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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
25
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1660 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Bonanni, elettivamente domiciliata come Parte_1
in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
TO MI, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 576/2022 del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, pubblicata in data 08/06/2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di avere lavorato presso la . già Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, dal 01/01/1979 al 14/06/2013 con mansioni di operaia in tre specifici reparti dell'azienda, con
[...]
turni di 40 ore settimanali ed esposizione a polveri di amianto in concentrazioni elevate per otto ore di lavoro al giorno;
di avere attivato inutilmente presso l' la procedura per il riconoscimento CP_5 di malattia professionale e di avere richiesto all'ente il rilascio di certificazione ex art. 13 comma 7 legge 357/1992, avendo anche inoltrato la documentazione attestante la presenza di amianto in
CP_ azienda;
di avere presentato all' domanda ex art. 13, comma 7, legge 257/92 per ottenere l'accredito delle maggiorazioni contributive per il coefficiente 1,5, per l'intero periodo lavorativo e ricorso amministrativo avverso il silenzi dell'ente, ha agito in giudizio nei confronti dell' e CP_5
CP_ dell' formulando le seguenti conclusioni :”a) Accertare e dichiarare che le infermità della ricorrente di cui al capo II del presente ricorso, sono di origine professionale per esposizione ad asbesto con diritto all'indennizzo e all'accredito delle maggiorazioni contributive per CP_5
esposizione ad amianto ex art. 13, comma 7, L. 257/92 per tutti i periodi di cui a capo I delle premesse in fatto del presente ricorso;
II. Per gli effetti: b) condannare ad indennizzare la malattia CP_5
professionale di cui al capo II del presente ricorso, con la costituzione della rendita dal primo giorno del mese successivo al dì della domanda, ovvero dal diverso periodo e per il grado invalidante di cui all'accertamento medico legale disposto dal Tribunale, anche per effetto dei successivi aggravamenti, ex art 149 disp. att. c.p.c. e ex art. 13, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 38/00, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, e con tutti i ratei medio tempore maturati, fino al dì della costituzione della prestazione;
ovvero, in subordine, con condanna dell' CP_5 all'indennizzo del danno biologico, ex art. 13, comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 38/00, sempre nella misura che sarà accertata dal CTU medico legale, con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime
Amianto; in ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi si ritenesse che il grado invalidante fosse inferiore al 6%, in ogni caso volere dichiarare comunque la natura professionale per esposizione ad amianto delle infermità, propedeutica al riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto a carico di c) condannare l' al pagamento degli interessi legali a decorrere dal CP_1 CP_5
121° giorno dalla maturazione del diritto, ovvero sulle somme dovute;
d) accogliere tutte le domande così come formulate nelle premesse in fatto ed in diritto del presente ricorso nei confronti di , CP_5 che si intendono riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni;
- nei confronti dell' k) CP_1 condannare l' a ricostituire la posizione previdenziale della ricorrente, per effetto CP_1 dell'esposizione ad amianto, per l'intero periodo di lavoro, con adeguamento della sua posizione contributiva con la moltiplicazione (del periodo di esposizione ad amianto) con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione (prepensionamento), e se nelle more in pensione, per la rivalutazione delle prestazioni in godimento, ai sensi dell'art. 13, comma 7, L.
257/92”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
CP_
Il Tribunale di Frosinone, nella resistenza dell' e dell' che aveva anche eccepito CP_5
l'improponibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa, ha così statuito “1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della pneumopatia intersistiale, la ricorrente ha subito un danno biologico in misura del 6% da ottobre 2017 a dicembre 2019, poi aumentato al 13% dal gennaio 2020; 2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore CP_5
l'indennizzo di cui al D. Lgs n. 38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) dichiara inammissibile la domanda attorea di riconoscimento del beneficio pensionistico per i lavoratori del settore amianto, ex art. 13 comma 7, L. n. 257/1992, al 14.6.2013, per intervenuta decadenza;
4) pone a carico dell' le spese di lite, liquidate in favore dell'attrice in € 1.500,00, per compenso CP_5
professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, Avv. Ezio Bonanni, dichiaratosi antistatario;
5) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all' le spese di lite;
6) pone definitivamente a carico CP_1 dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato dispositivo”. CP_6
Il primo giudice, richiamata la normativa in materia, ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio pensionistico per i lavoratori del settore amianto ex art. 13, comma 7,
Legge n. 257/92 per non avere la ricorrente depositato tempestivamente la domanda all' nel CP_5
termine di decadenza semestrale venuto a scadere il 15 giugno 2005; ha ritenuto, invece, fondata la domanda attorea di pagamento da parte dell' dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs 38/2000 CP_5 avendo l'istruttoria espletata confermato l'attività svolta dalla ricorrente in ambienti connotati dalla presenza di amianto ed avendo concluso il perito per la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la malattia professionale denunciata che aveva determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attrice pari al 6% al momento della domanda amministrativa (ottobre 2017), aumentata al 13% da gennaio 2020.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentandone l'erroneità per i Parte_1
seguenti motivi: I) nullità nella parte relativa alla pronuncia di inammissibilità della domanda nei CP_ confronti dell' e, comunque, per violazione degli artt. 112 c.p.c., 414 e 442 c.p.c., dell'art. 13, co.
7, Legge 257/92 e falsa applicazione dell'art. 13, co.8, L. 257/92; II) difetto di pronuncia e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o dell'art. 24, 32,38 e 111 Cost. e 6 CEDU. Violazione dell'art. 132 CP_ n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza in merito alle domande nei confronti dell' Nullità della sentenza in riferimento alla violazione dell'art. 13, comma 7 Legge 257/92 e falsa applicazione dell'art. 47 comma 5 della L. 326/2003 e di tutte le norme invocate nel ricorso introduttivo del giudizio e fatte
CP_ valere nei confronti dell' da intendersi integralmente riportato;
II b) violazione delle norme di cui agli artt. 115, I comma, 116 e 416 c.p.c., in relazione a SS.UU. 11353/04 in combinato disposto con tutte le norme invocate nel ricorso di primo grado. Violazione dell'art. 13 comma 7 Legge 257/92.
Violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2697 e 2699 e 2700
c.c., e art. 13 co.7 l. 257/92; II d) nullità per motivazione incomprensibile, contraddittoria e perplessa e ancorata su presupposti del tutto differenti rispetto all'oggetto della domanda giudiziale e violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 32, 38 e 111 Cost.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, di tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente il Collegio osserva che non è stata impugnata la statuizione di condanna dell' CP_5 alla liquidazione in favore di dell'indennizzo di cui al D.Lgs 38/2000 per il danno Parte_1
biologico subìto dalla ricorrente a causa della malattia professionale denunciata (pneumopatia intersistiale), e sulla stessa si è quindi formato il giudicato.
L'appello, i cui motivi sopra riportati nella loro sintesi in punto di diritto, è fondato.
L'appellante lamenta, in sostanza, l'errore in cui è incorso il Tribunale che ha dichiarato CP_ l'inammissibilità per intervenuta decadenza della domanda proposta nei confronti dell' che, a differenza di come motivato dal giudice di prime cure, aveva ad oggetto l'accertamento alla maggiorazione contributiva ex art. 13 co. 7 legge n. 257/92, e non il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13 co. 8 legge 257/92, a quale è applicabile la decadenza se la domanda non è stata tempestivamente proposta entro il 15.06.2005.
La legge n. 257/1992 prevede all'art. 13 tre distinte ipotesi melle quali sorge il diritto alla maggiorazione dei periodi assicurati. La prima, di cui al comma 6, è dettata per i lavoratori delle miniere di amianto, la seconda è prevista dal comma 7 nei seguenti termini: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a CP_5
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e 'moltiplicato per il coefficiente di 1,5.”; la terza è disciplinata dal comma 8“ Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". CP_5
L'art 47 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n.
326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003) prevede che "
1. A decorrere dal 10 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a
1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinatone dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”. Prosegue, poi, stabilendo che: "
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e stata rilasciata certificazione dall' prima del 1 ° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede di CP_5 CP_5
residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicatone nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.”
E' evidente che la decadenza è riferita ai benefici del comma 1che richiama l'art. 13 comma 8 Legge
257/92, e non si applica alla richiesta di rilascio del certificato di esposizione all'amianto.
E', quindi, corretto quanto sostenuto dall'appellante, che cioè per ottenere la maggiorazione di cui all'art. 13 comma 7 legge 257/1992 occorre soltanto che il lavoratore abbia contratto malattia professionale, che non è invece richiesto nell'ipotesi disciplinata dal successivo comma 8, e la prova della sua esposizione all'amianto, senza specifiche percentuali di esposizioni e durata delle stesse.
Il Tribunale, invece, ha applicato la decadenza prevista dalla legge per l'ipotesi dettata dall'art. 13 comma 8 legge 257/92 laddove l'originaria ricorrente aveva chiaramente invocato l'applicazione dell'art. 13 comma 7 ed in tali termini aveva formulato le sue conclusioni.
Tanto premesso in termini di ammissibilità della domanda la stessa è nel merito fondata.
Il Tribunale ha argomentato che “il perito ha sottolienato che l'anamnesi patologica lavorativa,
l'obiettività riscontrata e l'analisi della documentazione esibita e delle testimonianze raccolte in giudizio suggeriscono il riconoscimento della malattia professionale, perchè è emerso che nel periodo in cui l'attrice ha lavorato nello stabilimento l'amianto era presente negli CP_4 ambienti di lavoro e l'attrice è stata esposta all'amianto in maniera tale da rendere ammissibile il nesso di causalità tra detta esposizione e la malattia professionale denunciata”. HA, quindi, accolto la domanda di riconoscimento della malattia professionale e di condanna dell' a corrispondere CP_5 all'odierna parte appellata l'indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/2000 relativo al danno biologico, causato dalla patologia denunciata, nella misura del 6% da ottobre 2017 a dicembre 2019, aumentato poi al
13% dal gennaio 2020. Statuizioni non impugnate e coperte da giudicato.
Da tutto ciò deriva l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza impugnata dovendosi riconoscere all'appellante il diritto alla maggiorazione contributiva in questione per il periodo dal 01.01.1979 al 30.09.2006, quale data di smaltimento amianto nell'azienda, attestata dalla
Parte ( allegato 7/b fascicolo primo grado parte ricorrente: relazione di CTU nel procedimento avente
R.G. n. 1851/2013 promosso presso il Tribunale di Frosinone dal Sig. c/ ), con Parte_3 CP_1
CP_ condanna dell' alla ricostruzione della posizione previdenziale.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
CP_ dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto dell'appellante alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 7, CP_ Legge 257/92 in relazione al periodo dal 01.01.1979 al 30.09.2006 e condanna l' alla CP_ ricostruzione della posizione previdenziale. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 3.500,00 e per il secondo in €
3.000,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, lì 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa