Articolo 32 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 settembre 1984
Art. 32. (Inabilita' alla navigazione) 1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 , e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermita', imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilita' alla navigazione di cui ai successivi articoli.
2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l'accertamento dello stato di permanente inidoneita' alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, e' demandata all'Istituto.
3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835 .
5. Per detto personale l'accertamento della inidoneita' fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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