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22 agosto 2017
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25 febbraio 2023
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Art. 14. Efficacia del piano di utilizzo 1. Nel piano di utilizzo e' indicata la durata del piano stesso.
Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validita' del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
5. Il piano di utilizzo e' conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo. Copia di tale documentazione e' conservata anche dall'autorita' competente.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .
Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validita' del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
5. Il piano di utilizzo e' conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo. Copia di tale documentazione e' conservata anche dall'autorita' competente.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .
Commentario • 1
- 1. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.26Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle falde acquifere – Configurabilità del reato – Sversamento accidentale – Natura di reato di pericolo presunto – Pericolo per la salute pubblica – Pericolosità scientificamente accertata – Mero superamento dei limiti tabellari – Potenzialità di nuocere alla salute – Artt.242, 257, 304 D.Lgs n. 152/06 – Artt. 439, 452, 674 c.p. – Disastro innominato – Natura di delitto a consumazione anticipata – Art. 434 cod. pen. – Avvelenamento di acque – Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti – Condotte inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica – Conseguenze dannose del reato – Differenza tra art. 439 e 440 cod. …
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 19/11/2018, n. 1092Provvedimento: […] - che, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del DM 161/2012 “In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni” , mentre identica disposizione è racchiusa nel vigente art. 14 comma 3 del DPR 120/2017;Leggi di più...
- sanzioni per violazione obblighi ambientali·
- rifiuti·
- diritto comunitario·
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- curatela fallimentare e responsabilità ambientale·
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- art. 186 del D. Lgs. 152/2006·
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- art. 192 del T.U. Ambiente·
- obbligo di smaltimento dei rifiuti