Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2726/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Cameri (NO), Via Italia n. 11, elettivamente domiciliata in Cameri (NO), Via S. Francesco d'Assisi n. 23 presso lo studio dell'Avv. Daniele Nicolò che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Cameri (NO), Via Italia n. 11, elettivamente domiciliata in Cameri (NO), Via S. Francesco d'Assisi n.
23 presso lo studio dell'Avv. Daniele Nicolò che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza e/o il proprio domicilio nel territorio europeo, salvo l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
- Dichiarare la reciproca, libera e cosciente rinuncia alla corresponsione di assegni a titolo di mantenimento dell'altro coniuge.
- Relativamente all'unità immobiliare adibita a casa coniugale, dichiarare inalterata la quota di proprietà di ciascun coniuge ed assegnare il diritto di abitazione alla IG.ra e alla IG.na . Parte_1 Parte_2
- Trattandosi di mutuo a tasso variabile, dichiarare entrambi i coniugi obbligati al pagamento, nella quota del 50% ciascuno, della rata mensile determinata per effetto dell'applicazione del tasso di interesse corrente.
- Dichiarare che l'importo delle rate derivanti dal contratto di mutuo bancario venga trattenuto dal conto corrente della
IG.ra con obbligo del IG. al rimborso della propria quota mediante RID bancario Parte_1 Controparte_1 preautorizzato e con accredito entro il giorno 10° di ogni mese.
- Stante la comproprietà della casa coniugale, dichiarare che l'importo delle spese comuni condominiali - pari ad € 1.000,00 annui circa - resterà a carico di entrambi per la quota del 50% e così per € 500,00 annui ciascuno esclusivamente relativamente alle spese di compenso amministrazione, tenuta conto corrente, assicurazione condominiale, oneri di contabilità e spese manutenzioni straordinarie.
- Dichiarare che le spese relative alle manutenzioni ordinarie ed alle spese delle utenze rimarranno in carico, nella quota del
100%, esclusivamente alla IG.ra in conseguenza del diritto di abitazione. Parte_1
- Dichiarare l'obbligo di ciascun coniuge a corrispondere direttamente al la propria quota di spese condominiali CP_2 secondo il piano di riparto annualmente approvato.
- Relativamente alla prole, porre a carico del IG. un assegno mensile di € 400,00 a titolo di concorso al CP_1 mantenimento periodico della figlia , non economicamente autosufficiente. Pt_2
- Dichiare che l'importo come sopra descritto verrà corrisposto il 10° giorno di ogni mese, mediante RID bancario preautorizzato dal IG. indirizzato al conto corrente della IG.ra sino all'apertura di un conto corrente CP_1 Pt_1 personale intestato alla IG.na . Parte_2
- Dichiarare che, come per legge, su tale importo maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT costo-vita al 100%.
- Dichiarare l'obbligo, a carico del IG. della corresponsione di detto assegno sino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica della figlia, considerato il diritto della stessa di accedere ad un percorso di studi universitari e/o professionalizzanti.
- Porre a carico di ciascun coniuge il pagamento - nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% a carico della CP_1
IG.ra e con durata dell'obbligo sino al raggiungimento della indipendenza economica della IG.na Pt_1 Parte_2
- delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove prevista, così regolamentate:
➢ Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
i. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii. trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
iv. tickets sanitari. ➢ Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
i. cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il Servizio Sanitario Nazionale;
ii. cure termali e fisioterapiche;
iii. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
iv. farmaci particolari.
➢ Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
i. tasse scolastiche e universitarie imposte di istituti pubblici;
ii. libri e manuali di testo;
iii. materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
iv. gite scolastiche o universitarie senza pernottamento;
v. trasporto pubblico;
vi. mensa e buoni pasto.
➢ Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
i. tasse scolastiche e universitarie imposte di istituti privati;
ii. corsi di specializzazione e/o master;
iii. gite scolastiche o universitarie con pernottamento;
iv. corsi di recupero e lezioni private;
v. alloggio presso la sede universitaria o in locazione;
vi. materiale scolastico non di acquisto corrente.
➢ Spese extra scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
i. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii. uscite ricreative, viaggi e vacanze.
- Relativamente al noleggio a lungo termine “Pay per Use” stipulato con Astra S.p.a., dichiarare entrambi i coniugi obbligati al pagamento, nella quota del 50% ciascuno, delle relative rate mensile - pari ad € 316,00 - e così per € 158,00 mensili ciascuno.
- Dichiarare che l'importo delle rate derivanti dal contratto di noleggio a lungo termine venga trattenuto dal conto corrente della IG.ra con obbligo del IG. al rimborso della propria quota mediante RID Parte_1 Controparte_1 bancario preautorizzato e con accredito entro il giorno 10° di ogni mese. - Per quanto attiene il contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.A., dichiarare entrambi i coniugi obbligati al pagamento, nella quota del 50% ciascuno, delle relative rate mensili - pari ad € 405,50 - e così per € 202,75 mensili ciascuno.
- Dichiarare che l'importo delle rate derivanti dal contratto di finanziamento venga trattenuto dal conto corrente della IG.ra con obbligo del IG. al rimborso della propria quota mediante RID bancario Parte_1 Controparte_1 preautorizzato e con accredito entro il giorno 10° di ogni mese.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara il 28.9.2002. Parte_1 Controparte_1
Dall'unione matrimoniale è nata , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Pt_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 08.1.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (atto n. 61, parte I, anno 2002) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
31.1.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. dott. Niccolò Bencini