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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1384 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello D A
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMBALVO LUCIANO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTRANTONI CP_1
ANTONINO
- Appellata - All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E MOTIVI Con ricorso depositato in data 16.03.2019 innanzi al Tribunale di Palermo,
– premesso di aver lavorato, in forza di tre distinti accordi per CP_1 la prestazione d'attività sportiva dilettantistica, continuativamente dal 15.09.2015 al 30.06.2018 per n. 8 ore settimanali (nei giorni martedì e giovedì dalle 15:00 alle 19:00) quale istruttrice di danza moderna presso la palestra
“Marte Club” gestita dalla convenuta Controparte_2
– chiedeva, in via principale, il riconoscimento della
[...] natura subordinata del predetto rapporto con condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive e del TFR (conformemente all'inquadramento al livello III del CCNL Impianti e Palestre del 22.12.2015), nonché, in linea subordinata, l'accertamento del credito dalla stessa vantato
1 nei confronti della società datrice per non avere quest'ultima corrisposto la retribuzione nella misura pattuita nei premessi accordi. Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 contestava il ricorso, negando la sussistenza della subordinazione.
[...]
Con sentenza n. 2299/2022 emessa il 30.06.2022, il Giudice adito - istruita la causa a mezzo di prove testimoniali, interrogatorio formale delle parti e consulenza tecnica d'ufficio - accoglieva la domanda principale, ritenendo dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro e condannando la convenuta al pagamento in favore della lavoratrice di € 7.650,51 a titolo di differenze retributive e T.F.R. in relazione alle mansioni di istruttore sportivo con inquadramento al livello III del CCNL di settore;
riteneva, infatti, che dall'istruttoria svolta, fosse emersa la sussistenza del potere direttivo datoriale, concretizzatosi nell'integrale gestione dei turni dell'istruttrice (sprovvista di autonomia organizzativa, essendo tenuta a seguire le istruzioni e le disposizioni relative alle modalità di organizzazione del lavoro impartite dalla società), nonché il potere disciplinare, individuato nella previsione sanzionatoria contenuta negli accordi per cui, in caso di assenza, era obbligo della lavoratrice trovare un sostituto con onere a suo carico;
quali ulteriori indici di subordinazione valorizzava, ancora, la regolare cadenza dei pagamenti, l'obbligo di non concorrenza previsto nei predetti accordi, la supremazia contrattuale, rivelatasi nell'avere la società unilateralmente e arbitrariamente corrisposto un ammontare retributivo inferiore rispetto a quello pattuito. Per la riforma della suddetta sentenza ha interposto appello la
[...]
, col quale lamenta l'erronea Controparte_2 valutazione delle prove acquisite e, in ogni caso, l'insufficienza delle stesse a provare rigorosamente la subordinazione.
ha resistito al gravame, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 proposto con l'integrale conferma della sentenza impugnata ovvero, in via subordinata, la condanna dell'appellante alla corresponsione dell'importo di € 4.098,00 a titolo di differenza tra le somme pattuite negli accordi e quelle effettivamente percepite nel corso del rapporto di lavoro. All'udienza del 19.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
