Versione
1 settembre 1984
1 settembre 1984
Art. 32. (Inabilita' alla navigazione) 1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 , e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermita', imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilita' alla navigazione di cui ai successivi articoli.
2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l'accertamento dello stato di permanente inidoneita' alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, e' demandata all'Istituto.
3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835 .
5. Per detto personale l'accertamento della inidoneita' fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l'accertamento dello stato di permanente inidoneita' alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, e' demandata all'Istituto.
3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835 .
5. Per detto personale l'accertamento della inidoneita' fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5772Provvedimento: […] in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il suo diritto alla corresponsione della Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione ex artt.32 e 34 della Legge n. 413/1984, con decorrenza dal 07.10.2015, […] che l non CP_1 provvedeva al pagamento dei ratei di pensione a titolo di Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione ex artt. 32 e 34 della Legge n. 413/1984 maturatisi mensilmente e successivamente alla predetta procedura esecutiva; […] L'infortunio per il quale la sentenza in questione gli ha riconosciuto il diritto alla Pensione Privilegiata per Inabilità alla Navigazione ex art. 32 e 34 della Legge n.413/1984, si è verificato in data 08.08.2012. […]Leggi di più...
- esecuzione forzata·
- malattia professionale·
- art. 32 e 34 Legge 413/1984·
- interessi legali·
- divieto di cumulo prestazioni previdenziali·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- pensione privilegiata per inabilità alla navigazione·
- infortunio sul lavoro