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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/11/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rosanna Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 938/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” “responsabilità professionale” promossa da:
(CF – P.IVA ) con studio in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Collegno (TO) Viale XXIV Maggio 2 elettivamente domiciliato in Milano Via L. Manara 5 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Accarino (CF pec C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura in atti Email_1 APPELLANTE Contro (CF ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3 20.3.1984 res. a CC (AT) Str. Tomalonn. 10, in qualità di erede della Sig.ra
[...]
(CF. ) elettivamente domiciliata in Torino Via Bava n. 1 Per_1 C.F._4 bis presso lo studio dell'Av. (CF pec Controparte_2 C.F._5
, dell'Avv. Alberto Rubatto (CF Email_2
pec e dell'Avv. Federica C.F._6 Email_3 De Lollis (CF pec che C.F._7 Email_4 la rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 6.11.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5.9.2025 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza n. 4854/2024, pubblicata in data 27/06/2024, emessa dal Tribunale di ASTI per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, così giudicare: In via principale, nel merito: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, condannare l'erede universale della defunta SI , essendo quest'ultima erede del Dott. , al Persona_1 Persona_2 pagamento di Euro 31.702,00, nei limiti di cui all'articolo 490 c.c. avendo la SI
[...]
accettato l'eredità del defunto Dottor con beneficio d'inventario; Per_1 Persona_2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio – compreso il rimborso forfettario pari al 15% - del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5.9.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, Nel merito: In ogni caso
- Rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di primo grado;
- Condannare il Dott. al pagamento degli onorari di causa e delle spese di Parte_1 lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto avanti al Tribunale di Asti Parte_1
al fine di sentirla condannare, nella sua qualità di erede di , al Persona_1 Persona_2 pagamento in suo favore della fattura n. 753/2021 di € 31.700,00 nei limiti di cui all'articolo 490 c.c..
medico odontoiatra, ha allegato di avere svolto per conto di Parte_1 Per_2
, nello studio odontoiatrico di quest'ultimo in Collegno Via Risorgimento n. 1.,
[...] prestazioni professionali sanitarie a favore di alcuni dei suoi pazienti ( , Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , e di avere concordato Parte_9 Parte_10 Persona_3 Persona_4 con il corrispettivo di dette prestazioni in € 31.700,00; onde di avere Persona_2 emesso la fattura n. 753 del 6.7.2021 di € 31.700,00 con causale “ricevuta per prestazioni fornite presso vs studio e per vs conto”.
Nel procedimento così instaurato, si è costituiva quale procuratrice Parte_11 speciale di . Persona_1 La convenuta ha contestato l'esistenza di un accordo per il pagamento del compenso di cui alla fattura n. 753/2021. La convenuta ha allegato che era il titolare di uno studio medico Persona_2 odontoiatrico presso cui come altri professionisti medici odontoiatri, aveva Parte_1 prestato la sua collaborazione;
ha altresì allegato che detto professionista, nel 2020, aveva emesse fatture per compensi per prestazioni professionali per un importo complessivo di € 6.202,00 mentre nel 2021 aveva emesso due fatture (n. 208 e n. 423) dell'importo di € 1.702,00 ciascuna;
pertanto, che aveva già ricevuto i compensi a lui dovuti Parte_1 per le prestazioni rese a favore dei pazienti di . Persona_2 La convenuta ha precisato che la fattura n. 753 del 6.7.2021 di cui ha chiesto Parte_1 il pagamento, emessa successivamente al decesso di , non poteva ritenersi Persona_2 dimostrativa dell'esistenza del credito, in quanto formata ad opera della stessa parte che l'ha predisposta e, in ogni caso, che la fattura è stata emessa con la causale generica “ricevuta per prestazioni fornite presso vs studio e per vs conto” da cui non può neppure evincersi a quali prestazioni specifiche asseritamente eseguite si riferisse, né a favore di quale paziente e quando, né quale tariffa sia stata loro applicata e quale fosse il compenso a lui riservato. La convenuta ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda e, nella denegata ipotesi, di accoglimento, chiedendo di limitarsi la domanda alle sole prestazioni svolte successivamente al 13.4.2021, ossia alla data dell'ultima fattura emessa, essendo quelle precedenti a detta data già state liquidate, fino alla data del decesso di . Persona_2
Il Giudice di primo grado ha istruito la causa mediante l'assunzione della prova per testi e autorizzando ex art. 210 c.p.c. la produzione documentale del registro Iva degli anni 2020 e 2021.
Con l'ordinanza del 27.6.2014 il Tribunale di Asti ha condannato , quale erede Persona_1 di , rappresentata dalla sua procuratrice speciale, a corrispondere a Persona_2 Pt_1 il compenso di € 1.702,00 condannandola altresì a rimborsare a suo favore le spese
[...] di lite liquidate complessivamente in € 1.278,00 oltre rimborso del 15% per spese generali e oneri fiscali. Il Giudice di primo grado, preliminarmente, ha precisato come: da un lato, non fosse contestato che medico odontoiatra, avesse svolto nello studio di Parte_1 Per_2
prestazioni professionali a favore dei pazienti di quest'ultimo; di contro però, come
[...] non fosse stato dimostrato che tra i due professionisti vi fosse un accordo a fronte del quale avrebbe dovuto corrispondere a la somma di € 31.700,00 Persona_2 Parte_1 ed anzi come fossero emersi elementi di segno contrario che facessero propendere per l'assenza di detto accordo. Difatti: a) l'emissione di una fattura non consente di ritenere dimostrato l'esistenza del credito e, nel caso di specie, la fattura n. 753/2021 è stata emessa con una causale che reca genericamente la dicitura “prestazione fornite presso vs. studio e per vs. conto”; b) dai documenti prodotti in atti – tra cui la “scheda contabile professionista registri Iva” e il Registro Iva – risulta che:
- sono state registrate le ritenute delle fatture che venivano emesse dai medici che collaboravano con lo studio e che i compensi a favore di gli venivano Parte_1 corrisposti a cadenza più o meno trimestrale;
-nell'anno 2020 aveva registrato fatture emesse nei confronti di Parte_1
per € 6.202,00 mentre per il 2021 per € 3.404,00; Persona_2
- negli anni 2020 e 2021, sino al decesso di , i pazienti a favore dei Persona_2 quali aveva eseguito gli interventi sanitari di implantologia avevano Parte_1 complessivamente versato a € 17.500,00 di cui € 9.606,00 erano Persona_2 stati riconosciuti e già liquidati) a Parte_1 onde, come detta documentazione, non contestata da smentisse la Parte_1 dichiarazione della teste in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria Testimone_1 invocata (“su richiesta dell'avvocato della sorella del Dott. avevamo fatto un Per_2 conteggio di quanto ancora dovuto al Dott. che mi pare ammontasse a circa € Pt_1 30.000,00 .. ricordo che dalle cartelle del dott. emergeva che non aveva più dato Per_2 soldi al dott, dal 202. Lo pagava in contanti o con assegno”). Pt_1 Il Giudice, ritenuto che non fosse stata offerta la prova dell'esistenza di un accordo per regolare la determinazione dei compensi a fronte delle prestazioni professionali rese, ha concluso ritenendo che fosse dovuto a favore di un compenso per il periodo Parte_1 aprile-maggio 2021 (ossia, sino al decesso del dottor avvenuto il 20.6.2021) e, Per_2 quindi, che fosse congruo, prendendo a parametro le ultime due fatture emesse nell'anno 2021 da (n. 208 del 19.02.2021 e n. 423 del 13.04.2021 di € 1.702,00 Parte_1 ciascuna), stimare detto compenso nell'importo di € 1.702,00 Il Giudice ha inoltre precisato di non poter attribuire alcun rilievo al verbale di inventario dell'eredità redatto dal Notaio il 2.8.2021 laddove riporta, tra le passività, la fattura in contestazione, atteso che il verbale rappresenta un atto ricognitivo che si espleta nella descrizione particolareggiata di tutto ciò che compone il patrimonio ereditario. Tenuto conto che la domanda era stata proposta per € 31.700,00 ma che l'ammontare del decisum era sensibilmente inferiore, il Giudice ha liquidato le spese di lite a carico del richiamando i valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia, Pt_1 ritenuto altresì che una domanda più contenuta sarebbe stata foriera di una definizione stragiudiziale.
2) Avverso l'ordinanza del Tribunale di Asti resa il 27.6.2024, pubblicata il 1.7.2024, Pt_1 ha proposto appello.
[...] Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'erronea applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova e dell'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. A parere dell'appellante il Giudice avrebbe errato nel ritenere che incombe sull'attore l'onere di provare la pretesa creditoria invocata posto che, invece, incombe sul convenuto l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione. In ogni caso, il Giudice avrebbe male interpretato la dichiarazione resa dalla teste Tes_1
difatti, estrapolando solo alcune affermazioni della dichiarazione, non si sarebbe
[...] accorto che la teste avrebbe confermato che, per le prestazioni eseguite da gennaio 2020 a maggio 2021, i clienti avevano già pagato il dott. , ma che quest'ultimo non aveva Per_2 corrisposto al Dott. l'importo ancora dovuto pari a € 30.000,00. Pt_1 Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto che la dichiarazione dell'esistenza della fattura n. 753 del 6.7.2021, resa da al Persona_1 Notaio per la predisposizione dell'inventario dell'eredità, non avesse natura confessoria del riconoscimento del credito vantato da Parte_1
Successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, prima della scadenza del termine per la costituzione dell'appellata, è intervenuto, in data 10.12.2024, il decesso di . Persona_1 L'appellante ha riassunto il procedimento nei confronti degli Eredi di . Persona_1
Nel procedimento così instaurato, si è costituita nominata unica erede Controparte_3 da in forza di testamento olografo con atto Notaio Dott.ssa del 9.1.2025 Persona_1 Per_5 rep. 2068 racc. 1584 registrato a Torino il 15.1.2025 e dichiaratasi tale a seguito di accettazione tacita dell'eredità dal momento che la stessa ha posseduto i beni ereditari per oltre 3 mesi dall'apertura della successione senza redigere inventario. La appellata, preliminarmente, ha formulato eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dell'appello; nel merito, ha chiesto di respingersi l'appello contestando la ricostruzione in fatto e in diritto. Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellata ha dedotto che per Parte_1 vedere riconosciuto il credito invocato, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di un accordo in forza del quale le parti pattuivano di regolare parametri e modalità per determinare i compensi delle prestazioni professionali sanitarie nonché l'esecuzione delle prestazioni sanitarie rese da a favore dei pazienti di . Parte_1 Persona_2
invece, a sostegno della pretesa creditoria si è limitato a produrre la fattura Parte_1 n. 753/2021 a cui, però, non può essere attribuito alcun valore probatorio, dal momento che costituisce un atto formato dalla parte che intende avvalersene. Invero, dalla prova testimoniale è senza dubbio emersa l'esistenza di un rapporto di collaborazione e lo svolgimento di prestazioni professionali tuttavia, è altresì emerso che ha frequentato lo studio di per 2, massimo 4 giorni al mese Parte_1 Persona_2 e le prestazioni rese sugli 11 pazienti che ha seguito (e che lui stesso ha indicato come testimoni) gli erano già state pagate mediante la corresponsione di € 9.606,00; circostanza quest'ultima confermata dalla produzione dei Registri Iva del 2020 e 2021. Con riferimento alla testimonianza resa da la appellata ha allegato come Testimone_1 appaia caratterizzata da numerose contraddizioni ed in ogni caso come risulti essere smentita dalla documentazione prodotta. Con riferimento al secondo motivo di appello fondato sul presupposto che il credito di di cui alla fattura n. 753 del 6.7.2021, debba ritenersi dimostrato in quanto Parte_1 elencato nel verbale di inventario dei beni ereditari tra le passività, la appellata ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la Corte suprema ha chiarito che, se per i beni rinvenuti dal notaio, l'inventario gode di pubblica fede, per i crediti/debiti l'inventario ha solo una funzione ricognitiva e descrittiva. La appellata ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare la inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.. Con le note di trattazione dell'udienza del 10.7.2025 l'appellante ha precisato di avere dimostrato di avere svolto le prestazioni professionali di cui ha invocato il pagamento nonché di avere dimostrato il quantum di dette prestazioni, atteso che la teste ha riferito il Tes_1 prezziario delle singole prestazioni sanitarie. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante ha precisato che l'inventario redatto da un Notaio ha valore probatorio privilegiato fino a querela di falso che, nel caso di specie, non è stata proposta.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le note per l'udienza del 6.11.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) Con il primo motivo, l'appellante ha censura la sentenza dolendosi dell'errata applicazione del criterio della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e dell'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni che avrebbero condotto il Giudice di primo grado a ritenere, erroneamente, che non fosse stata dimostrata l'esistenza del credito di € 31.700,00 di nei confronti di . Parte_1 Persona_2 Il motivo di appello è infondato.
La Corte rileva che medico odontoiatra, ha dimostrato (ad onor del vero, non Parte_1 è stato neppure contestato) la sussistenza di un rapporto di collaborazione professionale con e ha altresì dimostrato di avere eseguito, a favore di alcuni dei suoi Persona_2 pazienti, prestazioni professionali di implantologia che sono state rese nello studio di
Persona_2 Ciò non di meno, non ha offerto la prova dell'esistenza di un accordo con cui Parte_1 avrebbe pattuito, con , i parametri e/o le modalità per determinare i Persona_2 compensi della sua collaborazione professionale e tantomeno, ha offerto la prova che, alla data del decesso di , quest'ultimo doveva ancora corrispondergli l'importo Persona_2 di € 31.700,00 per prestazioni professionali rese a favore dei suoi pazienti. La ricostruzione dell'appellante secondo il quale la prova dell'esistenza della pretesa creditoria invocata deriverebbe dalla dichiarazione resa dalla teste che il Testimone_1 Giudice avrebbe male interpretato, non coglie nel segno. All'udienza del 27.9.2023 la teste ha dichiarato che il dott. si recava, “una volta alla Pt_1 settimana o una volta ogni quindici giorni .. dipendeva dai pazienti”, presso lo studio di Collegno per eseguire gli interventi di implantologia, che i pazienti pagavano le prestazioni ricevute al dott. e che il dott. a sua volta, emetteva le fatture per i suoi Per_2 Pt_1 compensi nei confronti del dottor (“il paziente pagava al dott. e il Dott. Per_2 Per_2 emetteva la fattura al Dott. )”) il quale provvedeva a saldarle per regolare le Pt_1 Per_2 partite di dare e avere tra loro (“ogni tre mesi più o meno regolavano i loro rapporti”); quanto ai criteri per la determinazione della percentuale del compenso dovuto da a Per_2
la teste ha invece dichiarato: ”c'era un accordo tra i due per la regolamentazione Pt_1 del compenso e del pagamento degli impianti, ma di questo se ne occupava il Dott. Per_2
… so che il Dott. come ho detto, emetteva fatture trimestrali ma non so di che Pt_1 importi fossero… io facevo l'assistente di poltrona, della contabilità si occupava personalmente il Dott. ”. Pt_12 Dalla dichiarazione si evince, senza ombra di smentita, che la teste non era al corrente del criterio adottato per la determinazione dei compensi per la collaborazione professionale resa da tantomeno, era a conoscenza dei corrispettivi fatturati da Parte_1 Parte_1 a . Persona_2 Ciò nonostante, a parere dell'appellante la teste avrebbe confermato che, alla data del decesso di , quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere a Persona_2 Parte_13 l'importo di € 30.000,00. La Corte rileva che la teste si è limitata a riferire che poiché aveva le schede dei pazienti, con la sorella di “avevamo fatto un conteggio di quanto ancora dovuto al Persona_2 dottor che mi pare ammontasse a € 30.000,00”. Pt_1 La dichiarazione resa dalla teste, laddove riferisce che le “pareva” che, alla data del decesso di , a fosse ancora dovuto l'importo di € 30.000,00, non può Persona_2 Parte_13 che rimanere confinata nell'ambito di un giudizio probabilistico, del tutto personale, privo di supporto probatorio espresso da una testimone;
a maggior ragione, rilevato che la teste ha dichiarato di svolgere l'attività di assistente alla poltrona, di non occuparsi di contabilità, e di avere fatto un conteggio sulle “schede clienti”, peraltro neppure prodotte, senza però essere a conoscenza della regolamentazione del criterio di ripartizione di compensi e spese tra il titolare dello studio e il collaboratore occasionale. La circostanza riferita dalla teste è, in ogni caso, smentita dalla produzione documentale (registro IVA 2020-2021 e scheda contabile professionista cfr. doc. 2, 3, 4) - non contestata - da cui emerge che negli anni 2020-2021 i pazienti a favore dei quali ha svolto Parte_13 prestazioni di implantologia ( , , Per_6 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 Pt_1
, , , , hanno versato a complessivamente € Pt_9 Per_3 Per_4 Persona_2 17.500,00 di cui € 9.606,00 sono stati riconosciuti e riversati da a Persona_2 Pt_1
a cadenza più o meno trimestrale;
circostanza, anch'essa non contestata.
[...] L'appellante ha concluso allegando di avere dimostrato di avere svolto le prestazioni professionali di cui ha invocato il pagamento avendo dimostrato il quantum di dette prestazioni, atteso che la teste ha riferito il prezziario delle singole prestazioni Tes_1 sanitarie. Anche questa argomentazione non coglie nel segno;
la teste si è difatti limitata a riferire solo genericamente i prezzi di alcuni interventi odontoiatrici, senza specificare se fossero comprensivi o meno dei materiali protesici e, nel caso dell'estrazione, chiarendo addirittura che il prezzo poteva variare a seconda di quale tipo di estrazione si trattasse. Per quanto precede la Corte ritiene che non sia stata raggiunta la prova che tra i due medici fosse intercorso un accordo in forza del quale a fosse ancora dovuto Parte_1 l'importo di € 31.700,00; onde che non vi è ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado. Va infine detto che non coglie nel segno neppure la doglianza fondata sul presupposto che il Giudice avrebbe “fatto erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.” posto che sarebbe stato onere del resistente provare di avere estinto la pretesa creditoria invocata da Parte_1 L'interpretazione dell'art. 2697 c.c. offerta dall'appellante è manifestamente errata. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che vuole far valere un diritto deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda;
colui che eccepisce che il diritto dimostrato si è modificato o si è estinto, deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione. La prova dell'esistenza di un fatto modificativo o estintivo del diritto, presuppone che sia stata dimostrata l'esistenza del diritto invocata tuttavia, per le ragioni anzidette, poiché la prova della pretesa creditoria non è stata raggiunta, parte convenuta non può essere chiamata a fornire la prova di un fatto estintivo della dedotta (e non provata) pretesa creditoria.
Il motivo di appello viene quindi respinto.
Con il secondo motivo, ad onor del vero solo laconicamente argomentato, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto di non poter attribuire valore confessorio alla dichiarazione contenuta del verbale di inventario di eredità beneficiata redatto dal Notaio il 2.8.2021. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Se per i beni (mobili e immobili) rinvenuti dal Notaio, l'inventario gode di pubblica fede e costituisce fonte privilegiata per documentare l'asse ereditario e la sua entità, per i crediti/debiti il verbale ha una funzione ricognitiva e descrittiva poiché i credit/debiti presuppongono un rapporto obbligatorio che può essere oggetto di controversia e/o di contestazione da parte di un terzo. Il Notaio, nel redigere l'inventario indicando debiti/crediti, non attribuisce valore probatorio alle fatture in esso elencate limitandosi a elencarle avendo preso atto della loro esistenza;
del resto, la fattura n. 753 di cui ha chiesto il pagamento è stata emessa il Parte_1 6.7.2021, ossia, successivamente al decesso di avvenuto il 2.6.2021 e il Persona_2 Notaio non ha potuto fare altro che elencarla tra le passività. Il motivo di appello viene quindi respinto.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto non necessario, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia da € 1.100.00 a € 5.201,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 4854/2024 resa dal Parte_1 Tribunale di Asti nel procedimento n. RG 743/2023 il 27.6.2024 pubblicata il 1.7.2024, ordinanza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di che liquida in complessivi € 1.923,00 per Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 14.11.2025. Il Presidente Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rosanna Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 938/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” “responsabilità professionale” promossa da:
(CF – P.IVA ) con studio in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Collegno (TO) Viale XXIV Maggio 2 elettivamente domiciliato in Milano Via L. Manara 5 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Accarino (CF pec C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura in atti Email_1 APPELLANTE Contro (CF ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3 20.3.1984 res. a CC (AT) Str. Tomalonn. 10, in qualità di erede della Sig.ra
[...]
(CF. ) elettivamente domiciliata in Torino Via Bava n. 1 Per_1 C.F._4 bis presso lo studio dell'Av. (CF pec Controparte_2 C.F._5
, dell'Avv. Alberto Rubatto (CF Email_2
pec e dell'Avv. Federica C.F._6 Email_3 De Lollis (CF pec che C.F._7 Email_4 la rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 6.11.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5.9.2025 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza n. 4854/2024, pubblicata in data 27/06/2024, emessa dal Tribunale di ASTI per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, così giudicare: In via principale, nel merito: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, condannare l'erede universale della defunta SI , essendo quest'ultima erede del Dott. , al Persona_1 Persona_2 pagamento di Euro 31.702,00, nei limiti di cui all'articolo 490 c.c. avendo la SI
[...]
accettato l'eredità del defunto Dottor con beneficio d'inventario; Per_1 Persona_2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio – compreso il rimborso forfettario pari al 15% - del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 5.9.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, Nel merito: In ogni caso
- Rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di primo grado;
- Condannare il Dott. al pagamento degli onorari di causa e delle spese di Parte_1 lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto avanti al Tribunale di Asti Parte_1
al fine di sentirla condannare, nella sua qualità di erede di , al Persona_1 Persona_2 pagamento in suo favore della fattura n. 753/2021 di € 31.700,00 nei limiti di cui all'articolo 490 c.c..
medico odontoiatra, ha allegato di avere svolto per conto di Parte_1 Per_2
, nello studio odontoiatrico di quest'ultimo in Collegno Via Risorgimento n. 1.,
[...] prestazioni professionali sanitarie a favore di alcuni dei suoi pazienti ( , Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , e di avere concordato Parte_9 Parte_10 Persona_3 Persona_4 con il corrispettivo di dette prestazioni in € 31.700,00; onde di avere Persona_2 emesso la fattura n. 753 del 6.7.2021 di € 31.700,00 con causale “ricevuta per prestazioni fornite presso vs studio e per vs conto”.
Nel procedimento così instaurato, si è costituiva quale procuratrice Parte_11 speciale di . Persona_1 La convenuta ha contestato l'esistenza di un accordo per il pagamento del compenso di cui alla fattura n. 753/2021. La convenuta ha allegato che era il titolare di uno studio medico Persona_2 odontoiatrico presso cui come altri professionisti medici odontoiatri, aveva Parte_1 prestato la sua collaborazione;
ha altresì allegato che detto professionista, nel 2020, aveva emesse fatture per compensi per prestazioni professionali per un importo complessivo di € 6.202,00 mentre nel 2021 aveva emesso due fatture (n. 208 e n. 423) dell'importo di € 1.702,00 ciascuna;
pertanto, che aveva già ricevuto i compensi a lui dovuti Parte_1 per le prestazioni rese a favore dei pazienti di . Persona_2 La convenuta ha precisato che la fattura n. 753 del 6.7.2021 di cui ha chiesto Parte_1 il pagamento, emessa successivamente al decesso di , non poteva ritenersi Persona_2 dimostrativa dell'esistenza del credito, in quanto formata ad opera della stessa parte che l'ha predisposta e, in ogni caso, che la fattura è stata emessa con la causale generica “ricevuta per prestazioni fornite presso vs studio e per vs conto” da cui non può neppure evincersi a quali prestazioni specifiche asseritamente eseguite si riferisse, né a favore di quale paziente e quando, né quale tariffa sia stata loro applicata e quale fosse il compenso a lui riservato. La convenuta ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda e, nella denegata ipotesi, di accoglimento, chiedendo di limitarsi la domanda alle sole prestazioni svolte successivamente al 13.4.2021, ossia alla data dell'ultima fattura emessa, essendo quelle precedenti a detta data già state liquidate, fino alla data del decesso di . Persona_2
Il Giudice di primo grado ha istruito la causa mediante l'assunzione della prova per testi e autorizzando ex art. 210 c.p.c. la produzione documentale del registro Iva degli anni 2020 e 2021.
Con l'ordinanza del 27.6.2014 il Tribunale di Asti ha condannato , quale erede Persona_1 di , rappresentata dalla sua procuratrice speciale, a corrispondere a Persona_2 Pt_1 il compenso di € 1.702,00 condannandola altresì a rimborsare a suo favore le spese
[...] di lite liquidate complessivamente in € 1.278,00 oltre rimborso del 15% per spese generali e oneri fiscali. Il Giudice di primo grado, preliminarmente, ha precisato come: da un lato, non fosse contestato che medico odontoiatra, avesse svolto nello studio di Parte_1 Per_2
prestazioni professionali a favore dei pazienti di quest'ultimo; di contro però, come
[...] non fosse stato dimostrato che tra i due professionisti vi fosse un accordo a fronte del quale avrebbe dovuto corrispondere a la somma di € 31.700,00 Persona_2 Parte_1 ed anzi come fossero emersi elementi di segno contrario che facessero propendere per l'assenza di detto accordo. Difatti: a) l'emissione di una fattura non consente di ritenere dimostrato l'esistenza del credito e, nel caso di specie, la fattura n. 753/2021 è stata emessa con una causale che reca genericamente la dicitura “prestazione fornite presso vs. studio e per vs. conto”; b) dai documenti prodotti in atti – tra cui la “scheda contabile professionista registri Iva” e il Registro Iva – risulta che:
- sono state registrate le ritenute delle fatture che venivano emesse dai medici che collaboravano con lo studio e che i compensi a favore di gli venivano Parte_1 corrisposti a cadenza più o meno trimestrale;
-nell'anno 2020 aveva registrato fatture emesse nei confronti di Parte_1
per € 6.202,00 mentre per il 2021 per € 3.404,00; Persona_2
- negli anni 2020 e 2021, sino al decesso di , i pazienti a favore dei Persona_2 quali aveva eseguito gli interventi sanitari di implantologia avevano Parte_1 complessivamente versato a € 17.500,00 di cui € 9.606,00 erano Persona_2 stati riconosciuti e già liquidati) a Parte_1 onde, come detta documentazione, non contestata da smentisse la Parte_1 dichiarazione della teste in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria Testimone_1 invocata (“su richiesta dell'avvocato della sorella del Dott. avevamo fatto un Per_2 conteggio di quanto ancora dovuto al Dott. che mi pare ammontasse a circa € Pt_1 30.000,00 .. ricordo che dalle cartelle del dott. emergeva che non aveva più dato Per_2 soldi al dott, dal 202. Lo pagava in contanti o con assegno”). Pt_1 Il Giudice, ritenuto che non fosse stata offerta la prova dell'esistenza di un accordo per regolare la determinazione dei compensi a fronte delle prestazioni professionali rese, ha concluso ritenendo che fosse dovuto a favore di un compenso per il periodo Parte_1 aprile-maggio 2021 (ossia, sino al decesso del dottor avvenuto il 20.6.2021) e, Per_2 quindi, che fosse congruo, prendendo a parametro le ultime due fatture emesse nell'anno 2021 da (n. 208 del 19.02.2021 e n. 423 del 13.04.2021 di € 1.702,00 Parte_1 ciascuna), stimare detto compenso nell'importo di € 1.702,00 Il Giudice ha inoltre precisato di non poter attribuire alcun rilievo al verbale di inventario dell'eredità redatto dal Notaio il 2.8.2021 laddove riporta, tra le passività, la fattura in contestazione, atteso che il verbale rappresenta un atto ricognitivo che si espleta nella descrizione particolareggiata di tutto ciò che compone il patrimonio ereditario. Tenuto conto che la domanda era stata proposta per € 31.700,00 ma che l'ammontare del decisum era sensibilmente inferiore, il Giudice ha liquidato le spese di lite a carico del richiamando i valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia, Pt_1 ritenuto altresì che una domanda più contenuta sarebbe stata foriera di una definizione stragiudiziale.
2) Avverso l'ordinanza del Tribunale di Asti resa il 27.6.2024, pubblicata il 1.7.2024, Pt_1 ha proposto appello.
[...] Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'erronea applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova e dell'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni. A parere dell'appellante il Giudice avrebbe errato nel ritenere che incombe sull'attore l'onere di provare la pretesa creditoria invocata posto che, invece, incombe sul convenuto l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione. In ogni caso, il Giudice avrebbe male interpretato la dichiarazione resa dalla teste Tes_1
difatti, estrapolando solo alcune affermazioni della dichiarazione, non si sarebbe
[...] accorto che la teste avrebbe confermato che, per le prestazioni eseguite da gennaio 2020 a maggio 2021, i clienti avevano già pagato il dott. , ma che quest'ultimo non aveva Per_2 corrisposto al Dott. l'importo ancora dovuto pari a € 30.000,00. Pt_1 Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto che la dichiarazione dell'esistenza della fattura n. 753 del 6.7.2021, resa da al Persona_1 Notaio per la predisposizione dell'inventario dell'eredità, non avesse natura confessoria del riconoscimento del credito vantato da Parte_1
Successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, prima della scadenza del termine per la costituzione dell'appellata, è intervenuto, in data 10.12.2024, il decesso di . Persona_1 L'appellante ha riassunto il procedimento nei confronti degli Eredi di . Persona_1
Nel procedimento così instaurato, si è costituita nominata unica erede Controparte_3 da in forza di testamento olografo con atto Notaio Dott.ssa del 9.1.2025 Persona_1 Per_5 rep. 2068 racc. 1584 registrato a Torino il 15.1.2025 e dichiaratasi tale a seguito di accettazione tacita dell'eredità dal momento che la stessa ha posseduto i beni ereditari per oltre 3 mesi dall'apertura della successione senza redigere inventario. La appellata, preliminarmente, ha formulato eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dell'appello; nel merito, ha chiesto di respingersi l'appello contestando la ricostruzione in fatto e in diritto. Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellata ha dedotto che per Parte_1 vedere riconosciuto il credito invocato, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di un accordo in forza del quale le parti pattuivano di regolare parametri e modalità per determinare i compensi delle prestazioni professionali sanitarie nonché l'esecuzione delle prestazioni sanitarie rese da a favore dei pazienti di . Parte_1 Persona_2
invece, a sostegno della pretesa creditoria si è limitato a produrre la fattura Parte_1 n. 753/2021 a cui, però, non può essere attribuito alcun valore probatorio, dal momento che costituisce un atto formato dalla parte che intende avvalersene. Invero, dalla prova testimoniale è senza dubbio emersa l'esistenza di un rapporto di collaborazione e lo svolgimento di prestazioni professionali tuttavia, è altresì emerso che ha frequentato lo studio di per 2, massimo 4 giorni al mese Parte_1 Persona_2 e le prestazioni rese sugli 11 pazienti che ha seguito (e che lui stesso ha indicato come testimoni) gli erano già state pagate mediante la corresponsione di € 9.606,00; circostanza quest'ultima confermata dalla produzione dei Registri Iva del 2020 e 2021. Con riferimento alla testimonianza resa da la appellata ha allegato come Testimone_1 appaia caratterizzata da numerose contraddizioni ed in ogni caso come risulti essere smentita dalla documentazione prodotta. Con riferimento al secondo motivo di appello fondato sul presupposto che il credito di di cui alla fattura n. 753 del 6.7.2021, debba ritenersi dimostrato in quanto Parte_1 elencato nel verbale di inventario dei beni ereditari tra le passività, la appellata ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la Corte suprema ha chiarito che, se per i beni rinvenuti dal notaio, l'inventario gode di pubblica fede, per i crediti/debiti l'inventario ha solo una funzione ricognitiva e descrittiva. La appellata ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare la inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.. Con le note di trattazione dell'udienza del 10.7.2025 l'appellante ha precisato di avere dimostrato di avere svolto le prestazioni professionali di cui ha invocato il pagamento nonché di avere dimostrato il quantum di dette prestazioni, atteso che la teste ha riferito il Tes_1 prezziario delle singole prestazioni sanitarie. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante ha precisato che l'inventario redatto da un Notaio ha valore probatorio privilegiato fino a querela di falso che, nel caso di specie, non è stata proposta.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le note per l'udienza del 6.11.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) Con il primo motivo, l'appellante ha censura la sentenza dolendosi dell'errata applicazione del criterio della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e dell'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni che avrebbero condotto il Giudice di primo grado a ritenere, erroneamente, che non fosse stata dimostrata l'esistenza del credito di € 31.700,00 di nei confronti di . Parte_1 Persona_2 Il motivo di appello è infondato.
La Corte rileva che medico odontoiatra, ha dimostrato (ad onor del vero, non Parte_1 è stato neppure contestato) la sussistenza di un rapporto di collaborazione professionale con e ha altresì dimostrato di avere eseguito, a favore di alcuni dei suoi Persona_2 pazienti, prestazioni professionali di implantologia che sono state rese nello studio di
Persona_2 Ciò non di meno, non ha offerto la prova dell'esistenza di un accordo con cui Parte_1 avrebbe pattuito, con , i parametri e/o le modalità per determinare i Persona_2 compensi della sua collaborazione professionale e tantomeno, ha offerto la prova che, alla data del decesso di , quest'ultimo doveva ancora corrispondergli l'importo Persona_2 di € 31.700,00 per prestazioni professionali rese a favore dei suoi pazienti. La ricostruzione dell'appellante secondo il quale la prova dell'esistenza della pretesa creditoria invocata deriverebbe dalla dichiarazione resa dalla teste che il Testimone_1 Giudice avrebbe male interpretato, non coglie nel segno. All'udienza del 27.9.2023 la teste ha dichiarato che il dott. si recava, “una volta alla Pt_1 settimana o una volta ogni quindici giorni .. dipendeva dai pazienti”, presso lo studio di Collegno per eseguire gli interventi di implantologia, che i pazienti pagavano le prestazioni ricevute al dott. e che il dott. a sua volta, emetteva le fatture per i suoi Per_2 Pt_1 compensi nei confronti del dottor (“il paziente pagava al dott. e il Dott. Per_2 Per_2 emetteva la fattura al Dott. )”) il quale provvedeva a saldarle per regolare le Pt_1 Per_2 partite di dare e avere tra loro (“ogni tre mesi più o meno regolavano i loro rapporti”); quanto ai criteri per la determinazione della percentuale del compenso dovuto da a Per_2
la teste ha invece dichiarato: ”c'era un accordo tra i due per la regolamentazione Pt_1 del compenso e del pagamento degli impianti, ma di questo se ne occupava il Dott. Per_2
… so che il Dott. come ho detto, emetteva fatture trimestrali ma non so di che Pt_1 importi fossero… io facevo l'assistente di poltrona, della contabilità si occupava personalmente il Dott. ”. Pt_12 Dalla dichiarazione si evince, senza ombra di smentita, che la teste non era al corrente del criterio adottato per la determinazione dei compensi per la collaborazione professionale resa da tantomeno, era a conoscenza dei corrispettivi fatturati da Parte_1 Parte_1 a . Persona_2 Ciò nonostante, a parere dell'appellante la teste avrebbe confermato che, alla data del decesso di , quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere a Persona_2 Parte_13 l'importo di € 30.000,00. La Corte rileva che la teste si è limitata a riferire che poiché aveva le schede dei pazienti, con la sorella di “avevamo fatto un conteggio di quanto ancora dovuto al Persona_2 dottor che mi pare ammontasse a € 30.000,00”. Pt_1 La dichiarazione resa dalla teste, laddove riferisce che le “pareva” che, alla data del decesso di , a fosse ancora dovuto l'importo di € 30.000,00, non può Persona_2 Parte_13 che rimanere confinata nell'ambito di un giudizio probabilistico, del tutto personale, privo di supporto probatorio espresso da una testimone;
a maggior ragione, rilevato che la teste ha dichiarato di svolgere l'attività di assistente alla poltrona, di non occuparsi di contabilità, e di avere fatto un conteggio sulle “schede clienti”, peraltro neppure prodotte, senza però essere a conoscenza della regolamentazione del criterio di ripartizione di compensi e spese tra il titolare dello studio e il collaboratore occasionale. La circostanza riferita dalla teste è, in ogni caso, smentita dalla produzione documentale (registro IVA 2020-2021 e scheda contabile professionista cfr. doc. 2, 3, 4) - non contestata - da cui emerge che negli anni 2020-2021 i pazienti a favore dei quali ha svolto Parte_13 prestazioni di implantologia ( , , Per_6 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 Pt_1
, , , , hanno versato a complessivamente € Pt_9 Per_3 Per_4 Persona_2 17.500,00 di cui € 9.606,00 sono stati riconosciuti e riversati da a Persona_2 Pt_1
a cadenza più o meno trimestrale;
circostanza, anch'essa non contestata.
[...] L'appellante ha concluso allegando di avere dimostrato di avere svolto le prestazioni professionali di cui ha invocato il pagamento avendo dimostrato il quantum di dette prestazioni, atteso che la teste ha riferito il prezziario delle singole prestazioni Tes_1 sanitarie. Anche questa argomentazione non coglie nel segno;
la teste si è difatti limitata a riferire solo genericamente i prezzi di alcuni interventi odontoiatrici, senza specificare se fossero comprensivi o meno dei materiali protesici e, nel caso dell'estrazione, chiarendo addirittura che il prezzo poteva variare a seconda di quale tipo di estrazione si trattasse. Per quanto precede la Corte ritiene che non sia stata raggiunta la prova che tra i due medici fosse intercorso un accordo in forza del quale a fosse ancora dovuto Parte_1 l'importo di € 31.700,00; onde che non vi è ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado. Va infine detto che non coglie nel segno neppure la doglianza fondata sul presupposto che il Giudice avrebbe “fatto erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.” posto che sarebbe stato onere del resistente provare di avere estinto la pretesa creditoria invocata da Parte_1 L'interpretazione dell'art. 2697 c.c. offerta dall'appellante è manifestamente errata. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che vuole far valere un diritto deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda;
colui che eccepisce che il diritto dimostrato si è modificato o si è estinto, deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione. La prova dell'esistenza di un fatto modificativo o estintivo del diritto, presuppone che sia stata dimostrata l'esistenza del diritto invocata tuttavia, per le ragioni anzidette, poiché la prova della pretesa creditoria non è stata raggiunta, parte convenuta non può essere chiamata a fornire la prova di un fatto estintivo della dedotta (e non provata) pretesa creditoria.
Il motivo di appello viene quindi respinto.
Con il secondo motivo, ad onor del vero solo laconicamente argomentato, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto di non poter attribuire valore confessorio alla dichiarazione contenuta del verbale di inventario di eredità beneficiata redatto dal Notaio il 2.8.2021. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Se per i beni (mobili e immobili) rinvenuti dal Notaio, l'inventario gode di pubblica fede e costituisce fonte privilegiata per documentare l'asse ereditario e la sua entità, per i crediti/debiti il verbale ha una funzione ricognitiva e descrittiva poiché i credit/debiti presuppongono un rapporto obbligatorio che può essere oggetto di controversia e/o di contestazione da parte di un terzo. Il Notaio, nel redigere l'inventario indicando debiti/crediti, non attribuisce valore probatorio alle fatture in esso elencate limitandosi a elencarle avendo preso atto della loro esistenza;
del resto, la fattura n. 753 di cui ha chiesto il pagamento è stata emessa il Parte_1 6.7.2021, ossia, successivamente al decesso di avvenuto il 2.6.2021 e il Persona_2 Notaio non ha potuto fare altro che elencarla tra le passività. Il motivo di appello viene quindi respinto.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto non necessario, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia da € 1.100.00 a € 5.201,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 4854/2024 resa dal Parte_1 Tribunale di Asti nel procedimento n. RG 743/2023 il 27.6.2024 pubblicata il 1.7.2024, ordinanza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuta e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di che liquida in complessivi € 1.923,00 per Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 14.11.2025. Il Presidente Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni