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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2120 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Bernardo Daniele C.F._1
Petruso; appellante
CONTRO
[... P.Iva: e Controparte_1 P.IVA_1
C.F: n. rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Paolo Mazzola;
appellate
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa. Ammettere in rito il presente appello e facendovi diritto nel merito, in accoglimento del presente atto di appello riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 2121/2022 emessa dal Tribunale di Palermo Sezione III Civile - in persona del Giudice D.ssa 2
Giorgia Lenzi in data 18.05.2022, depositata in Cancelleria in data 18.05.2022, non notificata al sottoscritto procuratore, che ha definito la causa civile iscritta al
n. R.G. 8667/2017. Accogliere tutte le domande formulate dal Sig.
[...]
in prime cure e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e difesa. Accertare l'esatta ricostruzione quantitativa e temporale dei consumi medi di energia elettrica effettuati e dovuti dal sig. Parte_1
per la propria utenza sita in Partinico (PA) nella Contrada Margi
[...]
Sottana s.n., giusto contratto di fornitura che attribuiva numero cliente
922785830, POD IT001E922785830. Ritenere e dichiarare illegittima la
[... ricostruzione dei consumi effettuata da (oggi Controparte_3
pari a 28.037 kWh e la consequenziale fattura n. Controparte_2
82436290010062A del 24.10.2016 emessa dal Controparte_1 dell'importo di € 6.761,22, sulla base della ricostruzione effettuata. Rideterminare la ricostruzione dei consumi nei limiti di un consumo medio di circa 9,50 kWh al giorno, in relazione al periodo contestato, per un importo complessivo ancora dovuto pari ad € 1.957,11 e, in subordine, ridurla alla luce di quanto verrà accertato, previa ricostruzione, dal nominando C.T.U.”
Conclusioni per le società appellate: “si conclude come in Comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/03/2023 alla quale integralmente ci si riporta e nella quale si insiste, contestando l'atto di appello avversario perché radicalmente infondato sia in fatto che in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 2121 del 18 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, nel rigettare la domanda di accertamento negativo proposta da nei Parte_1 confronti di (ora e di Controparte_3 Controparte_2 [...]
(ora nel prosieguo Controparte_4 Controparte_1 anche solo , dichiarava che la ricostruzione effettuata dalla prima di tali CP_5 società in conseguenza dell'accertamento, in data 22.4.2016, di un prelievo fraudolento di energia elettrica in favore dell'immobile dell'attore sito in Contrada 3
Margi Sottana s.n.c. del Comune di Partinico, aveva correttamente quantificato in
28.037 Kwh i relativi consumi e che, pertanto, al netto di quanto corrisposto dall'attore nelle more del giudizio, il residuo debito del era pari ad euro Pt_1
4.804,11; condannava quest'ultimo a rifondere alle controparti le spese di lite e poneva a suo carico in via definitiva il costo della c.t.u. espletata in corso di causa.
Il Cortese ha interposto appello formulando le conclusioni in epigrafe trascritte;
ha lamentato l'insufficienza motivazionale della suddetta decisione la quale, recependo pedissequamente le conclusioni del c.t.u., il commercialista dott.
non aveva tenuto in alcun modo conto dei rilievi critici avanzati dal CP_6 proprio c.t.p., ing. , in relazione ai dati fattuali e alle prescrizioni Persona_1 regolamentari da valorizzare per la ricostruzione del consumo abusivo;
ha chiesto, occorrendo, la rinnovazione dell'accertamento tecnico con la nomina di un ausiliario munito delle necessarie competenze specialistiche.
Hanno resistito le due compagnie elettriche, costituendosi con atti separati ma col patrocinio del medesimo difensore, istando per il rigetto del gravame.
La causa, ri- assegnata alla intestata Sezione, è stata posta in decisione in data
5 febbraio 2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*********************
La fattura contestata dal , la n.ro 82436290010062A del 24.10.2016, è Pt_1 stata emessa da per l'importo di € 6.761,22 sulla Controparte_1 scorta della ricostruzione dei consumi non regolarmente contabilizzati (stimati in
28.037 kwh) effettuata da e nasce dagli esiti della Controparte_3 verifica effettuata il 22.4.2016 dai tecnici di tale ultima società sulla fornitura ad uso domestico intestata all'appellante e posta a servizio del villino sopra indicato.
