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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14246/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Colonnelli, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) ciascuno dei coniugi, essendo economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento;
2) la porzione di villa quadrifamiliare di mq 210, composta da 7 locali e 3 bagni, cantina e giardino, sita in 00124 Roma, via Villabassa 97, di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata alla IG.ra Parte_1 che continuerà ad abitarla unitamente al figlio
[...] Per_1 essendosene già allontanato, di fatto, il IG. la casa Parte_2 coniugale sarà messa in vendita al prezzo di mercato allorquando si verificherà il primo dei seguenti eventi:
a) raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio Persona_2
b) decesso della IG.ra (madre del IG. Persona_3 Pt_2
, presso e nella casa della quale vive il IG.
[...] Parte_2 attualmente;
allora i ricorrenti venderanno la casa coniugale, al fine di dividersi al
50% la somma ricavata, con l'impegno di ciascuno dei due di acquistare un appartamento ciascuno da intestare al figlio Per_2 iservandosi essi il diritto di usufrutto vita natural durante.
[...]
3) il IG. provvederà a contribuire alle spese di mantenimento Parte_2 del figlio ancora economicamente non autonomo, Per_1 corrispondendo, mensilmente, l'importo complessivo di € 300,00, sul conto corrente intestato alla IG.ra , acceso presso la Parte_1
Banca Poste Italiane Roma Infernetto, IBAN [...]
46393 75, entro il giorno 15 di ogni mese;
4) quanto alle spese straordinarie per le esigenze del figlio, esse verranno corrisposte al 50% da entrambi i genitori, se necessarie, secondo i criteri stabiliti nel protocollo di intesa del Tribunale di Roma, che i coniugi di chiarano di conoscere e di avere preventivamente letto;
5) la IG.ra , in via esclusiva, beneficerà dell'assegno Parte_1 unico per il figlio Per_1
6) l'autovettura CI DE targata FE341VR, intestata a Parte_2 verrà lasciata in uso della IG.ra , la quale Parte_1 provvederà entro sei mesi ad effettuare il passaggio di proprietà della stessa;
7) la minicar targata X96F8Y, intestata ad in uso del figlio Parte_2
verrà riconsegnata al concessionario entro febbraio 2025. Persona_2
8) il figlio maggiorenne, deciderà in autonomia quando trascorrere Per_1 del tempo con il padre, previo accordo diretto con quest'ultimo;
9) il IG. trasferirà, anche formalmente, la propria residenza.”; Parte_2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
2
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 11.10.2003 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 , parte II , atto n. 1207 , serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14246/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Colonnelli, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) ciascuno dei coniugi, essendo economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento;
2) la porzione di villa quadrifamiliare di mq 210, composta da 7 locali e 3 bagni, cantina e giardino, sita in 00124 Roma, via Villabassa 97, di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata alla IG.ra Parte_1 che continuerà ad abitarla unitamente al figlio
[...] Per_1 essendosene già allontanato, di fatto, il IG. la casa Parte_2 coniugale sarà messa in vendita al prezzo di mercato allorquando si verificherà il primo dei seguenti eventi:
a) raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio Persona_2
b) decesso della IG.ra (madre del IG. Persona_3 Pt_2
, presso e nella casa della quale vive il IG.
[...] Parte_2 attualmente;
allora i ricorrenti venderanno la casa coniugale, al fine di dividersi al
50% la somma ricavata, con l'impegno di ciascuno dei due di acquistare un appartamento ciascuno da intestare al figlio Per_2 iservandosi essi il diritto di usufrutto vita natural durante.
[...]
3) il IG. provvederà a contribuire alle spese di mantenimento Parte_2 del figlio ancora economicamente non autonomo, Per_1 corrispondendo, mensilmente, l'importo complessivo di € 300,00, sul conto corrente intestato alla IG.ra , acceso presso la Parte_1
Banca Poste Italiane Roma Infernetto, IBAN [...]
46393 75, entro il giorno 15 di ogni mese;
4) quanto alle spese straordinarie per le esigenze del figlio, esse verranno corrisposte al 50% da entrambi i genitori, se necessarie, secondo i criteri stabiliti nel protocollo di intesa del Tribunale di Roma, che i coniugi di chiarano di conoscere e di avere preventivamente letto;
5) la IG.ra , in via esclusiva, beneficerà dell'assegno Parte_1 unico per il figlio Per_1
6) l'autovettura CI DE targata FE341VR, intestata a Parte_2 verrà lasciata in uso della IG.ra , la quale Parte_1 provvederà entro sei mesi ad effettuare il passaggio di proprietà della stessa;
7) la minicar targata X96F8Y, intestata ad in uso del figlio Parte_2
verrà riconsegnata al concessionario entro febbraio 2025. Persona_2
8) il figlio maggiorenne, deciderà in autonomia quando trascorrere Per_1 del tempo con il padre, previo accordo diretto con quest'ultimo;
9) il IG. trasferirà, anche formalmente, la propria residenza.”; Parte_2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
2
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 11.10.2003 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 , parte II , atto n. 1207 , serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
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