.2023, perfezionata da parte della cancelleria il 16.01.2023. Da quanto precede discende che l'opposizione è ammissibile e procedibile, posto che l'Attore opponente ha tempestivamente promosso la causa di opposizione entro il termine di 40 giorni dalla ricezione della notifica dell'ingiunzione e si è costituito in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in opposizione, onde è stato rispettato il doppio termine previsto dagli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo Parte_ ha chiesto ed ottenuto a carico di l'emissione di un'ingiunzione di CP_1 pagamento di € 7.574,40 oltre interessi moratori e spese, deducendo di essere creditrice verso la stessa di: a) saldo, pari a € 1.080,00 del corrispettivo concordato per la vendita di 20 kg di sementi e l'erogazione di un corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri, portato dalla fattura n. 27 del 21.12.2017, emessa per complessivi € 7.080,00 e pagata parzialmente per € 6.000,00, pari all'imponibile al netto dell'IVA (doc. 3 fasc. opposta); b) saldo, pari a € 6.494,40, portato dalla fattura n. 5 del 23.03.2020, del prezzo concordato per la vendita di 50 kg di sementi, pari a complessivi € 16.236,00, di cui l'acquirente ha già pagato l'acconto di € 9.741,00 portato dalla fattura n. 16 del 12.09.2019 (doc. 5 fasc. Att.). ha opposto il decreto ingiuntivo, negando la debenza del credito e chiedendo la E_ revoca del decreto, deducendo: il saldo della fattura n. 27 del 21.12.2017 non è dovuto perché la merce non è mai stata consegnata, pur avendo l'acquirente pagato per errore la somma di € 6.000,00 e il corso di formazione non è mai stato erogato a proprio favore;
l'importo di € 6.494,40 di cui alla fattura n. 5 del 23.03.2020 non è dovuto in quanto, seppure la merce è stata consegnata integralmente, il debito di er saldo prezzo Pt_1 deve essere compensato con il debito restitutorio di per l'omesso integrale CP_1 adempimento delle prestazioni di consegna di merce e di fornitura di servizi di formazione di cui alla fattura n. 27/2017. si è tempestivamente costituita, chiedendo la reiezione dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto, spese rifuse, deducendo: la merce di cui alla fattura n. 27 del 21.12.2017 è stata consegnata direttamente a mani dell'acquirente, il quale ha provveduto a pagarne il solo importo imponibile dopo cinque mesi circa, a mezzo assegno bancario del 10.05.2018; il corso di formazione di cui alla medesima fattura si è regolarmente tenuto, come certificato dagli attestati di frequenza rilasciati ai dipendenti dell'impresa della controparte;
nessuna contestazione relativa all'effettiva fornitura dei beni e di prestazione dei servizi è mai pervenuta dall'opponente che al contrario ha successivamente provveduto a effettuare un ulteriore ordine, regolarmente saldato, e poi pagina 4 di 10 quello di cui alla fattura n. 5 del 23.03.2020, anch'esso non saldato, pur a fronte della consegna della relativa merce, come da d.d.t. allegato. Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta l'11.10.2023, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc e i richiesti termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 cpc, fruiti parzialmente dalle parti. Alla successiva udienza, tenuta il 14.03.2024, su istanza congiunta delle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 9.04.2024, con termine alle parti termine sino al 2.04.2024 per memorie conclusive, fruito dalle parti. Oggi, preso atto dell'intervenuta cancellazione in data 15.02.2024 dal Registro delle Imprese dell'impresa individuale opponente, come risultante dalla visura camerale dimessa, sulle conclusioni come rassegnate a verbale, udita la discussione, previa camera di consiglio il Giudice ha deciso la causa dando lettura della presente sentenza.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie Parte_ ha svolto contro in via monitoria una domanda contrattuale di CP_1 adempimento, diretta alla condanna di quest'ultima al pagamento del saldo del corrispettivo per vendita di merce e prestazione di servizi, giusta due contratti, stipulati rispettivamente nel 2017 e nel 2019, il primo per vendita di 20 kg di sementi e per erogazione di servizi di formazione professionale, di cui il corrispettivo è esposto nella fattura n. 27/2017, emessa per € 7.080,00, pagata in parte e azionata in via monitoria per il saldo di € 1.080,00, e il secondo per la vendita di 50 kg di merce al prezzo di € 16.236,00, di cui alle fatture n. 16/2019 emessa per l'acconto di € 9.741,00, pagata, e n. 5/2020 emessa per il saldo di € 6.494,40, non pagata e azionata in via monitoria. Parte_ ha proposto opposizione e svolto domanda di accertamento negativo del credito, svolgendo due eccezioni: 1) eccezione di inadempimento parziale del contratto del 2017 per non essere stata erogata la formazione a all'epoca titolare dell'i presa Pt_1 individuale, e per non essere stata consegnata la merce acquistata;
