Art. 1. Disposizioni generali
Gli articoli 5 , 6 , 7 , 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l' articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 359 , concernente modifiche alla anzidetta legge n. 522 nonche' il primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge.
Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall' articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , sia per il dazio e per gli Alti oneri doganali, sia per la imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Paesi membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 .
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764 , e' sostituito dal seguente: "Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi".
Il penultimo alinea dell'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764 , e' sostituito dal seguente: "per l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi".
Gli articoli 5 , 6 , 7 , 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l' articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 359 , concernente modifiche alla anzidetta legge n. 522 nonche' il primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge.
Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall' articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , sia per il dazio e per gli Alti oneri doganali, sia per la imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Paesi membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 .
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764 , e' sostituito dal seguente: "Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi".
Il penultimo alinea dell'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764 , e' sostituito dal seguente: "per l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi".