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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11514 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 6994/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Pagano (C.F.
) e GE CA (C.F. C.F._2
, presso e con i quali elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, alla via Chiatamone n°11, giusta procura in atti, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, C.F. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Teresa Canfora (C.F. ) ed con essa elett.te C.F._4 dom.ta in Pozzuoli, al C.so Umberto, I, 193, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica
Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE' in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 19.01.2023, conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli l'ente (quale Controparte_1 soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il CP_2
(quale ente impositore) spiegando opposizione alla cartella n. 071
[...]
2021 0060781525000, notificata in data 12/01/2023, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 3.012,64; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in via esecutiva stante la mancata notificazione degli atti prodromici alla cartella opposta, costituiti dai verbali di accertamento delle presunte infrazioni e, dunque, per inesistenza di valido titolo esecutivo.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, mentre il rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 23098 depositata il 25/11/2024 il Giudice di Pace di
Napoli, accoglieva la domanda, atteso che le parti convenute non avevano confutato la pretesa attorea attraverso la dimostrazione della regolare e tempestiva notificazione dei verbali presupposti;
dopodiché, compensava le spese di lite tra le parti e l'opponente.
- 2 -
Con atto di citazione notificato in data 28/03/2025 Parte_1 spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata nella parte contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
al riguardo, deduceva, innanzitutto, la violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., avendo il giudice di prime cure compensato le spese di lite nonostante non ricorresse alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione ed avendo egli accolto integralmente le proprie pretese;
in ogni caso, rilevava l'infondatezza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese considerandola del tutto apparente e generica, nonché illogica rispetto alle stesse risultanze processuali;
chiedeva, quindi, la riforma del capo di sentenza in questione e l'accoglimento dell'appello proposto.
Con comparsa depositata telematicamente il 14/04/2025 si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva il Controparte_2
All'udienza del 02/12/2025 il Giudice invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
§ 2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del CP_2 il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non
[...] risulta costituito in giudizio.
§3.Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati.
Invero, il giudice di prime cure, pur accogliendo integralmente la domanda attorea, ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza
- 3 -
dei presupposti per la compensazione, genericamente disponendo “…Si compensano le spese…”.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione.
Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata Controparte_1
– assume rilievo la circostanza per cui l'accoglimento
[...] dell'opposizione abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata
o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
- 4 -
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei titoli fondanti la cartella di pagamento la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017).
§ 4. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 3.012,64) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro
424,00 per compenso professionale (euro 118,00 per la fase di studio;
euro
- 5 -
126,00 per la fase introduttiva;
euro 180,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
§ 5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 23098/2024 del 25/11/2024 del Giudice di Pace di Napoli nella parte concernente il regolamento delle spese di lite.
• CONDANNA l' in solido con il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_2 di giudizio, che liquida in euro 424,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l' in solido Controparte_1 con il al pagamento delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%
- 6 -
dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo ed il secondo grado di giudizio in favore degli avv.ti Andrea Pagano e
GE CA per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 09/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 6994/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Pagano (C.F.
) e GE CA (C.F. C.F._2
, presso e con i quali elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, alla via Chiatamone n°11, giusta procura in atti, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, C.F. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Teresa Canfora (C.F. ) ed con essa elett.te C.F._4 dom.ta in Pozzuoli, al C.so Umberto, I, 193, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica
Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE' in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 19.01.2023, conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli l'ente (quale Controparte_1 soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) ed il CP_2
(quale ente impositore) spiegando opposizione alla cartella n. 071
[...]
2021 0060781525000, notificata in data 12/01/2023, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 3.012,64; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in via esecutiva stante la mancata notificazione degli atti prodromici alla cartella opposta, costituiti dai verbali di accertamento delle presunte infrazioni e, dunque, per inesistenza di valido titolo esecutivo.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, mentre il rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 23098 depositata il 25/11/2024 il Giudice di Pace di
Napoli, accoglieva la domanda, atteso che le parti convenute non avevano confutato la pretesa attorea attraverso la dimostrazione della regolare e tempestiva notificazione dei verbali presupposti;
dopodiché, compensava le spese di lite tra le parti e l'opponente.
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Con atto di citazione notificato in data 28/03/2025 Parte_1 spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata nella parte contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
al riguardo, deduceva, innanzitutto, la violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., avendo il giudice di prime cure compensato le spese di lite nonostante non ricorresse alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione ed avendo egli accolto integralmente le proprie pretese;
in ogni caso, rilevava l'infondatezza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese considerandola del tutto apparente e generica, nonché illogica rispetto alle stesse risultanze processuali;
chiedeva, quindi, la riforma del capo di sentenza in questione e l'accoglimento dell'appello proposto.
Con comparsa depositata telematicamente il 14/04/2025 si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva il Controparte_2
All'udienza del 02/12/2025 il Giudice invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
§ 2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del CP_2 il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non
[...] risulta costituito in giudizio.
§3.Ciò posto, l'appello è fondato e merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati.
Invero, il giudice di prime cure, pur accogliendo integralmente la domanda attorea, ha omesso del tutto la motivazione circa la sussistenza
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dei presupposti per la compensazione, genericamente disponendo “…Si compensano le spese…”.
Né ricorrono i presupposti perché questo giudice – in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello – possa “surrogare” la motivazione carente circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Invero, il caso di specie non evidenzia alcuna delle “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a determinare una deroga al principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c., avendo avuto luogo il pieno accoglimento dell'opposizione.
Né – nei rapporti con l'odierna parte appellata Controparte_1
– assume rilievo la circostanza per cui l'accoglimento
[...] dell'opposizione abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata
o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
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In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei titoli fondanti la cartella di pagamento la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017).
§ 4. Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, in accoglimento dell'appello formulato, deve condannarsi l'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Tali spese si liquidano in base al valore della causa (euro 3.012,64) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) ed ulteriore riduzione rispetto al valore minimo per l'importo concernente la fase decisoria (in quanto ha avuto luogo senza il deposito di ulteriori memorie, ragion per cui involge unicamente l'attività materiale ulteriore e successiva alla pronuncia).
L'importo complessivo che viene così riconosciuto è pari ad euro
424,00 per compenso professionale (euro 118,00 per la fase di studio;
euro
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126,00 per la fase introduttiva;
euro 180,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
§ 5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle ulteriori voci per la semplicità delle questioni esaminate.
L'accoglimento del gravame esclude la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 23098/2024 del 25/11/2024 del Giudice di Pace di Napoli nella parte concernente il regolamento delle spese di lite.
• CONDANNA l' in solido con il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_2 di giudizio, che liquida in euro 424,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• CONDANNA altresì l' in solido Controparte_1 con il al pagamento delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%
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dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese liquidate per il primo ed il secondo grado di giudizio in favore degli avv.ti Andrea Pagano e
GE CA per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 09/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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