2) eccezione di compensazione del proprio debito per il saldo del prezzo dovuto per il contratto del 2019 con il preteso debito della controparte per la somma di € 6.000,00 ricevuta sine titulo nel 2017 per prestazioni mai eseguite in relazione al contratto del 2017. ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, deducendo avere esattamente adempiuto ambedue i contratti. La causa è stata istruita con il compendio documentale offerto dalla convenuta opposta: il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta è ampiamente sufficiente a decidere la lite. In particolare, la Convenuta opposta ha prodotto:
- le due fatture azionate in via monitoria (docc. 1 e 4 fasc. mon.), Parte_
- l'estratto del conto corrente da cui risulta il pagamento da parte di a favore di i € 6.000,00 il 10.05.2018 (doc. 4 fasc. opposta); CP_1
- cinque attestati di frequenza rilasciati dai docenti ing. e ing. Persona_2 Parte_
di a tre dipendenti di in date diverse e consegna da Persona_3 CP_1
pagina 5 di 10 parte di a taluni di detti dipendenti di di dispositivi di protezione individuale CP_1
(docc. 2, 9, 10 e 11 fasc. opposta);
- il documento di trasporto, datato 2.10.2019, sottoscritto dal vettore CP_3
attestante la rimessione allo stesso di 50 kg di sementi da parte di ai fini
[...] CP_1 Parte_ della consegna di detta merce a con allegato messaggio di posta elettronica di conferma dell'avvenuta consegna da parte del vettore stesso (docc. 5 e 6 fasc. mon.).
4. Diritto Quanto al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, il Tribunale rileva che secondo consolidata giurisprudenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto di credito e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448). Ora, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di Parte_ adempimento, svolta da contro è quello derivante dal combinato disposto CP_1 degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Quanto all'eccezione di compensazione, la regola probatoria è quella generale di cui all'art. 2697 cc, spettando a chi eccepisce la compensazione provare l'esistenza del preteso proprio credito. In particolare, posto che nel caso di specie è stato preteso un credito per pagamento in tesi indebito, spetta all'eccipiente i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, ex art. 2033 cc, dimostrare il fatto del pagamento e l'inesistenza originaria o sopravvenuta della causa solvendi. Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: pagina 6 di 10 Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
5. Decisione Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze probatorie e alla luce dei principi di diritto da applicare nel caso di specie, ha fornito idonei elementi a sostegno CP_1 Parte_ dell'esistenza del credito nella misura richiesta mentre non ha fornito elementi a sostegno della domanda di accertamento negativo svolta, onde l'opposizione è risultata infondata e deve, pertanto, essere rigettata, per i seguenti motivi. L'esistenza dei due rapporti contrattuali tra le parti dedotti in giudizio da CP_1 consistente il primo in un contratto concluso nel 2017 avente ad oggetto la vendita di beni Contro mobili (20 kg di sementi) da a e l'erogazione di servizi di formazione CP_1 Contro (corso in materia di sicurezza) da a e il secondo in un contratto concluso CP_1 Contro nell'anno 2019, avente ad oggetto la vendita di merce da a è pacifica, in CP_1 Parte_ quanto è stata dedotta da e ammessa da la quale neanche ha contestato CP_1 specificamente la conformità dei corrispettivi esposti nelle fatture emesse da e CP_1 azionate in via monitoria, ai corrispettivi concordati. Quanto alla prova dell'esecuzione del primo contratto di cui alla fattura n. 27 del 21.12.2017 (doc. 1 fasc. mon.), che espone il prezzo di € 7.080,00, il Tribunale osserva quanto segue. La Convenuta opposta ha fornito prova documentale di avere erogato nel Parte_ periodo dal 2015 al 2018 cinque corsi di formazione a tre dipendenti di con consegna il 17.10.2017 a due di essi anche dei dispositivi di protezione individuale (docc. 2 e 9-11 fasc. Opposta). La stessa Attrice opponente negli atti successivi al primo ha confermato di eccepire l'inadempimento parziale della formazione, scrivendo nella memoria istruttoria di replica a pagina 2 (“ciò che infatti l'opponente contesta è che anche il Sig. abbia partecipato a tali corsi…”) e nella comparsa conclusiva a pagina 3 Pt_1
(“Ed infatti controparte non ha comprovato né l'erogazione in favore del Sig. del
Pt_1 corso di aggiornamento, mediante la produzione in giudizio di un attestato di frequenza, invece offerto in comunicazione in ordine ai dipendenti di ) che la formazione è
Pt_1 Contro stata erogata da ai dipendenti di ma non personalmente ad CP_1
Pt_1 all'epoca titolare dell' Orbene, il Tribunale osserva che la Organizzazione_1 Parte_ circostanza che la formazione sia stata erogata ai dipendenti di e non anche ad è irrilevante, alla luce del fatto che la formazione è stata erogata comunque a
Pt_1 Parte_ dipendenti di la quale è stata dunque posta in grado di inviare alla fruizione del servizio di formazione il personale che ha ritenuto opportuno inviare, dovendo dunque imputare a se stessa se on vi abbia partecipato insieme ai suoi dipendenti. Del
Pt_1 resto manca prova che il contratto prevedesse che la formazione doveva essere erogata a un determinato numero minimo di fruitori, dal che discende l'inidoneità dell'eccezione,
pagina 7 di 10 per come formulata, a paralizzare la domanda di diretta al pagamento del saldo CP_4 della fattura n. 27/2017. Quanto alla prestazione di consegna di 20 kg di sementi, merche ce, secondo la prospettazione di è sata ritirata personalmente da presso la sede di CP_1 Pt_1 il 21.12.2017, data dell'emissione della fattura n. 27/2017, inviata per posta CP_1 elettronica, il Giudice osserva che la circostanza, anch'esse pacifica tra le parti, nonché documentale (doc. 4 fasc. Opposta), che l'acquirente abbia pagato a nel mese di CP_1 maggio 2018 la somma di € 6.000,00, esattamente pari all'ammontare dell'imponibile IVA della detta fattura n. 27/2017 (doc. 1 fasc. mon.) senza mai contestare la mancata ricezione della merce e senza mai chiedere -neanche in questa causa- l'adempimento del contratto ovvero la risoluzione dello stesso, integrano un contegno complessivo da cui desumere che a merce è stata effettivamente ritirata e per questo l'acquirente ha saldato la quota imponibile IVA della fattura in questione. Da tanto discende che è dovuto il saldo qui preteso in causa, relativo alla componente fiscale per IVA, pari a € 1.080,00.
Contro Quanto al secondo contratto inter partes, avente ad oggetto la vendita da a CP_1 di50 kg di sementi per il prezzo complessivo di € 16.236,00, di cui alle fatture n. 16/2019 emessa per l'acconto di € 9.741,00, pagata, e n. 5/2020 emessa per il saldo di € 6.494,40, non pagata e azionata in via monitoria, il Tribunale osserva che la circostanza che la venditrice abbia consegnato la merce è pacifica, oltre che documentale. Difatti, l'Attrice opponente ha espressamente confermato il fatto in atto di citazione, e la Convenuta opposta ha documentalmente provato la consegna della merce al vettore CP_3 il 2.10.2019 con allegata mail di conferma dell'avvenuta consegna (docc.
5-6 fasc.
[...] mon.), ciò bastando a liberare la società venditrice dagli obblighi su di essa incombenti ai sensi dell'art. 1510 co. 2 cc. Quanto all'eccezione di compensazione di tali somme con preteso controcredito dell'Attrice opponente a titolo di pagamento indebito per aver la stessa già versato l'importo di € 6.000,00 a saldo di prestazioni, oggetto del primo contratto del 2017, in tesi rimaste inadempiute, il Tribunale osserva quanto segue. Il pagamento di € 6.000,00 non è avvenuto sine titulo, in quanto secondo la stessa prospettazione dell'attrice opponente è avvenuto in esecuzione di un contratto che era stato stipulato nel 2017 tra le parti, contratto che dunque ha costituito la causa solvendi del pagamento. Orbene, l'Attrice opponente non ha allegato e né, men che meno, ha provato, che il contratto del 2017 sia divenuto inefficace, sia nullo o sia stato annullato o sia stato risolto o debba essere risolto giudizialmente, avendo omesso di formulare qualsivoglia domanda in merito. Ne discende che il contratto del 2017 è del tutto valido ed efficace e dunque la causa solvendi del pagamento del 10.05.2018 non è mai venuto meno, con conseguente infondatezza dell'eccezione di compensazione svolta. Si ricorda, difatti, che a mente dell'art. 1460 cc il debitore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione on caso di inadempimento dell'altro contraente, sempre che il rifiuto pagina 8 di 10 non sia contrario a buona fede ma non può ripetere la prestazione eseguita, a meno che non chieda e ottenga declaratoria di risoluzione di diritto ovvero giudiziale del contratto.
In conclusione, ha dato prova dell'esistenza dei due contratti inter partes dedotti CP_1 Parte_ in giudizio e del conseguente sorgere dell'obbligazione di di pagare il saldo del prezzo nella consistenza richiesta, fronteggiando adeguatamente l'eccezione di Parte_ inadempimento parziale sollevata da mentre quest'ultima non ha fornito prova di essere titolare di un controcredito da opporre in compensazione, né ha provato, ma neanche dedotto di avere adempiuto: da tanto discende che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Parte_ Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve, quindi, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di non CP_1 ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e al tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del processo e dimezzati per la fase istruttoria (in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale), per complessivi € 4.237,00 oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta. Infine, il Tribunale reputa che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la condanna dell'Attrice opponente al pagamento di somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc, in quanto non si ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo all'Attrice opponente e comunque altresì dell'elemento oggettivo della condotta abusiva del processo, con conseguente rigetto dell'istanza sul punto avanzata dalla Convenuta opposta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta, così decide: rigetta l'opposizione svolta da già titolare dell'omonima impresa individuale, E_
, cancellata in corso di causa, contro E_ CP_1 in relazione al decreto ingiuntivo n. 18444, emesso dal Tribunale di Milano il
[...]
2.11.2022, pubblicato il 14.11.2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza dell'11.10.2023; per l'effetto, pagina 9 di 10 conferma il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, n. 18444/2022 emesso a carico di e a favore di E_ Controparte_1 letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
già titolare dell'omonima impresa individuale E_ E_
, cancellata in corso di causa, a pagare a favore di a
[...] Controparte_1 titolo di refusione integrale delle spese di lite della causa di opposizione, la somma di € 4.237,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, resa oggi 9.04.2024 a Milano, pubblicata ex art. 281sexies cpc e allegata a verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1742/2023 tra
E_
-Parte Attrice opponente- e
Controparte_1
-Parte Convenuta opposta-
Oggi, 9 aprile 2024, ad ore 12.30, innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, sono comparsi: per l'avv. Laura MUNNO e per E_ [...]
l'avv. Liliana CRESCIMANNA. Inoltre, è presente per il tirocinio CP_1 formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 la dott.ssa Persona_1
Le parti confermano l'intervenuto pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto all'esito della concessione della p.e.. Su invito del Giudice, le Difese delle parti precisano le conclusioni come appresso, tratte dagli atti dimessi su Consolle e di seguito ricopiati. Per parte Attrice opponente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito
- revocare il decreto opposto;
- in via di eccezione riconvenzionale, accertare la mancata esecuzione da parte della convenuta delle prestazioni portate dalla fattura n. 27/2017 e, per l'effetto accertare il credito a titolo di ripetizione d'indebito vantato dall'opponente e pari a € 6.000,00, oltre interessi dal giorno del pagamento, compensando fra le parti le rispettive poste di debito-credito;
- avuto riguardo all'intervenuto pagamento, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà, di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto per un importo complessivo, comprendente capitale, interessi e spese, di € 11.193,39, condannare l'opposta alla restituzione in favore del Sig. di quanto da E_ quest'ultimo versato in eccedenza.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio” Per parte Convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito
- respingere la dispiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 18444/2022 del 14.11.2022 rg.
pagina 1 di 10 36870/2022, depositato in data 2.11.2022 e notificato a mezzo PEC il 28.11.2022, dell'importo di € 7.574,40 a titolo di capitale, oltre interessi moratori come da domanda maturati e maturandi al saldo, nonché alla rifusione delle spese legali per l'importo di € 800,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e successive occorrende oltre al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 cc., dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare la al pagamento di € 7.574,40 a Controparte_2 titolo di capitale, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre spese liquidate a decreto ingiuntivo o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa;
- respingere ogni altra domanda e pretesa di controparte e segnatamente la domanda di restituzione delle somme versate successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e della domanda di compensazione avanzata da parte opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- condannare la C.G.M di nella misura ritenuta di giustizia al E_ risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c; Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio” Su invito del Giudice, le parti discutono riportandosi a tutti gli atti conclusivi rispettivamente depositati. Udita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 2 di 10 N. 1742/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 16.01.2023, al n. 1742/2023 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 11.01.2023, promossa da: (C.F.: ), nato il [...] a [...] E_ C.F._1
(LO), già titolare dell'impresa individuale (P.I.: E_
, con sede in Torrevecchia Pia (PV), via G. Aguzzi n. 62/64, cancellata il P.IVA_1 Parte_ 15.02.2024 dal Registro delle imprese, di seguito, per brevità: “ ; rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Francesco ADAVASTRO e Laura MUNNO e con gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, via G. Donizetti 47, presso e nello studio di detti Difensori, giusta procura alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente-
contro
: (P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Opera (MI), via Del Cavaliere 18, di seguito, per brevità:
“ ; CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Liliana CRESCIMANNA del foro di Milano e con la stessa elettivamente domiciliata in Opera (MI), via Martiri di Belfiore 7, presso e nello studio di detto Difensore, giusta procura alle liti ed elezione di domicilio in allegato al ricorso monitorio;
-Convenuta opposta-
* * * OGGETTO: contratto di compravendita di cose mobili e appalto di servizi.
* * * CONCLUSIONI: come da verbale odierno.
FATTO E DIRITTO 1. Verifica d'ufficio della tempestività dell'opposizione
pagina 3 di 10 Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- su conforme ricorso di PRATI, il Tribunale di Milano ha emesso il 14.11.2022 a Parte_ carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 18444, notificato all'ingiunto a mezzo PEC il 28.11.2022;
- l'ingiunto ha, a sua volta, notificato atto di citazione in opposizione via PEC il 9.01.2023, chiedendo l'iscrizione a ruolo l'11.01.2023, perfezionata da parte della cancelleria il 16.01.2023. Da quanto precede discende che l'opposizione è ammissibile e procedibile, posto che l'Attore opponente ha tempestivamente promosso la causa di opposizione entro il termine di 40 giorni dalla ricezione della notifica dell'ingiunzione e si è costituito in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in opposizione, onde è stato rispettato il doppio termine previsto dagli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo Parte_ ha chiesto ed ottenuto a carico di l'emissione di un'ingiunzione di CP_1 pagamento di € 7.574,40 oltre interessi moratori e spese, deducendo di essere creditrice verso la stessa di: a) saldo, pari a € 1.080,00 del corrispettivo concordato per la vendita di 20 kg di sementi e l'erogazione di un corso di aggiornamento in materia di sicurezza sui cantieri, portato dalla fattura n. 27 del 21.12.2017, emessa per complessivi € 7.080,00 e pagata parzialmente per € 6.000,00, pari all'imponibile al netto dell'IVA (doc. 3 fasc. opposta); b) saldo, pari a € 6.494,40, portato dalla fattura n. 5 del 23.03.2020, del prezzo concordato per la vendita di 50 kg di sementi, pari a complessivi € 16.236,00, di cui l'acquirente ha già pagato l'acconto di € 9.741,00 portato dalla fattura n. 16 del 12.09.2019 (doc. 5 fasc. Att.). ha opposto il decreto ingiuntivo, negando la debenza del credito e chiedendo la E_ revoca del decreto, deducendo: il saldo della fattura n. 27 del 21.12.2017 non è dovuto perché la merce non è mai stata consegnata, pur avendo l'acquirente pagato per errore la somma di € 6.000,00 e il corso di formazione non è mai stato erogato a proprio favore;
