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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Marco
Bottino, ha pronunciato a seguito di deposito e scambio tra le parti di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 2.5.25, la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro e previdenza al n. 9908/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Macchione Clorinda Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo presidente Controparte_1
pro-tempore, rappr. e dif. come in atti.
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.24, il ricorrente in epigrafe, figlio della defunta deceduta in data 20.5.23 ed al contempo soggetto titolare di indennità di Persona_1
accompagnamento stante lo status di cieco totale, dichiarava che aveva presentato domanda all' in data 20.6.23 per il ottenere la pensione di reversibilità ai superstiti. CP_1
Affermava, tuttavia, che l' con provvedimento di rigetto del 21.8.23 non aveva CP_1
riconosciuto la prestazione richiesta, nemmeno dopo aver espletato l'iter procedimentale previsto dalle leggi ritenendo che vi fosse il difetto del requisito della “vivenza a carico”.
1 Il ricorrente allegava di aver presentato in data 11.9.23 ricorso in via amministrativa, rigettato in data 16.10.23.
Ciò premesso, adiva il Giudice del lavoro affinchè, previo accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, fosse condannato l' , in persona del legale rapp.nte pro- CP_1
tempore, alla corresponsione dei ratei maturati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
L' , notificati a cura di parte ricorrente copia del ricorso e del decreto di fissazione, si CP_1
costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda, attesa l'inesistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione predetta.
Nel merito, la domanda può essere accolta, attesa la sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in particolare del possesso del requisito dell'inabilità al lavoro al momento del decesso della madre e della vivenza a carico della stessa da parte del ricorrente, cieco assoluto.
E' noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
- vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
- fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del
2 superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Nel caso in esame, il ricorrente, sulla base delle risultanze della documentazione medica in atti, al momento del decesso del genitore era ed è da considerarsi totalmente inabile al lavoro.
La ricorrenza delle condizioni di legge, pertanto, comporta l'accoglimento del ricorso.
Spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità a decorrere dal 1.6.23.
Condanna l al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità con la CP_1
decorrenza di cui al capo precedente, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati.
Condanna l al pagamento delle spese, come da motivazione, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.670,00 oltre IVA e CPA come per legge, a favore del procuratore di parte ricorrente anticipatario.
Aversa, 5.5.25
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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