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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/09/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1439/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. Fertitta Rosario, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, da sé stesso ( e Email_1
dall'avv. Rosanne Marie Di Vita ( Email_2
per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_3
Email_4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“Voglia l'On.le Tribunale
- In Accoglimento del presente Ricorso, Annullare il provvedimento del Tribunale
Penale di Termini Imerese, in persona del Giudice dott.ssa D. Mauceri GOT, del
01/04/2025 e notificato, in data 29/05/2025, all'Avv. Rosario Fertitta "brevi manu e per presa visione", con il quale gli è stata liquidata la somma di euro 600,00 (oltre rimb. forf.
per spese gen.li ed oneri previdenziali e fiscali) a titolo di compenso professionale per l'attività professionale espletata, quale Difensore d'Ufficio, in favore di CP_2
nel procedimento penale segnato al n.1316/2021, celebrato innanzi il Tribunale di
[...]
Termini Imerese e definito con sentenza n. 391/2024;
- Conseguentemente, Liquidare in favore del Difensore d'Ufficio Avv. Rosario Fertitta - per le causali tutte meglio sopra rappresentate - la complessiva somma di euro 1.711,79=, oltre il Rimb. Forf. 15% per spese gen.li e gli oneri previdenziali e fiscali, come portata dalla rituale Istanza di Liquidazione del 21/05/2024, depositata in ossequio ai parametri indicati dal Protocollo d'Intesa del 17/11/2017 ovvero – in subordine e senza recesso alcuno dalla superiore principale istanza – la somma di euro 1.411,79 nella non temuta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenga di dover applicare il punto 5) del condiviso
Protocollo d'Intesa.
Con vittoria di spese e compensi della presente Fase di Opposizione e con il Rimborso del versato Contributo Unificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 23 giugno 2025, l'avv. Rosario
Fertitta ha impugnato il decreto emesso in data 1° aprile 2025 (e comunicato il successivo 29 maggio), con cui il giudice monocratico penale di questo Tribunale liquidava al predetto professionista la somma di
€ 600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile nel procedimento penale dibattimentale iscritto al Controparte_2
n. 1316/2021 R.G.T. (n. 4092/2019 R.G.N.R.) e definito con sentenza n. 391/2024.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella
2 domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
(Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare il compenso, avrebbe disatteso – pur richiamandole – le previsioni del Protocollo di intesa sottoscritto in materia dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla scorta delle quali era stata formulata l'istanza di liquidazione di € 1.711,79, oltre accessori.
Al riguardo va rammentato che – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – i Protocolli di intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, stipulati presso i singoli uffici giudiziari, sono privi di valore normativo e non hanno efficacia vincolante, ma soltanto persuasiva (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 29184/2023 e n. 2527/2012).
Nella fattispecie, invero, devono trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni
3 apportate con D.M. 37/2018 e, successivamente, con D.M. 147/2022) e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 15 (“Giudizi Penali – Tribunale monocratico”).
Ciò posto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (riconducibile alla sola fase istruttoria e/o dibattimentale, avendo l'opponente partecipato a sei udienze, ma non a quella finale di discussione, quale difensore d'ufficio immediatamente reperibile ex art. 97, comma 4, c.p.p.) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale previsti dall'art. 12 D.M. cit., nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e 106-bis
D.P.R. 115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti di un terzo, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 756,00 (pari ai 2/3 del valore medio di € 1.134,00).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
Fertitta, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. Rosario
Fertitta con ricorso depositato il 23 giugno 2025 e, per l'effetto, in riforma del decreto di rigetto emesso dal giudice monocratico penale del Tribunale di Termini Imerese in data 1° aprile 2025,
4 2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento penale Controparte_2
dibattimentale iscritto al n. 1316/2021 R.G.T. (n. 4092/2019
R.G.N.R.), la somma di € 756,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 11 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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