l'importo di € 6.494,40 di cui alla fattura n. 5 del 23.03.2020 non è dovuto in quanto, seppure la merce è stata consegnata integralmente, il debito di er saldo prezzo Pt_1 deve essere compensato con il debito restitutorio di per l'omesso integrale CP_1 adempimento delle prestazioni di consegna di merce e di fornitura di servizi di formazione di cui alla fattura n. 27/2017. si è tempestivamente costituita, chiedendo la reiezione dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto, spese rifuse, deducendo: la merce di cui alla fattura n. 27 del 21.12.2017 è stata consegnata direttamente a mani dell'acquirente, il quale ha provveduto a pagarne il solo importo imponibile dopo cinque mesi circa, a mezzo assegno bancario del 10.05.2018; il corso di formazione di cui alla medesima fattura si è regolarmente tenuto, come certificato dagli attestati di frequenza rilasciati ai dipendenti dell'impresa della controparte;
nessuna contestazione relativa all'effettiva fornitura dei beni e di prestazione dei servizi è mai pervenuta dall'opponente che al contrario ha successivamente provveduto a effettuare un ulteriore ordine, regolarmente saldato, e poi pagina 4 di 10 quello di cui alla fattura n. 5 del 23.03.2020, anch'esso non saldato, pur a fronte della consegna della relativa merce, come da d.d.t. allegato. Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta l'11.10.2023, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc e i richiesti termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 cpc, fruiti parzialmente dalle parti. Alla successiva udienza, tenuta il 14.03.2024, su istanza congiunta delle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 9.04.2024, con termine alle parti termine sino al 2.04.2024 per memorie conclusive, fruito dalle parti. Oggi, preso atto dell'intervenuta cancellazione in data 15.02.2024 dal Registro delle Imprese dell'impresa individuale opponente, come risultante dalla visura camerale dimessa, sulle conclusioni come rassegnate a verbale, udita la discussione, previa camera di consiglio il Giudice ha deciso la causa dando lettura della presente sentenza.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie Parte_ ha svolto contro in via monitoria una domanda contrattuale di CP_1 adempimento, diretta alla condanna di quest'ultima al pagamento del saldo del corrispettivo per vendita di merce e prestazione di servizi, giusta due contratti, stipulati rispettivamente nel 2017 e nel 2019, il primo per vendita di 20 kg di sementi e per erogazione di servizi di formazione professionale, di cui il corrispettivo è esposto nella fattura n. 27/2017, emessa per € 7.080,00, pagata in parte e azionata in via monitoria per il saldo di € 1.080,00, e il secondo per la vendita di 50 kg di merce al prezzo di € 16.236,00, di cui alle fatture n. 16/2019 emessa per l'acconto di € 9.741,00, pagata, e n. 5/2020 emessa per il saldo di € 6.494,40, non pagata e azionata in via monitoria. Parte_ ha proposto opposizione e svolto domanda di accertamento negativo del credito, svolgendo due eccezioni: 1) eccezione di inadempimento parziale del contratto del 2017 per non essere stata erogata la formazione a all'epoca titolare dell'i presa Pt_1 individuale, e per non essere stata consegnata la merce acquistata;
2) eccezione di compensazione del proprio debito per il saldo del prezzo dovuto per il contratto del 2019 con il preteso debito della controparte per la somma di € 6.000,00 ricevuta sine titulo nel 2017 per prestazioni mai eseguite in relazione al contratto del 2017. ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, deducendo avere esattamente adempiuto ambedue i contratti. La causa è stata istruita con il compendio documentale offerto dalla convenuta opposta: il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta è ampiamente sufficiente a decidere la lite. In particolare, la Convenuta opposta ha prodotto:
- le due fatture azionate in via monitoria (docc. 1 e 4 fasc. mon.), Parte_
- l'estratto del conto corrente da cui risulta il pagamento da parte di a favore di i € 6.000,00 il 10.05.2018 (doc. 4 fasc. opposta); CP_1
- cinque attestati di frequenza rilasciati dai docenti ing. e ing. Persona_2 Parte_
di a tre dipendenti di in date diverse e consegna da Persona_3 CP_1
pagina 5 di 10 parte di a taluni di detti dipendenti di di dispositivi di protezione individuale CP_1
(docc. 2, 9, 10 e 11 fasc. opposta);
- il documento di trasporto, datato 2.10.2019, sottoscritto dal vettore CP_3
attestante la rimessione allo stesso di 50 kg di sementi da parte di ai fini
[...] CP_1 Parte_ della consegna di detta merce a con allegato messaggio di posta elettronica di conferma dell'avvenuta consegna da parte del vettore stesso (docc. 5 e 6 fasc. mon.).
4. Diritto Quanto al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, il Tribunale rileva che secondo consolidata giurisprudenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto di credito e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448). Ora, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di Parte_ adempimento, svolta da contro è quello derivante dal combinato disposto CP_1 degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Quanto all'eccezione di compensazione, la regola probatoria è quella generale di cui all'art. 2697 cc, spettando a chi eccepisce la compensazione provare l'esistenza del preteso proprio credito. In particolare, posto che nel caso di specie è stato preteso un credito per pagamento in tesi indebito, spetta all'eccipiente i fatti costitutivi della pretesa e, quindi, ex art. 2033 cc, dimostrare il fatto del pagamento e l'inesistenza originaria o sopravvenuta della causa solvendi. Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: pagina 6 di 10 Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
5. Decisione Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze probatorie e alla luce dei principi di diritto da applicare nel caso di specie, ha fornito idonei elementi a sostegno CP_1 Parte_ dell'esistenza del credito nella misura richiesta mentre non ha fornito elementi a sostegno della domanda di accertamento negativo svolta, onde l'opposizione è risultata infondata e deve, pertanto, essere rigettata, per i seguenti motivi. L'esistenza dei due rapporti contrattuali tra le parti dedotti in giudizio da CP_1 consistente il primo in un contratto concluso nel 2017 avente ad oggetto la vendita di beni Contro mobili (20 kg di sementi) da a e l'erogazione di servizi di formazione CP_1 Contro (corso in materia di sicurezza) da a e il secondo in un contratto concluso CP_1 Contro nell'anno 2019, avente ad oggetto la vendita di merce da a è pacifica, in CP_1 Parte_ quanto è stata dedotta da e ammessa da la quale neanche ha contestato CP_1 specificamente la conformità dei corrispettivi esposti nelle fatture emesse da e CP_1 azionate in via monitoria, ai corrispettivi concordati. Quanto alla prova dell'esecuzione del primo contratto di cui alla fattura n. 27 del 21.12.2017 (doc. 1 fasc. mon.), che espone il prezzo di € 7.080,00, il Tribunale osserva quanto segue. La Convenuta opposta ha fornito prova documentale di avere erogato nel Parte_ periodo dal 2015 al 2018 cinque corsi di formazione a tre dipendenti di con consegna il 17.10.2017 a due di essi anche dei dispositivi di protezione individuale (docc. 2 e 9-11 fasc. Opposta). La stessa Attrice opponente negli atti successivi al primo ha confermato di eccepire l'inadempimento parziale della formazione, scrivendo nella memoria istruttoria di replica a pagina 2 (“ciò che infatti l'opponente contesta è che anche il Sig. abbia partecipato a tali corsi…”) e nella comparsa conclusiva a pagina 3 Pt_1
(“Ed infatti controparte non ha comprovato né l'erogazione in favore del Sig. del
Pt_1 corso di aggiornamento, mediante la produzione in giudizio di un attestato di frequenza, invece offerto in comunicazione in ordine ai dipendenti di ) che la formazione è
Pt_1 Contro stata erogata da ai dipendenti di ma non personalmente ad CP_1
Pt_1 all'epoca titolare dell' Orbene, il Tribunale osserva che la Organizzazione_1 Parte_ circostanza che la formazione sia stata erogata ai dipendenti di e non anche ad è irrilevante, alla luce del fatto che la formazione è stata erogata comunque a
Pt_1 Parte_ dipendenti di la quale è stata dunque posta in grado di inviare alla fruizione del servizio di formazione il personale che ha ritenuto opportuno inviare, dovendo dunque imputare a se stessa se on vi abbia partecipato insieme ai suoi dipendenti. Del
Pt_1 resto manca prova che il contratto prevedesse che la formazione doveva essere erogata a un determinato numero minimo di fruitori, dal che discende l'inidoneità dell'eccezione,
pagina 7 di 10 per come formulata, a paralizzare la domanda di diretta al pagamento del saldo CP_4 della fattura n. 27/2017. Quanto alla prestazione di consegna di 20 kg di sementi, merche ce, secondo la prospettazione di è sata ritirata personalmente da presso la sede di CP_1 Pt_1 il 21.12.2017, data dell'emissione della fattura n. 27/2017, inviata per posta CP_1 elettronica, il Giudice osserva che la circostanza, anch'esse pacifica tra le parti, nonché documentale (doc. 4 fasc. Opposta), che l'acquirente abbia pagato a nel mese di CP_1 maggio 2018 la somma di € 6.000,00, esattamente pari all'ammontare dell'imponibile IVA della detta fattura n. 27/2017 (doc. 1 fasc. mon.) senza mai contestare la mancata ricezione della merce e senza mai chiedere -neanche in questa causa- l'adempimento del contratto ovvero la risoluzione dello stesso, integrano un contegno complessivo da cui desumere che a merce è stata effettivamente ritirata e per questo l'acquirente ha saldato la quota imponibile IVA della fattura in questione. Da tanto discende che è dovuto il saldo qui preteso in causa, relativo alla componente fiscale per IVA, pari a € 1.080,00.
Contro Quanto al secondo contratto inter partes, avente ad oggetto la vendita da a CP_1 di50 kg di sementi per il prezzo complessivo di € 16.236,00, di cui alle fatture n. 16/2019 emessa per l'acconto di € 9.741,00, pagata, e n. 5/2020 emessa per il saldo di € 6.494,40, non pagata e azionata in via monitoria, il Tribunale osserva che la circostanza che la venditrice abbia consegnato la merce è pacifica, oltre che documentale. Difatti, l'Attrice opponente ha espressamente confermato il fatto in atto di citazione, e la Convenuta opposta ha documentalmente provato la consegna della merce al vettore CP_3 il 2.10.2019 con allegata mail di conferma dell'avvenuta consegna (docc.
5-6 fasc.
[...] mon.), ciò bastando a liberare la società venditrice dagli obblighi su di essa incombenti ai sensi dell'art. 1510 co. 2 cc. Quanto all'eccezione di compensazione di tali somme con preteso controcredito dell'Attrice opponente a titolo di pagamento indebito per aver la stessa già versato l'importo di € 6.000,00 a saldo di prestazioni, oggetto del primo contratto del 2017, in tesi rimaste inadempiute, il Tribunale osserva quanto segue. Il pagamento di € 6.000,00 non è avvenuto sine titulo, in quanto secondo la stessa prospettazione dell'attrice opponente è avvenuto in esecuzione di un contratto che era stato stipulato nel 2017 tra le parti, contratto che dunque ha costituito la causa solvendi del pagamento. Orbene, l'Attrice opponente non ha allegato e né, men che meno, ha provato, che il contratto del 2017 sia divenuto inefficace, sia nullo o sia stato annullato o sia stato risolto o debba essere risolto giudizialmente, avendo omesso di formulare qualsivoglia domanda in merito. Ne discende che il contratto del 2017 è del tutto valido ed efficace e dunque la causa solvendi del pagamento del 10.05.2018 non è mai venuto meno, con conseguente infondatezza dell'eccezione di compensazione svolta. Si ricorda, difatti, che a mente dell'art. 1460 cc il debitore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione on caso di inadempimento dell'altro contraente, sempre che il rifiuto pagina 8 di 10 non sia contrario a buona fede ma non può ripetere la prestazione eseguita, a meno che non chieda e ottenga declaratoria di risoluzione di diritto ovvero giudiziale del contratto.
In conclusione, ha dato prova dell'esistenza dei due contratti inter partes dedotti CP_1 Parte_ in giudizio e del conseguente sorgere dell'obbligazione di di pagare il saldo del prezzo nella consistenza richiesta, fronteggiando adeguatamente l'eccezione di Parte_ inadempimento parziale sollevata da mentre quest'ultima non ha fornito prova di essere titolare di un controcredito da opporre in compensazione, né ha provato, ma neanche dedotto di avere adempiuto: da tanto discende che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Parte_ Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve, quindi, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di non CP_1 ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e al tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del processo e dimezzati per la fase istruttoria (in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale), per complessivi € 4.237,00 oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta. Infine, il Tribunale reputa che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la condanna dell'Attrice opponente al pagamento di somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc, in quanto non si ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo all'Attrice opponente e comunque altresì dell'elemento oggettivo della condotta abusiva del processo, con conseguente rigetto dell'istanza sul punto avanzata dalla Convenuta opposta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta, così decide: rigetta l'opposizione svolta da già titolare dell'omonima impresa individuale, E_
, cancellata in corso di causa, contro E_ CP_1 in relazione al decreto ingiuntivo n. 18444, emesso dal Tribunale di Milano il
[...]
2.11.2022, pubblicato il 14.11.2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza dell'11.10.2023; per l'effetto, pagina 9 di 10 conferma il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, n. 18444/2022 emesso a carico di e a favore di E_ Controparte_1 letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
già titolare dell'omonima impresa individuale E_ E_
, cancellata in corso di causa, a pagare a favore di a
[...] Controparte_1 titolo di refusione integrale delle spese di lite della causa di opposizione, la somma di € 4.237,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, resa oggi 9.04.2024 a Milano, pubblicata ex art. 281sexies cpc e allegata a verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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