All'esito del controllo, svoltosi alla presenza del e con l'assistenza di Pt_1 personale dell'Arma, veniva accertato un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica generale mediante due coppie di cavetti collegati alla presa di alimentazione del contatore;
quest'ultimo non presentava, invece, segni di manomissione o malfunzionamento (veniva registrato un “errore nella misura entro la norma”) e, pertanto, non veniva rimosso (v. verbale in atti). 4
La controversia tra le parti non attiene alle risultanze di tale sopralluogo né alla imputazione all'attore del consumo non contabilizzato dal gruppo di misura, ma solo alla ricostruzione del relativo ammontare che la società distributrice ha quantificato secondo il criterio della potenza massima tecnicamente prelevabile in relazione alla sezione dei cavi utilizzati per l'allaccio abusivo (7,8 kWh) per 900 ore annue di utilizzo (secondo la tabella di unificazione approvata dalla
[...]
) e in relazione al periodo compreso tra la data di attivazione della CP_7 fornitura (23.4.2012) e la data della verifica.
Lamenta in sintesi l'appellante, richiamando i rilievi del proprio c.t.p.: 1) che tale criterio, seppur ritenuto corretto dal c.t.u., presuppone una condizione di consumo “limite” che non si attaglia all'effettivo profilo dei consumi dell'utenza de qua e ai limiti prestazionali del correlato impianto elettrico;
2) che esso si discosta da quanto stabilito nel caso di malfunzionamento del contatore dalla delibera
200/1999 dell'ARERA - con previsione da intendersi applicabile, in virtù di una interpretazione che tenga conto del richiamo ad essa successivamente compiuto dall'allegato A del Testo Integrato Misura Elettrica TIME 2016-2019, a tutti i tipi di
“prelievo irregolare” - la quale, da un lato, imponeva di valutare i consumi
“storici” della utenza, dall'altro lato limitava la ricostruzione all'anno antecedente alla verifica, 3) che il c.t.u., privo delle necessarie competenze specialistiche e che non aveva neppure provveduto a recarsi presso l'immobile, aveva ingiustificatamente negato attendibilità alla ricostruzione proposta dal proprio c.t.p. sulla base del dispendio elettrico degli apparecchi energivori presenti nell'immobile e nelle relative pertinenze, sulla scorta della quale era stato stimato un consumo supplementare di 3.469 kWh annui, corrispondenti all'importo di euro 1.957,11, che era stato versato nel corso del giudizio.
Le appellate, di contro, ribadiscono la correttezza del criterio utilizzato per la fatturazione del consumo indebito, rimarcando come esso, pur essendo necessariamente presuntivo, si basa su un dato oggettivo;
rimarcano la non applicabilità alla ipotesi di condotta fraudolenta della disciplina della AGERA richiamata dalla controparte.
L'appello è fondato nei termini che si diranno. 5
Deve innanzitutto escludersi, in ciò condividendosi le argomentazioni sviluppate dalle società appellate, che operino nel caso in esame le prescrizioni dettate dalla delibera n.200/99 sopra citata e, in particolare, il limite temporale di calcolo a ritroso previsto dall'art.10.2 di tale provvedimento (365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica). Tale previsione, infatti, per come anche richiamata dall'allegato A del Testo Integrato Misura Elettrica TIME 2016-2019 - il quale, come evidenziato già dal c.t.u. è entrato in vigore in epoca successiva alla verifica - afferisce pur sempre a prelievi irregolari riconducibili a malfunzionamenti del contatore e non a condotte fraudolente e si ricollega al generale obbligo gravante sul distributore di procedere ad un controllo almeno annuale dell'apparecchio di misura proprio allo scopo di prevenirne possibili guasti accidentali.
Esclusa l'operatività della suddetta limitazione temporale, il periodo di durata del prelievo abusivo considerato nella ricostruzione effettuata dalle società appellate, fatto coincidere con l'attivazione della fornitura, appare ragionevole, tenuto conto, anche alla luce del principio di vicinanza della prova, che l'appellante non ha allegato né fornito elementi per stabilire altrimenti la data di esecuzione dell'allaccio diretto né ha curato la produzione di tutte le bollette pagate in tale quadriennio– avendone versato in giudizio solo un esiguo numero – così da consentire l'emersione di una improvvisa e stabile riduzione degli importi fatturati tale da fare ragionevolmente collocare in tale frangente l'epoca di inizio della condotta illecita.
Non appare tuttavia condivisibile il criterio utilizzato per la quantificazione dell'energia abusivamente prelevata.
Va premesso che nei casi in cui la omessa registrazione dei consumi è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente, “la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, 6
quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cass. nr. 13605 del 2019).
Nella vicenda in esame, pur nella evidente inutilizzabilità del riferimento ai
“consumi storici”, essendo stato attuato un prelievo che ha del tutto bypassato il contatore, il calcolo effettuato in base alla “potenza massima prelevabile”, che, come chiarito dal c.t.u., si basa sul “massimo valore di potenza che può transitare sulla sezione del cavo di allaccio abusivo” (pag. 6 della relazione peritale), mal si concilia con alcuni dati di valutazione non trascurabili.
Innanzitutto, nel verbale della verifica, certamente avvenuta “a sorpresa”, non viene dato atto di utilizzi anomali del prelievo proveniente dall'allaccio illecito, che deve quindi ritenersi che si innestava pur sempre nella rete di distribuzione interna della utenza domestica dell'edificio, costituito da un villino con adiacente locale-deposito (v. i rilievi fotografici versati in giudizio) il quale godeva comunque, nel medesimo periodo, del prelievo “regolare” (contabilizzato per complessivi 8079 kWh).
Sotto altro profilo, e ribadendo, in base al principio di diritto sopra richiamato, come gravi comunque sulla società fornitrice l'onere della prova, non può non valutarsi, in senso negativo rispetto all'utilizzo del criterio “limite”, il rilievo, mosso dall'appellante, circa il fatto che nel suddetto verbale non venne curata la descrizione, quantomeno sommaria, degli apparecchi energivori presenti sui luoghi né della portata dell'interruttore in cui si innestavano i cavi abusivi.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la stima effettuata dal c.t.p. dell'appellante nella relazione datata 11.1.2017, allegata già all'atto di citazione introduttivo del presente processo, basata sul dispendio energetico medio degli utilizzatori rinvenuti nell'abitazione - per un totale di 3.469 kWh corrispondenti al debito supplementare di euro 1.957,11 - si fondi su un criterio più affidabile ed aderente ai dati indicati.
In conclusione, il debito del per il prelievo abusivo oggetto della fattura Pt_1 sopra menzionata va rideterminato in euro 1.957,11, somma che, come detto, 7
risulta essere già stata corrisposta alla società creditrice (v. il bonifico effettuato a favore di S.E.N. il 14.11.2017).
L'esito finale del giudizio impone una nuova e unitaria regolamentazione delle spese del giudizio le quali, in considerazione del fatto che il pagamento della suddetta somma è avvenuto solo in corso di causa, giustifica una compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra tutte le parti, tenendo anche conto della posizione difensiva unitaria tenuta da entrambe le società odierne appellate.
Va invece mantenuta ferma, in base al principio di causalità, la statuizione che ha posto a carico del Cortese il costo della c.t.u., risultata comunque utile per dirimere alcuni punti controversi della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 2121/22 resa dal Tribunale di Palermo il 18 maggio 2022, appellata da;
Parte_1
- accerta che il debito del Cortese per il prelievo abusivo di energia elettrica già oggetto della fattura n.ro 82436290010062A emessa il 24.10.2016 da
[...]
ammontava ad euro 1.957,11; Controparte_1 compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto.
Compensa tra le parti anche le spese di lite del presente grado.
Palermo, 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rossana Guzzo Dr. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2120 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Bernardo Daniele C.F._1
Petruso; appellante
CONTRO
[... P.Iva: e Controparte_1 P.IVA_1
C.F: n. rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Paolo Mazzola;
appellate
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa. Ammettere in rito il presente appello e facendovi diritto nel merito, in accoglimento del presente atto di appello riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 2121/2022 emessa dal Tribunale di Palermo Sezione III Civile - in persona del Giudice D.ssa 2
Giorgia Lenzi in data 18.05.2022, depositata in Cancelleria in data 18.05.2022, non notificata al sottoscritto procuratore, che ha definito la causa civile iscritta al
n. R.G. 8667/2017. Accogliere tutte le domande formulate dal Sig.
