Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N° 3005 / 2023
TRIBUNALE FOGGIA
CONTENZIOSO CIVILE
TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA tra
ATTORE Parte_1 E
CONVENUTI/CONTUACI Controparte_1
Oggi 22/05/2025 innanzi al dott. LU AP, sono comparsi:
Per il sig. è presente l'avv. Francesco Marinaro, in sostituzione dell'avv. Enrico Guidone il quale, nel riportarsi ai precedenti Pt_1 atti e verbali di causa, precisa le conclusioni, come da atti di causa.
Contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in particolare nell'avversa memoria n. 3, ed insiste nuovamente nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, come articolati nell'ambito della memoria ex art. 183 cpc n. 2 vigente ratione temporis.
In particolare si chiede ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura civile che l'On.le Tribunale Adito ordini all' l'esibizione in CP_1 giudizio in copia della documentazione relativa alla vendita dei fondi mediante asta in favore della ditta “Don Umberto Società
Agricola srl” nonché copia di tutta la documentazione istruttoria (bandi, domanda di partecipazione etc) istanza già avanzata nella fase cautelare.
Difatti, contrariamente da quanto ritenuto da controparte, la richiesta di esibizione serve a documentare che l'Ente ha beneficiato delle migliorie eseguite dal sig. (che conosceva da tempo essendo catastalmente documentate) avendole tenute in Pt_1 considerazione anche in fase di quantificazione del prezzo a base d'asta dei fondi in parola. Pertanto, trattasi di circostanza rilevante ai fini del giudizio.
Si chiede, inoltre, ammettere CTU tecnica volta a quantificare in contraddittorio il valore delle migliorie eseguite dal sig. sui Pt_1 fondi in parola secondo i criteri previsti dall'art. 7 comma 3, del contratto di vendita con patto di riservato dominio n. Rep. 12.528 racc. N. 8850 in combinato disposto con l'art. 17 Legge n. 203/1982.
Si ricorda a riguardo che anche in questa sede controparte non ha smentito l'esistenza di migliorie per un valore di € 111.489,03 di cui era a conoscenza dal 2013, come si rileva dai dati catastali aggiornati oltre che dalla “SCHEDA TECNICA TERRENI – Codice
031F/01400 ” (prodotta già nella fase cautelare) con cui l'ente nel classificare i fondi oggetto di causa ai fini dell'alienazione ha CP_1 precisato che “nella vendita a cancelli aperti è garantita la consistenza del fondo nel rispetto dei dati catastali, come da scheda allegata, e non lo stato di fatto gli eventuali fabbricati e delle colture presenti”.
Quindi non solo era a conoscenza ed ha accettato le migliorie ma le ha utilizzate nelle schede tecniche predisposte ai fini della CP_1 quantificazione del valore di vendita che si presumono disposte in favore della “Don intervenuta Parte_2 nella procedura cautelare, quale aggiudicatario dei fondi.
L'avv. Marinaro, in ultimo, fa rilevare che il fascicolo del procedimento cautelare (Rg 327/2022 327-1/2022 R.G.Es. mob.), non risulta transitato nel presente procedimento;
si chiede, pertanto che il Giudice disponga in tal senso. CP_ È presente altresì per la convenuta l'Avv. Giuseppe Ficele, il quale, comparendo, contesta integralmente ogni deduzione, produzione ed eccezione avversaria, in quanto destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto, per le ragioni già compiutamente esposte negli atti di causa, ivi comprese le note ex art. 183 c.p.c., primo, secondo e terzo termine, alle quali integralmente si riporta.
Ribadisce, inoltre, di aver più volte contestato in atti l'esistenza delle asserite migliorie.
Tanto premesso, in ossequio al provvedimento di S.V. Ill.ma del 05/02/2025, precisa le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, che qui di seguito sinteticamente si riportano:
In via principale, in rito e nel merito:
1. Rigettarsi ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto;
2. In via subordinata, e solo nell'ipotesi — puramente gradata e denegata — di un parziale accoglimento della sola domanda relativa alle migliorie, compensarsi integralmente le medesime con il controcredito derivante dall'indennità di occupazione illegittima, maturata dalla data di risoluzione contrattuale sino al rilascio dell'immobile;
3. Condannarsi comunque parte attrice alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Si chiede che la causa venga rimessa in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il GOP LU AP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP LU AP ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3005 / 2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Enrico Guidone ATTORE OPPONENTE Parte_1 Contro
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Ficele Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha dedotto:
A.- l'omessa notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo.
B.- Nel merito:
- l'illegittimità dell'esecuzione in difetto di accertamento delle migliorie apportate dall'esecutato sul fondo oggetto del rilascio;
-violazione e falsa applicazione dell'art.7 comma 3 del contratto di vendita con patto di riservato dominio;
- improcedibilità esecuzione per diritto alla ritenzione.
L'opposizione è infondata.
Il precetto e il titolo esecutivo risultano notificati al destinatario ai sensi dell'art 139 c.p.c., con consegna a familiare convivente, così come attestato dal postino notificatore.
L'assunto dell'opponente della inesistenza della notifica per mancato invio del CAN e/o irregolarità dello stesso e, comunque, perché la raccomandata sarebbe stata spedita in un Comune diverso da quello di residenza del destinatario risulta sia infondata che sfornita di prova.
L'invio del CAN risulta dalla stessa ricevuta postale depositata dall'opponente, nella quale si legge che il postino notificatore in data
5.11.2021 “ha spedito avviso di avvenuta notifica con raccomandata n° 62898774352”; la circostanza che il sistema “cerca spedizione
“ di depositato dall'opponente riporta un numero di raccomandata riferito ad altra spedizione non prova senza ombra CP_2 di dubbio che il CAN n°62898774352 sia stato spedito a un indirizzo diverso ma che la racc.ta n. 628987743527 spedita il 18.11.2021
è stata spedita a un indirizzo diverso da quello dell'odierno opponente.
L'inefficacia del sito internet di a provare la circostanza eccepita dall'opponente (si veda Cassazione Ordinanza n. 6524 CP_2 del 16 marzo 2018; conforme, ordinanza n°19387 dell'8.11.2021) lascia sfornito di prova l'assunto medesimo, per il quale l'opponente non ha formulato richieste istruttorie, con violazione dell'art.2697 c.c.
Deve conseguentemente ritenersi infondata e non provata la dedotta omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto, mentre parte opposta ha provato sia l'avvenuta notifica ex art 139 cpc che la conseguente spedizione della CAN a mezzo della raccomandata in esame.
Infondatezza della domanda di accertamento delle migliorie e di pagamento del loro valore.
L' art. 6 del contratto di vendita con patto di riservato dominio de quo, prevede che la parte acquirente che intendesse effettuare investimenti di miglioramento fondiario era obbligata ad inviare comunicazione preventiva ad per ottenerne specifica CP_1 autorizzazione, precisando la natura dell'investimento, le sue caratteristiche tecniche ed economiche, il relativo presunto importo di spesa e le modalità di copertura finanziaria;
, dal canto suo, avrebbe subordinato l'autorizzazione alla verifica del regolare CP_1 pagamento delle rate dovute dalla parte acquirente e del rispetto di tutti gli obblighi assunti dall'acquirente;
Nella fattispecie, non vi è tuttavia alcuna prova dell'invio, da parte dell'opponente, di tale specifica comunicazione preventiva (tale non essendo la richiamata missiva del 16/10/2016 in atti), né del rilascio della relativa autorizzazione.
Le pretese migliorie, ove pure eventualmente realizzate, non sono dunque indennizzabili, in quanto l'art. 7, ult. comma precisa espressamente che sono escluse da ogni rimborso le migliorie effettuate in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla procedura prevista dall'art.
6. Le stesse, inoltre, non legittimano alcun diritto di ritenzione dei fondi da parte dell'opponente, non vertendosi nell'ambito di un rapporto di affitto agrario, ma di vendita con patto di riservato dominio, rispetto al quale non è nemmeno invocabile l'art. 11 D. Lg.vo 2011/n. 150 nella parte in cui prevede che il rilascio del terreno possa avvenire solo al termine dell'annata agraria, scadente il 10 novembre di ogni anno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Liquida in favore della parte opposta a titolo di spese processuali, tenuto conto del valore, dell'attività svolta, priva di attività CP_1 istruttoria, della bassa complessità delle questioni trattate e del DM 14/22, che ha modificato l'art.4 comma 1 bis del DM 55/14,
l'importo di €5.482,10, comprensivo di rimborso forfettario spese 15% e CAP, oltre IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Foggia, 22/05/2025
Il GOP LU AP