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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9254 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto, all'udienza del 24/9/2025, nel proc. R.G. n. 12634/2023 emette la seguente SENTENZA tra ricorrente Parte_1 avv. Daniela De Salvatore e Controparte_1 e resistente Controparte_2
avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede “Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della ricorrente, alla restituzione della somma di euro 8422,07, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, data dalle trattenute mensili subite per pagamento dei debiti poi eliminati giudizialmente, oltre interessi, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. (…)”. Premette che dall'1 agosto 2004 è titolare della pensione Cat. SO n. 27893566 e percepisce altresì la pensione di vecchiaia Cat. VO n. 14685593; che con nota del 3.11.2015 l' rappresenta: CP_2
“….abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione numero 27893566 categoria SO a decorrere dal primo gennaio 2012, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2013. Il ricalcolo è dovuto a: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità….. Pertanto dal gennaio 2015 al novembre 2015 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di Euro 484,22…..,”; che con nota del 14.6.2016 l' le comuniac che :“..la pensione n. 27893566 CP_2 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2014 . Il ricalcolo è dovuto a: - rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità …. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 luglio 2016, un debito a suo carico di euro 4.015,54…” e che con nota di pari data le comunica che : “… nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/07/2016 sono stati pagati 3.692,35 euro in più sulla pensione cat. SO n. 27893566 per i seguenti motivi: Sono state corrisposte quote di pensioni ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995……”; ancora che, con nota del 4.11.2017 l' le notifica nota del seguente tenore: “….abbiamo CP_2 provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 27893566 categoria SO a decorrere dal 1 gennaio 2015, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità….. Pertanto dal gennaio 2016 al novembre 2016 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di Euro 229,96….”. Rappresenta che con sentenza di questo Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, n. 10756/2022 sono stati eliminati i debiti contestati;
che, medio tempore, sono state trattenute somme di denaro, al fine di estinguere i debiti;
che , nonostante l'eliminazione dei debito, ancora non è stata posta in essere alcuna attività restitutoria delle somme ingiustamente trattenute da parte dell' . CP_2 Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso o, comunque, che venga accertata come dovuta la minor somma in restituzione alla ricorrente. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale . oOo Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. Sulla base alla rideterminazione della pensione per incumulabilità con i redditi ai sensi dell'art.1, comma 41 L. 335/1995, la ricorrente è risultata avere degli indebiti nei confronti dell' CP_2 Da una parte il resistente ha provveduto con un piano di rientro sulla pensione a recuperare i tre indebiti per la totale somma di € 4406,54. Dall'altra parte , a definizione del ricorso introdotto dall'istante presso questo tribunale per l'accertamento dell'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli stessi tre indebiti per “importi pari ad euro 484,22, euro 3.692,35/4015,54 ed euro 229,96”, la sentenza n. 10765/2022 ha statuito
“l'illegittimità degli indebiti pari ad euro 484,22, euro 3.692,35, euro 4015,54 ed euro 229,96, di CP_ cui alle comunicazioni del 3.11.2015, 14.6.2016 e 4.11.2017”. Ciò posto, si rileva che poiché quelli che sono stati ritenuti per originari indebiti, riguardanti le somme di € 484,22, € 4.015,54 (ridotto ad € 3.692,35 per effetto di un conguaglio fiscale a credito, per lo stesso anno, pari ad € 323,19) ed € 229,96, come comunicati dall' alla ricorrente, CP_2 rispettivamente con le note del 3.11.2015, 14.6.2016 e 4.11.2017, sono stati dichiarati illegittimi da questo tribunale, il resistente dovrà restituire quanto illegittimamente recuperato dall' CP_2 medesimo dalla ricorrente in relazione a quelli che originariamente erano considerati legittimi indebiti, poi, dichiarati illegittimi con la citata sentenza del 2022 . Al riguardo si rileva che i tre indebiti in questione , indicati dalle note ricevute dalla ricorrente, sono: 1) l' indebito n. 12387503 per € 484,22; 2) l' indebito n. 12890005 per € 4.015,54 (poi ridotto ad € 3.692,35 a seguito di conguaglio con un credito dell'istante di € 323,19) e 3) l'indebito n. 14068189 per € 229,96. L' documenta come ha recuperato: il primo indebito n. 12387503, tramite un piano di rientro CP_2 sulla pensione 7014 – SO – 27893566 per un importo di € 80,68 (con trattenute di € 20,17 mensili da aprile ad agosto 2016) e tramite un credito ARTE pari ad € 403,54, per complessivi € 484,22; il secondo indebito n. 12890005, tramite un piano di rientro sulla pensione 7014 – SO – 27893566 per un importo di € 2.617,80 (con trattenute di 61,53 da settembre 2016 a marzo 2017 e di € 41,26 da aprile 2017 ad agosto 2021) e tramite un credito ARTE pari ad € 1.074,55, per complessivi € 3692,35; il terzo indebito n. 14068189, tramite un piano di rientro sulla pensione 7014 – SO – 27893566 (con trattenute di € 10,45 settembre 2021 a giugno 2022, di € 15,00 da luglio 2022 a gennaio 2023 e di € 20,47 a febbraio 2023), per complessivi € 229,97. In sostanza la somma totale del recupero effettuato dall' presso la ricorrente anteriormente CP_2 alla sentenza, è di € 4.406,54. Ciò posto, dichiarati illegittimi gli indebiti, la somma stessa va restituita alla ricorrente. Diversamente non va restituita la somma richiesta di € 8.422,07 che non trova alcuna ragione giustificatrice se non nel fatto che deriva dalla sentenza che ha dichiarato illegittimi gli indebiti e che determinerebbe una restituzione in parte senza titolo. Al riguardo, si rileva che il provvedimento giudiziale di data 16.12.2022, che ha dichiarato
“l'illegittimità degli indebiti pari ad euro 484,22, euro 3.692,35, euro 4015,54 ed euro 229,96, di cui CP_ alle comunicazioni del 3.11.2015, 14.6.2016 e 4.11.2017”, ha erroneamente richiamato le somme di euro 3.692,35 e di euro 4015,54 , oltre alle altre due somme, in quanto le comunicazioni del 2014, 2015 e 2017 riguardano solamente tre indebiti e non già quattro ed inoltre le cifre di euro 3.692,35 e di € 4015,54, entrambe indicate nella sentenza, sono riferite allo stesso secondo indebito, evidenziate al netto o al lordo, come si legge nella relativa nota dell' comunicata CP_2 alla ricorrente. Sul punto, a conferma dell'errore contenuto nel provvedimento, l' ha CP_2 correttamente evidenziato che nello stesso ricorso introduttivo del procedimento definito dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità degli indebiti, la ricorrente indica, gli importi di “euro 484,22, euro 3.692,35/4015,54 ed euro 229,96”, laddove la barra evidenzia anche in tale caso la differenziazione fra l'importo al netto ed al lordo per lo stesso titolo e non già un quarto titolo. Ne consegue che è accertato il diritto di credito della ricorrente pari ad € 4.406,54, oltre interessi. Le spese processuali in relazione alla parziale soccombenza – e liquidate come da dispositivo - sono compensate fra le parti in ragione della metà, con condanna dell' al pagamento della residua CP_2 metà.
PQM
accerta il diritto di credito della ricorrente nei confronti dell' alla restituzione della somma CP_2 di € 4.406,54, oltre interessi. Condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente di metà delle spese processuali, compensata fra le parti la residua metà, liquidate per l'intero in € 2800 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Roma, 24.9.2025 il Giudice
Il Giudice designato Anna Pagotto, all'udienza del 24/9/2025, nel proc. R.G. n. 12634/2023 emette la seguente SENTENZA tra ricorrente Parte_1 avv. Daniela De Salvatore e Controparte_1 e resistente Controparte_2
avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede “Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito della ricorrente, alla restituzione della somma di euro 8422,07, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, data dalle trattenute mensili subite per pagamento dei debiti poi eliminati giudizialmente, oltre interessi, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. (…)”. Premette che dall'1 agosto 2004 è titolare della pensione Cat. SO n. 27893566 e percepisce altresì la pensione di vecchiaia Cat. VO n. 14685593; che con nota del 3.11.2015 l' rappresenta: CP_2
“….abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione numero 27893566 categoria SO a decorrere dal primo gennaio 2012, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2013. Il ricalcolo è dovuto a: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità….. Pertanto dal gennaio 2015 al novembre 2015 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di Euro 484,22…..,”; che con nota del 14.6.2016 l' le comuniac che :“..la pensione n. 27893566 CP_2 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2014 . Il ricalcolo è dovuto a: - rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità …. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 luglio 2016, un debito a suo carico di euro 4.015,54…” e che con nota di pari data le comunica che : “… nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/07/2016 sono stati pagati 3.692,35 euro in più sulla pensione cat. SO n. 27893566 per i seguenti motivi: Sono state corrisposte quote di pensioni ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995……”; ancora che, con nota del 4.11.2017 l' le notifica nota del seguente tenore: “….abbiamo CP_2 provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 27893566 categoria SO a decorrere dal 1 gennaio 2015, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità….. Pertanto dal gennaio 2016 al novembre 2016 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di Euro 229,96….”. Rappresenta che con sentenza di questo Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, n. 10756/2022 sono stati eliminati i debiti contestati;
che, medio tempore, sono state trattenute somme di denaro, al fine di estinguere i debiti;
che , nonostante l'eliminazione dei debito, ancora non è stata posta in essere alcuna attività restitutoria delle somme ingiustamente trattenute da parte dell' . CP_2 Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso o, comunque, che venga accertata come dovuta la minor somma in restituzione alla ricorrente. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale . oOo Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. Sulla base alla rideterminazione della pensione per incumulabilità con i redditi ai sensi dell'art.1, comma 41 L. 335/1995, la ricorrente è risultata avere degli indebiti nei confronti dell' CP_2 Da una parte il resistente ha provveduto con un piano di rientro sulla pensione a recuperare i tre indebiti per la totale somma di € 4406,54. Dall'altra parte , a definizione del ricorso introdotto dall'istante presso questo tribunale per l'accertamento dell'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli stessi tre indebiti per “importi pari ad euro 484,22, euro 3.692,35/4015,54 ed euro 229,96”, la sentenza n. 10765/2022 ha statuito
“l'illegittimità degli indebiti pari ad euro 484,22, euro 3.692,35, euro 4015,54 ed euro 229,96, di CP_ cui alle comunicazioni del 3.11.2015, 14.6.2016 e 4.11.2017”. Ciò posto, si rileva che poiché quelli che sono stati ritenuti per originari indebiti, riguardanti le somme di € 484,22, € 4.015,54 (ridotto ad € 3.692,35 per effetto di un conguaglio fiscale a credito, per lo stesso anno, pari ad € 323,19) ed € 229,96, come comunicati dall' alla ricorrente, CP_2 rispettivamente con le note del 3.11.2015, 14.6.2016 e 4.11.2017, sono stati dichiarati illegittimi da questo tribunale, il resistente dovrà restituire quanto illegittimamente recuperato dall' CP_2 medesimo dalla ricorrente in relazione a quelli che originariamente erano considerati legittimi indebiti, poi, dichiarati illegittimi con la citata sentenza del 2022 . Al riguardo si rileva che i tre indebiti in questione , indicati dalle note ricevute dalla ricorrente, sono: 1) l' indebito n. 12387503 per € 484,22; 2) l' indebito n. 12890005 per € 4.015,54 (poi ridotto ad € 3.692,35 a seguito di conguaglio con un credito dell'istante di € 323,19) e 3) l'indebito n. 14068189 per € 229,96. L' documenta come ha recuperato: il primo indebito n. 12387503, tramite un piano di rientro CP_2 sulla pensione 7014 – SO – 27893566 per un importo di € 80,68 (con trattenute di € 20,17 mensili da aprile ad agosto 2016) e tramite un credito ARTE pari ad € 403,54, per complessivi € 484,22; il secondo indebito n. 12890005, tramite un piano di rientro sulla pensione 7014 – SO – 27893566 per un importo di € 2.617,80 (con trattenute di 61,53 da settembre 2016 a marzo 2017 e di € 41,26 da aprile 2017 ad agosto 2021) e tramite un credito ARTE pari ad € 1.074,55, per complessivi € 3692,35; il terzo indebito n. 14068189, tramite un piano di rientro sulla pensione 7014 – SO – 27893566 (con trattenute di € 10,45 settembre 2021 a giugno 2022, di € 15,00 da luglio 2022 a gennaio 2023 e di € 20,47 a febbraio 2023), per complessivi € 229,97. In sostanza la somma totale del recupero effettuato dall' presso la ricorrente anteriormente CP_2 alla sentenza, è di € 4.406,54. Ciò posto, dichiarati illegittimi gli indebiti, la somma stessa va restituita alla ricorrente. Diversamente non va restituita la somma richiesta di € 8.422,07 che non trova alcuna ragione giustificatrice se non nel fatto che deriva dalla sentenza che ha dichiarato illegittimi gli indebiti e che determinerebbe una restituzione in parte senza titolo. Al riguardo, si rileva che il provvedimento giudiziale di data 16.12.2022, che ha dichiarato
“l'illegittimità degli indebiti pari ad euro 484,22, euro 3.692,35, euro 4015,54 ed euro 229,96, di cui CP_ alle comunicazioni del 3.11.2015, 14.6.2016 e 4.11.2017”, ha erroneamente richiamato le somme di euro 3.692,35 e di euro 4015,54 , oltre alle altre due somme, in quanto le comunicazioni del 2014, 2015 e 2017 riguardano solamente tre indebiti e non già quattro ed inoltre le cifre di euro 3.692,35 e di € 4015,54, entrambe indicate nella sentenza, sono riferite allo stesso secondo indebito, evidenziate al netto o al lordo, come si legge nella relativa nota dell' comunicata CP_2 alla ricorrente. Sul punto, a conferma dell'errore contenuto nel provvedimento, l' ha CP_2 correttamente evidenziato che nello stesso ricorso introduttivo del procedimento definito dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità degli indebiti, la ricorrente indica, gli importi di “euro 484,22, euro 3.692,35/4015,54 ed euro 229,96”, laddove la barra evidenzia anche in tale caso la differenziazione fra l'importo al netto ed al lordo per lo stesso titolo e non già un quarto titolo. Ne consegue che è accertato il diritto di credito della ricorrente pari ad € 4.406,54, oltre interessi. Le spese processuali in relazione alla parziale soccombenza – e liquidate come da dispositivo - sono compensate fra le parti in ragione della metà, con condanna dell' al pagamento della residua CP_2 metà.
PQM
accerta il diritto di credito della ricorrente nei confronti dell' alla restituzione della somma CP_2 di € 4.406,54, oltre interessi. Condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente di metà delle spese processuali, compensata fra le parti la residua metà, liquidate per l'intero in € 2800 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Roma, 24.9.2025 il Giudice