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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 1691/2024
Oggi 4 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Curatolo per parte ricorrente;
nessuno è presente per le parti resistenti.
È personalmente collegata anche la ricorrente.
L'avv. Curatolo discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando la procuratrice della ricorrente e quest'ultima personalmente a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice della ricorrente e la stessa rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1691/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MORENA VALENTINA CURATOLO Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. ELISA MICHELETTO RICORRENTE contro
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 P_
, C.F. , contumaci
[...] C.F._2
RESISTENTI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
In via principale:
- accertato e dichiarato che la SI.ra ha esercitato l'attività lavorativa in favore dell' Pt_1 [...]
– P.IVA: – C.F.: – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1
.ra ttembre 2 024, per l'effetto, per tutti i P_ motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare che tra la SI.ra e l Pt_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto subordinato da Settembre 2022 a Giugno 2024 con diritto
[...] all'inquadramento dell'istante nel livello 3 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
- Accertare e dichiarare che alla SI.ra , per tutti i motivi dedotti in atti, compete la somma di € 9.564,92 Pt_1
a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal mese di Settembre 2022 a Giugno 2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati (cfr. doc. 15), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
per l'effetto condannare l
[...]
– P.IVA: – C.F.: – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI.ra , nonché, la SI.ra in proprio e nella Sua P_ P_ qualità di legale rappresentante dell al pagamento di € Controparte_1
9.564,92 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal mese di Settembre 2022 al mese di Giugno 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In subordine:
- nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertato e dichiarato che la SI.ra ha esercitato l'attività lavorativa in favore dell' Pt_1 [...]
– – C.F.: – i Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI.ra , da Ottobre 2023 a Giugno 2024 per tre giorni a settimana P_
– Martedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e Sabato dalle 15.00 alle 17.00, accertato e dichiarato altresì che tra le parti veniva concordato una retribuzione mensile pari ad € 600,00, nonché, che l
[...]
– P.IVA: – C.F.: – i Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI.ra , per il periodo Ottobre 2023 – Giugno 2024, ometteva di P_ provvedere al pagamento in favore della SI.ra della retribuzione di € 600,00 mensili concordata;
per Pt_1
l'effetto, condannare l – P.IVA: – C.F.: Controparte_1 P.IVA_2
– in per a SI.ra P.IVA_1 P_
in proprio e nella Sua qualità di legale rappresentante dell' P_ Controparte_1
al pagamento di € 5.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola
[...] maturazione all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In via ulteriormente subordinata:
- nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sia in via principale, sia in via subordinata accertato e dichiarato che la SI.ra ha esercitato l'attività Pt_1 lavorativa in favore dell' – P.IVA: – Controparte_1 P.IVA_2
C.F.: – in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra da P.IVA_1 P_ Ottobre 2023 a Giugno 2024, per tre giorni a settimana – Martedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e Sabato dalle 15.00 alle 17.00, per l'effetto, per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare che tra la SI.ra e l per il predetto periodo è Pt_1 Controparte_1 intercorso un rapporto co.co.co.
- Accertare e dichiarare che alla SI.ra , per tutti i motivi dedotti in atti, compete la somma di € Pt_1
2.186,76 a titolo di retribuzione per il dal mese di Ottobre 2023 a Giugno 2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati (cfr. doc. 17), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
per l'effetto condannare l – P.IVA: – C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 ig.ra nché, la P.IVA_1 P_
SI.ra in proprio e nella Sua qualità di legale rappresentante dell' P_ [...]
al pagamento di € 2.186,76 lordi a titolo di retribuzione per il periodo dal Controparte_1 mese di Ottobre 2023 a Giugno 2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In ogni caso condannare la resistente al pagamento di quanto necessario, a livello di interessi e sanzioni, per la regolarizzazione della posizione fiscale della ricorrente per il periodi lavorato in rapporto alle somme riconosciute a titolo di retribuzione. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti rilevanti per la decisione
I documenti depositati dalla ricorrente impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Con lettera del 25 settembre 2020 (doc. 2: si veda, in particolare il documento depositato il 24 luglio 2025, che reca la sottoscrizione del presidente dell'associazione), l'associazione sportiva resistente incaricò Parte_1 di svolgere l'attività di allenatrice per il periodo dal primo ottobre 2020 al 31 agosto 2021. Venne stabilito un compenso mensile forfettario di € 400,00 netti al mese, oltre a compensi orari predeterminati per attività aggiuntive (assistenza a bagnanti e lezioni di acqua fitness); venne, inoltre, previsto il rimborso di spese per viaggi connessi con l'attività oggetto delle prestazioni pattuite. Nella lettera d'incarico fu specificato che “l'attività sarà esercitata da Lei direttamente, senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia”. L'incarico venne rinnovato per il periodo dal primo settembre 2021 al 31 agosto 2022 (doc. 3, sempre depositato il 24 luglio 2025); le condizioni, anche economiche, rimasero le medesime, salvo il fatto che non furono più previste attività ulteriori rispetto a quella di istruttrice;
venne, inoltre, ribadita la natura autonoma dell'attività. Dalla documentazione bancaria (docc. 4/8) risulta, inoltre, che il rapporto, pur scaduto ad agosto 2022, continuò nel periodo successivo in assenza di incarico formale. In particolare, l'associazione sportiva resistente pagò alla ricorrente il corrispettivo pattuito di € 400,00 per il mese di settembre 2022; poi da ottobre 2022 a gennaio 2023 la somma mensile versata fu di € 500,00; infine, vennero pagati importi di € 600,00 imputati alle mensilità da febbraio 2023 al giugno 2023, nonché per il mese di settembre 2023, oltre a rimborsi di spese per manifestazioni dell'autunno 2023. La continuazione del rapporto è stata, inoltre, ammessa dalla presidente dell'associazione convenuta, P_
, nel momento in cui la ricorrente cominciò a chiedere il pagamento dei compensi che non le erano stati
[...] corrisposti. In particolare, nei messaggi whatsapp del 7 e del 12 dicembre 2023 (doc. 9), sollecitò il pagamento Parte_1 del compenso del precedente mese di ottobre;
la rappresentante della resistente assicurò l'adempimento entro , mentre espresse perplessità sulla possibilità di pagare entro il medesimo termine anche la mensilità di Pt_2 novembre. A seguito dell'intervento della procuratrice della ricorrente (doc. 10), , per conto dell'associazione, P_ con missiva del 5 febbraio 2024, ammise che stesse svolgendo l'attività di istruttrice anche per la Parte_1 stagione 2023/2024 in corso, evidenziando peraltro la natura autonoma delle prestazioni e rimanendo evasiva con riguardo al pagamento del dovuto. Infine, che la ricorrente abbia portato a termine l'incarico sino al giugno 2024 è dimostrato dalla documentazione, in possesso della ricorrente medesima, relativa agli eventi sportivi della primavera/estate di quell'anno (docc. sub 13).
2. La domanda di qualificazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata.
La ricorrente domanda in via principale che sia accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione resistente e che quest'ultima sia, conseguentemente, condannata a pagare le differenze retributive derivanti da tale qualificazione. Va, in proposito, ricordato che l'onere della prova degli indici di subordinazione è posto in capo al lavoratore, con la conseguenza che in caso di incertezza del quadro probatorio la domanda di chi chieda l'accertamento del vincolo di subordinazione deve essere respinta (v., tra le altre: Cass. n. 21028/2006 e Cass. n. 17160/2020). È stato, inoltre, più volte osservato come debba essere indagata l'effettiva volontà delle parti, tenendo presente anche la qualificazione formale data dalle medesime al rapporto, pur con la possibilità di superare il nome iuris attribuito al contratto qualora esso sia in contrasto con le concrete modalità di esecuzione del rapporto (v. Cass. n. 3200/2001, cui sono seguite successive conformi). Nel caso che ci occupa, come s'è visto, le lettere di conferimento dell'incarico sottolineano la natura autonoma del rapporto e la ricorrente non ha mai invocato istituti tipici del lavoro subordinato (es.: malattia, ferie), lamentando per la prima volta il mancato pagamento dei contributi previdenziali solo con l'intervento della procuratrice legale, dopo che l'associazione resistente era morosa nel pagamento del corrispettivo pattuito. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio la ricorrente non ha dedotto capitoli di prova adeguati a dimostrare la subordinazione, essendo del tutto insufficiente al riguardo il fatto che le ore di lezione fossero stabilite in orari predeterminati. Parimenti, non può costituire indice inequivoco della subordinazione la circostanza che la prestazione fosse eseguita nell'impianto natatorio gestito dalla resistente. Peraltro, la difesa della ricorrente ha altresì rinunciato ai capitoli dedotti. Infine, ma non per importanza, si deve osservare che il periodo per il quale la ricorrente domanda il pagamento del corrispettivo è quello a partire dall'ottobre 2023. Con riguardo alla stagione 2023/2024 è dunque applicabile il D. L.vo n. 36/2021 entrato in vigore, per la parte che qui interessa, il 5 settembre 2023, che espressamente dispone, al secondo comma dell'art. 28: “Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. Poiché è pacifico che sia associazione sportiva dilettantistica, iscritta alla Federazione CP_1
Nazionale (v. doc. 1) e considerando che la stessa ricorrente ha evidenziato di aver lavorato per sole quattro ore settimanali, la qualificazione del rapporto come di prestazione autonoma per la stagione di cui si tratta risulta del tutto rispondente alla disciplina legislativa. Per tutte le ragioni sin qui esposte la domanda in esame deve essere respinta, dovendo ravvedersi tra le parti un rapporto di collaborazione e non di subordinazione.
3. Il credito della ricorrente.
Si è visto che i documenti bancari attestano versamenti a favore di , ognuno dell'importo di € Parte_1
600,00, per le mensilità da febbraio a giugno 2023 e per settembre 2023; i bonifici indicano espressamente, quale causale, il compenso per il mese di riferimento (citati docc. sub 6). Deve quindi ritenersi dimostrato che l'incarico per la stagione 2023/2024, non formalizzato per iscritto ma dimostrato dagli elementi indicati nel paragrafo 1 che precede, prevedesse il compenso mensile di € 600,00. Ne deriva che risulta dovuto dall'associazione resistente alla resistente il complessivo importo di € 5.400,00, per le nove mensilità da ottobre 2023 a giugno 2024. Infatti, non solo , decidendo di non costituirsi, CP_1 non ha dimostrato di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, ma addirittura la morosità risulta sostanzialmente ammessa nella citata missiva di risposta alla procuratrice della ricorrente (doc. 11). Deve quindi essere accolta la domanda, svolta in via subordinata, dalla ricorrente, di condanna dell'associazione sportiva resistente al pagamento del predetto importo, con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
4. La responsabilità solidale di . P_
Dai documenti allegati al ricorso (in particolare le lettere con carta intestata dell'associazione resistente) risulta che non ha adottato una forma societaria né imprenditoriale e deve, pertanto essere qualificata CP_1 quale associazione non riconosciuta. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 38 c.c. è responsabile, in solido con il fondo dell'associazione, chi ha rappresentato l'associazione stessa nei rapporti con la ricorrente. In particolare, sulla base dei documenti già esaminati, risulta non solo che è stata la rappresentante legale dell'associazione e tale si è P_ qualificata verso i terzi (v., in particolare, doc. 11), ma anche che ha contratto il vincolo di collaborazione con la ricorrente per il periodo cui si riferiscono le domande oggetto di lite. Deve, quindi, essere accolta la domanda di volta alla condanna non solo dell'associazione Parte_1 resistente, ma altresì di , alla quale il ricorso è stato notificato non solo quale rappresentante P_ dell'associazione medesima, bensì anche in proprio.
5. Le spese di lite.
Il rigetto della domanda di qualificazione del rapporto come di natura subordinata impone la compensazione per un mezzo delle spese di lite;
la restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza. Tale quota viene liquidata - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale, con impegno difensivo piuttosto semplice in ragione della contumacia della resistente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 4 novembre 2024, disattesa ogni altra conclusione: 1) condanna le resistenti e in solido tra loro a pagare alla Controparte_1 P_ ricorrente la somma di € 5.400,00, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna le resistenti e Controparte_1
in solido a rifondere alla ricorrente la restante quota, che liquida in € 1.347,50 per compensi e P_ in € 24,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 4 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
VERBALE NELLA CAUSA N. 1691/2024
Oggi 4 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Curatolo per parte ricorrente;
nessuno è presente per le parti resistenti.
È personalmente collegata anche la ricorrente.
L'avv. Curatolo discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando la procuratrice della ricorrente e quest'ultima personalmente a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice della ricorrente e la stessa rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1691/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MORENA VALENTINA CURATOLO Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. ELISA MICHELETTO RICORRENTE contro
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 P_
, C.F. , contumaci
[...] C.F._2
RESISTENTI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
In via principale:
- accertato e dichiarato che la SI.ra ha esercitato l'attività lavorativa in favore dell' Pt_1 [...]
– P.IVA: – C.F.: – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1
.ra ttembre 2 024, per l'effetto, per tutti i P_ motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare che tra la SI.ra e l Pt_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto subordinato da Settembre 2022 a Giugno 2024 con diritto
[...] all'inquadramento dell'istante nel livello 3 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
- Accertare e dichiarare che alla SI.ra , per tutti i motivi dedotti in atti, compete la somma di € 9.564,92 Pt_1
a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal mese di Settembre 2022 a Giugno 2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati (cfr. doc. 15), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
per l'effetto condannare l
[...]
– P.IVA: – C.F.: – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI.ra , nonché, la SI.ra in proprio e nella Sua P_ P_ qualità di legale rappresentante dell al pagamento di € Controparte_1
9.564,92 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., preavviso di licenziamento, per il periodo dal mese di Settembre 2022 al mese di Giugno 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In subordine:
- nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertato e dichiarato che la SI.ra ha esercitato l'attività lavorativa in favore dell' Pt_1 [...]
– – C.F.: – i Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI.ra , da Ottobre 2023 a Giugno 2024 per tre giorni a settimana P_
– Martedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e Sabato dalle 15.00 alle 17.00, accertato e dichiarato altresì che tra le parti veniva concordato una retribuzione mensile pari ad € 600,00, nonché, che l
[...]
– P.IVA: – C.F.: – i Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI.ra , per il periodo Ottobre 2023 – Giugno 2024, ometteva di P_ provvedere al pagamento in favore della SI.ra della retribuzione di € 600,00 mensili concordata;
per Pt_1
l'effetto, condannare l – P.IVA: – C.F.: Controparte_1 P.IVA_2
– in per a SI.ra P.IVA_1 P_
in proprio e nella Sua qualità di legale rappresentante dell' P_ Controparte_1
al pagamento di € 5.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola
[...] maturazione all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In via ulteriormente subordinata:
- nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sia in via principale, sia in via subordinata accertato e dichiarato che la SI.ra ha esercitato l'attività Pt_1 lavorativa in favore dell' – P.IVA: – Controparte_1 P.IVA_2
C.F.: – in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra da P.IVA_1 P_ Ottobre 2023 a Giugno 2024, per tre giorni a settimana – Martedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e Sabato dalle 15.00 alle 17.00, per l'effetto, per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare che tra la SI.ra e l per il predetto periodo è Pt_1 Controparte_1 intercorso un rapporto co.co.co.
- Accertare e dichiarare che alla SI.ra , per tutti i motivi dedotti in atti, compete la somma di € Pt_1
2.186,76 a titolo di retribuzione per il dal mese di Ottobre 2023 a Giugno 2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati (cfr. doc. 17), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
per l'effetto condannare l – P.IVA: – C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 ig.ra nché, la P.IVA_1 P_
SI.ra in proprio e nella Sua qualità di legale rappresentante dell' P_ [...]
al pagamento di € 2.186,76 lordi a titolo di retribuzione per il periodo dal Controparte_1 mese di Ottobre 2023 a Giugno 2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In ogni caso condannare la resistente al pagamento di quanto necessario, a livello di interessi e sanzioni, per la regolarizzazione della posizione fiscale della ricorrente per il periodi lavorato in rapporto alle somme riconosciute a titolo di retribuzione. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti rilevanti per la decisione
I documenti depositati dalla ricorrente impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Con lettera del 25 settembre 2020 (doc. 2: si veda, in particolare il documento depositato il 24 luglio 2025, che reca la sottoscrizione del presidente dell'associazione), l'associazione sportiva resistente incaricò Parte_1 di svolgere l'attività di allenatrice per il periodo dal primo ottobre 2020 al 31 agosto 2021. Venne stabilito un compenso mensile forfettario di € 400,00 netti al mese, oltre a compensi orari predeterminati per attività aggiuntive (assistenza a bagnanti e lezioni di acqua fitness); venne, inoltre, previsto il rimborso di spese per viaggi connessi con l'attività oggetto delle prestazioni pattuite. Nella lettera d'incarico fu specificato che “l'attività sarà esercitata da Lei direttamente, senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia”. L'incarico venne rinnovato per il periodo dal primo settembre 2021 al 31 agosto 2022 (doc. 3, sempre depositato il 24 luglio 2025); le condizioni, anche economiche, rimasero le medesime, salvo il fatto che non furono più previste attività ulteriori rispetto a quella di istruttrice;
venne, inoltre, ribadita la natura autonoma dell'attività. Dalla documentazione bancaria (docc. 4/8) risulta, inoltre, che il rapporto, pur scaduto ad agosto 2022, continuò nel periodo successivo in assenza di incarico formale. In particolare, l'associazione sportiva resistente pagò alla ricorrente il corrispettivo pattuito di € 400,00 per il mese di settembre 2022; poi da ottobre 2022 a gennaio 2023 la somma mensile versata fu di € 500,00; infine, vennero pagati importi di € 600,00 imputati alle mensilità da febbraio 2023 al giugno 2023, nonché per il mese di settembre 2023, oltre a rimborsi di spese per manifestazioni dell'autunno 2023. La continuazione del rapporto è stata, inoltre, ammessa dalla presidente dell'associazione convenuta, P_
, nel momento in cui la ricorrente cominciò a chiedere il pagamento dei compensi che non le erano stati
[...] corrisposti. In particolare, nei messaggi whatsapp del 7 e del 12 dicembre 2023 (doc. 9), sollecitò il pagamento Parte_1 del compenso del precedente mese di ottobre;
la rappresentante della resistente assicurò l'adempimento entro , mentre espresse perplessità sulla possibilità di pagare entro il medesimo termine anche la mensilità di Pt_2 novembre. A seguito dell'intervento della procuratrice della ricorrente (doc. 10), , per conto dell'associazione, P_ con missiva del 5 febbraio 2024, ammise che stesse svolgendo l'attività di istruttrice anche per la Parte_1 stagione 2023/2024 in corso, evidenziando peraltro la natura autonoma delle prestazioni e rimanendo evasiva con riguardo al pagamento del dovuto. Infine, che la ricorrente abbia portato a termine l'incarico sino al giugno 2024 è dimostrato dalla documentazione, in possesso della ricorrente medesima, relativa agli eventi sportivi della primavera/estate di quell'anno (docc. sub 13).
2. La domanda di qualificazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata.
La ricorrente domanda in via principale che sia accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione resistente e che quest'ultima sia, conseguentemente, condannata a pagare le differenze retributive derivanti da tale qualificazione. Va, in proposito, ricordato che l'onere della prova degli indici di subordinazione è posto in capo al lavoratore, con la conseguenza che in caso di incertezza del quadro probatorio la domanda di chi chieda l'accertamento del vincolo di subordinazione deve essere respinta (v., tra le altre: Cass. n. 21028/2006 e Cass. n. 17160/2020). È stato, inoltre, più volte osservato come debba essere indagata l'effettiva volontà delle parti, tenendo presente anche la qualificazione formale data dalle medesime al rapporto, pur con la possibilità di superare il nome iuris attribuito al contratto qualora esso sia in contrasto con le concrete modalità di esecuzione del rapporto (v. Cass. n. 3200/2001, cui sono seguite successive conformi). Nel caso che ci occupa, come s'è visto, le lettere di conferimento dell'incarico sottolineano la natura autonoma del rapporto e la ricorrente non ha mai invocato istituti tipici del lavoro subordinato (es.: malattia, ferie), lamentando per la prima volta il mancato pagamento dei contributi previdenziali solo con l'intervento della procuratrice legale, dopo che l'associazione resistente era morosa nel pagamento del corrispettivo pattuito. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio la ricorrente non ha dedotto capitoli di prova adeguati a dimostrare la subordinazione, essendo del tutto insufficiente al riguardo il fatto che le ore di lezione fossero stabilite in orari predeterminati. Parimenti, non può costituire indice inequivoco della subordinazione la circostanza che la prestazione fosse eseguita nell'impianto natatorio gestito dalla resistente. Peraltro, la difesa della ricorrente ha altresì rinunciato ai capitoli dedotti. Infine, ma non per importanza, si deve osservare che il periodo per il quale la ricorrente domanda il pagamento del corrispettivo è quello a partire dall'ottobre 2023. Con riguardo alla stagione 2023/2024 è dunque applicabile il D. L.vo n. 36/2021 entrato in vigore, per la parte che qui interessa, il 5 settembre 2023, che espressamente dispone, al secondo comma dell'art. 28: “Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. Poiché è pacifico che sia associazione sportiva dilettantistica, iscritta alla Federazione CP_1
Nazionale (v. doc. 1) e considerando che la stessa ricorrente ha evidenziato di aver lavorato per sole quattro ore settimanali, la qualificazione del rapporto come di prestazione autonoma per la stagione di cui si tratta risulta del tutto rispondente alla disciplina legislativa. Per tutte le ragioni sin qui esposte la domanda in esame deve essere respinta, dovendo ravvedersi tra le parti un rapporto di collaborazione e non di subordinazione.
3. Il credito della ricorrente.
Si è visto che i documenti bancari attestano versamenti a favore di , ognuno dell'importo di € Parte_1
600,00, per le mensilità da febbraio a giugno 2023 e per settembre 2023; i bonifici indicano espressamente, quale causale, il compenso per il mese di riferimento (citati docc. sub 6). Deve quindi ritenersi dimostrato che l'incarico per la stagione 2023/2024, non formalizzato per iscritto ma dimostrato dagli elementi indicati nel paragrafo 1 che precede, prevedesse il compenso mensile di € 600,00. Ne deriva che risulta dovuto dall'associazione resistente alla resistente il complessivo importo di € 5.400,00, per le nove mensilità da ottobre 2023 a giugno 2024. Infatti, non solo , decidendo di non costituirsi, CP_1 non ha dimostrato di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, ma addirittura la morosità risulta sostanzialmente ammessa nella citata missiva di risposta alla procuratrice della ricorrente (doc. 11). Deve quindi essere accolta la domanda, svolta in via subordinata, dalla ricorrente, di condanna dell'associazione sportiva resistente al pagamento del predetto importo, con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
4. La responsabilità solidale di . P_
Dai documenti allegati al ricorso (in particolare le lettere con carta intestata dell'associazione resistente) risulta che non ha adottato una forma societaria né imprenditoriale e deve, pertanto essere qualificata CP_1 quale associazione non riconosciuta. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 38 c.c. è responsabile, in solido con il fondo dell'associazione, chi ha rappresentato l'associazione stessa nei rapporti con la ricorrente. In particolare, sulla base dei documenti già esaminati, risulta non solo che è stata la rappresentante legale dell'associazione e tale si è P_ qualificata verso i terzi (v., in particolare, doc. 11), ma anche che ha contratto il vincolo di collaborazione con la ricorrente per il periodo cui si riferiscono le domande oggetto di lite. Deve, quindi, essere accolta la domanda di volta alla condanna non solo dell'associazione Parte_1 resistente, ma altresì di , alla quale il ricorso è stato notificato non solo quale rappresentante P_ dell'associazione medesima, bensì anche in proprio.
5. Le spese di lite.
Il rigetto della domanda di qualificazione del rapporto come di natura subordinata impone la compensazione per un mezzo delle spese di lite;
la restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza. Tale quota viene liquidata - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale, con impegno difensivo piuttosto semplice in ragione della contumacia della resistente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 4 novembre 2024, disattesa ogni altra conclusione: 1) condanna le resistenti e in solido tra loro a pagare alla Controparte_1 P_ ricorrente la somma di € 5.400,00, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti al saldo;
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna le resistenti e Controparte_1
in solido a rifondere alla ricorrente la restante quota, che liquida in € 1.347,50 per compensi e P_ in € 24,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 4 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani