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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 387/2018, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 16.05.2024 ed avente ad oggetto: azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.);
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Mario De Giorgio, presso il cui studio, in Martina Franca (Ta), via Taranto n.62, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Bitonto, presso il cui studio, in Taranto, via Acclavio
n.73 è elettivamente domiciliato;
- resistente-
All'udienza del 16.05.2024, le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2018, , conveniva innanzi al Tribunale Parte_1 di Taranto il fratello, , al fine di ottenere la cessazione delle molestie ex artt. CP_1
703 c.p.c. e 1170 c.c., poste in essere con riferimento al compossesso della striscia di terreno da adibire a strada privata di uso commune, lungo il confine tra i rispettivi fondi nell'abitato di Talsano (Ta), con ordine al resistente di rimuovere tutti i rilievi da egli apposti al fondo della strada, di eliminare gli spigoli vivi del marciapiede, nonché di astenersi dal parcheggiare e far sostare veicoli, così riducendo l'accesso e l'utilizzazione della stessa strada privata per la sua intera larghezza.
1 A fondamento dell'azione, la ricorrente deduceva che con atto notarile del 19.12.1973 la loro madre, , aveva donato a ciascuno dei tre figli una porzione Persona_1 di suolo edificatorio nell'abitato di Talsano (Ta) affinché ciascuno di essi potesse ostruirvi la propria casa;
che con lo stesso atto i germani e si erano formalmente CP_1 Pt_1
e reciprocamente obbligati a lasciare libera, lungo il confine tra i rispettivi fondi, una striscia di terreno della larghezza complessiva di 7 metri (3,50 a carico di ciascun fondo) da adibire a strada privata di uso comune collegata alla vicina via pubblica;
che alcuni anni dopo , aveva arbitrariamente ristretto l'accesso alla detta strada, CP_1 costruendovi un muro di pietra, tale da ridurre della metà l'ingresso alla medesima.
Seguiva un lungo contenzioso, giunto sino alla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7639/09, pronunciando sul ricorso proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n.163/03 della Corte di Appello di CC Sezione Distaccata di Taranto, riteneva accertato in punto di fatto, perché ammesso dallo stesso convenuto resistente e verificato con indagine tecnica, che costui ha arbitrariamente ristretto la zona di accesso alla strada privata costruendo un muro di pietra nel lato a confine con il suo fondo in maniera che la medesima viene a gravare solo sulla parte a confine con il fondo della ricorrente;
parimenti è a dirsi del fatto che lo stesso convenuto-resistente ha costruito, sempre nell'area della strada comune nella parte attigua al suo fondo, un pozzo nero al di sotto del fondo stradale.
Il giudizio veniva, dunque, riassunto innanzi ad altra Sezione della Corte d'Appello, che con la sentenza n.497/11 rigettava l'appello proposto da;
sentenza, poi Parte_1 riformata dalla sentenza n. 8699/16 con cui la Corte di Cassazione, accoglieva i primi due motivi di ricorso di Pt_1
, dichiarando assorbiti gli altri, e cassava la sentenza impugnata.
[...]
Con sentenza n. 1141/17 la Corte di Appello di CC, giudicando quale giudice del rinvio ex art. 392 cpc., e definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 564/2001 del Tribunale di Taranto, accoglieva l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, condannava , tra l'altro, a demolire il muro CP_1 costruito all'inizio della strada comune di cui all'atto notarile del 19.12.1973, nonché al risarcimento del danno subìto da in conseguenza delle condotte violative Parte_1 del suo diritto di servitù di passaggio poste in essere da , da liquidarsi in CP_1 separato giudizio.
2 Notificato l'atto di precetto unitamente alla sentenza, eseguiva solo in parte CP_1
i lavori di demolizione del muro;
inoltre, aveva realizzato altre opere lesive dell'uso della strada comune e parcheggiava la propria autovettura all'ingresso, ostruendone l'accesso.
Pertanto, la ricorrente con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 27.12.2017, chiedeva disporsi la completa esecuzione dell'obbligo di fare prescritto dalla sentenza n. 141/17 della Corte
d'Appello di CC (completa demolizione del muro realizzato da sulla CP_1 strada comune).
A fronte del comportamento manifestamente emulativo posto in essere dal , CP_1 la ricorrente formulava, altresì, istanza di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c.
Costituitosi nel giudizio possessorio, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
contestava, inoltre, che le medesime ragioni a sostegno della tutela cautelare erano state già esposte con il ricorso ex art. 612 c.p.c., evidenziando che la procedura esecutiva (R.G. E.S. n.167/18) era stata estinta per la sopravvenuta rinuncia all'esecuzione coattiva.
Con ordinanza del 15.10.2018, il Giudice istruttore dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, stante l'insussistenza dei presupposti per agire con l'azione di manutenzione, atteso che nelle more del giudizio, il resistente aveva rimosso le opere lamentate come lesive del compossesso.
Con ricorso depositato in data 11.12.2018 la ricorrente ha, quindi, presentato istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c. chiedendo di accertare in via definitiva le molestie poste in essere dal al CP_1 compossesso sulla strada privata di uso comune, con condanna al rimborso delle spese di lite della duplice fase.
Costituendosi nella fase di merito, contestava di aver posto in essere CP_1 atteggiamenti volti a turbare il possesso della germana avendo già dato spontaneamente esecuzione alla sentenza n.1141/2017 della Corte di Appello di CC. Precisava che,
l'apposizione di pavimentazione lungo il marciapiede della strada oggetto di servitù, pavimentazione peraltro rimossa e non più presente, non costituiva alcuna molestia del diritto reale della ricorrente in quanto non impediva, né limitava il transito delle autovetture. Contestava, infine, di avere posto in essere le ulteriori opere di ampliamento del marciapiede e disconosceva la documentazione fotografica di parte ricorrente, priva di valore probatorio, poiché mai egli ed i suoi familiari avevano parcheggiato in corrispondenza all'accesso alla strada privata.
3 Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, ritenuta la superfluità dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale articolati da parte convenuta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. (cfr. ordinanza del 27.10.2021) veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 19.05.2022. Stante la disponibilità delle parti ad individuare una soluzione conciliativa, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.11.2022; all'esito, preso atto del fallimento delle trattative di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2024 e riservata in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
In via preliminare si rileva che all'udienza del 16.05.2024, parte ricorrente ha insistito nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto della rimozione ad opera del resistente degli ostacoli all'accesso alla strada in comune;
manifestando, al contempo, il proprio interesse all'accertamento della fondatezza della domanda, con conseguente condanna del resistente alla refusione delle spese di lite della duplice fase del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In punto di diritto, va rilevato che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del processo, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia.
Il predetto pronunciamento va effettuato con sentenza, nella quale l'organo giurisdizionale prende atto della volontà dei contendenti e della carenza di interesse di questi alla pronuncia definitoria del giudizio instaurato, sottoponendo al Giudice conclusioni conformi in tal senso.
La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, pur non potendo contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza, nel merito, dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese, sia per
4 la valutazione della fondatezza o meno dell'eventuale domanda accessoria risarcitoria proposta (che, nel caso di specie, era stata effettivamente formulata), precisandosi, altresì, che, sul piano effettivo, una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea delle rimessione in pristino della pregressa situazione possessoria, deve implicare anche il riconoscimento dell' illegittimità del suo operato da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 4127/2002).
Ancora in via preliminare, occorre osservare che a partire dalla novella legislativa del
2005 con D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella L. n. 80 del 2005, il rapporto tra i due momenti della causa possessoria è caratterizzato da una "bifasicità" ormai soltanto eventuale, nel senso che, una volta conclusasi la fase sommaria con l'accoglimento o con la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdettale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo citato»
(Cass. n. 23860/2023; Cass. sez. un. n. 26027/2013). La novella legislativa del 2005, pur intervenendo sulla struttura bifasica del procedimento possessorio, non ne compromette la sostanziale unitarietà, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventualizzato, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria tanto che, alla conclusione della fase interdittale, la causa deve proseguire davanti al medesimo giudice per la seconda fase, quella di merito, senza soluzione di continuità (Cass. n. 5154/2019).
Tanto premesso, nella specie, l'allegazione del fatto sopravvenuto, rispetto alla proposizione dell'azione possessoria, è assunto da entrambe le parti come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ma permane l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio nel merito al fine di conseguire la regolamentazione delle spese di lite, secondo le regole generali.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la novella del 2005, pur avendo rescisso il legame necessario tra la fase sommaria e la fase di merito anche in ipotesi di provvedimento di accoglimento (con l'art. 703, co. IV, c.p.c. per il possessorio e con l'art. 669 octies, co.
VI, c.p.c. per i cautelari anticipatori), pur avendo cioè rimosso l'elemento che nel previgente assetto normativo aveva giustificato la mancata previsione delle spese per dette ordinanze, non ha introdotto alcuna previsione sul regolamento delle spese di lite.
Epperò, per la funzione deflattiva che il legislatore ha inteso perseguire e tenuto conto della piena adesione della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. n.379/2007, in un giudizio avente ad oggetto proprio l'eccepita illegittimità costituzionale degli artt. 703 e 669 octies
5 c.p.c. per la mancata previsione del regolamento delle spese di lite per l'ordinanza interdittale possessoria), può ritenersi ormai definitivamente acquisita la soluzione interpretativa che prevede l'applicare al provvedimento interdittale possessorio ed al cautelare anticipatorio la disciplina generale di cui all'art. 91 c.p.c.
Pertanto, posto che l'ordinanza interdittale deve sempre contenere il regolamento delle spese di lite, avverso al quale risulta poi applicabile il rimedio (ulteriore rispetto all'eventuale reclamo) dell'opposizione ai sensi degli artt. 669 septies e 645 c.p.c. (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16214/2001), nel giudizio del c.d. merito possessorio, deve essere negata la possibilità di disciplinare le spese della fase sommaria, ove non venga accertata l'infondatezza di quel diritto provvisoriamente riconosciuto (in tal caso, infatti, è ragionevole che anche l'accessoria condanna alle spese - che su quell'erroneo riconoscimento aveva il suo fondamento - possa essere revocata).
Ne consegue che, alcuna regolamentazione delle spese della fase cautelare potrà essere assunta nell'odierna fase di merito, attesa l'ordinanza interdittale possessoria di non luogo
a provvedere (atteso che, in corso di procedimento il convenuto ha rimosso le opere lamentate come lesive del compossesso e non più reiterati i comportamenti lamentati cfr. verbale di udienza del 15.10.2018) e la possibilità per la ricorrente di proporre reclamo al
Collegio ex art.669 octies c.p.c., insistendo per la condanna alla refusione delle spese in proprio favore.
Con specifico riguardo al merito della questione, il resistente soltanto nel corso del giudizio possessorio ha cessato il comportamento lesivo e le turbative in atto, al libero utilizzo della strada in contestazione, con conseguente fondatezza della domanda attorea.
Tenuto conto della soccombenza virtuale, il resistente va condannato alla refusione delle spese di lite della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Marzia Mingione, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'azione di manutenzione nel possesso promossa da;
Parte_1
2. dichiara non luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite della fase sommaria;
3. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di questa fase di merito possessorio, che qui si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed €
6 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Taranto il 10.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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