Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 294/2025 promosso da:
( ), nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] ad [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Marina Magistrelli, per delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”;
CONCLUSIONI:
“1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento e residenza presso la sig.ra Parte_1
2) Tenuto conto dell'età dei minori (5 e 2 anni) e che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa con previsione di turni mensili, i genitori convengono di comune accordo che il sig. CP_1 possa stare con i minori presso l'abitazione materna o presso la propria abitazione riportando i minori dalla madre entro le ore 21.30, salvo diverso accordo tra genitori.
I genitori concorderanno mensilmente i giorni e l'orario in cui il padre terrà i minori tenendo conto dei turni di lavoro di ciascuno.
- 1 -
Fino al 1° gennaio 2027 (quando i figli avranno 7 e 5 anni), il sig. potrà tenere con sé i CP_1 bambini a weekend alternati, il sabato e la domenica, senza pernotto, andando a prenderli la mattina del sabato alle ore 9.00 e riportandoli a casa la sera alle ore 20.30 per poi riprenderli la mattina successiva alle ore 9.00 e riportandoli la sera alle ore 20.30.
Nella settimana in cui il padre terrà con sé i bambini nel weekend, il sig. trascorrerà CP_1 con i bambini anche un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30; la settimana in cui non avrà con sé i minori al weekend, il padre trascorrerà con i bambini tre pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì, giovedì e venerdì) dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30.
Durante il periodo natalizio, i genitori trascorreranno con i minori 6 giorni non consecutivi ciascuno da concordare entro il 6 dicembre di ogni anno;
alternate fra i genitori saranno le festività della Vigilia di Natale, del giorno di Natale e di S. Stefano nonché il 31 dicembre ed il 1° dell'anno.
Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Pasqua ed il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo, alternandosi negli anni. Durante il periodo estivo non scolastico, il padre terrà con sé i figli per 15 giorni non consecutivi, dalla mattina alle ore 8.30 fino alla sera alle ore 20.30, previo accordo con la madre.
Dal 1° gennaio 2027, le modalità di visita di cui sopra potranno essere riviste previo accordo tra genitori.
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento dei CP_1 Parte_1 minori, l'importo di euro 500,00 (250,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra cifra che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici Parte_1
ISTAT; Dal 1° gennaio 2027, detta cifra verrà rivalutata in melius.
4) Le spese di natura straordinaria concernente i figli, come descritte e stabilite secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona, che le parti danno per conosciuto e da considerarsi parte integrante del presente atto, saranno regolate tra i genitori al 50% ciascuno, con liquidazione reciproca entro il mese successivo;
le eventuali detrazioni per le spese straordinarie verranno divise fra le parti in ragione della ripartizione prevista al punto 4).
5) l'assegno universale Inps ovvero eventuale altra misura di sostegno secondo le normative che potrebbero trovare applicazione in futuro, è interamente attribuito alla Sig.ra Parte_1
[...]
6) I genitori si rilasciano autorizzazione per il rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio anche per i figli e .” Per_1 Per_2
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli Per_3
(Ancona, 26/06/2019) e (Ancona, 22/11/2022), e che negli ultimi
[...] Persona_4 tempi sono venuti a mancare i presupposti per la prosecuzione della loro convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
- 2 - 2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale, in data 11/04/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, in favore dei quali è stato stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente con i minori, adeguato alle esigenze dei figli e corrispondente alle risorse economiche dell'obbligato.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. e, prima ancora, la stessa possibilità, di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori in considerazione della loro tenerissima età; ad ogni buon conto le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (sempre in ragione della tenera età dei minori ,si giustifica la regolamentazione del diritto di visita paterno quale genitore non collocatario, diritto di visita che, peraltro, deve tener conto anche dei turni lavorativi del padre), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldes
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