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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 14 luglio
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5712/2024
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Salvatore Irrera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 31 ottobre 2024, esponeva che: Parte_1
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto dinanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 1510/2023
R.G., aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità;
- il Giudice del Lavoro adito, valutata la C.T.U. depositata nel procedimento instaurato e ritenutane la congruità, in assenza di contestazione della controparte, aveva omologato, con decreto del 2 luglio
2024, il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che l'istante, si trovava, a far data dal mese di settembre 2023, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimavano il riconoscimento del diritto al beneficio richiesto;
- nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle condizioni di incompatibilità ex lege previste ed ella era, altresì, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge ai fini l'erogazione della prestazione invocata, detenendo un reddito inferiore all'importo previsto per l'ottenimento del beneficio;
- nonostante copia del decreto di omologa fosse stata ritualmente notificata alla controparte in data 2 luglio 2024, l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza economica nei termini CP_2 di legge, benché l'istante avesse presentato il modulo AP70.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'assegno di invalidità civile, a far data dal mese di settembre 2023 e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla CP_1 liquidazione ed al pagamento delle somme relative all'assegno di invalidità civile nella misura di legge a decorrere dal mese di settembre 2023, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore, antistatario.
2.- L'udienza del 14 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , non costituito in giudizio sebbene il CP_1 ricorso sia stato regolarmente notificato.
4.- Parte ricorrente, con il presente giudizio, lamenta di non aver ricevuto la liquidazione dell'assegno di invalidità, sebbene con il decreto di omologa del 28 giugno 2024 fosse stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta.
Dalla documentazione in atti emerge che con decreto di omologa del 28 giugno 2024, notificato all' sede di Messina e sede di Roma in data 2 luglio 2024, è stato riconosciuto alla ricorrente il CP_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 settembre 2023.
Va, pertanto, ritenuto sussistente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 settembre 2023.
Non appare, poi, ricorrere nel caso in esame alcuna delle condizioni di incompatibilità poste dalla legge ( godimento di analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio ), mentre il possesso del requisito della cittadinanza congiunta alla residenza nel territorio nazionale risulta acclarato dalla documentazione in atti.
Risulta, inoltre, sussistente il requisito reddituale, tenuto conto della documentazione prodotta.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'assegno di invalidità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del 19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente al Parte_1 conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 settembre 2023 e va condannato l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i relativi ratei in favore della ricorrente con decorrenza dall' 1 settembre 2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91 a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014 n.
55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 Parte_1 settembre 2023 e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
i relativi ratei in favore della ricorrente con decorrenza dall' 1 settembre 2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91 a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida nella CP_1 somma di € 2695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 14 luglio
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5712/2024
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Salvatore Irrera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 31 ottobre 2024, esponeva che: Parte_1
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto dinanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 1510/2023
R.G., aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità;
- il Giudice del Lavoro adito, valutata la C.T.U. depositata nel procedimento instaurato e ritenutane la congruità, in assenza di contestazione della controparte, aveva omologato, con decreto del 2 luglio
2024, il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che l'istante, si trovava, a far data dal mese di settembre 2023, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimavano il riconoscimento del diritto al beneficio richiesto;
- nel caso di specie, non ricorreva alcuna delle condizioni di incompatibilità ex lege previste ed ella era, altresì, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge ai fini l'erogazione della prestazione invocata, detenendo un reddito inferiore all'importo previsto per l'ottenimento del beneficio;
- nonostante copia del decreto di omologa fosse stata ritualmente notificata alla controparte in data 2 luglio 2024, l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza economica nei termini CP_2 di legge, benché l'istante avesse presentato il modulo AP70.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'assegno di invalidità civile, a far data dal mese di settembre 2023 e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla CP_1 liquidazione ed al pagamento delle somme relative all'assegno di invalidità civile nella misura di legge a decorrere dal mese di settembre 2023, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore, antistatario.
2.- L'udienza del 14 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , non costituito in giudizio sebbene il CP_1 ricorso sia stato regolarmente notificato.
4.- Parte ricorrente, con il presente giudizio, lamenta di non aver ricevuto la liquidazione dell'assegno di invalidità, sebbene con il decreto di omologa del 28 giugno 2024 fosse stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta.
Dalla documentazione in atti emerge che con decreto di omologa del 28 giugno 2024, notificato all' sede di Messina e sede di Roma in data 2 luglio 2024, è stato riconosciuto alla ricorrente il CP_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 settembre 2023.
Va, pertanto, ritenuto sussistente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 settembre 2023.
Non appare, poi, ricorrere nel caso in esame alcuna delle condizioni di incompatibilità poste dalla legge ( godimento di analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio ), mentre il possesso del requisito della cittadinanza congiunta alla residenza nel territorio nazionale risulta acclarato dalla documentazione in atti.
Risulta, inoltre, sussistente il requisito reddituale, tenuto conto della documentazione prodotta.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'assegno di invalidità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del 19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente al Parte_1 conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 settembre 2023 e va condannato l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i relativi ratei in favore della ricorrente con decorrenza dall' 1 settembre 2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91 a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014 n.
55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al conseguimento dell'assegno di invalidità dall' 1 Parte_1 settembre 2023 e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
i relativi ratei in favore della ricorrente con decorrenza dall' 1 settembre 2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91 a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida nella CP_1 somma di € 2695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga