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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NA
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5199/2024 promossa con ricorso depositato il
09/09/2024 da:
C.F. , con l'avv. CAUMO MONICA e l'avv. Parte_1 C.F._1
CEOLETTA ANNALISA;
ricorrente contro
, C.F. con l'avv. ARCUDI LUCIANO CP_1 C.F._2
resistente
C.F. rappresentato dalla tutrice avv. Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 6 Controparte_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Nel merito
Accertarsi che il riconoscimento paterno di cui al Registro di nascita Parte II serie B numero 107
Comune di NA, effettuato dal sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nei confronti del minore , nato a [...] l'[...], c.f. C.F._1 CP_2
non risponde al vero, conseguentemente dichiarare che il minore C.F._3 CP_2
non è figlio del sig. ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA, di Parte_1
procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita e/o alle conseguenti
cancellazioni, come per legge.
In via istruttoria
Si produce la relazione di accertamento paternità biologica eseguita presso il dipartimento di Medicina
Legale dell'Università di NA citata nella parte narrativa.
Disporsi l'eventuale rinnovo degli accertamenti ematogenetici sulle persone del minore , sul CP_2
sig. e, ove necessario od opportuno, anche sulla signora . Parte_1 Parte_2
In alternativa ammettersi prova testimoniale sulla seguente circostanza indicando a teste il Prof.
c/o l'Università di NA Sezione di Medicina Legale con sede in Piazzale Scuro 10, Testimone_1
37134 NA :
“confermo di aver redatto la Relazione che mi viene rammostrata numerata come documento 5 in tema
di accertamento della paternità biologica nei confronti di in data 29.07.24 e ne confermo il CP_2
contenuto”
Con vittoria di spese e compensi di causa, iva ,cpa, 15% rf, in caso di opposizione.”
pagina 2 di 6 Per la tutrice
“Nel merito
Accertarsi che il riconoscimento paterno di cui al Registro di nascita Parte II serie B numero 107
Comune di NA, effettuato dal sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nei confronti del minore , nato a [...] l'[...], c.f. C.F._1 CP_2
non risponde al vero, conseguentemente dichiarare che il minore C.F._3 CP_2
non è figlio del sig. ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA, di Parte_1
procedere all'annotazione della sentenza”
“- si chiede che il Giudice accertata la non veridicità del riconoscimento di paternità effettuato dal sig.
nei confronti del minore dichiari che il minore non è figlio del Parte_1 CP_2 CP_2
sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione della sentenza Parte_1
a margine dell'atto di nascita del minore;
- si chiede che il Tribunale all'esito del giudizio disponga la trasmissione degli atti alla Procura di
NA al fine di valutare il configurarsi dei reati di alterazione di stato e di falsa dichiarazione in atti
dello stato civile a carico sia dell'odierno ricorrente sig. sia a carico della sig.ra Parte_1 [...]
, in quanto entrambi erano consapevoli della falsità delle dichiarazioni che stavano rendendo;
CP_1
- si chiede la liquidazione dei compensi e delle spese in quanto per il minore è stata richiesta
l'ammissione al gratuito patrocinio;
- in caso di istruttoria si chiede ammissione di prova testimoniale del prof a conferma della Tes_1
redazione della perizia sul DNA datata 29.07.2024.”
Per il Pubblico Ministero
“Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.9.2024 il ricorrente sig. impugnava per difetto di Parte_1
veridicità il riconoscimento di cui al registro di nascita Parte II serie B numero 107 Comune di NA,
pagina 3 di 6 effettuato dal medesimo in data 20.2.2024 nei confronti del minore , nato a [...] l'[...], CP_2
c.f. chiedeva in via preliminare la nomina di un curatore speciale per il minore. C.F._3
A sostegno della domanda allegava che il medesimo e la madre avevano convissuto solo per un periodo limitato da dicembre 2023 a febbraio 2024, che il cognome del minore non era mai stato modificato e che il test di paternità effettuato di comune accordo aveva accertato l'inesistenza del rapporto di filiazione.
Con decreto in data 16.9.2024 la Presidente del. nominava curatore speciale l'avv. PANATO e fissava udienza per la comparizione delle parti, assegnando il termine per la notifica.
Con successiva istanza parte ricorrente segnalava che la Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di Venezia aveva promosso procedimento ex art 330 cc – 473 bis 15 cpc per la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di e (n. rg. 1361-1/24) e che CP_1 Parte_1
nell'ambito di tale procedimento era stato emesso un decreto con cui venivano confermati l'affido ai
Servizi del minore e la nomina del tutore provvisorio del minore e del curatore speciale CP_2
nella persona dell'avv. di NA. Con decreto 14.10.2024 la Presidente del. revocava Controparte_3
la nomina dell'avv. Marco Panato quale curatore speciale del minore e nomina quale CP_2
curatrice speciale l'avv. di NA, già nominata tutrice provvisoria del minore e Controparte_3
curatrice speciale della stesso avanti al Tribunale per i Minori di Venezia.
La resistente , costituitasi regolarmente, confermava le allegazioni del ricorrente e CP_1
aderiva alle domande.
Anche la curatrice speciale, costituitasi ritualmente, aderiva alle domande, ma chiedeva che all'esito del giudizio il Tribunale disponesse la trasmissione degli atti alla Procura di NA al fine di valutare il configurarsi dei reati di alterazione di stato e di falsa dichiarazione in atti dello stato civile a carico sia dell'odierno ricorrente sig. sia a carico della sig.ra , in quanto Parte_1 CP_1
entrambi erano consapevoli della falsità delle dichiarazioni che stavano rendendo.
L'azione è stata tempestivamente proposta entro l'anno dal riconoscimento, avvenuto il
20.2.2024.
Gli esiti delle approfondite e rigorose indagini genetiche espletate in occasione degli accertamenti svolti dal Prof. c/o l'Università di NA, Sezione di Medicina Legale, Testimone_1
sulle persone di colui che ha effettuato il riconoscimento, della madre e del minore, con identificazione dei rispettivi marcatori genetici nell'ambito di 23 diversi sistemi, hanno concluso nel senso di escludere che il sia il padre biologico del minore, essendosi riscontrati ben 17 elementi Pt_1 pagina 4 di 6 d'incompatibilità genetica, che hanno consentito di escludere con certezza la paternità (doc. 5 di parte ricorrente).
La provenienza dell'accertamento eseguito coinvolgendo tutte le parti dalla Sezione di medicina legale dell'Università di NA garantisce il rigore metodologico e scientifico, riconosciuto anche dalla curatrice speciale;
del tutto superfluo è pertanto lo svolgimento di ulteriori accertamenti tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto all'interesse del figlio, nato l'[...], in [...]à (tre anni e mezzo) e della concorde allegazione secondo la quale i rapporti con il convenuto sono stati limitati ad un brevissimo periodo, è ravvisabile il suo interesse ad avere un'identità corrispondente a quella biologica,
prevalendo il principio del favor veritatis rispetto a quello del favor stabilitatis. Peraltro, il bambino non ha mai acquisito il cognome del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 3-11-2000 n° 396 (nuovo ordinamento dello stato civile) la sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita da parte dell'ufficiale dello stato civile, previa comunicazione della stessa – dopo il passaggio in giudicato - a cura del Procuratore della Repubblica
o notificazione della stessa a cura degli interessati.
Sia il ricorrente, autore del riconoscimento, che la madre resistente, in solido tra loro, devono rifondere a favore dello Stato le spese processuali per la rappresentanza e difesa in giudizio della minore attraverso la curatrice speciale, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le spese relativamente al rapporto processuale tra il ricorrente e la madre del minore vanno invece compensate.
Le spese sono liquidate come da dispositivo in considerazione della non rilevante attività processuale svolta, della complessità questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda svolta nell'atto introduttivo, dichiara che il minore
, nato a [...] l'[...], non è figlio di autore del CP_2 Parte_1
riconoscimento;
pagina 5 di 6 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita del minore (atto n° 91 parte CP_2
I serie B anno 2021);
3) Dispone la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
CP_1
4) Pone a carico del ricorrente e della resistente, in solido tra loro, le spese per la rappresentanza e di difesa in giudizio del minore, liquidate in € 3809,00 per compensi,
oltre IVA e CPNA e spese generali, con onere di rifusione in favore dello Stato;
5) Incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, la comparsa di costituzione e la memoria della curatrice speciale/tutrice del minore alla Procura della Repubblica
di NA per le valutazioni di competenza.
NA, 01/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NA
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5199/2024 promossa con ricorso depositato il
09/09/2024 da:
C.F. , con l'avv. CAUMO MONICA e l'avv. Parte_1 C.F._1
CEOLETTA ANNALISA;
ricorrente contro
, C.F. con l'avv. ARCUDI LUCIANO CP_1 C.F._2
resistente
C.F. rappresentato dalla tutrice avv. Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 6 Controparte_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“Nel merito
Accertarsi che il riconoscimento paterno di cui al Registro di nascita Parte II serie B numero 107
Comune di NA, effettuato dal sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nei confronti del minore , nato a [...] l'[...], c.f. C.F._1 CP_2
non risponde al vero, conseguentemente dichiarare che il minore C.F._3 CP_2
non è figlio del sig. ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA, di Parte_1
procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita e/o alle conseguenti
cancellazioni, come per legge.
In via istruttoria
Si produce la relazione di accertamento paternità biologica eseguita presso il dipartimento di Medicina
Legale dell'Università di NA citata nella parte narrativa.
Disporsi l'eventuale rinnovo degli accertamenti ematogenetici sulle persone del minore , sul CP_2
sig. e, ove necessario od opportuno, anche sulla signora . Parte_1 Parte_2
In alternativa ammettersi prova testimoniale sulla seguente circostanza indicando a teste il Prof.
c/o l'Università di NA Sezione di Medicina Legale con sede in Piazzale Scuro 10, Testimone_1
37134 NA :
“confermo di aver redatto la Relazione che mi viene rammostrata numerata come documento 5 in tema
di accertamento della paternità biologica nei confronti di in data 29.07.24 e ne confermo il CP_2
contenuto”
Con vittoria di spese e compensi di causa, iva ,cpa, 15% rf, in caso di opposizione.”
pagina 2 di 6 Per la tutrice
“Nel merito
Accertarsi che il riconoscimento paterno di cui al Registro di nascita Parte II serie B numero 107
Comune di NA, effettuato dal sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nei confronti del minore , nato a [...] l'[...], c.f. C.F._1 CP_2
non risponde al vero, conseguentemente dichiarare che il minore C.F._3 CP_2
non è figlio del sig. ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA, di Parte_1
procedere all'annotazione della sentenza”
“- si chiede che il Giudice accertata la non veridicità del riconoscimento di paternità effettuato dal sig.
nei confronti del minore dichiari che il minore non è figlio del Parte_1 CP_2 CP_2
sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione della sentenza Parte_1
a margine dell'atto di nascita del minore;
- si chiede che il Tribunale all'esito del giudizio disponga la trasmissione degli atti alla Procura di
NA al fine di valutare il configurarsi dei reati di alterazione di stato e di falsa dichiarazione in atti
dello stato civile a carico sia dell'odierno ricorrente sig. sia a carico della sig.ra Parte_1 [...]
, in quanto entrambi erano consapevoli della falsità delle dichiarazioni che stavano rendendo;
CP_1
- si chiede la liquidazione dei compensi e delle spese in quanto per il minore è stata richiesta
l'ammissione al gratuito patrocinio;
- in caso di istruttoria si chiede ammissione di prova testimoniale del prof a conferma della Tes_1
redazione della perizia sul DNA datata 29.07.2024.”
Per il Pubblico Ministero
“Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.9.2024 il ricorrente sig. impugnava per difetto di Parte_1
veridicità il riconoscimento di cui al registro di nascita Parte II serie B numero 107 Comune di NA,
pagina 3 di 6 effettuato dal medesimo in data 20.2.2024 nei confronti del minore , nato a [...] l'[...], CP_2
c.f. chiedeva in via preliminare la nomina di un curatore speciale per il minore. C.F._3
A sostegno della domanda allegava che il medesimo e la madre avevano convissuto solo per un periodo limitato da dicembre 2023 a febbraio 2024, che il cognome del minore non era mai stato modificato e che il test di paternità effettuato di comune accordo aveva accertato l'inesistenza del rapporto di filiazione.
Con decreto in data 16.9.2024 la Presidente del. nominava curatore speciale l'avv. PANATO e fissava udienza per la comparizione delle parti, assegnando il termine per la notifica.
Con successiva istanza parte ricorrente segnalava che la Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di Venezia aveva promosso procedimento ex art 330 cc – 473 bis 15 cpc per la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di e (n. rg. 1361-1/24) e che CP_1 Parte_1
nell'ambito di tale procedimento era stato emesso un decreto con cui venivano confermati l'affido ai
Servizi del minore e la nomina del tutore provvisorio del minore e del curatore speciale CP_2
nella persona dell'avv. di NA. Con decreto 14.10.2024 la Presidente del. revocava Controparte_3
la nomina dell'avv. Marco Panato quale curatore speciale del minore e nomina quale CP_2
curatrice speciale l'avv. di NA, già nominata tutrice provvisoria del minore e Controparte_3
curatrice speciale della stesso avanti al Tribunale per i Minori di Venezia.
La resistente , costituitasi regolarmente, confermava le allegazioni del ricorrente e CP_1
aderiva alle domande.
Anche la curatrice speciale, costituitasi ritualmente, aderiva alle domande, ma chiedeva che all'esito del giudizio il Tribunale disponesse la trasmissione degli atti alla Procura di NA al fine di valutare il configurarsi dei reati di alterazione di stato e di falsa dichiarazione in atti dello stato civile a carico sia dell'odierno ricorrente sig. sia a carico della sig.ra , in quanto Parte_1 CP_1
entrambi erano consapevoli della falsità delle dichiarazioni che stavano rendendo.
L'azione è stata tempestivamente proposta entro l'anno dal riconoscimento, avvenuto il
20.2.2024.
Gli esiti delle approfondite e rigorose indagini genetiche espletate in occasione degli accertamenti svolti dal Prof. c/o l'Università di NA, Sezione di Medicina Legale, Testimone_1
sulle persone di colui che ha effettuato il riconoscimento, della madre e del minore, con identificazione dei rispettivi marcatori genetici nell'ambito di 23 diversi sistemi, hanno concluso nel senso di escludere che il sia il padre biologico del minore, essendosi riscontrati ben 17 elementi Pt_1 pagina 4 di 6 d'incompatibilità genetica, che hanno consentito di escludere con certezza la paternità (doc. 5 di parte ricorrente).
La provenienza dell'accertamento eseguito coinvolgendo tutte le parti dalla Sezione di medicina legale dell'Università di NA garantisce il rigore metodologico e scientifico, riconosciuto anche dalla curatrice speciale;
del tutto superfluo è pertanto lo svolgimento di ulteriori accertamenti tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto all'interesse del figlio, nato l'[...], in [...]à (tre anni e mezzo) e della concorde allegazione secondo la quale i rapporti con il convenuto sono stati limitati ad un brevissimo periodo, è ravvisabile il suo interesse ad avere un'identità corrispondente a quella biologica,
prevalendo il principio del favor veritatis rispetto a quello del favor stabilitatis. Peraltro, il bambino non ha mai acquisito il cognome del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 3-11-2000 n° 396 (nuovo ordinamento dello stato civile) la sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita da parte dell'ufficiale dello stato civile, previa comunicazione della stessa – dopo il passaggio in giudicato - a cura del Procuratore della Repubblica
o notificazione della stessa a cura degli interessati.
Sia il ricorrente, autore del riconoscimento, che la madre resistente, in solido tra loro, devono rifondere a favore dello Stato le spese processuali per la rappresentanza e difesa in giudizio della minore attraverso la curatrice speciale, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le spese relativamente al rapporto processuale tra il ricorrente e la madre del minore vanno invece compensate.
Le spese sono liquidate come da dispositivo in considerazione della non rilevante attività processuale svolta, della complessità questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda svolta nell'atto introduttivo, dichiara che il minore
, nato a [...] l'[...], non è figlio di autore del CP_2 Parte_1
riconoscimento;
pagina 5 di 6 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita del minore (atto n° 91 parte CP_2
I serie B anno 2021);
3) Dispone la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
CP_1
4) Pone a carico del ricorrente e della resistente, in solido tra loro, le spese per la rappresentanza e di difesa in giudizio del minore, liquidate in € 3809,00 per compensi,
oltre IVA e CPNA e spese generali, con onere di rifusione in favore dello Stato;
5) Incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, la comparsa di costituzione e la memoria della curatrice speciale/tutrice del minore alla Procura della Repubblica
di NA per le valutazioni di competenza.
NA, 01/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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