Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4060/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE così composta:
dott.ssa Franca Mangano Presidente
dott.ssa Caterina Garufi Consigliere est.
ing. Filippo Cascone Tecnico Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4060 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18.2.2025, vertente TRA
(C.F.: ), in proprio e in Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della (p.iva Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare P.IVA_1
15/G presso lo studio dell'Avv. Alessandro Orlando, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ricorrente
E
Controparte_2
in persona
[...] del direttore pro tempore Dott. difesa dall'Avv. Giorgio Controparte_3
Santini dell'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 convenuta
OGGETTO: richiesta di annullamento del provvedimento di ingiunzione di pagamento n. DPC017/212, del 30.6.2023, emesso dal Dipartimento
Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La ricorrente , legale rappresentante della Parte_1 [...] impugna l'ingiunzione di pagamento n. DPC017/212, Controparte_1 emessa dalla e CP_2 Controparte_2
1
Ciò premesso, nel ricorso sono mosse le seguenti censure:
1.a) invalidità della notifica dell'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione di pagamento n. DPC017/212 è stata notificata a a Parte_1 mezzo pec. La notifica al domicilio informatico, però, deve rivestire determinate caratteristiche perché possa dirsi valida ed efficace. Nel caso di specie, il documento allegato è privo di firma digitale, risultando la mera scansione della fotocopia di un documento;
1.b) nel merito della pretesa, la violazione e la falsa applicazione dell'art.17 R.D. 1775/1933. È stata contestata alla ricorrente la violazione delle norme di utilizzo dell'acqua, attesa la carenza di permessi autorizzatori;
siffatto addebito, però, non può essere condivisibile vista la natura e la fonte dell'acqua utilizzata. Nel caso di specie si parla di acque non superficiali, prelevate dal sottosuolo urbano senza alcuna deviazione di flussi o di fonti idriche demaniali superficiali;
si tratta di acque il cui utilizzo, quindi, non richiederebbe un provvedimento autorizzatorio. Prova ne sarebbe il fatto che il legislatore al contestato art. 17 legge 1775/1933, prescrive di non utilizzare “acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente”, e non, come contestato erroneamente nel verbale di contestazione, “acqua pubblica sotterranea”;
2.c) il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto. Nell'irrogazione della sanzione, l'ente accertatore ha ingiunto il pagamento della somma di euro 4.000,00 ritenendo che non potesse ricorrere un'ipotesi di particolare tenuità. Nell'escludere tale ipotesi, si richiamava esclusivamente il tipo di prelievo, senza di fatto offrire una concreta motivazione sulle ragioni che avrebbero concretamente impedito di applicarla fattispecie più favorevole al trasgressore. Conclude chiedendo: in via preliminare, di dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento per nullità e/o inesistenza della notifica;
nel merito, annullare e/o revocare l'ingiunzione di pagamento n.DPC017/212, ovvero in subordine ridurre la misura della sanzione al minimo edittale riconoscendone l'attenuante della particolare tenuità; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 2. Si costituisce in giudizio la
[...]
Le critiche della Controparte_2 ricorrente sarebbero infondate, in particolare:
2.a) sulla notifica, richiama il dato normativo che consente che la notifica della cartella di pagamento possa avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso di specie, avendo il provveduto a inserire nel Controparte_4 messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) , realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.. A sostegno, richiama anche il principio secondo cui
“l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Cass. SS.UU., sent. n. 7665/2016);
2.b) in ordine alla richiesta di pagamento di cui alla ingiunzione contestata, rappresenta che con il provvedimento impugnato viene contestata la violazione dell'art.17, co. 1 del R.D. n.1775/1933 s.m.i., norma che vieta l'uso di qualsiasi acqua pubblica in assenza di provvedimento concessorio senza distinguere tra acque sotterranee e acque superficiali. Il prelievo da falda acquifera sotterranea contestato, quindi, rientrerebbe tra le condotte sanzionabili;
2.c) sul terzo motivo del ricorso richiama nuovamente il tenore dell'art. 17, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 40.000,00. Nel caso di specie, la sanzione irrogata risulta applicata nella misura minima e la motivazione in ordine al trattamento risulterebbe corretta, avendo l'Amministrazione dato espressamente atto di avere valutato i seguenti parametri: “gravità della violazione: trattasi di derivazione/utilizzazione abusiva di acqua pubblica sotterranea per uso autolavaggio tramite pozzo;
opera svolta dall'Agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione: come si evince dal verbale di accertamento non risulta essere stata presentata istanza di concessione a derivare”. Si tratta di un autolavaggio nel cui ambito l'uso dell'acqua abusivo riveste centralità nell'attività commerciale della ditta, comportando un consumo ingente della risorsa pubblica. Non sussisterebbero, quindi, i presupposti per riconoscere il beneficio della particolare tenuità di cui all'art 17, co 3 R.d. cit. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso presentato da , Parte_1 in proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_1
3 in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 18.2.2025 la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE 3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Oggetto del contendere è l'ingiunzione di pagamento n. DPC017/212, del
30.6.2023, emessa dal Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione
Abruzzo, con la quale l'Ente richiede alla ricorrente il pagamento di euro 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
3.a) Per ciò che concerne la presunta invalidità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, va affermata la facoltà dell'Ente impositore di provvedere alla notifica, via PEC, allegando il documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Ciò in quanto “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (Cass., ord. n. 39513/2021). In ogni caso, nessun pregiudizio alla difesa della ricorrente si è verificato, stante l'articolata impugnativa presentata.
3.b) Riguardo alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art.17 R.d.
n. 1775/1933, che la ricorrente lamenta facendo riferimento alla natura non superficiale dell'acqua utilizzata, giova ricordare quanto esposto dall'art.17, co. 1 citato, secondo il quale: “Salvo quanto previsto dell'art. 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente” La corretta esegesi della norma rende palese che le "acque pubbliche", a cui si riferisce l'art. 17, come modificato dal d.lgs. n. 152/1999 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono quelle sotterranee e superficiali messe a disposizione dalla natura e, come tali, sono entrambe ricomprese nei beni indicati dall'art. 822 del c.c.
3.c) Infine, la particolare tenuità del fatto non è rinvenibile nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha utilizzato l'acqua per svolgere la propria attività commerciale e, quindi, non in modo saltuario e limitato
(circostanze queste ultime che avrebbero giustificato l'applicazione della ipotesi di speciale tenuità), bensì in modo sistematico e realizzando un prelievo significativo, essendo l'acqua tratta con la pompa destinata all'autolavaggio Carwarsh. In ogni caso, la sanzione è stata comminata nella misura minima del range previsto dal legislatore. Pertanto, anche su
4 tale profilo non si ravvisa alcun vizio motivazionale della ingiunzione contestata.
4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, Sezione Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso presentato da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 della ditta nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_2
avverso l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
DPC017/212, del 30.6.2023, emessa dal
[...]
. Controparte_5
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese a favore della resistente, liquidate in euro 2552,00 oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta l'11.3.2025
L'estensore dott.ssa Caterina Garufi Il Presidente
dott. ssa Franca Mangano
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