********* L'appello merita accoglimento nei termini che seguono.
2 Vale anzitutto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte per cui “l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 07.10.2004 n. 20002, cfr. anche Cass. n.29646/2018, Cass n.2371/2015); nel medesimo solco, si è affermato che
“l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è il vincolo di subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione e disciplinare e che deve essere accertato e valutato (per la verifica della sussistenza, o meno, nella specie di tale requisito) con riguardo al modo di attuazione delle prestazioni lavorative, fermo restando che altri caratteri (compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con quello autonomo o parasubordinato) non possono assumere valore decisivo” (Cassazione civile, sezione lavoro, 04.10.2007, n. 20791), soggiungendo che “in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (…) L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del
3 rapporto” (così in motivazione Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.8.2017 n.19436 – cfr. anche Cass. 21028/2006, cit.; Cass. 2728/2010). Sulla base dei parametri interpretativi enucleati dai Giudici di legittimità, per come appena richiamati, ritiene questa Corte, nel caso di specie, di dover considerare non assolto l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice, non essendo rinvenibile, dalle risultanze dell'istruttoria espletata, l'elemento essenziale del vincolo di subordinazione, così come inteso dalla giurisprudenza, permanendo sul punto una incertezza probatoria non superabile. Con riguardo alle prove documentali versate in atti, dalla disamina dei tre accordi sottoscritti tra le parti per la prestazione di attività sportiva dilettantistica (ALL. C, pp. 35-40, di parte appellante) emerge che:
- l'orario di lavoro della veniva concordato tra le parti e CP_1 determinato dalla società sulla base della disponibilità offerta dalla lavoratrice per i giorni e gli orari dalla stessa indicati, potendo pertanto evincersi una certa autonomia decisionale e organizzativa nella determinazione dei propri turni lavorativi (primo accordo: “
3. L'istruttore indicherà alla società i giorni dal martedi al venerdi gli orari in 4 ore settimanali la società si impegna a determinare l'orario delle lezioni sulla base della disponibilità offerta”; secondo e terzo accordo: “
4. l'istruttore indicherà alla società nei giorni del martedì e giovedì e gli orari in 4 ore settimanali la società si impegna a determinare l'orario delle lezioni sulla base della disponibilità offerta”);
- l'obbligo di relazionare la propria attività di cui al successivo punto (“l'istruttore svolgerà la sua attività professionale con la più ampia autonomia tecnica e didattica e con il solo obbligo di relazionare, di volta in volta, circa le prestazioni effettuare ed i risultati ottenuti, con l'espressa esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata”) non rappresenta di per sé indice rivelatore o sintomatico della subordinazione, tenuto peraltro conto che tale aspetto non è stato approfondito in sede di istruttoria, non essendo stato affatto esplicato in che cosa tale obbligo dovesse in concreto consistere, né se vi fossero, nel caso di sua omissione, conseguenze di tipo sanzionatorio, non indicate nell'accordo citato;
esso non appare, dunque, idoneo a rivelare un pregnante potere di controllo e vigilanza da parte del datore tale da determinare l'assoggettamento tipico del rapporto subordinato;
- non diverse considerazioni valgono per l'obbligo di non concorrenza sempre contenuto nei contratti su indicati (“l'istruttore si impegna a non lavorare presso centri sportivi che possono essere concorrenti alla suddetta società, caso contrario la società provvederà alla risoluzione dell'accordo”) che, individualmente
4 considerato e in assenza di ulteriori specificazioni, non vale di per sé a qualificare il rapporto come subordinato, configurandosi piuttosto quale generico obbligo di fedeltà e di non concorrenza gravante su tutti i lavoratori in costanza di rapporto, nonché quale specificazione del dovere di buona fede tra le parti contrattuali ex artt. 1175 e 1375 c.c.; elemento, peraltro, la cui valenza indiziaria appare notevolmente affievolita dalla incontestata circostanza che la abbia poi in effetti prestato la propria attività CP_1 lavorativa contemporaneamente anche presso altre strutture sportive (ricorso in appello, p. 15);
- l'impegno a provvedere a proprie spese all'individuazione di un sostituto in caso di assenza o impedimento (“in caso di assenza o impedimento, l'istruttore provvederà a segnalare il nominativo di un suo sostituto rimanendo a proprio carico gli oneri della sostituzione, che dovrà riportare il gradimento della società, in tempo utile per il regolare funzionamento dell'attività sportiva, in mancanza la società provvederà alla sostituzione”) depone, infine, proprio nel senso dell'assenza di un vincolo di subordinazione, col quale appare del tutto incompatibile la previsione a carico del prestatore d'opera del rischio economico dell'eventuale impedimento a rendere la prestazione lavorativa. Neppure le dichiarazioni rese in sede testimoniale risultano determinanti nella individuazione di un assoggettamento gerarchico della al potere CP_1 direttivo, organizzativo e disciplinare della società datrice, non essendo emerso, in particolare, in che modo le parti si accordassero per la modifica degli orari delle lezioni, né se e quali fossero le eventuali conseguenze disciplinari in caso di ritardo o assenza ingiustificata o di mancato ottemperamento all'onere di trovare un sostituto a proprie spese, né se e in che modo e/o in che misura la struttura operasse una assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (teste
[...]
