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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371 del ruolo 2021 avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 13596/21
depositata in data 19.5.2021, di cassazione con rinvio della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 571/2018 in punto: responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , tutti rappresentati dall'Avv. Gianni Massanzana per mandato alle Parte_7
liti esteso su foglio separato unito telematicamente all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Bruno
Peinkhofer, Monica Sonego e Arianna Bacchia per mandato alle liti esteso su foglio separato unito telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE IN RIASSUNZIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni per mandato alle liti esteso su foglio separato unito telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
quale successore, a seguito di fusione, di Controparte_3 Controparte_4
già in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Bonato in forza di procura generale alle liti del
27.01.2022 n. rep.27274 del notaio Dott. di Milano Persona_1
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
in persona del curatore fallimentare Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_7
e , eredi di Controparte_8 CP_9 Parte_8 Persona_2
APPELLATI IN RIASSUNZIONE – CONTUMACI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti: 1) in via preliminare: 1.1) “dichiararsi la inammissibilità dell'appello incidentale così come proposto da ovvero, in ogni caso, rigettarsi lo stesso Controparte_1
in quanto infondato nel merito. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. 1.2)
dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, nei confronti di 2) nel merito: alla luce della Controparte_6
2 statuizione della Corte di Cassazione come in narrativa identificata, in totale riforma della sentenza n. 571/2018 della Corte di Appello di Trieste, pubblicata in data 22.10.2018
nella causa sub RG 361/2016, in accoglimento dell'appello proposto, nonché in accoglimento del secondo motivo proposto col ricorso per la cassazione della sentenza n.
571/2018 dichiarato assorbito con ordinanza di rinvio n. 13596/21, accogliere le seguenti conclusioni così come rassegnate dagli stessi nell'ambito del giudizio di primo grado:
2.1) per i singoli condomini nelle cause sub RG 3295/12 e RG 3296/12, in principalità,
per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta
[...
in relazione al danno sofferto dal Controparte_1 Parte_1
, e quindi dalle unità abitative di proprietà degli attori, danno così come in Parte_9
narrativa descritto e verificatosi in data 28.07.2007, condannarsi la medesima convenuta,
nonché la terza chiamata al pagamento: in favore di Controparte_10 Parte_6
della somma di euro 51.365,05 oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in
[...]
via equitativa;
in favore di della somma di euro 45.002,65 oltre al danno Parte_10
non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in favore di in Controparte_11
persona degli eredi intervenuti in causa, della somma di euro 25.921,84 oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in favore di della somma Parte_2
di euro 52.450,82 oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in favore di della somma di euro 25.253,64 oltre al danno non patrimoniale da Parte_3
liquidarsi in via equitativa;
in favore di della somma di euro 23.132,08 Parte_4
oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Ovvero a quelle diverse somme, anche maggiori, che saranno ritenute di giustizia. Somma da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria. Respingersi
l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute principali in quanto infondata in
3 fatto e diritto e, in ogni caso, rilevarsi l'intervenuta interruzione della prescrizione sulla base della documentazione prodotta dagli attori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio. In ipotesi istruttoria, se contestata la consulenza allegata, disporsi c.t.u. volta a stabilire il nesso di causalità tra i lavori svolti all'interno del cantiere e i danni lamentati dal condominio di Via Alfieri, n 2, e quindi dalle CP_1
unità abitative degli attori;
laddove contestati i conteggi relativi ai ripristini, si chiede di sentire come testimoni l'ing. l'ing. e il geometra in relazione Tes_1 Tes_2 Tes_3
alle circostanze da loro riportate nei loro elaborati;
se contestato l'ammontare del valore locativo dell'immobile, disporsi c.t.u. volta a stabilire il canone praticabile per quella tipologia di appartamento. 2.2) Per il , nella causa sub RG Parte_1
1165/12: in principalità, per le causali di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità della convenuta in relazione al danno sofferto dal Controparte_1
a , condannarsi la medesima, nonché la terza Parte_11 CP_1
chiamata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Controparte_10
31.341,60 a titolo di risarcimento del danno, o in quella diversa somma, anche maggiore,
che sarà ritenuta in corso di causa. Somma da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di istruzione probatoria rubricata al n. 3583/07 RG. Si insiste e ci si riporta sulle istanze istruttorie rassegnate in atti. Conseguentemente all'accoglimento della domanda di riforma della impugnata sentenza, riformarsi le spese dei gradi precedenti da mettersi per l'intero a carico delle odierne appellate anche con riferimento alle spese della fase di accertamento tecnico preventivo sub 3583/07 RG. In via subordinata nel grado di appello: nella denegata ipotesi di riconoscimento, ex art. 1227
c.c., di un contributo causale degli appellanti in ordine alla causazione dei danni così
4 come lamentati nei rispettivi atti di citazione, ridursi la percentuale dello stesso alla misura non superiore al 1% o quella diversa percentuale dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze ed onorari. In via istruttoria nel grado di appello:
per i motivi di cui in narrativa, disporsi idonea c.t.u. volta ad accertare la compatibilità
tra la dinamica così come riscontrata dagli atti di causa e i danni lamentati dalla appellante con riferimento alla propria unità abitativa di proprietà esclusiva. 3) Parte_2
Rifondersi agli odierni appellanti le spese del giudizio di cassazione.”
Per di : “Chiede che Controparte_1 CP_1
l'ecc.ma Corte d'Appello di Trieste voglia: in via preliminare, 1) sull'estromissione di rilevata la costituzione di , successore a titolo particolare CP_12 Controparte_3
di ci si rimette in ordine all'estromissione. 2) Sulla rinuncia alla Controparte_5
domanda proposta dagli appellanti nei confronti di Controparte_6
come eccepito all'udienza del 18/9/2024, si chiede venga dichiarata l'inefficacia nei
[...]
confronti di Ater della rinuncia depositata dagli appellanti principali alla domanda da loro proposta nei confronti del in quanto l' di ha svolto domande CP_6 CP_1 CP_1
autonome nei confronti del ME medesimo. Nel merito, rigettare l'impugnazione degli appellanti siccome inammissibile e infondata, per i motivi di cui in narrativa e,
quindi, anche in ragione dell'eccezione di giudicato riflesso a valere ex art. 1306, 2 co.
c.c., e con essa ogni domanda da essi proposta e che, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza nelle parti impugnate e per l'effetto: 1) in via di merito,
accertato e dichiarato che non è responsabile dei danni lamentati dagli appellanti, CP_1
rigettare tutte le domande avanzate contro in quanto infondate;
2) in via subordinata CP_1
ed eventualmente riconvenzionale, previa eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti del AL , nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte Pt_12
5 anche per riduzione ex art. 1223 e 1227 cc delle domande degli appellanti e/o di altre domande
contro
Ater avanzate, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità, in tutto o pro quota da accertarsi, del convenuto appaltatore GP (anche in forza delle clausole di contratto) con conseguente condanna dello stesso al pagamento di quanto richiesto dall'attore, tenendo indenne anche in via di regresso, nella CP_1
misura da accertarsi, da ogni conseguenza negativa (danni, costi o spese…), dovesse derivare ad dall'esito della causa, con vittoria delle spese di lite;
3) in ogni denegato CP_1
caso di accoglimento in tutto o in parte, anche per riduzione ex art. 1223 e 1227 cc, di domande di condanna avanzate nei confronti di quale committente dell'opera, CP_1
accertare e dichiarare che l'assicurazione (già Controparte_13 [...]
, con sede a Bologna, in persona del legale rappresentante pro Controparte_14
tempore, è tenuta a tenere indenne l'assicurata e pertanto condannarla a pagare CP_1
quanto fosse condannata a pagare (capitale accessori e spese), con condanna alle CP_1
spese ex art. 91 cpc, relative alla chiamata della stessa assicurazione, solo in caso di opposizione alla chiamata stessa. In via istruttoria, rigettate per inammissibilità ed irrilevanza le istanze istruttorie formulate dalle altre parti, si chiede prova testi per. ind.
e ing. ed arch. Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
dipendenti sui seguenti capitoli di prova: a) vero che il cantiere di Largo CP_1
Cont Niccolini, appaltato alla era completamente racchiuso, in parte dagli edifici attorno ed in parte dalla recinzione e che vi si poteva accedere solo attraverso il cancello di accesso di Largo Niccolini, come da foto sub. doc. 52 e 53, che si rammostrano al teste?
Cont b) vero che dipendenti della si occupavano dell'apertura e della chiusura del cancello, nonché di controllare l'accesso al cantiere? c) vero che i doc. 51bis e 51ter, che si rammostrano al teste, sono le piantine allegate al piano operativo degli scavi, di cui al
6 doc. 51, che si rammostra al teste, redatto dalla per l'esecuzione del contratto CP_7
di subappalto? e) vero che il 16/5/2013 il teste effettuava il prelievo dei campioni di liquido che fuoriusciva dalla muratura, come da doc. 54,55 che si rammostra al teste? f)
vero che detti campioni venivano conservati in frigorifero ed il giorno dopo consegnati per l'analisi all' come da doc. 56 che si rammostra al teste? g) testi ing. Pt_13 [...]
