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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5234/2019 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sangiorgio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Terranova, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 22/04/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale dalla moglie . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio concordatario con la resistente a DE il 29.04.1999 (trascritto in detto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 1999), che dal matrimonio sono nati i figli
[...]
il 7.9.1999 e il 28.5.2003 e che la Persona_1 Persona_2
causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi ad insanabili dissidi che avrebbero fatto venir meno l'unione coniugale.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso di con Per_2 collocamento presso di sé e di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli con un assegno di €
800,00.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto Controparte_1
di collocare resso di sé - con assegnazione della casa coniugale Per_2
- e di porre a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di euro 700,00, oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 150,00.
Ha, infine, chiesto, in comparsa conclusionale, di condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 17.100,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio non versato nel periodo aprile 2019- dicembre 2023.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale, con ordinanza emessa in data 18.2.2021 il figlio minorenne è stato affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale, e posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Ammessa la prova testimoniale dedotta dalla resistente, la predetta parte è stata dichiarata decaduta dal mezzo istruttorio in quanto ella non
è comparsa all'udienza fissata per l'assunzione. La causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e in data 22/04/2025 è
stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 comma
1 c.p.c.
_________________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche il figlio a raggiunto la maggiore Per_2
età e, pertanto, nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Allo stesso modo, considerato che è pacifico tra le parti che entrambi i figli sono economicamente autonomi e che le parti medesime hanno rinunciato alla domanda di mantenimento per la prole, nessuna disposizione di ordine economico va emessa in loro favore alla data della presente sentenza.
Resta salvo il pregresso, disposto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. all'esito dell'udienza presidenziale.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il mantenimento in favore della resistente valgano le seguenti considerazioni.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c. “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è
disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di
3 disponibilità della prova. In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156
c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
– di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità
economica tra gli stessi coniugi.
Ciò posto, la domanda di mantenimento formulata dalla moglie va rigettata considerato innanzitutto che la convenuta, omettendo di produrre la propria documentazione reddituale, ha impedito al Tribunale
di effettuare una valutazione in ordine alla di lei condizione economico patrimoniale ed al conseguente squilibrio reddituale sussistente in favore del coniuge, siccome richiesto dalla normativa vigente nonché dal consolidato orientamento del Supremo Collegio.
In proposito occorre rilevare che, sebbene tali carenze documentali fossero state già evidenziate in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e avessero già comportato in provvisoria il rigetto della domanda di mantenimento, la resistente nel corso del giudizio non ha provveduto ad integrare la documentazione reddituale richiesta e si è limitata, invero, a produrre una visura catastale (risalente al 2006), relativa agli immobili di cui essa è comproprietaria, senza nulla provare in ordine alla eventuale titolarità di altre fonti di reddito.
A ciò si aggiunga la capacità lavorativa della , quale si CP_1 desume dall'età, avuto altresì riguardo alla circostanza che la resistente ha ammesso di essere comproprietaria di immobili;
al riguardo, si evidenzia che l'esame delle condizioni economiche delle parti non attiene necessariamente soltanto ai redditi da lavoro, ma si estende ad ogni altra fonte, ivi compresi i redditi derivanti da proprietà immobiliari, e tali proprietà rilevano, pure se non producono direttamente reddito (v. ex multis Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2014, n. 4305 ; Cass.
16730/2004).
4 Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda con cui la resistente ha chiesto di condannare il marito al pagamento della somma di € 17.100,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio non versato nel periodo aprile 2019- dicembre 2023.
Essa, infatti, non solo è tardiva ma, in ogni caso, esula dall'oggetto del presente giudizio sicché non può essere sottoposta al cumulo nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c., che risulta possibile soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. da ultimo, Cass. n.
18870/2014; in senso conforme Cass. n. 11828/2009; Cass. n.
20638/2004).
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalenza della pronuncia sullo status, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5234/2019 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
DE in data 29.04.1999 (trascritto in detto Comune al n. 12 parte 2,
serie A, anno 1999);
Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di €
17.100,00;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 14/07/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5234/2019 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sangiorgio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Terranova, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 22/04/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale dalla moglie . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio concordatario con la resistente a DE il 29.04.1999 (trascritto in detto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 1999), che dal matrimonio sono nati i figli
[...]
il 7.9.1999 e il 28.5.2003 e che la Persona_1 Persona_2
causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi ad insanabili dissidi che avrebbero fatto venir meno l'unione coniugale.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso di con Per_2 collocamento presso di sé e di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli con un assegno di €
800,00.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto Controparte_1
di collocare resso di sé - con assegnazione della casa coniugale Per_2
- e di porre a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di euro 700,00, oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 150,00.
Ha, infine, chiesto, in comparsa conclusionale, di condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 17.100,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio non versato nel periodo aprile 2019- dicembre 2023.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale, con ordinanza emessa in data 18.2.2021 il figlio minorenne è stato affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale, e posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Ammessa la prova testimoniale dedotta dalla resistente, la predetta parte è stata dichiarata decaduta dal mezzo istruttorio in quanto ella non
è comparsa all'udienza fissata per l'assunzione. La causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e in data 22/04/2025 è
stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 comma
1 c.p.c.
_________________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche il figlio a raggiunto la maggiore Per_2
età e, pertanto, nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Allo stesso modo, considerato che è pacifico tra le parti che entrambi i figli sono economicamente autonomi e che le parti medesime hanno rinunciato alla domanda di mantenimento per la prole, nessuna disposizione di ordine economico va emessa in loro favore alla data della presente sentenza.
Resta salvo il pregresso, disposto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. all'esito dell'udienza presidenziale.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il mantenimento in favore della resistente valgano le seguenti considerazioni.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c. “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è
disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di
3 disponibilità della prova. In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156
c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
– di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità
economica tra gli stessi coniugi.
Ciò posto, la domanda di mantenimento formulata dalla moglie va rigettata considerato innanzitutto che la convenuta, omettendo di produrre la propria documentazione reddituale, ha impedito al Tribunale
di effettuare una valutazione in ordine alla di lei condizione economico patrimoniale ed al conseguente squilibrio reddituale sussistente in favore del coniuge, siccome richiesto dalla normativa vigente nonché dal consolidato orientamento del Supremo Collegio.
In proposito occorre rilevare che, sebbene tali carenze documentali fossero state già evidenziate in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e avessero già comportato in provvisoria il rigetto della domanda di mantenimento, la resistente nel corso del giudizio non ha provveduto ad integrare la documentazione reddituale richiesta e si è limitata, invero, a produrre una visura catastale (risalente al 2006), relativa agli immobili di cui essa è comproprietaria, senza nulla provare in ordine alla eventuale titolarità di altre fonti di reddito.
A ciò si aggiunga la capacità lavorativa della , quale si CP_1 desume dall'età, avuto altresì riguardo alla circostanza che la resistente ha ammesso di essere comproprietaria di immobili;
al riguardo, si evidenzia che l'esame delle condizioni economiche delle parti non attiene necessariamente soltanto ai redditi da lavoro, ma si estende ad ogni altra fonte, ivi compresi i redditi derivanti da proprietà immobiliari, e tali proprietà rilevano, pure se non producono direttamente reddito (v. ex multis Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2014, n. 4305 ; Cass.
16730/2004).
4 Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda con cui la resistente ha chiesto di condannare il marito al pagamento della somma di € 17.100,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio non versato nel periodo aprile 2019- dicembre 2023.
Essa, infatti, non solo è tardiva ma, in ogni caso, esula dall'oggetto del presente giudizio sicché non può essere sottoposta al cumulo nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c., che risulta possibile soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. da ultimo, Cass. n.
18870/2014; in senso conforme Cass. n. 11828/2009; Cass. n.
20638/2004).
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalenza della pronuncia sullo status, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5234/2019 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
DE in data 29.04.1999 (trascritto in detto Comune al n. 12 parte 2,
serie A, anno 1999);
Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di €
17.100,00;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 14/07/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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