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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/12/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1605 dell'anno 2025
OGGETTO
Indennità integrativa infortunio – Trattamento di fine rapporto
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 apposta su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'avv. Francesco
NE (C.F. ), elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(cf./P.IVA: ), in persona Controparte_1 C.F._3 del suo titolare. convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 28-02-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale
– azienda operante nel settore dell'edilizia – Controparte_1 dall'01.08.2023 al 30.06.2024 in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con la qualifica di “operaio” ed inquadramento nel livello I del CCNL
“edilizia”, espletando le mansioni di manovale edile presso le varie commesse datoriali site nella provincia di Caserta, avendo lavorato per cinque giorni alla settimana con un orario settimanale di 40 ore;
che in data 16.05.2024, l'esponente, durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro, che lo costringeva ad astenersi dal lavoro fino alla naturale scadenza del contratto;
di non aver percepito dalla datrice di lavoro, per il periodo dal 16.05.2024 al 30.06.2024 “indennità 1 integrativa del trattamento corrisposto dall'INAIL”, nonché il TFR maturato e rimasto in azienda;
di aver inviato all'azienda all'esito del rapporto, atto di costituzione in mora rimasto senza esito.
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'illegittimità della condotta datoriale, chiedeva la condanna della ditta individuale convenuta al pagamento in proprio favore di complessivi € 2.324,15, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
La ditta convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della
[...] ritualmente citata (cfr. relata di notifica Controparte_2 telematica con indirizzo PEC conforme alle risultanze della visura camerale) e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata.
Risulta documentata l'intercorrenza del rapporto di lavoro del alle Pt_1 dipendenze della ditta , come emerge dalle buste paga e dall'estratto CP_1 contributivo prodotto in atti (cfr. doc.), ed è di conseguenza comprovato il livello di inquadramento del indicato nelle suddette buste paga. Pt_1
La documentazione versata in atti consente di ritenere altresì comprovata la circostanza dell'infortunio avvenuto in data 16-05-2024 sul luogo di lavoro e la relativa comunicazione all'Inail dello stesso.
Premesso quanto sopra, con riguardo all'importo del TFR, il calcolo risulta correttamente impostato e articolato in conformità della previsione di cui all'art.2120
c.c.
In ordine al trattamento economico integrativo di malattia professionale/infortunio sul lavoro, l'art.27 del CCNL Edilizia applicato al rapporto espressamente dispone:
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010), dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella
2 circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
La retribuzione oraria di riferimento, è costituita dai seguenti elementi:
• Paga Base
• Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico
Territoriale)
• Indennità di Contingenza senza l'EDR.
Le ore media giornaliera si ottengono: orario settimanale 40 ore/7 = 5,71
Nel caso che ne occupa, in considerazione dei giorni di malattia del ricorrente scaturenti dall'infortunio su lavoro occorsogli, il conteggio effettuato dalla difesa del ricorrente è conforme ai parametri ed è pari a € 625,86 (45 giorni indennizzabili X €
9,76 retribuzione oraria (cedolino marzo 2024) X 0,25 Coefficiente X 5,7 ore media giornaliera).
In conclusione, in accoglimento della domanda, la ditta Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di di
[...] Parte_1 complessivi € 2.324,15 oltre accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
• Dichiara la contumacia della ditta Controparte_1
• In accoglimento della domanda, condanna la ditta CP_1 Controparte_1 al pagamento in favore di di complessivi
[...] Parte_1
€.2.324,15 oltre accessori come per legge;
• Condanna la ditta al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi €.1.430,00 oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA AP ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1605 dell'anno 2025
OGGETTO
Indennità integrativa infortunio – Trattamento di fine rapporto
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 apposta su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'avv. Francesco
NE (C.F. ), elett.te dom.to presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(cf./P.IVA: ), in persona Controparte_1 C.F._3 del suo titolare. convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 28-02-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale
– azienda operante nel settore dell'edilizia – Controparte_1 dall'01.08.2023 al 30.06.2024 in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con la qualifica di “operaio” ed inquadramento nel livello I del CCNL
“edilizia”, espletando le mansioni di manovale edile presso le varie commesse datoriali site nella provincia di Caserta, avendo lavorato per cinque giorni alla settimana con un orario settimanale di 40 ore;
che in data 16.05.2024, l'esponente, durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro, che lo costringeva ad astenersi dal lavoro fino alla naturale scadenza del contratto;
di non aver percepito dalla datrice di lavoro, per il periodo dal 16.05.2024 al 30.06.2024 “indennità 1 integrativa del trattamento corrisposto dall'INAIL”, nonché il TFR maturato e rimasto in azienda;
di aver inviato all'azienda all'esito del rapporto, atto di costituzione in mora rimasto senza esito.
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'illegittimità della condotta datoriale, chiedeva la condanna della ditta individuale convenuta al pagamento in proprio favore di complessivi € 2.324,15, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
La ditta convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della
[...] ritualmente citata (cfr. relata di notifica Controparte_2 telematica con indirizzo PEC conforme alle risultanze della visura camerale) e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata.
Risulta documentata l'intercorrenza del rapporto di lavoro del alle Pt_1 dipendenze della ditta , come emerge dalle buste paga e dall'estratto CP_1 contributivo prodotto in atti (cfr. doc.), ed è di conseguenza comprovato il livello di inquadramento del indicato nelle suddette buste paga. Pt_1
La documentazione versata in atti consente di ritenere altresì comprovata la circostanza dell'infortunio avvenuto in data 16-05-2024 sul luogo di lavoro e la relativa comunicazione all'Inail dello stesso.
Premesso quanto sopra, con riguardo all'importo del TFR, il calcolo risulta correttamente impostato e articolato in conformità della previsione di cui all'art.2120
c.c.
In ordine al trattamento economico integrativo di malattia professionale/infortunio sul lavoro, l'art.27 del CCNL Edilizia applicato al rapporto espressamente dispone:
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010), dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella
2 circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
La retribuzione oraria di riferimento, è costituita dai seguenti elementi:
• Paga Base
• Indennità Territoriale di Settore (comprensivo dell'ex Elemento Economico
Territoriale)
• Indennità di Contingenza senza l'EDR.
Le ore media giornaliera si ottengono: orario settimanale 40 ore/7 = 5,71
Nel caso che ne occupa, in considerazione dei giorni di malattia del ricorrente scaturenti dall'infortunio su lavoro occorsogli, il conteggio effettuato dalla difesa del ricorrente è conforme ai parametri ed è pari a € 625,86 (45 giorni indennizzabili X €
9,76 retribuzione oraria (cedolino marzo 2024) X 0,25 Coefficiente X 5,7 ore media giornaliera).
In conclusione, in accoglimento della domanda, la ditta Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di di
[...] Parte_1 complessivi € 2.324,15 oltre accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
• Dichiara la contumacia della ditta Controparte_1
• In accoglimento della domanda, condanna la ditta CP_1 Controparte_1 al pagamento in favore di di complessivi
[...] Parte_1
€.2.324,15 oltre accessori come per legge;
• Condanna la ditta al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi €.1.430,00 oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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