arch. ing. : vero che nel corso degli scavi di Tes_6 Testimone_8 Persona_3
cantiere di Largo Nicolini, in prossimità dello stabile di , i liquidi fognari che Parte_1
percolavano da sotto l'edificio cessarono dopo il sequestro dello stabile, come, fra l'altro,
viene descritto e rappresentato fotograficamente anche nel doc. 26, che si rammostra al teste? Con riferimento alla memoria ex art. 183 VI c. n.2 GP del 10/10/13, in caso di ammissione della prova per testi sub 1 a pag.7, si chiede prova testimoniale contraria sullo stesso capitolo con testi arch. p.ind. e Testimone_7 Testimone_4 Testimone_5
ed ing. dipendenti Con riferimento alla memoria ex art. 183 VI c. Testimone_6 CP_1
n.2 del 7/10/13 della chiamata in caso di ammissione dei capitoli 3 e 4, si CP_7
chiede prova testimoniale contraria sul seguente capitolo con testi arch. Tes_7
p.ind. e ed ing. h) “vero che le
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Cont 5 perizie suppletive e di variante (psv) del cantiere di Largo Niccolini sono state predisposte dalla DL, arch con apporto, se necessario, di singoli Testimone_7
specialisti tecnici “esterni”, sono state discusse con l'impresa, approvate da parte di CP_1
(v. doc. 68,73,75,77,79 che si rammostrano al teste), ed accettate dall'impresa con sottoscrizione degli atti di sottomissione senza riserve, eccetto che con riferimento ad alcuni prezzi nell'atto di sottomissione n.1 – v. doc. 16,17 e doc. 72,74,76,80 che si rammostrano al teste)?” In caso di ammissione dei capitoli 7 e 8 si chiede prova testimoniale contraria sugli stessi capitoli a mezzo dei testi arch. p. Testimone_7
7 ind. ed ing. Con riferimento alla Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
memoria ex art. 183 VI c. n. 2 del 7/10/13 della si chiede prova Controparte_5
testimoniale contraria sui capitoli 1 e 4 con lo stesso teste arch. con i Testimone_7
p.ind. e con l'ing. dipendenti Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 CP_1
Sempre in via istruttoria, nel caso venga disposta ulteriore c.t.u., si chiede di far calcolare altresì la percentuale di riduzione delle richieste attoree ex artt. 1223 e 1227 cc in considerazione dell'inadeguatezza fondazionale dell'edificio attoreo, della vetustà o dell'uso dello stesso, delle sue condizioni preesistenti, e, anche in via compensativa, del beneficio acquisito conseguente alla stabilizzazione dell'intera area dovuto alla realizzazione dell'opera, nonché si chiede di determinare il grado di responsabilità degli altri soggetti esecutori dell'opera, fermo restando che un denegato concorso di responsabilità del committente è in ipotesi configurabile solo in caso di dimostrazione di concreti atti di ingerenza nell'esecuzione dell'opera con limitazione dell'autonomia dell'appaltatore; in via subordinata istruttoria si chiede che venga ordinata l'esibizione in giudizio ex art 210 c.p.c.: all'attore delle delibere condominiali di discussione ed approvazione dei lavori effettuati tra il 2009 ed il 2011 sullo stabile e quelle (ove diverse)
di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi (annate 2009/2010, 2010/2011)
completi dei documenti (preventivi con la descrizione dei lavori e conseguenti fatture)
relativi ai lavori sulle parti comuni e di proprietà esclusiva;
alla ditta RB (Costruzioni
Generali, via Monte Cimone 29, 33100 di Udine) dei preventivi ed alle fatture emesse per i lavori sull'edificio attoreo (completi delle descrizioni e dei computi). Con vittoria di spese e compensi Professionali di lite e delle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa Controparte_13
ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiararsi l'estinzione del giudizio nei
8 confronti dei Signori , e . In via principale, Parte_8 Controparte_8 CP_9
respingersi l'appello proposto dal e da Parte_1 Parte_11 Parte_2
e/o qualsivoglia pretesa risarcitoria degli istanti, siccome del tutto inammissibile e/o improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di diritti, onorari e spese di cause anche generali e forfettarie. In via istruttoria, si oppone l'istanza di c.t.u. avanzata dagli appellanti, giacché - per le ragioni di cui in narrativa - del tutto inutile ed esplorativa.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita respinta ogni contraria istanza Controparte_3
ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: in via preliminare: disporsi l'estromissione di essendo CP_12
subentrata nei rapporti ex ed ex Controparte_3 Controparte_5 [...]
Nel rito e nel merito: dichiararsi estinto il giudizio relativamente alle parti CP_4
non appellanti o che comunque non hanno agito in riassunzione;
dichiararsi improcedibile e inammissibile ogni domanda di condanna al pagamento di somme da qualsiasi delle parti proposta verso il o verso il suo qui rappresentato assicuratore;
CP_6
dichiararsi in ogni caso la cessazione della materia del contendere quanto a CP_15
TA SS. (oggi ); dichiararsi altresì intervenuta la rinuncia agli atti
[...] Controparte_3
e/o all'azione verso la convenuta fallita e, quindi, verso la terza chiamata assicurazione qui assistita;
comunque accertarsi e dichiararsi l'avvenuta rinuncia da parte dei danneggiati appellanti agli atti e/o all'azione e, allo stesso tempo, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse anche delle altre parti a contraddire. In via gradata: respingersi l'appello proposto dal e dai condomini e ogni altra pretesa da chiunque Parte_1
avanzata in via incidentale o di regresso nei confronti della o del suo CP_16
assicuratore. In via ancora gradata, ridursi a quanto di diritto e ragione e considerato
9 quanto già versato. In ogni caso: con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste Parte_1 [...]
Controparte_17
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni
[...]
causati allo stabile condominiale durante l'esecuzione dei lavori di scavo e ricostruzione afferenti al “recupero delle aree ex caserma dei Vigili del fuoco di Largo Nicolini”, che aveva conferito in appalto a come determinati a CP_1 Controparte_6
seguito di a.t.p. ex 696-bis c.p.c.
I convenuti si erano costituiti resistendo alla pretesa attorea e svolgendo reciprocamente azione di regresso;
aveva inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa a CP_1
titolo di manleva aveva a Controparte_13 Controparte_6
sua volta chiesto, allo stesso titolo, la chiamata in causa di e Controparte_5
della subappaltatrice entrambe le compagnie si erano costituite Controparte_7
CP_ aderendo alle difese delle rispettive assicurate e aveva altresì Controparte_13
contestato la sussistenza della copertura assicurativa.
A tale causa erano state successivamente riunite altre due cause proposte, con distinti atti di citazione, nei confronti dei medesimi convenuti, l'una da parte dei condomini e e l'altra da parte dei condomini Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , ambedue aventi ad oggetto la Parte_5 Parte_6 Controparte_11
rifusione dei danni arrecati, in conseguenza dei predetti lavori di scavo e ricostruzione,
alle unità immobiliari di proprietà esclusiva degli attori, facenti parte del Parte_1
di .
[...] CP_1
Le cause riunite erano state definite, senza ulteriore attività istruttoria, con sentenza
10 pubblicata in data 30.11.2015, con la quale, tenuto conto delle risultanze dell'a.t.p., era stata ritenuta la pari responsabilità del committente e dell'appaltatore ex art. 2051 cod.
civ., i quali erano pertanto stati condannati alla rifusione dei danni lamentati dagli attori ritenuti effettivamente provati, dedotta la quota, quantificata nel 50%, ascrivibile ad un accertato difetto originario delle fondazioni dell'immobile, edificato su terreno comunque destinato a dare luogo a cedimenti, in quanto intriso di liquidi di vario genere;
le compagnie di assicurazioni erano a loro volta state condannate a manlevare i rispettivi assicurati;
era da ultimo stata respinta la domanda di regresso proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_6 Controparte_7
Tale decisione era stata gravata in via principale dagli attori;
[...]
aveva svolto appello incidentale;
Controparte_1
nelle more dichiarata fallita, si era costituita eccependo Controparte_6
l'improcedibilità delle pretese svolte nei propri confronti;
e Controparte_13
si erano costituite chiedendo il rigetto dell'appello; erano Controparte_5
invece stati dichiarati contumaci , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Controparte_11 Controparte_7
Radicatosi il contraddittorio, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza pubblicata in data 22.10.2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato la pretesa attorea ex art. 2050 cod. civ., aveva respinto l'appello principale con il quale era stata lamentata l'erronea statuizione di concorrente responsabilità e l'inopponibilità alla dell'a.t.p. alla quale la stessa non aveva partecipato ed aveva nel mentre accolto Parte_2
l'appello incidentale, evidenziando l'infondatezza delle domande svolte nei confronti dei convenuti, atteso che in quanto appaltante, andava ritenuta esente da responsabilità, CP_1
stante il difetto di prova dell'ingerenza nei lavori o di culpa in eligendo o in vigilando, ed
11 atteso che l'azione verso l'appaltatore, seppure procedibile, era infondata, perché dalle indagini tecniche era emerso sia che i lavori erano stati eseguiti correttamente, sia che i cedimenti erano da ascriversi unicamente alle caratteristiche del terreno, e dunque a cause estranee alla sfera della convenuta, come tali rientranti nell'ambito del fortuito.
Ricorrevano in Cassazione , , Parte_5 Parte_2 Parte_3 [...]
, , il CP_8 CP_9 Parte_7 Parte_8 Parte_1
, , e , lamentando
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_6 Controparte_11
che l'appello incidentale non era stato compiutamente notificato alle parti contumaci;
che la fattispecie era stata erroneamente sussunta nell'art. 2050 cod. civ., sebbene in prime cure fosse stata ravvisata una responsabilità da cose custodia ex art. 2051 cod. civ.; che l'appellante incidentale aveva per la prima volta allegato di non essere custode del cantiere;
che aveva confermato di avere dato seguito, nell'esercizio dei suoi poteri CP_1
di controllo, alla nomina del direttore dei lavori, con ciò ingerendosi nell'esecuzione dell'opera.
La Corte di Cassazione aveva accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo,
rilevando che risultava “violato il principio in base al quale in caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile,
da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, in applicazione dell'art. 331 c.p.c. il giudice del gravame deve disporre l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 14/7/2004, n. 13083) laddove come nella specie non via sia stata spontanea costituzione nel giudizio di gravame”, non avendo “notificato lo CP_1
spiegato appello incidentale anche ai sigg. e Parte_5 Parte_6 Per_2
e , originari attori rimasti successivamente
[...] Parte_4 Parte_3
contumaci in grado di appello, e in tale sede dichiarati tali solamente in quanto destinatari
12 dell'atto di appello loro notificato dagli appellanti in via principale a titolo di litis denuntiatio”; di conseguenza aveva cassato con rinvio al fine di procedere ad esaminare la questione rimasta assorbita.
Seguiva la riassunzione della causa con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 15.9.2021
nei confronti di e , con il quale Controparte_2 Controparte_1
il di e i condomini Parte_1 Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
, , e , erede di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
riproponevano le conclusioni rassegnate in primo grado anche nei Controparte_11
confronti di , che tuttavia omettevano di evocare in Parte_14
giudizio.
Si costituiva Controparte_1
riproponendo i motivi di appello incidentale spiegati nel precedente grado di
[...]
merito, eccependo la colpa esclusiva o assorbente degli attori, l'erronea qualificazione della committente come custode del cantiere e l'erronea attribuzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
degli attori in riassunzione.
Radicatosi il contraddittorio, veniva rilevato il difetto di integrità del contraddittorio,
sussistendo litisconsorzio processuale con tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità, e dunque anche con , , e Controparte_8 CP_9 Parte_8
; tale rilievo veniva successivamente integrato ordinando, in considerazione della
[...]
rilevata natura inscindibile della causa, l'integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'appello principale al a CP_6 Controparte_6 CP_7
13 ed a e mediante notifica dell'appello incidentale al CP_7 Controparte_5
a a Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5
a e .
[...] Controparte_8 CP_9 Parte_8
Eseguite le notificazioni, , , , il Controparte_8 CP_9 Parte_8 [...]
e rimanevano contumaci;
si Controparte_6 Controparte_7
costituivano invece a mezzo del medesimo difensore e CP_12 Controparte_3
egnalando che lo specifico ramo assicurativo gestito da
[...] Controparte_5
a seguito di successive fusioni, era stato rilevato in un primo tempo da
[...]
e quindi da Controparte_4 Controparte_3
Quest'ultima aveva inoltre segnalato che gli attori in riassunzione non avevano tempestivamente evidenziato che avevano concluso una transazione con il CP_6
dalla propria assicurata che era venuta a cessare Controparte_6
rispetto ad essa la materia del contendere e che di conseguenza l'azione risarcitoria,
qualora ritenuta fondata, non poteva che essere accolta limitatamente alla quota gravante su chiedeva inoltre la condanna degli attori in riassunzione CP_1 Controparte_3
alla restituzione dell'importo di euro 32.197,25 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a favore del DO da Controparte_18
chiedeva a sua volta di essere estromessa, in quanto erroneamente citata
[...]
come successore di l'estromissione veniva successivamente Controparte_5
disposta, su accordo tra tutte le parti costituite.
Successivamente le parti precisavano le rispettive conclusioni e al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo evidenziato che nella fattispecie si è in presenza non già di un rinvio cd. proprio o prosecutorio, ma di una ipotesi di rinvio cd. improprio o restitutorio, che ricorre quando, a seguito del rilievo da parte della Corte di Cassazione, in funzione rescindente della sentenza d'appello, di un error in procedendo, il giudizio di merito deve regredire al momento in cui l'errore si era verificato.
A differenza del rinvio prosecutorio, il giudice di rinvio resta pertanto tenuto ad operare nella precedente veste di giudice d'appello con tutti i poteri connaturati a tale funzione,
con la conseguenza che la decisione ha carattere sostitutivo di quella di primo grado.
Va inoltre evidenziato che in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, la corretta instaurazione del rapporto processuale presuppone l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non era stato originariamente notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Va dunque confermata la situazione di litisconsorzio processuale sia nei confronti di
, , e , che avevano partecipato al giudizio di Controparte_8 CP_9 Parte_8
legittimità, sia nei confronti del Controparte_6 [...]
e parti necessarie del giudizio di appello nel CP_7 Controparte_5
momento in cui si era verificata la nullità.
Deve inoltre escludersi che per effetto della rinuncia alla domanda proposta dagli appellanti nei confronti di possa ritenersi, Controparte_6
rispetto ad essa, definitivamente e totalmente cessata la materia del contendere, avendo anche in Controparte_1 Controparte_1
sede di rinvio riproposto, nei confronti di quest'ultimo, le autonome domande oggetto del precedente appello incidentale.
15 Va inoltre rilevato che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, pone le stesse nella medesima posizione originaria, per cui, salvo il caso di un eventuale giudicato interno, il giudice del rinvio è tenuto a decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione ed anche nella contumacia di una delle parti.
* * *
Va dunque rilevato che gli appellanti principali hanno censurato la sentenza di primo grado lamentando:
1) che il primo giudice aveva ridotto della metà l'importo del risarcimento a titolo di danno patrimoniale erroneamente ritenendo la sussistenza di un concorso dei danneggiati nella causazione dell'evento di danno;
2) che non si era dato seguito alla rinnovazione dell'indagine peritale sulle singole unità
abitative; che andava pertanto dato seguito alla rinnovazione istruttoria mediante introduzione della precitata c.t.u. e alla liquidazione del danno in favore dell'appellante così come richiesto in atto di citazione. Parte_2
* * *
L'appellante incidentale ha a sua volta impugnato la decisione lamentando:
1) che per effetto di una errata valutazione delle risultanze istruttorie era stata erroneamente ravvisata a carico dei convenuti la sussistenza di un concorso causale nella determinazione dell'evento;
2) che del tutto erroneamente il primo giudice aveva qualificato la fattispecie oggetto di causa nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., attribuendogli la custodia del cantiere;
3) che era parimenti errata la quantificazione dei danni.
* * *
16 Ciò premesso, dovendo preliminarmente procedersi alla verifica del corretto inquadramento giuridico della domanda attorea, oggetto del secondo motivo di appello incidentale, va innanzitutto evidenziato che il potere di interpretazione e qualificazione del giudice dell'appello può legittimamente discostarsi sia dalla prospettazione delle parti, sia dai rilievi del giudice di primo grado, salva l'eventuale formazione del giudicato interno e sempre che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo (ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 36272 del 28/12/2023).
Esaurita tale doverosa premessa, ai fini della qualificazione della pretesa va dunque rilevato che a fondamento della domanda svolta in primo grado gli attori avevano allegato:
1) che nel giugno 2005 l' con proprio progetto aveva proceduto alla demolizione CP_1
della preesistente struttura adibita a caserma per successivamente dare seguito alla realizzazione di due edifici con relativa autorimessa interrata;
2) che detto intervento era stato realizzato in una zona adiacente al condominio attoreo;
3) che nel corso dei lavori, eseguiti da lo stabile Controparte_6
condominiale aveva patito un dissesto con formazione di fessurazioni che aveva portato all'emissione di una ordinanza di temporanea inagibilità e di un decreto di sequestro preventivo;
4) che a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. doveva ritenersi comprovata la correlazione causale tra i lavori di demolizione e scavo svolti nel cantiere e il pregiudizio patito dal condominio, avendo tali lavori creato una condizione che aveva favorito l'espulsione dell'acqua già in precedenza presente nel suolo sottostante al fabbricato attoreo, non essendo la berlinese realizzata a delimitazione dell'area di scavo,
17 benché correttamente eseguita, idonea a contenere l'espulsione dell'acqua;
5) che la presenza dell'acqua era manifesta sin dall'avvio del cantiere, sicché chi svolgeva i lavori avrebbe dovuto porre in essere idonee cautele;
6) che la responsabilità dell'Ater andava affermata sia in considerazione dell'ingerenza nell'esecuzione dei lavori manifestata attraverso la nomina del direttore dei lavori, sia per effetto della conoscenza delle caratteristiche del terreno nel quale gli scavi dovevano essere realizzati.
In mancanza di espressa prospettazione attorea, la domanda era stata sussunta dal giudice di primo grado nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., sul rilievo che custode doveva ritenersi
“sia il proprietario committente, sia l'appaltatore” e che “per integrare tale titolo di responsabilità è necessario e sufficiente dimostrare il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, mentre spetta al custode che voglia rimuovere la propria responsabilità dimostrare il caso fortuito, concetto in cui rientra anche l'eventuale colpa del danneggiato” (pagine 5 e 6 sent.).
Con l'appello incidentale è stato quindi contestato il fondamento della dedotta responsabilità, chiedendo l'accertamento del fortuito o della colpa assorbente degli attori e la riforma del capo della decisione nel quale era stata qualificata come custode del cantiere.
Ciò posto, sulla base delle medesime circostanze di fatto allegate in primo grado, la fattispecie dedotta dagli attori non può non essere riqualificata come responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, ricadente nella sfera di applicazione dell'art. 2050 cod.
civ.
Risulta infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo secondo cui
“costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo le attività che
18 tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne
consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma” (Cass. n. 10300 del 07/05/2007; ex plurimis, in tal senso, v. Cass. n. 3022
del 02/03/2001; n. 2220 del 28/02/2000; n. 1954 del 10/02/2003; n. 8688 del 09/04/2009;
n. 919 del 16/01/2013; n. 19180 del 19/07/2018).
L'appello incidentale deve pertanto ritenersi fondato sia quanto al secondo motivo, sia,
per quanto di seguito si dirà, quanto al primo, avente del pari natura pregiudiziale ed assorbente, in quanto vertente in merito alla sussistenza in capo ad in qualità di CP_1
committente dei lavori, di un concorso causale nella realizzazione dell'evento dannoso.
Con la sentenza n. 21603 del 31/07/2024, la S.C. ha infatti evidenziato che “non è
configurabile una responsabilità ex art. 2050 cod. civ. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè,
all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività.”
19 Nella motivazione della decisione è stato altresì ricordato che “la giurisprudenza di questa
Corte è stabilmente orientata nel senso che l'affidamento ad altri, in piena autonomia,
dello svolgimento di una attività pericolosa esclude che del danno cagionato possa reputarsi responsabile il committente. Un siffatto approdo nomofilattico si è consolidato proprio nell'ipotesi di appalto (Cass. n. 455/1965; Cass. n. 835/1966; Cass. n.
16638/2017), che trova esecuzione, di regola, in base ad una piena autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, sul quale, pertanto, graveranno le conseguenze pregiudizievoli dell'attività pericolosa, salvo che il committente, anche attraverso il direttore dei lavori, non mantenga un rigido potere di controllo e direzione sull'attività stessa determinativa del danno. Ed è nel contesto di siffatta tipica autonomia organizzativa e gestionale che si è, altresì, affermato - con riferimento sia all'appalto pubblico, che a quello privato - che rientra tra gli obblighi di diligenza del solo appaltatore
(non già, quindi, del progettista e/o del direttore dei lavori), senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente (che ricomprende anche il rilievo e la correzione di eventuali errori progettuali: Cass. n. 1981/2016 e Cass. n. 15732/2018)
anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, accertandone le caratteristiche idrogeologiche con l'uso di particolari mezzi tecnici (tra le altre: Cass.
n. 2725/1987; Cass. n. 11783/2000; Cass. n. 12995/2006; Cass. n. 3932/2008; Cass. n.
5144/2020).”
Sulla base di tali consolidati principi, ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 2050 cod. civ. del committente e del progettista non può dunque ritenersi sufficiente l'allegazione della intervenuta nomina del direttore dei lavori, posto che la stessa non configura di per sé alcuna indebita ingerenza, giacché anche in presenza di tale figura
20 professionale compete pur sempre al solo appaltatore, in via esclusiva, la verifica della validità tecnica del progetto e il rilievo e la correzione di eventuali errori, essendo invece necessario, per poter ritenere integrata un'ipotesi di indebita ingerenza, che il committente, anche attraverso il direttore dei lavori, “mantenga un rigido potere di controllo e direzione sull'attività stessa determinativa del danno.”
Senonché nel caso di specie è del tutto mancata l'allegazione e la dimostrazione delle circostanze di fatto sulla cui base la committenza si sarebbe effettivamente ingerita nell'esecuzione dell'opera, esercitando, a dispetto autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, un rigido potere di controllo e direzione dei lavori.
Preliminarmente alla trattazione della questione relativa all'allegata conoscenza, in capo alla committente, delle caratteristiche del terreno nel quale gli scavi dovevano essere realizzati, va a questo punto rilevata l'infondatezza delle doglianze oggetto del secondo motivo di appello principale.
La necessità di una rinnovazione dell'indagine peritale deve infatti ritenersi insussistente in primo luogo in considerazione della mancata allegazione di evidenti carenze degli elaborati - principale e integrativo – nella fattispecie redatti nel procedimento di a.t.p. in modo esaustivo, coerente e condividibile, e in secondo luogo in considerazione della idoneità delle relazioni ritualmente acquisite agli atti, ad essere valutate sul piano probatorio anche nei confronti delle parti che non avevano partecipato personalmente agli accertamenti.
Il condominio di vi aveva, del resto, preso parte su incarico dei medesimi Parte_1
condomini, conseguendone che questi ultimi avevano piena contezza dell'instaurazione e degli sviluppi del procedimento, come altresì attestato dall'incontroverso assenso prestato all'accesso alle singole proprietà esclusive per lo svolgimento delle operazioni
21 di stima dei costi di ripristino.
È inoltre pacifico che “il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (Cass. n.
9843 del 07/05/2014; n. 8603 del 03/04/2017).
Ferme tali considerazioni, va a questo punto evidenziato che, come emerge dalle relazioni di a.t.p., l'origine del dissesto del fabbricato attoreo, consistente in un edificio di civile abitazione sviluppato su sei piani fuori terra eretto nei primi anni '90, va ricercata in un cedimento per consolidazione del terreno fondazionale, al tempo saturo di liquidi, che aveva dato luogo ad una parziale rotazione della struttura non incidente sull'integrità
strutturale.
Va nondimeno precisato che prima dell'inizio dei lavori di sbancamento era stata eseguita, in data 4.7.2005, in contraddittorio tra l'esperto nominato dal condominio e il tecnico delegato dall'appaltatrice, una ricognizione volta a descrivere lo stato di consistenza del fabbricato di , culminata nella redazione di un verbale Parte_1
sottoscritto da entrambe le parti, nel quale già si dava atto di una fessurazione lungo il confine tra e Via Vecellio, anche se meno marcata. Parte_1
A tale data era dunque già in corso un lento moto rigido rotazionale del fabbricato attoreo,
fenomeno che nel 2007 aveva subito un'accelerazione, avendo la berlinese messa in opera a seguito dello scavo nel contiguo cantiere, pur risultata correttamente dimensionata e ben realizzata, di fatto favorito l'espulsione dei liquidi presenti nel sottofondo dello stabile condominiale, liberi di filtrare tra i micropali.
Nell'elaborato integrativo veniva tuttavia evidenziato sia che lo stabile attoreo risultava
22 intrinsecamente vulnerabile, essendo stato realizzato su un terreno cd. flyschoide, con materiali non omogenei, caratterizzati da elevata resistenza alla compressione, ma scarsa o pressoché nulla resistenza alla trazione, sia che l'evoluzione del preesistente quadro fessurativo, rivelatasi “di modestissima entità” e “priva di qualsivoglia valenza strutturale”, si era definitivamente stabilizzata a consolidata a seguito delle opere di contenimento realizzate nel cantiere.
Nella sezione “analisi e cause dei dissesti” si dava inoltre conto dell'introduzione di nuovi elementi conoscitivi circa la natura dei liquidi che si erano riversati nel cantiere nel corso dei lavori, risultati essere, a seguito di analisi chimiche, di origine fognaria.
Se ne era, dunque, correttamente dedotto che l'impianto di scarico dello stabile condominiale attoreo fosse affetto da risalenti perdite, ipotesi comprovata dal progressivo abbattimento dell'inquinante a seguito dell'evacuazione dell'edificio.
Tali evidenze attestano, dunque, che gli sversamenti verificatisi nel cantiere non provenivano da vene d'acqua sottostanti al fabbricato essendo invece CP_19
emerso che i liquidi fuoriusciti a seguito dello scavo erano costituiti da liquame fognario,
il cui defluire era infatti progressivamente venuto meno poco dopo l'evacuazione dello stabile.
Ne consegue che non possa essere ravvisata alcuna responsabilità dell' neppure sotto CP_1
il profilo della conoscenza delle caratteristiche del terreno e della evidente inadeguatezza del progetto, risultando il cedimento fondazionale nella fattispecie originato da percolazioni di liquami provenienti dal medesimo stabile attoreo, depositatesi nel corso degli anni a causa delle perdite dell'impianto fognario, e dunque da cause del tutto imprevedibili ex ante, ed in ultima analisi derivanti da carenze ascrivibili alle stesse parti danneggiate.
23 Va dunque ricordato che “anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea … a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò
anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2259 del 26/01/2022).
* * *
Sulla base di tali considerazioni andranno dunque accolti i primi due motivi di appello incidentale, aventi natura preliminare, con efficacia assorbente sulle restanti doglianze relative alla ripartizione percentuale delle responsabilità e alla sussistenza di un concorso di colpa, oggetto del primo motivo dell'appello principale e del terzo motivo di quello incidentale.
Le domande proposte in primo grado nei confronti dell'Ater andranno per l'effetto respinte, con conseguente superamento delle richieste di manleva da quest'ultima svolte nei confronti di e del Controparte_13 Controparte_6
[...]
Il DO andrà inoltre condannato a restituire a l'importo Controparte_3
pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato dei soli interessi legali,
trattandosi di credito di valuta.
Nulla andrà invece statuito quanto alle domande originariamente proposte nei confronti del attesa la parziale cessazione della Controparte_6
materia del contendere conseguente alla transazione intervenuta nel corso del giudizio tra quest'ultimo e gli attori appellanti, né quanto alle domande di manleva spiegate nei
24 confronti della subappaltatrice e di oggi Controparte_7 Controparte_5
Controparte_3
L'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste andrà dunque riformata, come innanzi indicato;
quanto al regolamento delle spese delle fasi e gradi del giudizio, sulla base del principio della soccombenza il , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e andranno condannati alla
[...] Controparte_8 CP_9 Parte_8
rifusione sia nei confronti dell' Controparte_1
, sia nei confronti di e
[...] Controparte_13 Controparte_3
avendo dato causa, con l'azione da loro promossa, alla chiamata in manleva anche
[...]
di queste ultime;
andranno invece compensate le spese processuali relative alle restanti parti.
A carico degli attori dovranno da ultimo rimanere le spese relative agli accertamenti tecnici di ufficio relative ai procedimenti ante causam, già liquidate come in atti, e dovrà
inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa, a seguito dell'ordinanza n. 13596/21
depositata in data 19.5.2021, di cassazione con rinvio della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 571/2018, dal , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, nei confronti di Parte_7 Controparte_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_20
[...] [...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , eredi di avverso la sentenza del
[...] CP_9 Parte_8 Persona_2
Tribunale di Trieste n. 823/2015 pubblicata in data 30.11.2015, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 823/2015 pubblicata in data 30.11.2015, rigetta le domande proposte in primo grado nei confronti di
[...]
Controparte_21 [...]
, , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e;
[...] Parte_7 CP_8 CP_8 CP_9 Parte_8
Condanna il a restituire a Parte_1 Controparte_3
l'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento a quella del saldo effettivo;
Condanna il , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_8
e alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti
[...] CP_9 Parte_8
di , di Controparte_1
e di spese che liquida, per compensi Controparte_13 Controparte_3
professionali, quanto ad in complessivi euro 5.000,00 quanto al primo grado, CP_1
4.800,00 quanto al secondo grado, 3.000,00 quanto alla fase di legittimità e 5.000,00
quanto al giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
quanto ad in complessivi euro 5.000,00 quanto al primo grado, CP_13
4.800,00 quanto al secondo grado, 3.000,00 quanto alla fase di legittimità e 5.000,00
quanto al giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come
26 per legge;
quanto a in complessivi euro 5.000,00 quanto al primo grado, CP_3
4.800,00 quanto al secondo grado, e 5.000,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Compensa integralmente le spese del giudizio quanto alle restanti parti;
Dà atto della sussistenza a carico delle parti appellanti dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
27
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371 del ruolo 2021 avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 13596/21
depositata in data 19.5.2021, di cassazione con rinvio della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 571/2018 in punto: responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , tutti rappresentati dall'Avv. Gianni Massanzana per mandato alle Parte_7
liti esteso su foglio separato unito telematicamente all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Bruno
Peinkhofer, Monica Sonego e Arianna Bacchia per mandato alle liti esteso su foglio separato unito telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE IN RIASSUNZIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni per mandato alle liti esteso su foglio separato unito telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
quale successore, a seguito di fusione, di Controparte_3 Controparte_4
già in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Bonato in forza di procura generale alle liti del
27.01.2022 n. rep.27274 del notaio Dott. di Milano Persona_1
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
in persona del curatore fallimentare Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_7
e , eredi di Controparte_8 CP_9 Parte_8 Persona_2
APPELLATI IN RIASSUNZIONE – CONTUMACI
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti: 1) in via preliminare: 1.1) “dichiararsi la inammissibilità dell'appello incidentale così come proposto da ovvero, in ogni caso, rigettarsi lo stesso Controparte_1
in quanto infondato nel merito. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. 1.2)
dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, nei confronti di 2) nel merito: alla luce della Controparte_6
2 statuizione della Corte di Cassazione come in narrativa identificata, in totale riforma della sentenza n. 571/2018 della Corte di Appello di Trieste, pubblicata in data 22.10.2018
nella causa sub RG 361/2016, in accoglimento dell'appello proposto, nonché in accoglimento del secondo motivo proposto col ricorso per la cassazione della sentenza n.
571/2018 dichiarato assorbito con ordinanza di rinvio n. 13596/21, accogliere le seguenti conclusioni così come rassegnate dagli stessi nell'ambito del giudizio di primo grado:
2.1) per i singoli condomini nelle cause sub RG 3295/12 e RG 3296/12, in principalità,
per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta
[...
in relazione al danno sofferto dal Controparte_1 Parte_1
, e quindi dalle unità abitative di proprietà degli attori, danno così come in Parte_9
narrativa descritto e verificatosi in data 28.07.2007, condannarsi la medesima convenuta,
nonché la terza chiamata al pagamento: in favore di Controparte_10 Parte_6
della somma di euro 51.365,05 oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in
[...]
via equitativa;
in favore di della somma di euro 45.002,65 oltre al danno Parte_10
non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in favore di in Controparte_11
persona degli eredi intervenuti in causa, della somma di euro 25.921,84 oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in favore di della somma Parte_2
di euro 52.450,82 oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
in favore di della somma di euro 25.253,64 oltre al danno non patrimoniale da Parte_3
liquidarsi in via equitativa;
in favore di della somma di euro 23.132,08 Parte_4
oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Ovvero a quelle diverse somme, anche maggiori, che saranno ritenute di giustizia. Somma da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria. Respingersi
l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute principali in quanto infondata in
3 fatto e diritto e, in ogni caso, rilevarsi l'intervenuta interruzione della prescrizione sulla base della documentazione prodotta dagli attori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio. In ipotesi istruttoria, se contestata la consulenza allegata, disporsi c.t.u. volta a stabilire il nesso di causalità tra i lavori svolti all'interno del cantiere e i danni lamentati dal condominio di Via Alfieri, n 2, e quindi dalle CP_1
unità abitative degli attori;
laddove contestati i conteggi relativi ai ripristini, si chiede di sentire come testimoni l'ing. l'ing. e il geometra in relazione Tes_1 Tes_2 Tes_3
alle circostanze da loro riportate nei loro elaborati;
se contestato l'ammontare del valore locativo dell'immobile, disporsi c.t.u. volta a stabilire il canone praticabile per quella tipologia di appartamento. 2.2) Per il , nella causa sub RG Parte_1
1165/12: in principalità, per le causali di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità della convenuta in relazione al danno sofferto dal Controparte_1
a , condannarsi la medesima, nonché la terza Parte_11 CP_1
chiamata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Controparte_10
31.341,60 a titolo di risarcimento del danno, o in quella diversa somma, anche maggiore,
che sarà ritenuta in corso di causa. Somma da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di istruzione probatoria rubricata al n. 3583/07 RG. Si insiste e ci si riporta sulle istanze istruttorie rassegnate in atti. Conseguentemente all'accoglimento della domanda di riforma della impugnata sentenza, riformarsi le spese dei gradi precedenti da mettersi per l'intero a carico delle odierne appellate anche con riferimento alle spese della fase di accertamento tecnico preventivo sub 3583/07 RG. In via subordinata nel grado di appello: nella denegata ipotesi di riconoscimento, ex art. 1227
c.c., di un contributo causale degli appellanti in ordine alla causazione dei danni così
4 come lamentati nei rispettivi atti di citazione, ridursi la percentuale dello stesso alla misura non superiore al 1% o quella diversa percentuale dovesse essere ritenuta di giustizia. Con vittoria di competenze ed onorari. In via istruttoria nel grado di appello:
per i motivi di cui in narrativa, disporsi idonea c.t.u. volta ad accertare la compatibilità
tra la dinamica così come riscontrata dagli atti di causa e i danni lamentati dalla appellante con riferimento alla propria unità abitativa di proprietà esclusiva. 3) Parte_2
Rifondersi agli odierni appellanti le spese del giudizio di cassazione.”
Per di : “Chiede che Controparte_1 CP_1
l'ecc.ma Corte d'Appello di Trieste voglia: in via preliminare, 1) sull'estromissione di rilevata la costituzione di , successore a titolo particolare CP_12 Controparte_3
di ci si rimette in ordine all'estromissione. 2) Sulla rinuncia alla Controparte_5
domanda proposta dagli appellanti nei confronti di Controparte_6
come eccepito all'udienza del 18/9/2024, si chiede venga dichiarata l'inefficacia nei
[...]
confronti di Ater della rinuncia depositata dagli appellanti principali alla domanda da loro proposta nei confronti del in quanto l' di ha svolto domande CP_6 CP_1 CP_1
autonome nei confronti del ME medesimo. Nel merito, rigettare l'impugnazione degli appellanti siccome inammissibile e infondata, per i motivi di cui in narrativa e,
quindi, anche in ragione dell'eccezione di giudicato riflesso a valere ex art. 1306, 2 co.
c.c., e con essa ogni domanda da essi proposta e che, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza nelle parti impugnate e per l'effetto: 1) in via di merito,
accertato e dichiarato che non è responsabile dei danni lamentati dagli appellanti, CP_1
rigettare tutte le domande avanzate contro in quanto infondate;
2) in via subordinata CP_1
ed eventualmente riconvenzionale, previa eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti del AL , nel denegato caso di accoglimento in tutto o in parte Pt_12
5 anche per riduzione ex art. 1223 e 1227 cc delle domande degli appellanti e/o di altre domande
contro
Ater avanzate, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità, in tutto o pro quota da accertarsi, del convenuto appaltatore GP (anche in forza delle clausole di contratto) con conseguente condanna dello stesso al pagamento di quanto richiesto dall'attore, tenendo indenne anche in via di regresso, nella CP_1
misura da accertarsi, da ogni conseguenza negativa (danni, costi o spese…), dovesse derivare ad dall'esito della causa, con vittoria delle spese di lite;
3) in ogni denegato CP_1
caso di accoglimento in tutto o in parte, anche per riduzione ex art. 1223 e 1227 cc, di domande di condanna avanzate nei confronti di quale committente dell'opera, CP_1
accertare e dichiarare che l'assicurazione (già Controparte_13 [...]
, con sede a Bologna, in persona del legale rappresentante pro Controparte_14
tempore, è tenuta a tenere indenne l'assicurata e pertanto condannarla a pagare CP_1
quanto fosse condannata a pagare (capitale accessori e spese), con condanna alle CP_1
spese ex art. 91 cpc, relative alla chiamata della stessa assicurazione, solo in caso di opposizione alla chiamata stessa. In via istruttoria, rigettate per inammissibilità ed irrilevanza le istanze istruttorie formulate dalle altre parti, si chiede prova testi per. ind.
e ing. ed arch. Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
dipendenti sui seguenti capitoli di prova: a) vero che il cantiere di Largo CP_1
Cont Niccolini, appaltato alla era completamente racchiuso, in parte dagli edifici attorno ed in parte dalla recinzione e che vi si poteva accedere solo attraverso il cancello di accesso di Largo Niccolini, come da foto sub. doc. 52 e 53, che si rammostrano al teste?
Cont b) vero che dipendenti della si occupavano dell'apertura e della chiusura del cancello, nonché di controllare l'accesso al cantiere? c) vero che i doc. 51bis e 51ter, che si rammostrano al teste, sono le piantine allegate al piano operativo degli scavi, di cui al
6 doc. 51, che si rammostra al teste, redatto dalla per l'esecuzione del contratto CP_7
di subappalto? e) vero che il 16/5/2013 il teste effettuava il prelievo dei campioni di liquido che fuoriusciva dalla muratura, come da doc. 54,55 che si rammostra al teste? f)
vero che detti campioni venivano conservati in frigorifero ed il giorno dopo consegnati per l'analisi all' come da doc. 56 che si rammostra al teste? g) testi ing. Pt_13 [...]
arch. ing. : vero che nel corso degli scavi di Tes_6 Testimone_8 Persona_3
cantiere di Largo Nicolini, in prossimità dello stabile di , i liquidi fognari che Parte_1
percolavano da sotto l'edificio cessarono dopo il sequestro dello stabile, come, fra l'altro,
viene descritto e rappresentato fotograficamente anche nel doc. 26, che si rammostra al teste? Con riferimento alla memoria ex art. 183 VI c. n.2 GP del 10/10/13, in caso di ammissione della prova per testi sub 1 a pag.7, si chiede prova testimoniale contraria sullo stesso capitolo con testi arch. p.ind. e Testimone_7 Testimone_4 Testimone_5
ed ing. dipendenti Con riferimento alla memoria ex art. 183 VI c. Testimone_6 CP_1
n.2 del 7/10/13 della chiamata in caso di ammissione dei capitoli 3 e 4, si CP_7
chiede prova testimoniale contraria sul seguente capitolo con testi arch. Tes_7
p.ind. e ed ing. h) “vero che le
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Cont 5 perizie suppletive e di variante (psv) del cantiere di Largo Niccolini sono state predisposte dalla DL, arch con apporto, se necessario, di singoli Testimone_7
specialisti tecnici “esterni”, sono state discusse con l'impresa, approvate da parte di CP_1
(v. doc. 68,73,75,77,79 che si rammostrano al teste), ed accettate dall'impresa con sottoscrizione degli atti di sottomissione senza riserve, eccetto che con riferimento ad alcuni prezzi nell'atto di sottomissione n.1 – v. doc. 16,17 e doc. 72,74,76,80 che si rammostrano al teste)?” In caso di ammissione dei capitoli 7 e 8 si chiede prova testimoniale contraria sugli stessi capitoli a mezzo dei testi arch. p. Testimone_7
7 ind. ed ing. Con riferimento alla Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
memoria ex art. 183 VI c. n. 2 del 7/10/13 della si chiede prova Controparte_5
testimoniale contraria sui capitoli 1 e 4 con lo stesso teste arch. con i Testimone_7
p.ind. e con l'ing. dipendenti Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 CP_1
Sempre in via istruttoria, nel caso venga disposta ulteriore c.t.u., si chiede di far calcolare altresì la percentuale di riduzione delle richieste attoree ex artt. 1223 e 1227 cc in considerazione dell'inadeguatezza fondazionale dell'edificio attoreo, della vetustà o dell'uso dello stesso, delle sue condizioni preesistenti, e, anche in via compensativa, del beneficio acquisito conseguente alla stabilizzazione dell'intera area dovuto alla realizzazione dell'opera, nonché si chiede di determinare il grado di responsabilità degli altri soggetti esecutori dell'opera, fermo restando che un denegato concorso di responsabilità del committente è in ipotesi configurabile solo in caso di dimostrazione di concreti atti di ingerenza nell'esecuzione dell'opera con limitazione dell'autonomia dell'appaltatore; in via subordinata istruttoria si chiede che venga ordinata l'esibizione in giudizio ex art 210 c.p.c.: all'attore delle delibere condominiali di discussione ed approvazione dei lavori effettuati tra il 2009 ed il 2011 sullo stabile e quelle (ove diverse)
di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi (annate 2009/2010, 2010/2011)
completi dei documenti (preventivi con la descrizione dei lavori e conseguenti fatture)
relativi ai lavori sulle parti comuni e di proprietà esclusiva;
alla ditta RB (Costruzioni
Generali, via Monte Cimone 29, 33100 di Udine) dei preventivi ed alle fatture emesse per i lavori sull'edificio attoreo (completi delle descrizioni e dei computi). Con vittoria di spese e compensi Professionali di lite e delle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa Controparte_13
ogni contraria istanza, in via preliminare, dichiararsi l'estinzione del giudizio nei
8 confronti dei Signori , e . In via principale, Parte_8 Controparte_8 CP_9
respingersi l'appello proposto dal e da Parte_1 Parte_11 Parte_2
e/o qualsivoglia pretesa risarcitoria degli istanti, siccome del tutto inammissibile e/o improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di diritti, onorari e spese di cause anche generali e forfettarie. In via istruttoria, si oppone l'istanza di c.t.u. avanzata dagli appellanti, giacché - per le ragioni di cui in narrativa - del tutto inutile ed esplorativa.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita respinta ogni contraria istanza Controparte_3
ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: in via preliminare: disporsi l'estromissione di essendo CP_12
subentrata nei rapporti ex ed ex Controparte_3 Controparte_5 [...]
Nel rito e nel merito: dichiararsi estinto il giudizio relativamente alle parti CP_4
non appellanti o che comunque non hanno agito in riassunzione;
dichiararsi improcedibile e inammissibile ogni domanda di condanna al pagamento di somme da qualsiasi delle parti proposta verso il o verso il suo qui rappresentato assicuratore;
CP_6
dichiararsi in ogni caso la cessazione della materia del contendere quanto a CP_15
TA SS. (oggi ); dichiararsi altresì intervenuta la rinuncia agli atti
[...] Controparte_3
e/o all'azione verso la convenuta fallita e, quindi, verso la terza chiamata assicurazione qui assistita;
comunque accertarsi e dichiararsi l'avvenuta rinuncia da parte dei danneggiati appellanti agli atti e/o all'azione e, allo stesso tempo, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse anche delle altre parti a contraddire. In via gradata: respingersi l'appello proposto dal e dai condomini e ogni altra pretesa da chiunque Parte_1
avanzata in via incidentale o di regresso nei confronti della o del suo CP_16
assicuratore. In via ancora gradata, ridursi a quanto di diritto e ragione e considerato
9 quanto già versato. In ogni caso: con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il aveva convenuto innanzi al Tribunale di Trieste Parte_1 [...]
Controparte_17
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni
[...]
causati allo stabile condominiale durante l'esecuzione dei lavori di scavo e ricostruzione afferenti al “recupero delle aree ex caserma dei Vigili del fuoco di Largo Nicolini”, che aveva conferito in appalto a come determinati a CP_1 Controparte_6
seguito di a.t.p. ex 696-bis c.p.c.
I convenuti si erano costituiti resistendo alla pretesa attorea e svolgendo reciprocamente azione di regresso;
aveva inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa a CP_1
titolo di manleva aveva a Controparte_13 Controparte_6
sua volta chiesto, allo stesso titolo, la chiamata in causa di e Controparte_5
della subappaltatrice entrambe le compagnie si erano costituite Controparte_7
CP_ aderendo alle difese delle rispettive assicurate e aveva altresì Controparte_13
contestato la sussistenza della copertura assicurativa.
A tale causa erano state successivamente riunite altre due cause proposte, con distinti atti di citazione, nei confronti dei medesimi convenuti, l'una da parte dei condomini e e l'altra da parte dei condomini Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , ambedue aventi ad oggetto la Parte_5 Parte_6 Controparte_11
rifusione dei danni arrecati, in conseguenza dei predetti lavori di scavo e ricostruzione,
alle unità immobiliari di proprietà esclusiva degli attori, facenti parte del Parte_1
di .
[...] CP_1
Le cause riunite erano state definite, senza ulteriore attività istruttoria, con sentenza
10 pubblicata in data 30.11.2015, con la quale, tenuto conto delle risultanze dell'a.t.p., era stata ritenuta la pari responsabilità del committente e dell'appaltatore ex art. 2051 cod.
civ., i quali erano pertanto stati condannati alla rifusione dei danni lamentati dagli attori ritenuti effettivamente provati, dedotta la quota, quantificata nel 50%, ascrivibile ad un accertato difetto originario delle fondazioni dell'immobile, edificato su terreno comunque destinato a dare luogo a cedimenti, in quanto intriso di liquidi di vario genere;
le compagnie di assicurazioni erano a loro volta state condannate a manlevare i rispettivi assicurati;
era da ultimo stata respinta la domanda di regresso proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_6 Controparte_7
Tale decisione era stata gravata in via principale dagli attori;
[...]
aveva svolto appello incidentale;
Controparte_1
nelle more dichiarata fallita, si era costituita eccependo Controparte_6
l'improcedibilità delle pretese svolte nei propri confronti;
e Controparte_13
si erano costituite chiedendo il rigetto dell'appello; erano Controparte_5
invece stati dichiarati contumaci , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Controparte_11 Controparte_7
Radicatosi il contraddittorio, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza pubblicata in data 22.10.2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato la pretesa attorea ex art. 2050 cod. civ., aveva respinto l'appello principale con il quale era stata lamentata l'erronea statuizione di concorrente responsabilità e l'inopponibilità alla dell'a.t.p. alla quale la stessa non aveva partecipato ed aveva nel mentre accolto Parte_2
l'appello incidentale, evidenziando l'infondatezza delle domande svolte nei confronti dei convenuti, atteso che in quanto appaltante, andava ritenuta esente da responsabilità, CP_1
stante il difetto di prova dell'ingerenza nei lavori o di culpa in eligendo o in vigilando, ed
11 atteso che l'azione verso l'appaltatore, seppure procedibile, era infondata, perché dalle indagini tecniche era emerso sia che i lavori erano stati eseguiti correttamente, sia che i cedimenti erano da ascriversi unicamente alle caratteristiche del terreno, e dunque a cause estranee alla sfera della convenuta, come tali rientranti nell'ambito del fortuito.
Ricorrevano in Cassazione , , Parte_5 Parte_2 Parte_3 [...]
, , il CP_8 CP_9 Parte_7 Parte_8 Parte_1
, , e , lamentando
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_6 Controparte_11
che l'appello incidentale non era stato compiutamente notificato alle parti contumaci;
che la fattispecie era stata erroneamente sussunta nell'art. 2050 cod. civ., sebbene in prime cure fosse stata ravvisata una responsabilità da cose custodia ex art. 2051 cod. civ.; che l'appellante incidentale aveva per la prima volta allegato di non essere custode del cantiere;
che aveva confermato di avere dato seguito, nell'esercizio dei suoi poteri CP_1
di controllo, alla nomina del direttore dei lavori, con ciò ingerendosi nell'esecuzione dell'opera.
La Corte di Cassazione aveva accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo,
rilevando che risultava “violato il principio in base al quale in caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile,
da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, in applicazione dell'art. 331 c.p.c. il giudice del gravame deve disporre l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 14/7/2004, n. 13083) laddove come nella specie non via sia stata spontanea costituzione nel giudizio di gravame”, non avendo “notificato lo CP_1
spiegato appello incidentale anche ai sigg. e Parte_5 Parte_6 Per_2
e , originari attori rimasti successivamente
[...] Parte_4 Parte_3
contumaci in grado di appello, e in tale sede dichiarati tali solamente in quanto destinatari
12 dell'atto di appello loro notificato dagli appellanti in via principale a titolo di litis denuntiatio”; di conseguenza aveva cassato con rinvio al fine di procedere ad esaminare la questione rimasta assorbita.
Seguiva la riassunzione della causa con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 15.9.2021
nei confronti di e , con il quale Controparte_2 Controparte_1
il di e i condomini Parte_1 Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
, , e , erede di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
riproponevano le conclusioni rassegnate in primo grado anche nei Controparte_11
confronti di , che tuttavia omettevano di evocare in Parte_14
giudizio.
Si costituiva Controparte_1
riproponendo i motivi di appello incidentale spiegati nel precedente grado di
[...]
merito, eccependo la colpa esclusiva o assorbente degli attori, l'erronea qualificazione della committente come custode del cantiere e l'erronea attribuzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
degli attori in riassunzione.
Radicatosi il contraddittorio, veniva rilevato il difetto di integrità del contraddittorio,
sussistendo litisconsorzio processuale con tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità, e dunque anche con , , e Controparte_8 CP_9 Parte_8
; tale rilievo veniva successivamente integrato ordinando, in considerazione della
[...]
rilevata natura inscindibile della causa, l'integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'appello principale al a CP_6 Controparte_6 CP_7
13 ed a e mediante notifica dell'appello incidentale al CP_7 Controparte_5
a a Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5
a e .
[...] Controparte_8 CP_9 Parte_8
Eseguite le notificazioni, , , , il Controparte_8 CP_9 Parte_8 [...]
e rimanevano contumaci;
si Controparte_6 Controparte_7
costituivano invece a mezzo del medesimo difensore e CP_12 Controparte_3
egnalando che lo specifico ramo assicurativo gestito da
[...] Controparte_5
a seguito di successive fusioni, era stato rilevato in un primo tempo da
[...]
e quindi da Controparte_4 Controparte_3
Quest'ultima aveva inoltre segnalato che gli attori in riassunzione non avevano tempestivamente evidenziato che avevano concluso una transazione con il CP_6
dalla propria assicurata che era venuta a cessare Controparte_6
rispetto ad essa la materia del contendere e che di conseguenza l'azione risarcitoria,
qualora ritenuta fondata, non poteva che essere accolta limitatamente alla quota gravante su chiedeva inoltre la condanna degli attori in riassunzione CP_1 Controparte_3
alla restituzione dell'importo di euro 32.197,25 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a favore del DO da Controparte_18
chiedeva a sua volta di essere estromessa, in quanto erroneamente citata
[...]
come successore di l'estromissione veniva successivamente Controparte_5
disposta, su accordo tra tutte le parti costituite.
Successivamente le parti precisavano le rispettive conclusioni e al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo evidenziato che nella fattispecie si è in presenza non già di un rinvio cd. proprio o prosecutorio, ma di una ipotesi di rinvio cd. improprio o restitutorio, che ricorre quando, a seguito del rilievo da parte della Corte di Cassazione, in funzione rescindente della sentenza d'appello, di un error in procedendo, il giudizio di merito deve regredire al momento in cui l'errore si era verificato.
A differenza del rinvio prosecutorio, il giudice di rinvio resta pertanto tenuto ad operare nella precedente veste di giudice d'appello con tutti i poteri connaturati a tale funzione,
con la conseguenza che la decisione ha carattere sostitutivo di quella di primo grado.
Va inoltre evidenziato che in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, la corretta instaurazione del rapporto processuale presuppone l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non era stato originariamente notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Va dunque confermata la situazione di litisconsorzio processuale sia nei confronti di
, , e , che avevano partecipato al giudizio di Controparte_8 CP_9 Parte_8
legittimità, sia nei confronti del Controparte_6 [...]
e parti necessarie del giudizio di appello nel CP_7 Controparte_5
momento in cui si era verificata la nullità.
Deve inoltre escludersi che per effetto della rinuncia alla domanda proposta dagli appellanti nei confronti di possa ritenersi, Controparte_6
rispetto ad essa, definitivamente e totalmente cessata la materia del contendere, avendo anche in Controparte_1 Controparte_1
sede di rinvio riproposto, nei confronti di quest'ultimo, le autonome domande oggetto del precedente appello incidentale.
15 Va inoltre rilevato che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, pone le stesse nella medesima posizione originaria, per cui, salvo il caso di un eventuale giudicato interno, il giudice del rinvio è tenuto a decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione ed anche nella contumacia di una delle parti.
* * *
Va dunque rilevato che gli appellanti principali hanno censurato la sentenza di primo grado lamentando:
1) che il primo giudice aveva ridotto della metà l'importo del risarcimento a titolo di danno patrimoniale erroneamente ritenendo la sussistenza di un concorso dei danneggiati nella causazione dell'evento di danno;
2) che non si era dato seguito alla rinnovazione dell'indagine peritale sulle singole unità
abitative; che andava pertanto dato seguito alla rinnovazione istruttoria mediante introduzione della precitata c.t.u. e alla liquidazione del danno in favore dell'appellante così come richiesto in atto di citazione. Parte_2
* * *
L'appellante incidentale ha a sua volta impugnato la decisione lamentando:
1) che per effetto di una errata valutazione delle risultanze istruttorie era stata erroneamente ravvisata a carico dei convenuti la sussistenza di un concorso causale nella determinazione dell'evento;
2) che del tutto erroneamente il primo giudice aveva qualificato la fattispecie oggetto di causa nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., attribuendogli la custodia del cantiere;
3) che era parimenti errata la quantificazione dei danni.
* * *
16 Ciò premesso, dovendo preliminarmente procedersi alla verifica del corretto inquadramento giuridico della domanda attorea, oggetto del secondo motivo di appello incidentale, va innanzitutto evidenziato che il potere di interpretazione e qualificazione del giudice dell'appello può legittimamente discostarsi sia dalla prospettazione delle parti, sia dai rilievi del giudice di primo grado, salva l'eventuale formazione del giudicato interno e sempre che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo (ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 36272 del 28/12/2023).
Esaurita tale doverosa premessa, ai fini della qualificazione della pretesa va dunque rilevato che a fondamento della domanda svolta in primo grado gli attori avevano allegato:
1) che nel giugno 2005 l' con proprio progetto aveva proceduto alla demolizione CP_1
della preesistente struttura adibita a caserma per successivamente dare seguito alla realizzazione di due edifici con relativa autorimessa interrata;
2) che detto intervento era stato realizzato in una zona adiacente al condominio attoreo;
3) che nel corso dei lavori, eseguiti da lo stabile Controparte_6
condominiale aveva patito un dissesto con formazione di fessurazioni che aveva portato all'emissione di una ordinanza di temporanea inagibilità e di un decreto di sequestro preventivo;
4) che a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. doveva ritenersi comprovata la correlazione causale tra i lavori di demolizione e scavo svolti nel cantiere e il pregiudizio patito dal condominio, avendo tali lavori creato una condizione che aveva favorito l'espulsione dell'acqua già in precedenza presente nel suolo sottostante al fabbricato attoreo, non essendo la berlinese realizzata a delimitazione dell'area di scavo,
17 benché correttamente eseguita, idonea a contenere l'espulsione dell'acqua;
5) che la presenza dell'acqua era manifesta sin dall'avvio del cantiere, sicché chi svolgeva i lavori avrebbe dovuto porre in essere idonee cautele;
6) che la responsabilità dell'Ater andava affermata sia in considerazione dell'ingerenza nell'esecuzione dei lavori manifestata attraverso la nomina del direttore dei lavori, sia per effetto della conoscenza delle caratteristiche del terreno nel quale gli scavi dovevano essere realizzati.
In mancanza di espressa prospettazione attorea, la domanda era stata sussunta dal giudice di primo grado nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., sul rilievo che custode doveva ritenersi
“sia il proprietario committente, sia l'appaltatore” e che “per integrare tale titolo di responsabilità è necessario e sufficiente dimostrare il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, mentre spetta al custode che voglia rimuovere la propria responsabilità dimostrare il caso fortuito, concetto in cui rientra anche l'eventuale colpa del danneggiato” (pagine 5 e 6 sent.).
Con l'appello incidentale è stato quindi contestato il fondamento della dedotta responsabilità, chiedendo l'accertamento del fortuito o della colpa assorbente degli attori e la riforma del capo della decisione nel quale era stata qualificata come custode del cantiere.
Ciò posto, sulla base delle medesime circostanze di fatto allegate in primo grado, la fattispecie dedotta dagli attori non può non essere riqualificata come responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, ricadente nella sfera di applicazione dell'art. 2050 cod.
civ.
Risulta infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo secondo cui
“costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo le attività che
18 tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne
consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma” (Cass. n. 10300 del 07/05/2007; ex plurimis, in tal senso, v. Cass. n. 3022
del 02/03/2001; n. 2220 del 28/02/2000; n. 1954 del 10/02/2003; n. 8688 del 09/04/2009;
n. 919 del 16/01/2013; n. 19180 del 19/07/2018).
L'appello incidentale deve pertanto ritenersi fondato sia quanto al secondo motivo, sia,
per quanto di seguito si dirà, quanto al primo, avente del pari natura pregiudiziale ed assorbente, in quanto vertente in merito alla sussistenza in capo ad in qualità di CP_1
committente dei lavori, di un concorso causale nella realizzazione dell'evento dannoso.
Con la sentenza n. 21603 del 31/07/2024, la S.C. ha infatti evidenziato che “non è
configurabile una responsabilità ex art. 2050 cod. civ. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè,
all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività.”
19 Nella motivazione della decisione è stato altresì ricordato che “la giurisprudenza di questa
Corte è stabilmente orientata nel senso che l'affidamento ad altri, in piena autonomia,
dello svolgimento di una attività pericolosa esclude che del danno cagionato possa reputarsi responsabile il committente. Un siffatto approdo nomofilattico si è consolidato proprio nell'ipotesi di appalto (Cass. n. 455/1965; Cass. n. 835/1966; Cass. n.
16638/2017), che trova esecuzione, di regola, in base ad una piena autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, sul quale, pertanto, graveranno le conseguenze pregiudizievoli dell'attività pericolosa, salvo che il committente, anche attraverso il direttore dei lavori, non mantenga un rigido potere di controllo e direzione sull'attività stessa determinativa del danno. Ed è nel contesto di siffatta tipica autonomia organizzativa e gestionale che si è, altresì, affermato - con riferimento sia all'appalto pubblico, che a quello privato - che rientra tra gli obblighi di diligenza del solo appaltatore
(non già, quindi, del progettista e/o del direttore dei lavori), senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente (che ricomprende anche il rilievo e la correzione di eventuali errori progettuali: Cass. n. 1981/2016 e Cass. n. 15732/2018)
anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, accertandone le caratteristiche idrogeologiche con l'uso di particolari mezzi tecnici (tra le altre: Cass.
n. 2725/1987; Cass. n. 11783/2000; Cass. n. 12995/2006; Cass. n. 3932/2008; Cass. n.
5144/2020).”
Sulla base di tali consolidati principi, ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 2050 cod. civ. del committente e del progettista non può dunque ritenersi sufficiente l'allegazione della intervenuta nomina del direttore dei lavori, posto che la stessa non configura di per sé alcuna indebita ingerenza, giacché anche in presenza di tale figura
20 professionale compete pur sempre al solo appaltatore, in via esclusiva, la verifica della validità tecnica del progetto e il rilievo e la correzione di eventuali errori, essendo invece necessario, per poter ritenere integrata un'ipotesi di indebita ingerenza, che il committente, anche attraverso il direttore dei lavori, “mantenga un rigido potere di controllo e direzione sull'attività stessa determinativa del danno.”
Senonché nel caso di specie è del tutto mancata l'allegazione e la dimostrazione delle circostanze di fatto sulla cui base la committenza si sarebbe effettivamente ingerita nell'esecuzione dell'opera, esercitando, a dispetto autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, un rigido potere di controllo e direzione dei lavori.
Preliminarmente alla trattazione della questione relativa all'allegata conoscenza, in capo alla committente, delle caratteristiche del terreno nel quale gli scavi dovevano essere realizzati, va a questo punto rilevata l'infondatezza delle doglianze oggetto del secondo motivo di appello principale.
La necessità di una rinnovazione dell'indagine peritale deve infatti ritenersi insussistente in primo luogo in considerazione della mancata allegazione di evidenti carenze degli elaborati - principale e integrativo – nella fattispecie redatti nel procedimento di a.t.p. in modo esaustivo, coerente e condividibile, e in secondo luogo in considerazione della idoneità delle relazioni ritualmente acquisite agli atti, ad essere valutate sul piano probatorio anche nei confronti delle parti che non avevano partecipato personalmente agli accertamenti.
Il condominio di vi aveva, del resto, preso parte su incarico dei medesimi Parte_1
condomini, conseguendone che questi ultimi avevano piena contezza dell'instaurazione e degli sviluppi del procedimento, come altresì attestato dall'incontroverso assenso prestato all'accesso alle singole proprietà esclusive per lo svolgimento delle operazioni
21 di stima dei costi di ripristino.
È inoltre pacifico che “il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (Cass. n.
9843 del 07/05/2014; n. 8603 del 03/04/2017).
Ferme tali considerazioni, va a questo punto evidenziato che, come emerge dalle relazioni di a.t.p., l'origine del dissesto del fabbricato attoreo, consistente in un edificio di civile abitazione sviluppato su sei piani fuori terra eretto nei primi anni '90, va ricercata in un cedimento per consolidazione del terreno fondazionale, al tempo saturo di liquidi, che aveva dato luogo ad una parziale rotazione della struttura non incidente sull'integrità
strutturale.
Va nondimeno precisato che prima dell'inizio dei lavori di sbancamento era stata eseguita, in data 4.7.2005, in contraddittorio tra l'esperto nominato dal condominio e il tecnico delegato dall'appaltatrice, una ricognizione volta a descrivere lo stato di consistenza del fabbricato di , culminata nella redazione di un verbale Parte_1
sottoscritto da entrambe le parti, nel quale già si dava atto di una fessurazione lungo il confine tra e Via Vecellio, anche se meno marcata. Parte_1
A tale data era dunque già in corso un lento moto rigido rotazionale del fabbricato attoreo,
fenomeno che nel 2007 aveva subito un'accelerazione, avendo la berlinese messa in opera a seguito dello scavo nel contiguo cantiere, pur risultata correttamente dimensionata e ben realizzata, di fatto favorito l'espulsione dei liquidi presenti nel sottofondo dello stabile condominiale, liberi di filtrare tra i micropali.
Nell'elaborato integrativo veniva tuttavia evidenziato sia che lo stabile attoreo risultava
22 intrinsecamente vulnerabile, essendo stato realizzato su un terreno cd. flyschoide, con materiali non omogenei, caratterizzati da elevata resistenza alla compressione, ma scarsa o pressoché nulla resistenza alla trazione, sia che l'evoluzione del preesistente quadro fessurativo, rivelatasi “di modestissima entità” e “priva di qualsivoglia valenza strutturale”, si era definitivamente stabilizzata a consolidata a seguito delle opere di contenimento realizzate nel cantiere.
Nella sezione “analisi e cause dei dissesti” si dava inoltre conto dell'introduzione di nuovi elementi conoscitivi circa la natura dei liquidi che si erano riversati nel cantiere nel corso dei lavori, risultati essere, a seguito di analisi chimiche, di origine fognaria.
Se ne era, dunque, correttamente dedotto che l'impianto di scarico dello stabile condominiale attoreo fosse affetto da risalenti perdite, ipotesi comprovata dal progressivo abbattimento dell'inquinante a seguito dell'evacuazione dell'edificio.
Tali evidenze attestano, dunque, che gli sversamenti verificatisi nel cantiere non provenivano da vene d'acqua sottostanti al fabbricato essendo invece CP_19
emerso che i liquidi fuoriusciti a seguito dello scavo erano costituiti da liquame fognario,
il cui defluire era infatti progressivamente venuto meno poco dopo l'evacuazione dello stabile.
Ne consegue che non possa essere ravvisata alcuna responsabilità dell' neppure sotto CP_1
il profilo della conoscenza delle caratteristiche del terreno e della evidente inadeguatezza del progetto, risultando il cedimento fondazionale nella fattispecie originato da percolazioni di liquami provenienti dal medesimo stabile attoreo, depositatesi nel corso degli anni a causa delle perdite dell'impianto fognario, e dunque da cause del tutto imprevedibili ex ante, ed in ultima analisi derivanti da carenze ascrivibili alle stesse parti danneggiate.
23 Va dunque ricordato che “anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea … a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò
anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2259 del 26/01/2022).
* * *
Sulla base di tali considerazioni andranno dunque accolti i primi due motivi di appello incidentale, aventi natura preliminare, con efficacia assorbente sulle restanti doglianze relative alla ripartizione percentuale delle responsabilità e alla sussistenza di un concorso di colpa, oggetto del primo motivo dell'appello principale e del terzo motivo di quello incidentale.
Le domande proposte in primo grado nei confronti dell'Ater andranno per l'effetto respinte, con conseguente superamento delle richieste di manleva da quest'ultima svolte nei confronti di e del Controparte_13 Controparte_6
[...]
Il DO andrà inoltre condannato a restituire a l'importo Controparte_3
pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato dei soli interessi legali,
trattandosi di credito di valuta.
Nulla andrà invece statuito quanto alle domande originariamente proposte nei confronti del attesa la parziale cessazione della Controparte_6
materia del contendere conseguente alla transazione intervenuta nel corso del giudizio tra quest'ultimo e gli attori appellanti, né quanto alle domande di manleva spiegate nei
24 confronti della subappaltatrice e di oggi Controparte_7 Controparte_5
Controparte_3
L'impugnata sentenza del Tribunale di Trieste andrà dunque riformata, come innanzi indicato;
quanto al regolamento delle spese delle fasi e gradi del giudizio, sulla base del principio della soccombenza il , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e andranno condannati alla
[...] Controparte_8 CP_9 Parte_8
rifusione sia nei confronti dell' Controparte_1
, sia nei confronti di e
[...] Controparte_13 Controparte_3
avendo dato causa, con l'azione da loro promossa, alla chiamata in manleva anche
[...]
di queste ultime;
andranno invece compensate le spese processuali relative alle restanti parti.
A carico degli attori dovranno da ultimo rimanere le spese relative agli accertamenti tecnici di ufficio relative ai procedimenti ante causam, già liquidate come in atti, e dovrà
inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa, a seguito dell'ordinanza n. 13596/21
depositata in data 19.5.2021, di cassazione con rinvio della sentenza della Corte
d'Appello di Trieste n. 571/2018, dal , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, nei confronti di Parte_7 Controparte_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_20
[...] [...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , eredi di avverso la sentenza del
[...] CP_9 Parte_8 Persona_2
Tribunale di Trieste n. 823/2015 pubblicata in data 30.11.2015, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 823/2015 pubblicata in data 30.11.2015, rigetta le domande proposte in primo grado nei confronti di
[...]
Controparte_21 [...]
, , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e;
[...] Parte_7 CP_8 CP_8 CP_9 Parte_8
Condanna il a restituire a Parte_1 Controparte_3
l'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento a quella del saldo effettivo;
Condanna il , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_8
e alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti
[...] CP_9 Parte_8
di , di Controparte_1
e di spese che liquida, per compensi Controparte_13 Controparte_3
professionali, quanto ad in complessivi euro 5.000,00 quanto al primo grado, CP_1
4.800,00 quanto al secondo grado, 3.000,00 quanto alla fase di legittimità e 5.000,00
quanto al giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
quanto ad in complessivi euro 5.000,00 quanto al primo grado, CP_13
4.800,00 quanto al secondo grado, 3.000,00 quanto alla fase di legittimità e 5.000,00
quanto al giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come
26 per legge;
quanto a in complessivi euro 5.000,00 quanto al primo grado, CP_3
4.800,00 quanto al secondo grado, e 5.000,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Compensa integralmente le spese del giudizio quanto alle restanti parti;
Dà atto della sussistenza a carico delle parti appellanti dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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