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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3864/2021 R.G., promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (rito poi convertito in ordinario) depositato in data 10.6.2021 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ANDREA TIRONDOLA
- ricorrente -
contro
c.f. CP_1 C.F._2
Con l'avv. GIOVANNA TRINCHERA
- resistente -
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
MOTIVI
- Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) del 10.6.2024, Parte_1
agiva nei confronti di per ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] CP_1
e la condanna del resistente alla sanzione pecuniaria civile ex artt.
3. e 4 D. Lgs. 7/2016. Allegava:
i) di essere stato dall'a.s. 2015/2016 docente di pianoforte alla Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale “Martiri della Libertà” di Treville – Istituto Comprensivo 1° di Castelfranco Veneto (TV);
ii) di aver ricoperto dall'a.s. 2017/2018 anche l'incarico di Responsabile del Laboratorio di Musica del plesso di Treville – conferitogli con Decreto di nomina del Dirigente scolastico -, dovendosi di conseguenza occupare del relativo parco strumenti musicali di proprietà e in dotazione dell'Istituto
e in uso a docenti e studenti;
iii) che nell'estate del 2017 si teneva a Caorle (VE) un campus didattico-musicale estivo per studenti dell'istituto, ideato e gestito dal Prof. odierno resistente, docente di clarinetto e CP_1 coordinatore dell'indirizzo musicale;
iv) di aver inviato al Dirigente in data 30.6.2018, nella propria veste di Responsabile del Laboratorio di Musica – in considerazione del fatto che un analogo evento era previsto anche per l'estate del 1
2018 - una comunicazione formale inerente al materiale da impiegare nell'evento (doc. 1 ricorrente), in particolare osservando che sarebbe stato sconsigliabile trasportare a Caorle due nuovissimi e costosi pianoforti digitali - o “tastiere” - “YAMAHA”, uno bianco e uno nero, acquistati dalla scuola, in quanto, data la loro estrema delicatezza e fragilità (in particolare per le componenti elettroniche) avrebbero potuto verosimilmente essere danneggiati (come già avvenuto in precedenza) dall'esposizione al sole, dagli sbalzi di temperatura e di umidità e da eventuali urti nei non brevi viaggi di andata/ritorno Castelfranco-Caorle, suggerendo quindi l'impiego di strumenti a noleggio o di strumenti privati portati dagli stessi studenti (come già avvenuto nel saggio di fine anno scolastico del 4.6.2018);
v) che il Dirigente, in un precedente colloquio del 24.5.2018, aveva condiviso le sue riserve chiedendo di metterle per iscritto;
vi) che effettivamente, in accoglimento della sua proposta, nei mesi di agosto e settembre 2018 venivano utilizzati strumenti degli studenti;
vii) di aver anticipato fin dal 25.06.2018 ad , insegnante di pianoforte che avrebbe Persona_1 supervisionato la sezione degli studenti pianisti presso il Campus, la soluzione pratica consistente nel trasferimento di tastiere private di proprietà degli alunni stessi;
viii) che il pomeriggio del 27.11.2018 si teneva presso la scuola il Consiglio di classe della 2°B ad indirizzo musicale durante il quale i docenti riuniti discutevano della proposta di tenere in futuro una prova generale “orchestrale” con gli studenti delle classi 2^B e 3^B, da svolgersi in trasferta nei locali del plesso “Giorgione” situato in centro a Castelfranco Veneto, ad alcuni chilometri di distanza rispetto al plesso di Treville sede dell'indirizzo musicale;
ix) che durante tale riunione – registrata dal ricorrente - il ricorrente esponeva la contrarietà alla partecipazione propria e degli alunni di pianoforte sia per ragioni didattiche - relative alla specificità della propria materia - sia logistiche, legate al trasporto dei pianoforti digitali in dotazione alla scuola, evidenziando, anche in qualità di responsabile del parco strumentale della Scuola, come già fatto nella comunicazione del 30.06.2018, che lo spostamento dei delicati strumenti avrebbe potuto provocare loro consistenti danni (guasti alla scheda elettronica), per sbalzi termici e igrometrici;
senza nulla eccepire a che i colleghi degli altri tre strumenti (clarinetto, violino, chitarra) potessero effettuare la prova esterna con i rispettivi alunni;
x) che in tale occasione, alla presenza degli altri docenti presenti il Prof. – di cui il ricorrente CP_1 lamentava una pregressa ostilità nei propri confronti – insisteva per la partecipazione anche degli alunni di pianoforte e affermava, riferendosi al ricorrente e alle tastiere della scuola “se non ce le nasconde come fa di solito, sì! Siccome non possiamo usare materiale…”; ribadendo poi alla richiesta di chiarimenti del ricorrente: “Ce le nascondi! […] La tastiera bianca per il Campus: perché non ho potuto portarla via io? Di chi è il materiale? Della scuola o tuo?”;
2
xi) di aver contestato al resistente con mail del 3.12.2018 quanto avvenuto, diffidandolo dal tenere comportamenti analoghi e segnalando l'accaduto al Dirigente con pec di pari data;
xii) di aver proposto querela per diffamazione in data 26.1.2019 nei confronti dell'odierno resistente e di aver in quel contesto, per il tramite del proprio difensore, assunto informazioni da persone informate sui fatti procedendo a investigazioni difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.p. da cui emergeva che mai docenti, alunni o genitori si erano lamentati delle sue modalità di gestione degli strumenti né avevano avuto problemi al riguardo e che mai lo stesso aveva fatto uso personale degli strumenti né impedito l'uso degli stessi da parte di studenti o professori;
xiii) di aver rassegnato in data 9.2.2019 le dimissioni da Responsabile del Laboratorio di musica;
xiv) che, quanto al procedimento penale instaurato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Treviso ravvisando nella fattispecie il reato di ingiuria, visto il D.Lgs. 7/2016, chiedeva l'archiviazione del procedimento;
xv) di aver inviato a in data 19.4.2021 formale richiesta di risarciemnto dei danni, quantificati CP_1 in € 5.000,00, unitamente a invito alla stipula di negoziazione assistita (doc. 11), richiesta respinta dal resistente assieme agli addebiti lui formulati.
Allegava, quindi, integrare il comportamento del resistente la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett.
a) D.Lgs. 7/2016, corrispondente al dettato dell'abrogato art. 594 c.p., avendo lo stesso offeso l'onore e il decoro del ricorrente accusandolo ripetutamente e falsamente di essere solito nascondere gli strumenti musicali di cui era depositario;
fatto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 4, comma 4, lett. f) D.Lgs. 7/2016 per aver attribuito al ricorrente un fatto determinato e per averlo fatto alla presenza dei componenti del Consiglio di classe e, quindi, di più persone.
Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 3 D.Lgs. 7/2016, per l'offesa al proprio onore e decoro, danno quantificato in € 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
Chiedeva, inoltre, la condanna del resistente al pagamento della sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4, comma 4, lett. f) D.Lgs. 7/2016 nella misura ritenuta di giustizia.
- Si costituiva il 14.3.2022 chiedendo il rigetto del ricorso avversario e allegando: CP_1
i) di non aver mai ostacolato l'attività didattica di denigrandolo con docenti e genitori e di Pt_1 non essersi comunque mai e in alcun modo contrapposto allo stesso ed essere comunque le allegazioni di controparte sul punto del tutto generiche oltre che sfornite di prova;
ii) che alla comunicazione di l Dirigente del 30.6.2018 relativa alle preoccupazioni per CP_1 il traposto degli strumenti – preoccupazioni che lamentava comunque non essere mai state condivise con i colleghi - non seguiva alcuna decisione del Dirigente che ratificasse il consiglio del ricorrente e negasse il trasferimento dei pianoforti;
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iii) di aver quindi correttamente e legittimamente fatto presente durante il Consiglio di classe che le tastiere per il campus estivo non si erano trovate perché aveva fatto in modo che non Pt_1 fossero trovate per impedirne il trasferimento;
iv) non essere derivati al ricorrente dalle proprie affermazioni né procedimenti disciplinari, né contestazioni, né richiami, né segnalazioni;
v) non esservi prova in atti che le dimissioni del ricorrente siano state determinate dalla vicenda oggetto dell'odierno procedimento;
vi) essere la registrazione della riunione effettuata dal ricorrente illegittima e quindi inutilizzabile;
vii) totale mancanza di prova di qualsivoglia danno.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, con rimborso delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si riservava la proposizione di domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
- Con provvedimento del 24.3.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) e assegnava alle parti termini per introdurre mediazione obbligatoria demandata dal Giudice, al termine della quale, preso atto dell'esito negativo, il Giudice concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
- All'esito dello scambio delle memorie, con ordinanza del 12.2.2024 il Giudice, rigettate le istanze istruttorie avanzate e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
- La domanda dell'attore va rigettata in quanto infondata.
- Preliminarmente va rilevato che, a seguito dell'abrogazione nel 2016 dell'art. 594 c.p., attualmente l'art. 3 D.Lgs. 7/2016 prevede che: “I fatti previsti dall'articolo seguente se dolosi obbligano oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”.
- In particolare, in base all'art. 4, comma 1, dello stesso testo di legge, “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
- Mentre in base al comma 4 della stessa norma “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone”.
- Tale intervento di depenalizzazione, attuato sulla base della Legge delega n. 67/2014, ha abrogato alcune fattispecie penali (tra cui quella di cui all'art. 594 c.p.c.), con modalità inedite rispetto al passato, non avendo introdotto per tali illeciti alcuna sanzione amministrativa in sostituzione di quella penale.
- Con tale intervento, infatti, conformemente alla delega, sono state introdotte delle sanzioni pecuniarie civili che si aggiungono all'obbligo di risarcimento del danno e su cui il giudice si pronuncia ex art. 8, 4
comma 2, D.Lgs. n. 7/2016 solo “al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.”
- È quindi necessario procedere in prima battuta ad esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
*
- Quanto alla registrazione effettuata da parte attrice e relativa al Consiglio di classe del 27.11.2018, durante il quale parte convenuta avrebbe profferito le espressioni offensive, va preliminarmente chiarito che la stessa risulta utilizzabile nel presente giudizio in quanto la registrazione audio/video può costituire fonte di prova a norma dell'art. 2712 c.c., sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite, essendo, difatti, necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa e sempre se colui, contro il quale la registrazione è prodotta, non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro (ex multis Cassazione civile , sez. III , 03/12/2024 , n. 30977 ), fermo che l'unico “disconoscimento” idoneo a far perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, è quello chiaro, circostanziato ed esplicito, che si concretizzi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, n.1220).
- Nel caso di specie, parte convenuta costituendosi, non solo non ha contestato la rispondenza della registrazione alla realtà dei fatti, ma ha confermato che “nel famoso Consiglio di classe della 2B del 27 novembre 2018 il prof. riferendosi al prof. e parlando della tastiera “nascosta”, semplicemente CP_1 Pt_1
(ri)portava all'attenzione del Consiglio fatti reali, certi e circostanziati, oltretutto confermati da altri docenti, … volendo porre l'attenzione su una gestione un po' personalistica dello strumento da parte del , che meglio avrebbe fatto a Pt_1 condividere con i suoi Colleghi i timori relativi alla rottura degli strumenti e cercare insieme soluzioni atte alla buona conservazione ed utilizzo degli stessi!!”.
- Risulta, quindi, non contestato oltre che provato che il convenuto, nel corso del Consiglio di classe del 27.11.2018, rivolgendosi all'attore e riferendosi alle tastiere di proprietà della scuola avrebbe affermato: “Se non ce le nasconde come fa di solito, sì! Siccome non possiamo usare materiale…”, “Siccome non possiamo usare materiale…”, “Ce le nascondi!”, “La tastiera bianca per il Campus: perché non ho potuto portarla via io? Di chi è il materiale? Della scuola o tuo?”
- Sul punto, per quanto di rilievo rispetto alle vicende che avevano preceduto tale riunione va considerato che dal documento 6 (pag. 7) di parte attrice risulta che in effetti prima del campus di Caorle
i genitori e recatisi a scuola, non avrebbero trovato alcune tastiere. CP_1
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso attore che ha dato atto e documentato (doc. 13) che tale spostamento sarebbe stato effettuato nell'ambito di un progetto per i corsi estivi con trasferimento temporaneo degli strumenti da Treville al Giorgione dove dovevano essere impiegati durante tale periodo.
5
- Le vicende pregresse, e la decisione – caldeggiata dallo stesso attore – di non portare tali strumenti al campus, sono peraltro ammesse e ricostruite dallo stesso attore, che ha dato atto di essersi a tal fine rivolto anche al Dirigente scolastico per evitare lo spostamento degli strumenti e preservarli, conformemente al ruolo dallo stesso all'epoca rivestito di Responsabile del laboratorio di musica.
- Ciò di cui si duole l'attore allora, in sostanza, è l'accusa lui rivolta di aver “nascosto” tali strumenti per impedirne lo spostamento necessario per l'utilizzo durante il campus, rivendicando però lo stesso nel contempo la correttezza dei rilievi sollevati per opporsi a tale spostamento.
- In tale contesto, le frasi pronunciate da risultano espressione del normale diritto di CP_1 manifestazione del pensiero e in quanto tali escludono l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.
- La responsabilità civile, infatti, con la conseguente obbligazione di risarcire i danni patrimoniali e, in presenza dei necessari presupposti, quelli non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sorge solo laddove il fatto illecito provochi un danno ingiusto, cioè prodotto non jure – e quindi in assenza di una causa di giustificazione – e contra jus cioè con lesione di un interesse meritevole di tutela.
- Come noto, l'interprete deve effettuare un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, e cioè tra l'interesse effettivo del soggetto che si ritiene danneggiato e l'interesse che il comportamento lesivo del danneggiante è volto a perseguire. Lo scopo è quello di verificare se l'eventuale sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza. E infatti, chi agisce nell'esercizio di un proprio diritto non è tenuto a risarcire il danno eventualmente cagionato ad altri, per mancanza dell'ingiustizia del danno (Cass. civ. 15588/2018).
Tale comparazione e valutazione non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma deve essere condotta alla luce del diritto positivo.
- Nel caso di specie l'eventuale danno subito dall'attore – fermo quanto si dirà infra sulla mancata prova dello stesso – non risulterebbe comunque non jure.
- Le affermazioni contestate al convenuto, infatti, oltre a essere state pronunciate in un contesto idoneo all'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero – costituzionalmente tutelato - e finalizzato proprio al dibattito su questioni relative alla scuola, sono state profferite con espressioni continenti e non eccessive e limitate nei modi e nei contenuti a quella che voleva essere la critica da esprimere, al limite con un certo sarcasmo, e alla collegata richiesta di chiarimenti.
- Al fine del necessario bilanciamento da operarsi tra le posizioni delle parti non può non considerarsi che, in tema di esercizio del diritto di critica, la giurisprudenza afferma che lo stesso – garantito dall'art. 21 Cost. - si concretizza nell'espressione di un giudizio, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare superati 6
tali limiti ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato (v. Cass., sez. 5, 2 luglio 2004, n.2247, in C.E.D.
Cass., n. 231269). A ciò deve aggiungersi che le modalità di estrinsecazione del diritto di critica non devono superare i limiti della continenza espressiva, ove continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Cassazione penale sez. I, 14/12/2015).
- Deve inoltre essere considerato, fermo quanto sopra, che un danno non patrimoniale è configurabile e risarcibile solo entro il limite fissato non solo dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno ma anche dall'indispensabile requisito della gravità dell'offesa eventualmente arrecata: il diritto, infatti, deve essere inciso sopra a una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio che abbia il carattere della serietà, eccedendo una certa soglia di offensività tale da rendere il pregiudizio meritevole di tutela in un sistema che impone un minimo di tolleranza, necessaria ai fini della convivenza sociale.
- Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello della tolleranza, con la conseguenza che la lesione del danno non patrimoniale è risarcibile solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile: ogni persona inserita nel complesso contesto sociale, infatti, è soggetta al dovere di tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost).
- Nel caso di specie, per tutto quanto sopra esposto le frasi attribuite al convenuto non risultano idonee a far sorgere una responsabilità dello stesso ex art. 2043 c.c., sia per il contesto in cui sono state pronunciate e per le vicende cui risultano connesse – tali da far ritenere il legittimo esercizio da parte del convenuto del proprio diritto di espressione – sia per assenza di gravità dell'offesa lamentata.
***
- Fermo quanto sopra quanto al preteso danno evento, va in ogni caso rilevato che l'attore ha solo genericamente allegato il danno conseguenza che avrebbe subito, che non risulta provato e che, come noto, non può essere ritenuto in re ipsa, nemmeno laddove una lesione dell'onore e del decoro sia posta in essere.
- In particolare, l'attore ha lamentato che le accuse e le richieste di spiegazioni circa la sparizione degli strumenti rivoltegli dal collega in sede di Consiglio di classe avrebbero potuto instillare dubbi nei
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partecipanti non direttamente coinvolti nell'insegnamento relativo, circa il modo in cui gli strumenti venivano da lui amministrati quale responsabile degli stessi.
Si tratta di allegazione del tutto ipotetica, oltre a dover essere sottolineato che il contesto in cui all'attore – in virtù del ruolo all'epoca dallo stesso ricoperto – sono state richieste spiegazioni sull'uso degli strumenti, permetteva allo stesso di rappresentare le proprie ragioni nell'ambito della normale e auspicabile dialettica interna a tale organo.
- E infatti alcun procedimento disciplinare risulta essere stato avviato a carico dell'attore a seguito delle frasi rivoltegli dal collega.
- Le stesse dimissioni dal ruolo di Responsabile del laboratorio di musica risultano essere state presentate del tutto volontariamente dall'attore in data 9.2.2019 “al fine di evitare qualsiasi problematica analoga, di evitare che le infondate accuse dessero luogo a ulteriori indebite illazioni sul suo conto e per poter vivere con serenità per lo meno il proprio ruolo di docente”.
- Alla luce di tutto quanto sopra esposto non risultano sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dall'attore, con conseguente insussistenza anche dei presupposti per procedere all'applicazione dell'invocata sanzione pecuniaria.
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi, valori minimi per quella istruttoria considerata l'attività effettivamente espletata.
- Parte convenuta ha poi formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti dell'attore.
- Precisato che grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti, non risultando un utilizzo del processo per scopi estranei al legittimo esercizio del diritto di azione, non essendo sufficiente a ritenere una responsabilità ex art. 96 c.p.c. il rigetto delle domande proposte.
- La domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3864/2021 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 2.127,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
3. Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata da parte convenuta. 8
Così deciso a Treviso il 27.2.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3864/2021 R.G., promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (rito poi convertito in ordinario) depositato in data 10.6.2021 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ANDREA TIRONDOLA
- ricorrente -
contro
c.f. CP_1 C.F._2
Con l'avv. GIOVANNA TRINCHERA
- resistente -
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
MOTIVI
- Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) del 10.6.2024, Parte_1
agiva nei confronti di per ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] CP_1
e la condanna del resistente alla sanzione pecuniaria civile ex artt.
3. e 4 D. Lgs. 7/2016. Allegava:
i) di essere stato dall'a.s. 2015/2016 docente di pianoforte alla Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale “Martiri della Libertà” di Treville – Istituto Comprensivo 1° di Castelfranco Veneto (TV);
ii) di aver ricoperto dall'a.s. 2017/2018 anche l'incarico di Responsabile del Laboratorio di Musica del plesso di Treville – conferitogli con Decreto di nomina del Dirigente scolastico -, dovendosi di conseguenza occupare del relativo parco strumenti musicali di proprietà e in dotazione dell'Istituto
e in uso a docenti e studenti;
iii) che nell'estate del 2017 si teneva a Caorle (VE) un campus didattico-musicale estivo per studenti dell'istituto, ideato e gestito dal Prof. odierno resistente, docente di clarinetto e CP_1 coordinatore dell'indirizzo musicale;
iv) di aver inviato al Dirigente in data 30.6.2018, nella propria veste di Responsabile del Laboratorio di Musica – in considerazione del fatto che un analogo evento era previsto anche per l'estate del 1
2018 - una comunicazione formale inerente al materiale da impiegare nell'evento (doc. 1 ricorrente), in particolare osservando che sarebbe stato sconsigliabile trasportare a Caorle due nuovissimi e costosi pianoforti digitali - o “tastiere” - “YAMAHA”, uno bianco e uno nero, acquistati dalla scuola, in quanto, data la loro estrema delicatezza e fragilità (in particolare per le componenti elettroniche) avrebbero potuto verosimilmente essere danneggiati (come già avvenuto in precedenza) dall'esposizione al sole, dagli sbalzi di temperatura e di umidità e da eventuali urti nei non brevi viaggi di andata/ritorno Castelfranco-Caorle, suggerendo quindi l'impiego di strumenti a noleggio o di strumenti privati portati dagli stessi studenti (come già avvenuto nel saggio di fine anno scolastico del 4.6.2018);
v) che il Dirigente, in un precedente colloquio del 24.5.2018, aveva condiviso le sue riserve chiedendo di metterle per iscritto;
vi) che effettivamente, in accoglimento della sua proposta, nei mesi di agosto e settembre 2018 venivano utilizzati strumenti degli studenti;
vii) di aver anticipato fin dal 25.06.2018 ad , insegnante di pianoforte che avrebbe Persona_1 supervisionato la sezione degli studenti pianisti presso il Campus, la soluzione pratica consistente nel trasferimento di tastiere private di proprietà degli alunni stessi;
viii) che il pomeriggio del 27.11.2018 si teneva presso la scuola il Consiglio di classe della 2°B ad indirizzo musicale durante il quale i docenti riuniti discutevano della proposta di tenere in futuro una prova generale “orchestrale” con gli studenti delle classi 2^B e 3^B, da svolgersi in trasferta nei locali del plesso “Giorgione” situato in centro a Castelfranco Veneto, ad alcuni chilometri di distanza rispetto al plesso di Treville sede dell'indirizzo musicale;
ix) che durante tale riunione – registrata dal ricorrente - il ricorrente esponeva la contrarietà alla partecipazione propria e degli alunni di pianoforte sia per ragioni didattiche - relative alla specificità della propria materia - sia logistiche, legate al trasporto dei pianoforti digitali in dotazione alla scuola, evidenziando, anche in qualità di responsabile del parco strumentale della Scuola, come già fatto nella comunicazione del 30.06.2018, che lo spostamento dei delicati strumenti avrebbe potuto provocare loro consistenti danni (guasti alla scheda elettronica), per sbalzi termici e igrometrici;
senza nulla eccepire a che i colleghi degli altri tre strumenti (clarinetto, violino, chitarra) potessero effettuare la prova esterna con i rispettivi alunni;
x) che in tale occasione, alla presenza degli altri docenti presenti il Prof. – di cui il ricorrente CP_1 lamentava una pregressa ostilità nei propri confronti – insisteva per la partecipazione anche degli alunni di pianoforte e affermava, riferendosi al ricorrente e alle tastiere della scuola “se non ce le nasconde come fa di solito, sì! Siccome non possiamo usare materiale…”; ribadendo poi alla richiesta di chiarimenti del ricorrente: “Ce le nascondi! […] La tastiera bianca per il Campus: perché non ho potuto portarla via io? Di chi è il materiale? Della scuola o tuo?”;
2
xi) di aver contestato al resistente con mail del 3.12.2018 quanto avvenuto, diffidandolo dal tenere comportamenti analoghi e segnalando l'accaduto al Dirigente con pec di pari data;
xii) di aver proposto querela per diffamazione in data 26.1.2019 nei confronti dell'odierno resistente e di aver in quel contesto, per il tramite del proprio difensore, assunto informazioni da persone informate sui fatti procedendo a investigazioni difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.p. da cui emergeva che mai docenti, alunni o genitori si erano lamentati delle sue modalità di gestione degli strumenti né avevano avuto problemi al riguardo e che mai lo stesso aveva fatto uso personale degli strumenti né impedito l'uso degli stessi da parte di studenti o professori;
xiii) di aver rassegnato in data 9.2.2019 le dimissioni da Responsabile del Laboratorio di musica;
xiv) che, quanto al procedimento penale instaurato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Treviso ravvisando nella fattispecie il reato di ingiuria, visto il D.Lgs. 7/2016, chiedeva l'archiviazione del procedimento;
xv) di aver inviato a in data 19.4.2021 formale richiesta di risarciemnto dei danni, quantificati CP_1 in € 5.000,00, unitamente a invito alla stipula di negoziazione assistita (doc. 11), richiesta respinta dal resistente assieme agli addebiti lui formulati.
Allegava, quindi, integrare il comportamento del resistente la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett.
a) D.Lgs. 7/2016, corrispondente al dettato dell'abrogato art. 594 c.p., avendo lo stesso offeso l'onore e il decoro del ricorrente accusandolo ripetutamente e falsamente di essere solito nascondere gli strumenti musicali di cui era depositario;
fatto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 4, comma 4, lett. f) D.Lgs. 7/2016 per aver attribuito al ricorrente un fatto determinato e per averlo fatto alla presenza dei componenti del Consiglio di classe e, quindi, di più persone.
Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 3 D.Lgs. 7/2016, per l'offesa al proprio onore e decoro, danno quantificato in € 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
Chiedeva, inoltre, la condanna del resistente al pagamento della sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4, comma 4, lett. f) D.Lgs. 7/2016 nella misura ritenuta di giustizia.
- Si costituiva il 14.3.2022 chiedendo il rigetto del ricorso avversario e allegando: CP_1
i) di non aver mai ostacolato l'attività didattica di denigrandolo con docenti e genitori e di Pt_1 non essersi comunque mai e in alcun modo contrapposto allo stesso ed essere comunque le allegazioni di controparte sul punto del tutto generiche oltre che sfornite di prova;
ii) che alla comunicazione di l Dirigente del 30.6.2018 relativa alle preoccupazioni per CP_1 il traposto degli strumenti – preoccupazioni che lamentava comunque non essere mai state condivise con i colleghi - non seguiva alcuna decisione del Dirigente che ratificasse il consiglio del ricorrente e negasse il trasferimento dei pianoforti;
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iii) di aver quindi correttamente e legittimamente fatto presente durante il Consiglio di classe che le tastiere per il campus estivo non si erano trovate perché aveva fatto in modo che non Pt_1 fossero trovate per impedirne il trasferimento;
iv) non essere derivati al ricorrente dalle proprie affermazioni né procedimenti disciplinari, né contestazioni, né richiami, né segnalazioni;
v) non esservi prova in atti che le dimissioni del ricorrente siano state determinate dalla vicenda oggetto dell'odierno procedimento;
vi) essere la registrazione della riunione effettuata dal ricorrente illegittima e quindi inutilizzabile;
vii) totale mancanza di prova di qualsivoglia danno.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, con rimborso delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si riservava la proposizione di domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
- Con provvedimento del 24.3.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) e assegnava alle parti termini per introdurre mediazione obbligatoria demandata dal Giudice, al termine della quale, preso atto dell'esito negativo, il Giudice concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
- All'esito dello scambio delle memorie, con ordinanza del 12.2.2024 il Giudice, rigettate le istanze istruttorie avanzate e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
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- La domanda dell'attore va rigettata in quanto infondata.
- Preliminarmente va rilevato che, a seguito dell'abrogazione nel 2016 dell'art. 594 c.p., attualmente l'art. 3 D.Lgs. 7/2016 prevede che: “I fatti previsti dall'articolo seguente se dolosi obbligano oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”.
- In particolare, in base all'art. 4, comma 1, dello stesso testo di legge, “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
- Mentre in base al comma 4 della stessa norma “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone”.
- Tale intervento di depenalizzazione, attuato sulla base della Legge delega n. 67/2014, ha abrogato alcune fattispecie penali (tra cui quella di cui all'art. 594 c.p.c.), con modalità inedite rispetto al passato, non avendo introdotto per tali illeciti alcuna sanzione amministrativa in sostituzione di quella penale.
- Con tale intervento, infatti, conformemente alla delega, sono state introdotte delle sanzioni pecuniarie civili che si aggiungono all'obbligo di risarcimento del danno e su cui il giudice si pronuncia ex art. 8, 4
comma 2, D.Lgs. n. 7/2016 solo “al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.”
- È quindi necessario procedere in prima battuta ad esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
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- Quanto alla registrazione effettuata da parte attrice e relativa al Consiglio di classe del 27.11.2018, durante il quale parte convenuta avrebbe profferito le espressioni offensive, va preliminarmente chiarito che la stessa risulta utilizzabile nel presente giudizio in quanto la registrazione audio/video può costituire fonte di prova a norma dell'art. 2712 c.c., sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite, essendo, difatti, necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa e sempre se colui, contro il quale la registrazione è prodotta, non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro (ex multis Cassazione civile , sez. III , 03/12/2024 , n. 30977 ), fermo che l'unico “disconoscimento” idoneo a far perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, è quello chiaro, circostanziato ed esplicito, che si concretizzi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, n.1220).
- Nel caso di specie, parte convenuta costituendosi, non solo non ha contestato la rispondenza della registrazione alla realtà dei fatti, ma ha confermato che “nel famoso Consiglio di classe della 2B del 27 novembre 2018 il prof. riferendosi al prof. e parlando della tastiera “nascosta”, semplicemente CP_1 Pt_1
(ri)portava all'attenzione del Consiglio fatti reali, certi e circostanziati, oltretutto confermati da altri docenti, … volendo porre l'attenzione su una gestione un po' personalistica dello strumento da parte del , che meglio avrebbe fatto a Pt_1 condividere con i suoi Colleghi i timori relativi alla rottura degli strumenti e cercare insieme soluzioni atte alla buona conservazione ed utilizzo degli stessi!!”.
- Risulta, quindi, non contestato oltre che provato che il convenuto, nel corso del Consiglio di classe del 27.11.2018, rivolgendosi all'attore e riferendosi alle tastiere di proprietà della scuola avrebbe affermato: “Se non ce le nasconde come fa di solito, sì! Siccome non possiamo usare materiale…”, “Siccome non possiamo usare materiale…”, “Ce le nascondi!”, “La tastiera bianca per il Campus: perché non ho potuto portarla via io? Di chi è il materiale? Della scuola o tuo?”
- Sul punto, per quanto di rilievo rispetto alle vicende che avevano preceduto tale riunione va considerato che dal documento 6 (pag. 7) di parte attrice risulta che in effetti prima del campus di Caorle
i genitori e recatisi a scuola, non avrebbero trovato alcune tastiere. CP_1
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso attore che ha dato atto e documentato (doc. 13) che tale spostamento sarebbe stato effettuato nell'ambito di un progetto per i corsi estivi con trasferimento temporaneo degli strumenti da Treville al Giorgione dove dovevano essere impiegati durante tale periodo.
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- Le vicende pregresse, e la decisione – caldeggiata dallo stesso attore – di non portare tali strumenti al campus, sono peraltro ammesse e ricostruite dallo stesso attore, che ha dato atto di essersi a tal fine rivolto anche al Dirigente scolastico per evitare lo spostamento degli strumenti e preservarli, conformemente al ruolo dallo stesso all'epoca rivestito di Responsabile del laboratorio di musica.
- Ciò di cui si duole l'attore allora, in sostanza, è l'accusa lui rivolta di aver “nascosto” tali strumenti per impedirne lo spostamento necessario per l'utilizzo durante il campus, rivendicando però lo stesso nel contempo la correttezza dei rilievi sollevati per opporsi a tale spostamento.
- In tale contesto, le frasi pronunciate da risultano espressione del normale diritto di CP_1 manifestazione del pensiero e in quanto tali escludono l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.
- La responsabilità civile, infatti, con la conseguente obbligazione di risarcire i danni patrimoniali e, in presenza dei necessari presupposti, quelli non patrimoniali ex art. 2059 c.c., sorge solo laddove il fatto illecito provochi un danno ingiusto, cioè prodotto non jure – e quindi in assenza di una causa di giustificazione – e contra jus cioè con lesione di un interesse meritevole di tutela.
- Come noto, l'interprete deve effettuare un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, e cioè tra l'interesse effettivo del soggetto che si ritiene danneggiato e l'interesse che il comportamento lesivo del danneggiante è volto a perseguire. Lo scopo è quello di verificare se l'eventuale sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza. E infatti, chi agisce nell'esercizio di un proprio diritto non è tenuto a risarcire il danno eventualmente cagionato ad altri, per mancanza dell'ingiustizia del danno (Cass. civ. 15588/2018).
Tale comparazione e valutazione non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma deve essere condotta alla luce del diritto positivo.
- Nel caso di specie l'eventuale danno subito dall'attore – fermo quanto si dirà infra sulla mancata prova dello stesso – non risulterebbe comunque non jure.
- Le affermazioni contestate al convenuto, infatti, oltre a essere state pronunciate in un contesto idoneo all'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero – costituzionalmente tutelato - e finalizzato proprio al dibattito su questioni relative alla scuola, sono state profferite con espressioni continenti e non eccessive e limitate nei modi e nei contenuti a quella che voleva essere la critica da esprimere, al limite con un certo sarcasmo, e alla collegata richiesta di chiarimenti.
- Al fine del necessario bilanciamento da operarsi tra le posizioni delle parti non può non considerarsi che, in tema di esercizio del diritto di critica, la giurisprudenza afferma che lo stesso – garantito dall'art. 21 Cost. - si concretizza nell'espressione di un giudizio, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare superati 6
tali limiti ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato (v. Cass., sez. 5, 2 luglio 2004, n.2247, in C.E.D.
Cass., n. 231269). A ciò deve aggiungersi che le modalità di estrinsecazione del diritto di critica non devono superare i limiti della continenza espressiva, ove continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Cassazione penale sez. I, 14/12/2015).
- Deve inoltre essere considerato, fermo quanto sopra, che un danno non patrimoniale è configurabile e risarcibile solo entro il limite fissato non solo dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno ma anche dall'indispensabile requisito della gravità dell'offesa eventualmente arrecata: il diritto, infatti, deve essere inciso sopra a una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio che abbia il carattere della serietà, eccedendo una certa soglia di offensività tale da rendere il pregiudizio meritevole di tutela in un sistema che impone un minimo di tolleranza, necessaria ai fini della convivenza sociale.
- Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello della tolleranza, con la conseguenza che la lesione del danno non patrimoniale è risarcibile solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile: ogni persona inserita nel complesso contesto sociale, infatti, è soggetta al dovere di tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost).
- Nel caso di specie, per tutto quanto sopra esposto le frasi attribuite al convenuto non risultano idonee a far sorgere una responsabilità dello stesso ex art. 2043 c.c., sia per il contesto in cui sono state pronunciate e per le vicende cui risultano connesse – tali da far ritenere il legittimo esercizio da parte del convenuto del proprio diritto di espressione – sia per assenza di gravità dell'offesa lamentata.
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- Fermo quanto sopra quanto al preteso danno evento, va in ogni caso rilevato che l'attore ha solo genericamente allegato il danno conseguenza che avrebbe subito, che non risulta provato e che, come noto, non può essere ritenuto in re ipsa, nemmeno laddove una lesione dell'onore e del decoro sia posta in essere.
- In particolare, l'attore ha lamentato che le accuse e le richieste di spiegazioni circa la sparizione degli strumenti rivoltegli dal collega in sede di Consiglio di classe avrebbero potuto instillare dubbi nei
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partecipanti non direttamente coinvolti nell'insegnamento relativo, circa il modo in cui gli strumenti venivano da lui amministrati quale responsabile degli stessi.
Si tratta di allegazione del tutto ipotetica, oltre a dover essere sottolineato che il contesto in cui all'attore – in virtù del ruolo all'epoca dallo stesso ricoperto – sono state richieste spiegazioni sull'uso degli strumenti, permetteva allo stesso di rappresentare le proprie ragioni nell'ambito della normale e auspicabile dialettica interna a tale organo.
- E infatti alcun procedimento disciplinare risulta essere stato avviato a carico dell'attore a seguito delle frasi rivoltegli dal collega.
- Le stesse dimissioni dal ruolo di Responsabile del laboratorio di musica risultano essere state presentate del tutto volontariamente dall'attore in data 9.2.2019 “al fine di evitare qualsiasi problematica analoga, di evitare che le infondate accuse dessero luogo a ulteriori indebite illazioni sul suo conto e per poter vivere con serenità per lo meno il proprio ruolo di docente”.
- Alla luce di tutto quanto sopra esposto non risultano sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dall'attore, con conseguente insussistenza anche dei presupposti per procedere all'applicazione dell'invocata sanzione pecuniaria.
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- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi, valori minimi per quella istruttoria considerata l'attività effettivamente espletata.
- Parte convenuta ha poi formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti dell'attore.
- Precisato che grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti, non risultando un utilizzo del processo per scopi estranei al legittimo esercizio del diritto di azione, non essendo sufficiente a ritenere una responsabilità ex art. 96 c.p.c. il rigetto delle domande proposte.
- La domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3864/2021 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 2.127,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
3. Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata da parte convenuta. 8
Così deciso a Treviso il 27.2.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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