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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1284/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da ( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Oreste Geusa;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Oreste Geusa;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 02/08/2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gallipoli (atto n. 66, parte II, serie C, anno 2015). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati , 23.02.2013) e Persona_1 Per_2
( , 23.09.2016). Persona_3 Per_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che: R.G.V.G. 1284/2024
1) Essi coniugi vivranno separati e potranno anche mutare le loro rispettive residenze suddette dandone comunque, l'un l'altro, comunicazione di cambio di residenza.
2) I figli minori predetti restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà prendere dalla residenza della madre i suddetti minori e tenerli con sé anche tutti i giorni della settimana in orari compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché con le esigenze scolastiche, di salute ecc. dei figli.
I genitori comunque concorderanno di volta in volta gli orari
e le modalità predette in modo tale da non arrecare disagi e disturbi ai figli minori nel loro percorso educativo, formativo ed evolutivo.
3) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo economico per il mantenimento, educazione ed istruzione dei figli minori, la somma totale di € 600,00 (seicento/00) mensili il giorno 27 di ogni mese a partire dall'1/2/24 sul conto corrente della madre. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT a partire dall'1/1/25.
4) Tutte le spese ordinarie per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione dei figli minori saranno a carico del genitore al momento affidatario, mentre tutte le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. In caso di particolare urgenza le spese straordinarie saranno sostenute per intero da un genitore con diritto al rimborso per la metà delle spese sostenute, previa richiesta ed esibizione della documentazione all'altro genitore.
5) I suddetti coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, avendo ciascuno redditi lavorativi propri.
6) Il Sig. provvederà, a sue cure e spese, al Controparte_1 pagamento delle restanti rate mensili dell'auto Hiunday di sua proprietà, relative al finanziamento contratto dalla Sig.ra
[...] con l'Istituto Bancario Santander, manlevando, Parte_1 garantendo ed esonerando quest'ultima da ogni eventuale richiesta della suddetta società.
7) I coniugi dichiarano di aver diviso tutti i loro beni mobili comuni e dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente riguardo gli stessi.
8) Tutte le decisioni di particolare importanza e gravità; riguardo l'educazione, istruzione, mantenimento e rappresentanza dei figli minori;
saranno prese d'accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, si applicherà
l'art. 316 e ss. c.c.
2 R.G.V.G. 1284/2024
9) I coniugi s'impegnano a prestare il proprio consenso presso i competenti uffici pubblici per il rilascio dei rispettivi passaporti e sull'iscrizione sugli stessi dei figli, nonché per le rispettive carte d'identità valide per l'espatrio ed anche per il rilascio dei suddetti documenti per i loro figli minori.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
22/03/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con le seguenti precisazioni ed integrazioni:
- con riferimento alla condizione sub 3, hanno precisato che la
«somma di € 600,00 sarà ripartita al 50 % per ciascuno dei predetti figli»;
- ad integrazione della condizione sub 2, hanno precisato che
«il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei fine-settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00; nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00 nella settimana che si conclude con i fine settimana suddetti di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00, nelle settimane che si concludono con i fine-settimana di pertinenza della madre. Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé
i figli, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, come da concorde decisione per ogni anno. Nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno col padre il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo sempre come da concorde decisione per ogni anno. Nel periodo delle vacanze estive, fermo restando quanto prima concordato per i fine-settimana e nel corso della settimana, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Nelle altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale da decidere concordemente».
3 R.G.V.G. 1284/2024
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e precisate nelle note scritte di udienza, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
Nell'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene opportuno disporre che, per i profili non espressamente considerati dalle parti, le spese straordinarie ad essa inerenti siano regolamentate nei termini e con le modalità di cui al pertinente Protocollo sottoscritto presso questo Tribunale il
21/05/2018.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1284/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 22/03/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Nardò (LE), 26/03/1977) e (Basel (CHE), Controparte_1
01/07/1972) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come integrate e precisate nelle note scritte depositate il 10/09/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1284/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da ( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Oreste Geusa;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Oreste Geusa;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 02/08/2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gallipoli (atto n. 66, parte II, serie C, anno 2015). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati , 23.02.2013) e Persona_1 Per_2
( , 23.09.2016). Persona_3 Per_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che: R.G.V.G. 1284/2024
1) Essi coniugi vivranno separati e potranno anche mutare le loro rispettive residenze suddette dandone comunque, l'un l'altro, comunicazione di cambio di residenza.
2) I figli minori predetti restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà prendere dalla residenza della madre i suddetti minori e tenerli con sé anche tutti i giorni della settimana in orari compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché con le esigenze scolastiche, di salute ecc. dei figli.
I genitori comunque concorderanno di volta in volta gli orari
e le modalità predette in modo tale da non arrecare disagi e disturbi ai figli minori nel loro percorso educativo, formativo ed evolutivo.
3) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo economico per il mantenimento, educazione ed istruzione dei figli minori, la somma totale di € 600,00 (seicento/00) mensili il giorno 27 di ogni mese a partire dall'1/2/24 sul conto corrente della madre. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT a partire dall'1/1/25.
4) Tutte le spese ordinarie per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione dei figli minori saranno a carico del genitore al momento affidatario, mentre tutte le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. In caso di particolare urgenza le spese straordinarie saranno sostenute per intero da un genitore con diritto al rimborso per la metà delle spese sostenute, previa richiesta ed esibizione della documentazione all'altro genitore.
5) I suddetti coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, avendo ciascuno redditi lavorativi propri.
6) Il Sig. provvederà, a sue cure e spese, al Controparte_1 pagamento delle restanti rate mensili dell'auto Hiunday di sua proprietà, relative al finanziamento contratto dalla Sig.ra
[...] con l'Istituto Bancario Santander, manlevando, Parte_1 garantendo ed esonerando quest'ultima da ogni eventuale richiesta della suddetta società.
7) I coniugi dichiarano di aver diviso tutti i loro beni mobili comuni e dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente riguardo gli stessi.
8) Tutte le decisioni di particolare importanza e gravità; riguardo l'educazione, istruzione, mantenimento e rappresentanza dei figli minori;
saranno prese d'accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, si applicherà
l'art. 316 e ss. c.c.
2 R.G.V.G. 1284/2024
9) I coniugi s'impegnano a prestare il proprio consenso presso i competenti uffici pubblici per il rilascio dei rispettivi passaporti e sull'iscrizione sugli stessi dei figli, nonché per le rispettive carte d'identità valide per l'espatrio ed anche per il rilascio dei suddetti documenti per i loro figli minori.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
22/03/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con le seguenti precisazioni ed integrazioni:
- con riferimento alla condizione sub 3, hanno precisato che la
«somma di € 600,00 sarà ripartita al 50 % per ciascuno dei predetti figli»;
- ad integrazione della condizione sub 2, hanno precisato che
«il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei fine-settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00; nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00 nella settimana che si conclude con i fine settimana suddetti di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 22:00, nelle settimane che si concludono con i fine-settimana di pertinenza della madre. Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé
i figli, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, come da concorde decisione per ogni anno. Nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno col padre il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo sempre come da concorde decisione per ogni anno. Nel periodo delle vacanze estive, fermo restando quanto prima concordato per i fine-settimana e nel corso della settimana, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Nelle altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale da decidere concordemente».
3 R.G.V.G. 1284/2024
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e precisate nelle note scritte di udienza, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
Nell'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene opportuno disporre che, per i profili non espressamente considerati dalle parti, le spese straordinarie ad essa inerenti siano regolamentate nei termini e con le modalità di cui al pertinente Protocollo sottoscritto presso questo Tribunale il
21/05/2018.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1284/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 22/03/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Nardò (LE), 26/03/1977) e (Basel (CHE), Controparte_1
01/07/1972) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come integrate e precisate nelle note scritte depositate il 10/09/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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