TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/08/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6108/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6108/2023, promosso da:
nata in [...] il giorno 17 dicembre 1968 e residente in [...], Controparte_1
342 – Apto 53 – Paraíso – San Paolo/SP - CEP 04007-001, Brasile;
, nata in [...] il [...] e residente in [...], Controparte_2
342 – Apto 53 – Paraíso – San Paolo/SP - CEP 04007-001, Brasile;
con il patrocinio dell'avv. Alberto Stafficci del Foro di Perugia, giusta procura speciale alle liti rilasciata a mezzo di notaio brasiliano con apostille e traduzione asseverata, e con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci n. 47; ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_3 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge contumace
PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
a scioglimento della riserva assunta il 18 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ( ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Con atto depositato il 12 maggio 2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.Lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.Lgs. n. 149/22).
1.
1.1. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_1
nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
In data 13 aprile 1927, dopo essere emigrato in Brasile e pochi giorni prima di morire, il IG. ha contratto matrimonio civile con la IG.ra Persona_1 Parte_1
Pag. 1 di 5 anche lei italiana, con cui da ventotto anni era legato in matrimonio religioso, come emerge dal certificato di matrimonio che si allega debitamente tradotto ed apostillato (doc. n. 4): in questo stesso certificato emerge che i due coniugi hanno generato cinque figli dalla loro unione precedente, tra cui il IG.
Parte_2 dall'unione tra il IG. e la IG.ra poi sfociata in matrimonio Persona_1 Parte_1 civile, in data 29 giugno 1913 è nato appunto in Brasile il IG. come da certificato di
Parte_2 nascita allegato al ricorso con traduzione asseverata e apostille (doc. n. 5); il sig. è
Parte_2 vissuto fino al 23 settembre 1981, come emerge da certificato di morte allegato al ricorso con traduzione asseverata e apostille (doc. n. 6); il 13 giugno 1933 il IG. ha contratto matrimonio con la IG.ra
Parte_2 Persona_2
quest'ultima cambiando il proprio nome in seguito al matrimonio e divenendo
[...] [...]
come emerge da certificato di matrimonio allegato al ricorso con traduzione Persona_3 asseverata e apostille (doc. n. 7); dalla coppia in data 31 agosto 1937 è nato il IG. come emerge da certificato di Persona_4 nascita allegato al ricorso con traduzione asseverata e apostille (doc. n. 8); il IG. in data 25 febbraio 1967 ha contratto matrimonio – poi iscritto il successivo 14 Persona_5 marzo - con la IG.ra , quest'ultima cambiando cognome in seguito al Persona_6 matrimonio e divenendo come emerge da certificato di matrimonio Persona_7 allegato al ricorso con traduzione asseverata e apostille (doc. n. 9); dalla coppia il 17 dicembre 1968 è nata la ricorrente IG.ra come Controparte_1 emerge da certificato di nascita allegato al ricorso con traduzione asseverata e apostille (doc. n. 10); la IG.ra in data 18 gennaio 1991 ha contratto matrimonio – poi Controparte_1 registrato il successivo 23 gennaio - con il IG. , la prima Persona_8 cambiando cognome in seguito al matrimonio e divenendo , Controparte_4 come emerge da certificato di matrimonio allegato al ricorso con traduzione asseverata e apostille (doc. n. 11); dal matrimonio in data 17 novembre 1991 è nata la ricorrente IG.ra
[...]
, come emerge da certificato di nascita allegato al ricorso con traduzione Controparte_2 asseverata e apostille (doc. n. 12).
1.2. Nonostante la regolare notifica del ricorso, effettuata a mezzo PEC il 02.10.2024, il
[...]
non si è costituto in giudizio ed è rimasto contumace.. CP_3
1.3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 15 giugno 2023, si è limitato a prenderne visione.
1.4. Alla scadenza del termine del 18 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. Tribunale di Roma, n. 2055/19 e 25.2.20).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_3 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
Pag. 2 di 5 − con la proclamazione del Regno d'Italia il 18.3.1861, per volontà di Vittorio LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
− con la Costituzione entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
− da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era poi posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si
Pag. 3 di 5 può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo nato a [...] il [...] e, con il Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione (doc. 3), ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il non si è costituito nel procedimento e non ha contestato né i fatti né le Controparte_3 ragioni giuridiche poste a base della domanda.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Corte di Cass., sentt. n. 41686/21, n. 19428/17) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla.
Pertanto, avendo i ricorrenti provato i fatti, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto alla cittadinanza italiana di nata in [...] il giorno 17 dicembre 1968; Controparte_1
, nata in [...] il [...], Controparte_2
Pag. 4 di 5 meglio generalizzati nel ricorso;
il Ministero dell'Interno e, per esso, il competente Ufficiale dello Stato Civile procederanno agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Perilli
Pag. 5 di 5