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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente contro
, CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
di incontestata origine lavorativa con riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente all'indennizzo del CP_2
danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nella differente misura almeno del 12%.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver denunciato in data 03.01.2023 la seguente malattia professionale: “ernia discale” e di averne ottenuto il riconoscimento, in data 08.03.2023, nella misura del 8% ed un indennizzo pari ad € 10.084,15.
Non condividendo tale ultima valutazione il ricorrente introduceva il presente giudizio.
L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1
precisato nella memoria difensiva, assumendo di aver già correttamente indennizzato la lamentata patologia nella misura accertata dell'8%. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata per quanto di ragione.
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3
percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1
parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come esaustivamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni:
“Il sig. di anni 45, occupato per molti anni quale muratore e carpentiere Parte_1 edile, risulta odiernamente affetto da “ernia discale L4-L5 ed L5-S1 con radicolopatia arti inferiori
(più a sinistra) a più che moderata espressività clinica”.
Per quanto speriamo di aver illustrato nel presente elaborato peritale, possiamo concludere che dalla tecnopatia già riconosciuta dall' di Brindisi con una menomazione permanente CP_1 dell'integrità psicofisica dell'8%, sono residuati postumi permanenti di poco superiori a quelli già ammessi dall' convenuto, che ammontano al 9 % (novepercento). CP_3
Tale danno è da considerarsi insorto all'epoca della domanda amministrativa del 03.01.2023.” attribuendo quindi una valutazione pari a 9 punti.
Avverso la relazione peritale, inviata in bozza alle parti in data 04/08/2024, non constano in atti osservazioni e/o note critiche si da inficiare le conclusioni del Ctu che appaiono pertanto immuni da vizi e censure e sono pienamente condivise dal Tribunale.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici. L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 9% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2600,00 per compensi CP_1
professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, data del deposito telematico
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)