Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2023, n. 21980
CASS
Sentenza 21 luglio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 21 luglio 2023. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello di Perugia, che aveva accertato un concorso di colpa nella causazione di un infortunio sul lavoro, escludendo la responsabilità di alcuni convenuti e rigettando le domande di manleva. I ricorrenti, tra cui la vittima dell'infortunio e i suoi familiari, hanno chiesto la revisione della quantificazione dei danni e l'accertamento della responsabilità di altri soggetti coinvolti, sostenendo che la Corte d'Appello avesse errato nell'interpretazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e nella valutazione delle prove.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso di uno dei convenuti, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente escluso la responsabilità di un soggetto in relazione alla polizza assicurativa, ma ha rigettato le altre istanze, confermando la valutazione di merito. La Corte ha argomentato che la responsabilità del direttore dei lavori non si estende automaticamente a tutti gli aspetti di sicurezza, a meno che non vi sia prova di ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Inoltre, ha sottolineato che l'interpretazione delle clausole assicurative deve rispettare i principi di diritto e le specifiche circostanze del caso, confermando la necessità di un'analisi dettagliata delle responsabilità individuali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").

Commentario1

  • 1La responsabilità aggravata dell’avvocato per l’utilizzo acritico e meccanico dell’intelligenza artificiale c.d. generativa. Nota a Trib. Latina, 23 settembre…Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 27 marzo 2026
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2023, n. 21980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21980
Data del deposito : 21 luglio 2023

Testo completo