Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 580/2022 e 1535/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA ); Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Santa Margherita di Belìce, alla via XV Gennaio 12, presso lo studio dell'avv. Pasquale Modderno che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, alla via Tintoretto n. 4 presso lo studio dell'avv. Alessandro Gallo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellata e appellante incidentale nel giudizio n.r.g. 1535/2022 –
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (CF Controparte_2
); C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo, alla via M. D'Azeglio n. 5, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-appellato-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22 Novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Sciacca con la sentenza n. 59/2022 emessa in data 07/02/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 1063/2017 ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
ha, altresì, condannato in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1 di , delle spese di lite liquidate in € 6.715,00 oltre accessori di legge;
ha, Controparte_2 infine, posto le spese di CTU espletata in corso di causa a carico di . Controparte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio , contestando l'appello e, ad ogni modo, Controparte_2 chiedendo che il pagamento delle spese di lite fosse posto eventualmente a carico di
[...]
. CP_1
ha proposto appello autonomo avverso la sentenza di primo grado, notificato Controparte_1 alle altre parti in data 7 Settembre 2022 e iscritto a ruolo il 19 Settembre 2022 con il numero di registro generale 1535/2022.
Alla scadenza del termine perentorio del 22 Novembre 2024, l'appello n.r.g. 1535/2022 è stato riunito all'appello n. 580/2022 e le cause così riunite sono state trattenute in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccepita inammissibilità dell'appello proposto da perché tardivo. Controparte_1
Risulta agli atti, e non è neanche contestato, che provvedeva a Controparte_2 notificare la sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 07/02/2022 a mezzo pec presso l'indirizzo digitale dell'avv. Vincenzo La Torre, procuratore costituito di
[...]
nel primo grado di giudizio. Tale notifica è stata validamente effettuata ai sensi dell'art. CP_1
330 c.p.c. ed è pertanto, idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. che è scaduto in data 17 Marzo 2022, a fronte dell'appello notificato da alle altre parti in data 7 Settembre 2022. A questo proposito, Controparte_1 alcun rilievo giuridico assumono né la circostanza che abbia nominato un Controparte_1 nuovo procuratore per l'impugnazione della sentenza di primo grado, né le ragioni che hanno indotto il procuratore costituito in primo grado a non informare della notifica Controparte_1 della sentenza di primo grado idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Trattasi, infatti, di circostanze inidonee a consentire una rimessione in termini per impugnare ai sensi dell'art. 153 co. 2 c.p.c., peraltro neanche richiesta dall'appellante.
Quanto alle doglianze relative all'inefficacia della notifica a mezzo pec della sentenza di primo grado in quanto non munita di procura alle liti e in quanto trattasi di file “avente una denominazione diversa da quello originale”, le stesse sono del tutto destituite di fondamento.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, anche la notificazione telematica della sentenza mediante copia informatica priva di regolare attestazione di conformità all'originale è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ove la relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, salvo che il destinatario deduca, e dimostri, che tale irregolarità abbia arrecato un effettivo pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa;
opera infatti al riguardo il dictum delle Sezioni Unite della Corte, le quali, con sentenza n. 7655 del 2016, hanno esteso alla fattispecie delle notifiche a mezzo PEC "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"; e per la Suprema Corte il raggiungimento dello scopo, con specifico riferimento alle notifiche via PEC, esplica i propri effetti sananti ogni qual volta venga conseguito “il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di pec”.
Nel caso di specie, alla pec inviata in data 17 Febbraio 2022 dall'indirizzo digitale dell'avv. Santo Spagnolo e recapitata all'indirizzo digitale dell'avv. Vincenzo La Torre è all'evidenza allegata la sentenza n. 59/2022 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 07/02/2022, la quale costituisce duplicato informatico della sentenza di primo grado, provvista di firma del giudice in formato pades (ossia un file con estensione .pdf); inoltre nell'allegata relata di notifica (atto nativo digitale sottoscritto dal difensore, ossia un file con estensione p7m) il medesimo difensore ha, altresì, precisato di procedere alla notificazione del duplicato informatico della sentenza, firmata digitalmente, indicandone numero, data di pubblicazione e organo giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quanto alla mancata allegazione della procura alle liti, la stessa è del tutto ininfluente trattandosi di notifica posta in essere dal procuratore già costituito nel primo grado di giudizio e non essendo previsto tale adempimento per la notifica della sentenza ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione.
In definitiva, l'appello di è tardivo e, come tale, inammissibile. Controparte_1
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Quanto all'unico motivo di appello formulato da lo stesso è infondato e Parte_1 dev'essere rigettato.
Dalla lettura della comparsa di costituzione con chiamata di terzo depositata nel fascicolo del primo grado di giudizio si evince che l'odierna appellante intendesse essere integralmente manlevata dal medico dott. alla cui responsabilità erano imputati i Controparte_2 danni lamentati da parte attrice (così testualmente, “la chiamata in causa è finalizzata a far sì che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il terzo chiamato, nei cui confronti è già stato esteso il tentativo di mediazione, sia dichiarato unico soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio e tenga così indenne la convenuta”).
E', tuttavia, principio consolidato che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c., è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando (come nella specie) uno dei condebitori risponda per il fatto dell'autore immediato del danno (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 22/04/2024, n.10787).
Deve, pertanto, concludersi che la decisione di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di causalità e del principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite, ponendo a carico del convenuto l'onere delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa nei cui confronti la domanda sarebbe stata rigettata. Come ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/12/2023, n.34375).
Sulle spese di lite.
In applicazione dei già richiamati principi di soccombenza e causalità, nel rapporto processuale tra e , quest'ultima dev'essere condannata alla refusione Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della prima nella misura che viene liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Nel rapporto processuale tra e , la prima Parte_1 Controparte_2 dev'essere condannata alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore del secondo nella misura che viene liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello di Parte_1
- Dichiara inammissibile l'appello di;
Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore di in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in Controparte_2
€ 5.000,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di in persona del legale rappresentante p.t. e di Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 11.04.2025.
Palermo, 12/04/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo