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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8002/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8002/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8002 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Mariangela Delle Controparte_1
Femine e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al C.so Aldo Moro n. 126;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Davide Maria Ciasullo e presso di questi elettivamente domiciliato in San
Prisco (CE) in via Nazionale Appia ang. via A. Stellato - Centro EOS;
APPELLATO
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv Controparte_3
Valeria Caparelli e presso di questi elettivamente domiciliato in Marcianise
(CE) in Via Toselli n 10;
APPELLATO
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in Controparte_4 primo grado dall'Avv. Daniele Crisci;
APPELLATA CONTUMACE
e
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dife- Controparte_5
2
so, giusta procura in atti, dall'Avv Michele Farina e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Caserta (CE) alla via Turati n. 53;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
17.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio Controparte_1
, nonché le società di assicurazione Controparte_3 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- Controparte_4 CP_5 tenza n. 1557/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, depositata in Cancelleria in data 16.03.2021 nella parte in cui com- pensa le spese di lite nonostante la totale soccombenza sia dell'attore che dell'interventore volontario senza che si possa ricavare una valida motiva- zione della scelta operata dal Giudice di prime cure.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 91 e 92 c.p.c. laddove nonostante la totale soccombenza dell'attore e dell'interventore volontario compensava le spese di lite. 2) Il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi circa la ri- chiesta di condanna ex art 96 c.p.c. dei convenuti in primo grado, violando, altresì, il disposto normativo di cui all'art 112 c.p.c.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle se- Controparte_1 guenti conclusioni: 1) Riformare parzialmente la sentenza gravata per i motivi di im- pugnazione dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare gli appellati, attore ed interven- tore, in totale riforma del capo sulla statuizione della compensazione delle spese legali di primo grado, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del primo grado di giudizio nella misura che sarà determinata dal Tribunale, secondo i vigenti parametri mi- nisteriali di cui al D.M. 55/2014; 2) nel merito in via subordinata in accoglimento del presene gravame, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, riformare parzial-
3
mente la sentenza gravata per i motivi di impugnazione dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare gli appellati, attore ed interventore, in totale riforma del capo sulla statuizione della compensazione delle spese legali di primo grado, al pagamento delle spese, anche ge- nerali, e competenze del primo grado di giudizio nella misura che sarà determinata dal
Tribunale, secondo i vigenti parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, decurtan- do/riducendo, nella misura ritenuta equa, la fase istruttoria;
3) sempre nel merito, nonché condannare gli appellati, (attore ed interventore), ex art. 96, primo e/o terzo comma,
c.p.c., avendo questi agito in giudizio in primo grado con mala fede e/o colpa grave, al ri- sarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e/o al pagamento, in favore di parte opposta, di una somma equitativamente determinata per tutte le motivazioni dedotte in atti;
4) Con vittoria delle spese, anche generali, e competenze di lite del doppio grado, da liquidarsi in conformità ai vigenti parametri ministeriali e con distrazione a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Il Controparte_2
Giudice di prime cure compensava correttamente le spese di lite vista l'esiguità dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado;
2) La sen- tenza di primo grado va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigetto dell'appello poiché infondato in fatto che in diritto e conferma della sentenza impugnata;
2) Vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali del giudizio di ap- pello.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Il Giu- Controparte_3 dice di prime cure ha ritenuto di dover compensare le spese di lite stante l'esiguità dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado;
2) La sen- tenza di primo grado va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_3
1) Rigetto dell'appello poiché infondato in fatto che in diritto e conferma della sentenza impugnata;
2) Vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri fi- scali del giudizio di appello.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_5
L'appello è fondato e deve essere accolto e la sentenza n. 1557/21 del
03/04/20 del Giudice di Pace di S. Maria C.V., in merito ai capi impugnati, deve essere riformata;
2) Il Giudice di prime cure non motivava la decisione di compensare le spese di lite stante la totale soccombenza delle parti, attrice e interventore, violando così gli artt 91 e 92 c.p.c.; 3) L'esiguità dell'attività
4
istruttoria non giustifica la decisione del giudice di compensare le spese di li- te non essendo uno dei motivi indicati dal legislatore a tal fine;
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_5 sioni: 1) Accogliere l'appello poiché fondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, ri- formare la sentenza n. 1557/2021 del 03/04/20, pubblicata il 16/03/21, emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V., in persona del dr. non notifi- Controparte_6 cata, resa a seguito del giudizio civile RG. 8542/18 e condannare gli appellati, attore ed interventore, alle spese e competenze del primo grado di giudizio nella misura che sarà de- terminata dal Tribunale, secondo i parametri del D.M. 37/18; 2) Vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali del giudizio di appello.
In via preliminare si dà atto che con verbale del 17.03.2022 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_4
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 1557/2021 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, stante l'esiguità dell'istruttoria riteneva di compensare le spese di lite tra le parti.
Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla com- pensazione delle spese di lite. Tale circostanza rende erronea la sentenza in esame.
In diritto, infatti, è noto che in base alla formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la decisione di compensare le spese, qualora manchi una soccombenza reciproca, deve essere fondata su
“gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Tuttavia, dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che i motivi della disposta compensazione sono rappresentati: “stante l'esiguità dell'attività istruttoria”.
Orbene, tale motivazione non appare idonea alla decisione di compensare le spese di lite stante la totale soccombenza di parte attrice e della parte inter- venuta nel giudizio in quanto le domande sono risultate infondate.
Come è noto, l'art 91 c.p.c. stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” mentre, l'art
92 c.p.c. prevede che la compensazione delle spese di lite possa avvenire se
“vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
5
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensa- re le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, non può dirsi sussistente alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art 92 c.p.c., stante, come si evince dalla sentenza impugnata del Giudice di Pace, la soccombenza totale dell'attore e dell'interventore.
Ciò posto, non sussistendo né soccombenza reciproca e né assoluta novità della questione trattata in primo grado, l'appello deve essere accolto con re- voca parziale della sentenza e condanna degli appellati e Controparte_3 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in Controparte_2 forza del principio della soccombenza da liquidarsi ai sensi del d.m. 55
/2014 in base al valore del giudizio ( fino a Euro 1.100,00) e con applica- zione dei parametri minimi stante la assenza di questioni in fatto e/o in di- ritto di particolare complessità.
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96
c.p.c. avanzata dall'appellante, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché
l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte appellata. A tale ri- guardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sen- tenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte appellante abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema gene- ricità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
In ordine alla domanda di condanna ai sensi dell' art. 96 III comma c.p.c. va detto che la stessa non richiede la sussistenza di dolo o la colpa grave, ma solo una condotta valutabile come abuso del processo. Si tratta di una con- danna applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza contraddistinti da abuso dello strumento processuale. In definitiva, la valutazione del giudice in merito all'applicabilità della condanna in esame deve essere incentrata sull'evidenza, con riferimento alla parte destinataria della condanna, di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cassazione ordinanza n. 21943 del
2018). Orbene, nel caso in esame, a parere di questo giudice, non sussistono
6
i presupposti per utilizzare lo strumento in esame, in quanto una valutazione complessiva dei fatti di causa induce a ritenere non meramente pretestuose le ragioni sottese alla domanda proposta da parte appellata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforme della sentenza n.
1557/2021 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere
Condanna e in solido tra di loro, Controparte_3 Controparte_2 al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in fa- vore di che liquida in € 173,00 per compenso profes- Controparte_1 sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Condanna e al pagamento delle Controparte_3 Controparte_2 spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di CP_1
che liquida in € 332,00 per compenso professionale, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario
Santa Maria Capua Vetere, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 8002/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8002/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8002 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Mariangela Delle Controparte_1
Femine e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al C.so Aldo Moro n. 126;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
Davide Maria Ciasullo e presso di questi elettivamente domiciliato in San
Prisco (CE) in via Nazionale Appia ang. via A. Stellato - Centro EOS;
APPELLATO
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv Controparte_3
Valeria Caparelli e presso di questi elettivamente domiciliato in Marcianise
(CE) in Via Toselli n 10;
APPELLATO
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in Controparte_4 primo grado dall'Avv. Daniele Crisci;
APPELLATA CONTUMACE
e
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dife- Controparte_5
2
so, giusta procura in atti, dall'Avv Michele Farina e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Caserta (CE) alla via Turati n. 53;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
17.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio Controparte_1
, nonché le società di assicurazione Controparte_3 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- Controparte_4 CP_5 tenza n. 1557/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, depositata in Cancelleria in data 16.03.2021 nella parte in cui com- pensa le spese di lite nonostante la totale soccombenza sia dell'attore che dell'interventore volontario senza che si possa ricavare una valida motiva- zione della scelta operata dal Giudice di prime cure.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 91 e 92 c.p.c. laddove nonostante la totale soccombenza dell'attore e dell'interventore volontario compensava le spese di lite. 2) Il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi circa la ri- chiesta di condanna ex art 96 c.p.c. dei convenuti in primo grado, violando, altresì, il disposto normativo di cui all'art 112 c.p.c.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle se- Controparte_1 guenti conclusioni: 1) Riformare parzialmente la sentenza gravata per i motivi di im- pugnazione dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare gli appellati, attore ed interven- tore, in totale riforma del capo sulla statuizione della compensazione delle spese legali di primo grado, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del primo grado di giudizio nella misura che sarà determinata dal Tribunale, secondo i vigenti parametri mi- nisteriali di cui al D.M. 55/2014; 2) nel merito in via subordinata in accoglimento del presene gravame, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, riformare parzial-
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mente la sentenza gravata per i motivi di impugnazione dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare gli appellati, attore ed interventore, in totale riforma del capo sulla statuizione della compensazione delle spese legali di primo grado, al pagamento delle spese, anche ge- nerali, e competenze del primo grado di giudizio nella misura che sarà determinata dal
Tribunale, secondo i vigenti parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, decurtan- do/riducendo, nella misura ritenuta equa, la fase istruttoria;
3) sempre nel merito, nonché condannare gli appellati, (attore ed interventore), ex art. 96, primo e/o terzo comma,
c.p.c., avendo questi agito in giudizio in primo grado con mala fede e/o colpa grave, al ri- sarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e/o al pagamento, in favore di parte opposta, di una somma equitativamente determinata per tutte le motivazioni dedotte in atti;
4) Con vittoria delle spese, anche generali, e competenze di lite del doppio grado, da liquidarsi in conformità ai vigenti parametri ministeriali e con distrazione a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Il Controparte_2
Giudice di prime cure compensava correttamente le spese di lite vista l'esiguità dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado;
2) La sen- tenza di primo grado va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigetto dell'appello poiché infondato in fatto che in diritto e conferma della sentenza impugnata;
2) Vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali del giudizio di ap- pello.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Il Giu- Controparte_3 dice di prime cure ha ritenuto di dover compensare le spese di lite stante l'esiguità dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado;
2) La sen- tenza di primo grado va confermata.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_3
1) Rigetto dell'appello poiché infondato in fatto che in diritto e conferma della sentenza impugnata;
2) Vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri fi- scali del giudizio di appello.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_5
L'appello è fondato e deve essere accolto e la sentenza n. 1557/21 del
03/04/20 del Giudice di Pace di S. Maria C.V., in merito ai capi impugnati, deve essere riformata;
2) Il Giudice di prime cure non motivava la decisione di compensare le spese di lite stante la totale soccombenza delle parti, attrice e interventore, violando così gli artt 91 e 92 c.p.c.; 3) L'esiguità dell'attività
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istruttoria non giustifica la decisione del giudice di compensare le spese di li- te non essendo uno dei motivi indicati dal legislatore a tal fine;
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_5 sioni: 1) Accogliere l'appello poiché fondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, ri- formare la sentenza n. 1557/2021 del 03/04/20, pubblicata il 16/03/21, emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V., in persona del dr. non notifi- Controparte_6 cata, resa a seguito del giudizio civile RG. 8542/18 e condannare gli appellati, attore ed interventore, alle spese e competenze del primo grado di giudizio nella misura che sarà de- terminata dal Tribunale, secondo i parametri del D.M. 37/18; 2) Vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali del giudizio di appello.
In via preliminare si dà atto che con verbale del 17.03.2022 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_4
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 1557/2021 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, stante l'esiguità dell'istruttoria riteneva di compensare le spese di lite tra le parti.
Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla com- pensazione delle spese di lite. Tale circostanza rende erronea la sentenza in esame.
In diritto, infatti, è noto che in base alla formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa, la decisione di compensare le spese, qualora manchi una soccombenza reciproca, deve essere fondata su
“gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Tuttavia, dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che i motivi della disposta compensazione sono rappresentati: “stante l'esiguità dell'attività istruttoria”.
Orbene, tale motivazione non appare idonea alla decisione di compensare le spese di lite stante la totale soccombenza di parte attrice e della parte inter- venuta nel giudizio in quanto le domande sono risultate infondate.
Come è noto, l'art 91 c.p.c. stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” mentre, l'art
92 c.p.c. prevede che la compensazione delle spese di lite possa avvenire se
“vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
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mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensa- re le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, non può dirsi sussistente alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art 92 c.p.c., stante, come si evince dalla sentenza impugnata del Giudice di Pace, la soccombenza totale dell'attore e dell'interventore.
Ciò posto, non sussistendo né soccombenza reciproca e né assoluta novità della questione trattata in primo grado, l'appello deve essere accolto con re- voca parziale della sentenza e condanna degli appellati e Controparte_3 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in Controparte_2 forza del principio della soccombenza da liquidarsi ai sensi del d.m. 55
/2014 in base al valore del giudizio ( fino a Euro 1.100,00) e con applica- zione dei parametri minimi stante la assenza di questioni in fatto e/o in di- ritto di particolare complessità.
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96
c.p.c. avanzata dall'appellante, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché
l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte appellata. A tale ri- guardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sen- tenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte appellante abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema gene- ricità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
In ordine alla domanda di condanna ai sensi dell' art. 96 III comma c.p.c. va detto che la stessa non richiede la sussistenza di dolo o la colpa grave, ma solo una condotta valutabile come abuso del processo. Si tratta di una con- danna applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza contraddistinti da abuso dello strumento processuale. In definitiva, la valutazione del giudice in merito all'applicabilità della condanna in esame deve essere incentrata sull'evidenza, con riferimento alla parte destinataria della condanna, di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cassazione ordinanza n. 21943 del
2018). Orbene, nel caso in esame, a parere di questo giudice, non sussistono
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i presupposti per utilizzare lo strumento in esame, in quanto una valutazione complessiva dei fatti di causa induce a ritenere non meramente pretestuose le ragioni sottese alla domanda proposta da parte appellata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforme della sentenza n.
1557/2021 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere
Condanna e in solido tra di loro, Controparte_3 Controparte_2 al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in fa- vore di che liquida in € 173,00 per compenso profes- Controparte_1 sionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Condanna e al pagamento delle Controparte_3 Controparte_2 spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di CP_1
che liquida in € 332,00 per compenso professionale, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario
Santa Maria Capua Vetere, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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