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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa MA Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1494/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 4237/2024 pubblicata il 17.10.2024
TRA
(Avv.ti Angela Scarpetta e Pierangelo Guidobaldi) Parte_1
(appellante)
E
( Avv.to Iolanda Laura Pavone) Controparte_1
(appellato)
All'udienza dell'8.07.2025 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini a difesa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2016, chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito a quest'ultimo per Controparte_1
infedeltà coniugale.
Chiedeva, altresì, porsi a carico del predetto la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre con condanna al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'abitazione sita in Gioia del Colle alla via Papa Giovanni XXIII n. 15 nonché alla restituzione dei beni mobili da lui asportati da detto immobile. pagina 1 di 5 Il si costituiva contestando l'avversa prospettazione dei fatti e respingendo ogni accusa di CP_1
addebito essendo dipesa la crisi coniugale dal comportamento della moglie.
Aderiva alla richiesta di separazione ma con pronuncia di addebito a carico della moglie per mancata consumazione del rapporto coniugale e diniego di procreazione di figli.
Deduceva che, in costanza di matrimonio, avevano condotto due vite separate avendo abitualmente consumato i pasti principali a casa dei rispettivi genitori e avendo la dormito casa di sua Parte_1
madre.
Con ordinanza emessa in data 09.03.2017, all'esito della comparizione personale delle parti, il
Presidente F.F. autorizzava i coniugi a vivere separati, ponendo a carico del un assegno di € CP_1
500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore della e rimetteva le parti Parte_1
dinanzi al giudice istruttore.
Istruita la causa con prove orali, il Tribunale con la sentenza n. 4237/2024 pubblicata il 17.10.2024 così provvedeva:
“1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. rigetta le rispettive domande di addebito;
3. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento delle rate di mutuo, rinunciata dalla;
Parte_1
4. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 09.03.2017, revoca l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal corrente mese di ottobre 2024;
5. rigetta l'istanza del avente ad oggetto la restituzione degli arretrati corrisposti a titolo CP_1 di assegno di mantenimento muliebre;
6. dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione dei beni mobili proposta dalla ricorrente;
7. condanna la al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.669,36, di cui € 2.538,66 per compensi ed € 130,70 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
8. compensa il restante 2/3 delle spese di lite”
Dichiarava la separazione personale dei coniugi ma senza addebito per mancanza di prova.
Fondava la revoca dell'assegno di mantenimento sulle risultanze documentali in atti da cui emergeva che la aveva venduto, nel 2019, un locale commerciale sito in Gioia del Colle al prezzo Parte_1 di € 28.000,00 (locale per cui in precedenza aveva percepito il canone locativo) e nel 2020 un appartamento di sua proprietà (per cui il , quale cointestatario del contratto di mutuo, aveva CP_1 pagato la rata di circa € 400,00 mensili, pur non essendoci mai andato ad abitare) al prezzo di €
90.000,00.
Valorizzava, altresì, quanto affermato dalla stessa nella memoria di replica in ordine alla Parte_1
locazione in atto all'attualità di un altro locale box rimasto invenduto al canone di € 89,00 nonché alla pagina 2 di 5 circostanza che la predetta abitava presso la casa materna ed era rimasta del tutto inerte nella ricerca di un'occupazione lavorativa nonostante il suo diploma di ragioniera.
Concludeva che la circostanza che la aveva 61 anni e redditi pari a zero doveva ritenersi Parte_1
alla stessa imputabile considerato che all'epoca della separazione di fatto aveva soli 53 anni ed avrebbe potuto reperire un'occupazione
Aggiungeva che l'assunto della ricorrente secondo cui la coppia aveva un tenore di vita alto in costanza di matrimonio era stato smentito dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interpello all'udienza del 27.02.2019 avendo ammesso che erano andati a vivere, nel 2015, presso l'abitazione della di lei madre “per ragioni economiche” e che avevano fatto pochissimi viaggi in costanza di matrimonio.
Precisava, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti, che sebbene il matrimonio si fosse protratto per oltre 20 anni, un sodalizio familiare non vi era mai stato avendo la coppia trascorso la maggior parte del tempo presso l'abitazione dei rispettivi genitori anche per la consumazione individuale dei pasti e di aver finanche dormito in letti diversi allorché si erano ritrovati a vivere nella stessa casa di proprietà della madre di lei, facendo finanche vacanze separate nel periodo estivo.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale Parte_1
aveva erroneamente:
- revocato l'assegno di mantenimento omettendo di considerare il contributo, materiale e morale, apportato dall'appellante alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge
- regolato le spese di lite.
Chiedeva, in parziale riforma della sentenza appellata, la conferma dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge in misura di € 500,00 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia con vittoria di spese del doppio grado o con compensazione integrale.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avvero gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello non è fondato.
Il Tribunale ha spiegato le ragioni della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie valorizzando le risultanze, anche di natura documentale, dell'istruttoria da cui è emersa la disponibilità di una provvista economica, da parte della , derivante dalla vendita nel 2019, Parte_1
di un locale commerciale sito in Gioia del Colle al corrispettivo di € 28.000,00 (già a reddito come locazione) e nel 2020 di un altro appartamento di sua proprietà al prezzo di €90.00,00.
pagina 3 di 5 A tale ultimo riguardo ha argomentato che l'assunto della secondo cui il corrispettivo Parte_1 dell'ultima vendita sarebbe servito per estinguere il mutuo gravante su detta casa era stato in parte smentito dalla documentazione in atti attestante che, quantomeno dal 01.06.2015 a gennaio 2020, le rate del mutuo, pari a circa € 400,00 mensili, scadute prima della compravendita, erano già state onorate dal e dal di lei fratello, che quale garante le aveva versate per poi agire in fase CP_1
monitoria nei confronti della sorella per il recupero.
Il Tribunale ha, altresì, sottolineato l'assenza di esborsi per le esigenze abitative, per aver l'appellante continuato a vivere presso l'abitazione materna anche in costanza di matrimonio in attesa di trasferirsi nella nuova casa nonché l'omessa ricerca, sin dall'epoca della separazione, di un'occupazione pur avendo il diploma di ragioniera.
Dal confronto delle risultanze dei Modelli IVA del (dal 2014 al 2022) con i corrispettivi CP_1
delle vendite predette il primo giudice ha correttamente ritenuto che i redditi nella disponibilità della fossero superiori rispetto a quelli dell'ex coniuge derivanti esclusivamente dalla sua Parte_1
azienda agricola, avendo il predetto documentato, altresì, che l'assegno di mantenimento era stato versato alla ex coniuge dal di lui padre.
A fronte di tale articolata motivazione, frutto di un vaglio analitico di tutte le risultanze probatorie, in atti alcuna specifica censura è stata sollevata da parte appellante.
Quest'ultima, infatti, ha lamentato genericamente l'omessa considerazione del proprio contributo, materiale e morale, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge senza descrivere e/o specificare la consistenza di detto apporto né contestare la motivazione del Tribunale in ordine alle entrate percepite ed all'assenza di spese per esigenze abitative.
E', altresì, infondata la seconda censura avendo il Tribunale regolato le spese in base alla soccombenza della in ordine alla domanda principale di riconoscimento dell'assegno di mantenimento Parte_1
(che ha impedito la definizione consensuale della lite) ed all'inammissibilità della domanda di restituzione dei beni mobili.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014
( valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4237/2024 pubblicata il Parte_1
17.10.2024, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che Controparte_1
liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera d consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
28.10.2025
Il Presidente
Dr. MA Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa MA Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1494/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 4237/2024 pubblicata il 17.10.2024
TRA
(Avv.ti Angela Scarpetta e Pierangelo Guidobaldi) Parte_1
(appellante)
E
( Avv.to Iolanda Laura Pavone) Controparte_1
(appellato)
All'udienza dell'8.07.2025 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini a difesa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2016, chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito a quest'ultimo per Controparte_1
infedeltà coniugale.
Chiedeva, altresì, porsi a carico del predetto la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre con condanna al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'abitazione sita in Gioia del Colle alla via Papa Giovanni XXIII n. 15 nonché alla restituzione dei beni mobili da lui asportati da detto immobile. pagina 1 di 5 Il si costituiva contestando l'avversa prospettazione dei fatti e respingendo ogni accusa di CP_1
addebito essendo dipesa la crisi coniugale dal comportamento della moglie.
Aderiva alla richiesta di separazione ma con pronuncia di addebito a carico della moglie per mancata consumazione del rapporto coniugale e diniego di procreazione di figli.
Deduceva che, in costanza di matrimonio, avevano condotto due vite separate avendo abitualmente consumato i pasti principali a casa dei rispettivi genitori e avendo la dormito casa di sua Parte_1
madre.
Con ordinanza emessa in data 09.03.2017, all'esito della comparizione personale delle parti, il
Presidente F.F. autorizzava i coniugi a vivere separati, ponendo a carico del un assegno di € CP_1
500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore della e rimetteva le parti Parte_1
dinanzi al giudice istruttore.
Istruita la causa con prove orali, il Tribunale con la sentenza n. 4237/2024 pubblicata il 17.10.2024 così provvedeva:
“1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. rigetta le rispettive domande di addebito;
3. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento delle rate di mutuo, rinunciata dalla;
Parte_1
4. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 09.03.2017, revoca l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal corrente mese di ottobre 2024;
5. rigetta l'istanza del avente ad oggetto la restituzione degli arretrati corrisposti a titolo CP_1 di assegno di mantenimento muliebre;
6. dichiara l'inammissibilità della domanda di restituzione dei beni mobili proposta dalla ricorrente;
7. condanna la al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.669,36, di cui € 2.538,66 per compensi ed € 130,70 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
8. compensa il restante 2/3 delle spese di lite”
Dichiarava la separazione personale dei coniugi ma senza addebito per mancanza di prova.
Fondava la revoca dell'assegno di mantenimento sulle risultanze documentali in atti da cui emergeva che la aveva venduto, nel 2019, un locale commerciale sito in Gioia del Colle al prezzo Parte_1 di € 28.000,00 (locale per cui in precedenza aveva percepito il canone locativo) e nel 2020 un appartamento di sua proprietà (per cui il , quale cointestatario del contratto di mutuo, aveva CP_1 pagato la rata di circa € 400,00 mensili, pur non essendoci mai andato ad abitare) al prezzo di €
90.000,00.
Valorizzava, altresì, quanto affermato dalla stessa nella memoria di replica in ordine alla Parte_1
locazione in atto all'attualità di un altro locale box rimasto invenduto al canone di € 89,00 nonché alla pagina 2 di 5 circostanza che la predetta abitava presso la casa materna ed era rimasta del tutto inerte nella ricerca di un'occupazione lavorativa nonostante il suo diploma di ragioniera.
Concludeva che la circostanza che la aveva 61 anni e redditi pari a zero doveva ritenersi Parte_1
alla stessa imputabile considerato che all'epoca della separazione di fatto aveva soli 53 anni ed avrebbe potuto reperire un'occupazione
Aggiungeva che l'assunto della ricorrente secondo cui la coppia aveva un tenore di vita alto in costanza di matrimonio era stato smentito dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interpello all'udienza del 27.02.2019 avendo ammesso che erano andati a vivere, nel 2015, presso l'abitazione della di lei madre “per ragioni economiche” e che avevano fatto pochissimi viaggi in costanza di matrimonio.
Precisava, sulla scorta delle risultanze probatorie in atti, che sebbene il matrimonio si fosse protratto per oltre 20 anni, un sodalizio familiare non vi era mai stato avendo la coppia trascorso la maggior parte del tempo presso l'abitazione dei rispettivi genitori anche per la consumazione individuale dei pasti e di aver finanche dormito in letti diversi allorché si erano ritrovati a vivere nella stessa casa di proprietà della madre di lei, facendo finanche vacanze separate nel periodo estivo.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale Parte_1
aveva erroneamente:
- revocato l'assegno di mantenimento omettendo di considerare il contributo, materiale e morale, apportato dall'appellante alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge
- regolato le spese di lite.
Chiedeva, in parziale riforma della sentenza appellata, la conferma dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge in misura di € 500,00 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia con vittoria di spese del doppio grado o con compensazione integrale.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avvero gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello non è fondato.
Il Tribunale ha spiegato le ragioni della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie valorizzando le risultanze, anche di natura documentale, dell'istruttoria da cui è emersa la disponibilità di una provvista economica, da parte della , derivante dalla vendita nel 2019, Parte_1
di un locale commerciale sito in Gioia del Colle al corrispettivo di € 28.000,00 (già a reddito come locazione) e nel 2020 di un altro appartamento di sua proprietà al prezzo di €90.00,00.
pagina 3 di 5 A tale ultimo riguardo ha argomentato che l'assunto della secondo cui il corrispettivo Parte_1 dell'ultima vendita sarebbe servito per estinguere il mutuo gravante su detta casa era stato in parte smentito dalla documentazione in atti attestante che, quantomeno dal 01.06.2015 a gennaio 2020, le rate del mutuo, pari a circa € 400,00 mensili, scadute prima della compravendita, erano già state onorate dal e dal di lei fratello, che quale garante le aveva versate per poi agire in fase CP_1
monitoria nei confronti della sorella per il recupero.
Il Tribunale ha, altresì, sottolineato l'assenza di esborsi per le esigenze abitative, per aver l'appellante continuato a vivere presso l'abitazione materna anche in costanza di matrimonio in attesa di trasferirsi nella nuova casa nonché l'omessa ricerca, sin dall'epoca della separazione, di un'occupazione pur avendo il diploma di ragioniera.
Dal confronto delle risultanze dei Modelli IVA del (dal 2014 al 2022) con i corrispettivi CP_1
delle vendite predette il primo giudice ha correttamente ritenuto che i redditi nella disponibilità della fossero superiori rispetto a quelli dell'ex coniuge derivanti esclusivamente dalla sua Parte_1
azienda agricola, avendo il predetto documentato, altresì, che l'assegno di mantenimento era stato versato alla ex coniuge dal di lui padre.
A fronte di tale articolata motivazione, frutto di un vaglio analitico di tutte le risultanze probatorie, in atti alcuna specifica censura è stata sollevata da parte appellante.
Quest'ultima, infatti, ha lamentato genericamente l'omessa considerazione del proprio contributo, materiale e morale, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge senza descrivere e/o specificare la consistenza di detto apporto né contestare la motivazione del Tribunale in ordine alle entrate percepite ed all'assenza di spese per esigenze abitative.
E', altresì, infondata la seconda censura avendo il Tribunale regolato le spese in base alla soccombenza della in ordine alla domanda principale di riconoscimento dell'assegno di mantenimento Parte_1
(che ha impedito la definizione consensuale della lite) ed all'inammissibilità della domanda di restituzione dei beni mobili.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014
( valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4237/2024 pubblicata il Parte_1
17.10.2024, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che Controparte_1
liquida in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella Camera d consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
28.10.2025
Il Presidente
Dr. MA Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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