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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/09/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MEINERO GABRIELLA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA ASILO 5, CUNEO, presso il difensore avv. MEINERO GABRIELLA
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da memoria di precisazione delle conclusioni del 16.6.2025, e dunque: “Previa eventuale adozione, in sede di udienza di prima comparizione, dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti
pagina 1 di 4 opportuni nell'interesse delle parti, dato atto dell'intervenuta separazione di fatto dei coniugi, dichiarare la separazione personale degli stessi, anche con sentenza parziale;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e comunque non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di pagamento;
- Dichiarare che la sig.ra non ha più diritto di abitare nella già casa coniugale sita in CP_1
Cuneo, Corso Francia 14, lettera A, che rimane nella libera disponibilità di , Parte_1
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza dei coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo l. 1 dicembre 1970 n.
898;
- Una volta pronunciata la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
25/11/2023, trascritto presso il Comune di Cuneo nel registro anno 2023 parte I n. 96, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
Si chiede pronunciarsi la separazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in CUNEO in data 25/11/2023.
Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio al decorso dei termini di legge.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 29.4.2025, la convenuta non compariva, veniva dichiarata contumace, e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
I coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Non venivano assunti provvedimenti provvisori in mancanza di figli e di domande urgenti.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 16.9.2025 la parte ricorrente discuteva oralmente, richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte. Quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza ulteriori termini, previa trasmissione degli atti al PM, che si associava alla domanda di separazione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le ulteriori domande
Le ulteriori domande – fatta salva quella di scioglimento del matrimonio di cui si dirà oltre – sono inammissibili.
Non compete infatti a questo collegio “Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti” né tantomeno “Dichiarare che la sig.ra non ha più diritto di abitare nella già casa CP_1
coniugale sita in Cuneo, Corso Francia 14, lettera A, che rimane nella libera disponibilità di Parte_1
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono”.
[...]
Il Giudice della famiglia può infatti soltanto statuire, in positivo, sulla spettanza di un assegno di separazione ovvero sull'assegnazione della casa familiare, sempre che ricorrano i presupposti di legge, che nel caso di specie non ricorrono.
Non si provvede dunque a stabilire alcun assegno di mantenimento (in difetto di domanda in tal senso), né si provvede alla assegnazione della casa coniugale (in mancanza di figli minori o maggiorenni non indipendenti).
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è ammissibile, ma non ancora procedibile.
Si provvede pertanto con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio, per la disamina della suddetta domanda, al maturare dei presupposti di legge.
Le spese
Spese al definitivo pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, provvisoriamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/06/1997 e , nata a [...] il [...], ai sensi Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.; provvede con separata ordinanza in pari data sulla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
spese al definitivo.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MEINERO GABRIELLA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA ASILO 5, CUNEO, presso il difensore avv. MEINERO GABRIELLA
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da memoria di precisazione delle conclusioni del 16.6.2025, e dunque: “Previa eventuale adozione, in sede di udienza di prima comparizione, dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti
pagina 1 di 4 opportuni nell'interesse delle parti, dato atto dell'intervenuta separazione di fatto dei coniugi, dichiarare la separazione personale degli stessi, anche con sentenza parziale;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e comunque non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di pagamento;
- Dichiarare che la sig.ra non ha più diritto di abitare nella già casa coniugale sita in CP_1
Cuneo, Corso Francia 14, lettera A, che rimane nella libera disponibilità di , Parte_1
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza dei coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo l. 1 dicembre 1970 n.
898;
- Una volta pronunciata la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
25/11/2023, trascritto presso il Comune di Cuneo nel registro anno 2023 parte I n. 96, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
Si chiede pronunciarsi la separazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in CUNEO in data 25/11/2023.
Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, contestualmente, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio al decorso dei termini di legge.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del 29.4.2025, la convenuta non compariva, veniva dichiarata contumace, e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
I coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Non venivano assunti provvedimenti provvisori in mancanza di figli e di domande urgenti.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 16.9.2025 la parte ricorrente discuteva oralmente, richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte. Quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza ulteriori termini, previa trasmissione degli atti al PM, che si associava alla domanda di separazione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le ulteriori domande
Le ulteriori domande – fatta salva quella di scioglimento del matrimonio di cui si dirà oltre – sono inammissibili.
Non compete infatti a questo collegio “Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti” né tantomeno “Dichiarare che la sig.ra non ha più diritto di abitare nella già casa CP_1
coniugale sita in Cuneo, Corso Francia 14, lettera A, che rimane nella libera disponibilità di Parte_1
unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono”.
[...]
Il Giudice della famiglia può infatti soltanto statuire, in positivo, sulla spettanza di un assegno di separazione ovvero sull'assegnazione della casa familiare, sempre che ricorrano i presupposti di legge, che nel caso di specie non ricorrono.
Non si provvede dunque a stabilire alcun assegno di mantenimento (in difetto di domanda in tal senso), né si provvede alla assegnazione della casa coniugale (in mancanza di figli minori o maggiorenni non indipendenti).
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è ammissibile, ma non ancora procedibile.
Si provvede pertanto con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio, per la disamina della suddetta domanda, al maturare dei presupposti di legge.
Le spese
Spese al definitivo pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, provvisoriamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/06/1997 e , nata a [...] il [...], ai sensi Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.; provvede con separata ordinanza in pari data sulla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
spese al definitivo.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 4 di 4