, istruttore di sala attrezzi negli orari mattutini: “Non ho mai visto la Tes_1 ricorrente perché presumo che lavorasse il pomeriggio e quindi nulla posso riferire del suo rapporto di lavoro”; teste istruttore di sala attrezzi negli orari Testimone_2 pomeridiani: “Ci incrociavamo in palestra con la ricorrente ma io non ne conosco gli orari precisi” e “Non so se la ricorrente venisse in palestra per svolgere i propri turni;
non conosco gli accordi, ma presumo che la ricorrente svolgesse il proprio lavoro negli orari dei turni dei corsi che in cui doveva insegnare”; teste segretaria della palestra: Testimone_3
“La ricorrente veniva a fare le lezioni negli orari dei turni del palinsesto, che io ora non ricordo” e “Non so se la ricorrente potesse concordare con la titolare una modifica degli orari, io penso che potevano mettersi d accordo ma non lo so dire”; teste Tes_4
5 addetta alla gestione clienti e alle iscrizioni: “La ricorrente teneva i corsi due Tes_5 volte a settimana non ricordo di preciso i giorni, i corsi erano di pomeriggio, mi pare 17 18 e 18 19; a volte cambiavano gli orari. Non so per quali motivi” e “La ricorrente veniva a fare le lezioni negli orari dei turni del palinsesto, che io ora non ricordo con esattezza e che erano determinate anche in relazione alla disponibilità della struttura” e “Non so se la ricorrente potesse concordare con la titolare una modifica degli orari, io penso che potevano mettersi d'accordo ma non lo so dire”). Dalle stesse dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale CP_1
è anzi emerso che ella operasse di comune accordo con la legale rappresentante, tanto nell'ampliamento dei corsi da tenere quanto nello stabilire le direttive da rispettare (cfr. verbale dell'udienza del 15.01.2021 “Io sono stata chiamata per fare danza moderna, poi di comune accordo con la legale rappresentante decidemmo di fare nel corso dei grandi video dance” e “Io dovevo rispettare quanto stabilito dall'Amministratore sociale eventualmente in accordo con me;
io non potevo disporre della palestra e dei locali a mio piacimento dovendo rispettare i turni prestabiliti”). Il complessivo quadro probatorio acquisito non può in definitiva ritenersi sufficiente a rivelare la sussistenza di un'attività di direzione costante e cogente da parte della società datrice atta a privare la lavoratrice di qualsiasi autonomia, potendo piuttosto ravvisarsi delle modalità di coordinamento e di eterodirezione espressione di un semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento estrinsecatosi in direttive di carattere generale e in un mero coordinamento logistico dell'attività lavorativa, tutti elementi non idonei a qualificare il rapporto come subordinato (v. Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). Deve invece trovare accoglimento la domanda subordinata proposta dalla nell'atto introduttivo di prime cure, e qui reiterata. CP_1
Risulta, infatti, pacifico che la lavoratrice non abbia percepito quanto pattuito nei contratti di lavoro stipulati con l'appellante (cfr. ALL. C di parte appellante, pp. 35-40 per quanto pattuito negli accordi e pp. 42-69 per quanto effettivamente corrisposto), sicché è indubbio che a spettino le CP_1 dovute differenze pari a € 4.098,00 per come calcolate – e non contestate – nel prospetto allegato alle note del 17.09.2021. Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e rigettate le correlate domande di natura retributiva, la società appellante va nondimeno condannata al pagamento in favore di del superiore importo, oltre interessi CP_1
e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data della domanda al saldo.
6 Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate per metà in ragione della reciproca soccombenza, e per il resto poste a carico della società appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2299/2022 resa il 30.06.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, condanna la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a CP_1 la complessiva somma di € 4.098,00, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Condanna l'appellante a rifondere a metà delle spese CP_1 processuali che liquida per compensi in € 700,00 per il primo grado ed in € 500,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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