[...]
in prime cure e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e difesa. Accertare l'esatta ricostruzione quantitativa e temporale dei consumi medi di energia elettrica effettuati e dovuti dal sig. Parte_1
per la propria utenza sita in Partinico (PA) nella Contrada Margi
[...]
Sottana s.n., giusto contratto di fornitura che attribuiva numero cliente
922785830, POD IT001E922785830. Ritenere e dichiarare illegittima la
[... ricostruzione dei consumi effettuata da (oggi Controparte_3
pari a 28.037 kWh e la consequenziale fattura n. Controparte_2
82436290010062A del 24.10.2016 emessa dal Controparte_1 dell'importo di € 6.761,22, sulla base della ricostruzione effettuata. Rideterminare la ricostruzione dei consumi nei limiti di un consumo medio di circa 9,50 kWh al giorno, in relazione al periodo contestato, per un importo complessivo ancora dovuto pari ad € 1.957,11 e, in subordine, ridurla alla luce di quanto verrà accertato, previa ricostruzione, dal nominando C.T.U.”
Conclusioni per le società appellate: “si conclude come in Comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/03/2023 alla quale integralmente ci si riporta e nella quale si insiste, contestando l'atto di appello avversario perché radicalmente infondato sia in fatto che in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 2121 del 18 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, nel rigettare la domanda di accertamento negativo proposta da nei Parte_1 confronti di (ora e di Controparte_3 Controparte_2 [...]
(ora nel prosieguo Controparte_4 Controparte_1 anche solo , dichiarava che la ricostruzione effettuata dalla prima di tali CP_5 società in conseguenza dell'accertamento, in data 22.4.2016, di un prelievo fraudolento di energia elettrica in favore dell'immobile dell'attore sito in Contrada 3
Margi Sottana s.n.c. del Comune di Partinico, aveva correttamente quantificato in
28.037 Kwh i relativi consumi e che, pertanto, al netto di quanto corrisposto dall'attore nelle more del giudizio, il residuo debito del era pari ad euro Pt_1
4.804,11; condannava quest'ultimo a rifondere alle controparti le spese di lite e poneva a suo carico in via definitiva il costo della c.t.u. espletata in corso di causa.
Il Cortese ha interposto appello formulando le conclusioni in epigrafe trascritte;
ha lamentato l'insufficienza motivazionale della suddetta decisione la quale, recependo pedissequamente le conclusioni del c.t.u., il commercialista dott.
non aveva tenuto in alcun modo conto dei rilievi critici avanzati dal CP_6 proprio c.t.p., ing. , in relazione ai dati fattuali e alle prescrizioni Persona_1 regolamentari da valorizzare per la ricostruzione del consumo abusivo;
ha chiesto, occorrendo, la rinnovazione dell'accertamento tecnico con la nomina di un ausiliario munito delle necessarie competenze specialistiche.
Hanno resistito le due compagnie elettriche, costituendosi con atti separati ma col patrocinio del medesimo difensore, istando per il rigetto del gravame.
La causa, ri- assegnata alla intestata Sezione, è stata posta in decisione in data
5 febbraio 2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*********************
La fattura contestata dal , la n.ro 82436290010062A del 24.10.2016, è Pt_1 stata emessa da per l'importo di € 6.761,22 sulla Controparte_1 scorta della ricostruzione dei consumi non regolarmente contabilizzati (stimati in
28.037 kwh) effettuata da e nasce dagli esiti della Controparte_3 verifica effettuata il 22.4.2016 dai tecnici di tale ultima società sulla fornitura ad uso domestico intestata all'appellante e posta a servizio del villino sopra indicato.
All'esito del controllo, svoltosi alla presenza del e con l'assistenza di Pt_1 personale dell'Arma, veniva accertato un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica generale mediante due coppie di cavetti collegati alla presa di alimentazione del contatore;
quest'ultimo non presentava, invece, segni di manomissione o malfunzionamento (veniva registrato un “errore nella misura entro la norma”) e, pertanto, non veniva rimosso (v. verbale in atti). 4
La controversia tra le parti non attiene alle risultanze di tale sopralluogo né alla imputazione all'attore del consumo non contabilizzato dal gruppo di misura, ma solo alla ricostruzione del relativo ammontare che la società distributrice ha quantificato secondo il criterio della potenza massima tecnicamente prelevabile in relazione alla sezione dei cavi utilizzati per l'allaccio abusivo (7,8 kWh) per 900 ore annue di utilizzo (secondo la tabella di unificazione approvata dalla
[...]
) e in relazione al periodo compreso tra la data di attivazione della CP_7 fornitura (23.4.2012) e la data della verifica.
Lamenta in sintesi l'appellante, richiamando i rilievi del proprio c.t.p.: 1) che tale criterio, seppur ritenuto corretto dal c.t.u., presuppone una condizione di consumo “limite” che non si attaglia all'effettivo profilo dei consumi dell'utenza de qua e ai limiti prestazionali del correlato impianto elettrico;
2) che esso si discosta da quanto stabilito nel caso di malfunzionamento del contatore dalla delibera
200/1999 dell'ARERA - con previsione da intendersi applicabile, in virtù di una interpretazione che tenga conto del richiamo ad essa successivamente compiuto dall'allegato A del Testo Integrato Misura Elettrica TIME 2016-2019, a tutti i tipi di
“prelievo irregolare” - la quale, da un lato, imponeva di valutare i consumi
“storici” della utenza, dall'altro lato limitava la ricostruzione all'anno antecedente alla verifica, 3) che il c.t.u., privo delle necessarie competenze specialistiche e che non aveva neppure provveduto a recarsi presso l'immobile, aveva ingiustificatamente negato attendibilità alla ricostruzione proposta dal proprio c.t.p. sulla base del dispendio elettrico degli apparecchi energivori presenti nell'immobile e nelle relative pertinenze, sulla scorta della quale era stato stimato un consumo supplementare di 3.469 kWh annui, corrispondenti all'importo di euro 1.957,11, che era stato versato nel corso del giudizio.
Le appellate, di contro, ribadiscono la correttezza del criterio utilizzato per la fatturazione del consumo indebito, rimarcando come esso, pur essendo necessariamente presuntivo, si basa su un dato oggettivo;
rimarcano la non applicabilità alla ipotesi di condotta fraudolenta della disciplina della AGERA richiamata dalla controparte.
L'appello è fondato nei termini che si diranno. 5
Deve innanzitutto escludersi, in ciò condividendosi le argomentazioni sviluppate dalle società appellate, che operino nel caso in esame le prescrizioni dettate dalla delibera n.200/99 sopra citata e, in particolare, il limite temporale di calcolo a ritroso previsto dall'art.10.2 di tale provvedimento (365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica). Tale previsione, infatti, per come anche richiamata dall'allegato A del Testo Integrato Misura Elettrica TIME 2016-2019 - il quale, come evidenziato già dal c.t.u. è entrato in vigore in epoca successiva alla verifica - afferisce pur sempre a prelievi irregolari riconducibili a malfunzionamenti del contatore e non a condotte fraudolente e si ricollega al generale obbligo gravante sul distributore di procedere ad un controllo almeno annuale dell'apparecchio di misura proprio allo scopo di prevenirne possibili guasti accidentali.
Esclusa l'operatività della suddetta limitazione temporale, il periodo di durata del prelievo abusivo considerato nella ricostruzione effettuata dalle società appellate, fatto coincidere con l'attivazione della fornitura, appare ragionevole, tenuto conto, anche alla luce del principio di vicinanza della prova, che l'appellante non ha allegato né fornito elementi per stabilire altrimenti la data di esecuzione dell'allaccio diretto né ha curato la produzione di tutte le bollette pagate in tale quadriennio– avendone versato in giudizio solo un esiguo numero – così da consentire l'emersione di una improvvisa e stabile riduzione degli importi fatturati tale da fare ragionevolmente collocare in tale frangente l'epoca di inizio della condotta illecita.
Non appare tuttavia condivisibile il criterio utilizzato per la quantificazione dell'energia abusivamente prelevata.
Va premesso che nei casi in cui la omessa registrazione dei consumi è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente, “la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, 6
quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cass. nr. 13605 del 2019).
Nella vicenda in esame, pur nella evidente inutilizzabilità del riferimento ai
“consumi storici”, essendo stato attuato un prelievo che ha del tutto bypassato il contatore, il calcolo effettuato in base alla “potenza massima prelevabile”, che, come chiarito dal c.t.u., si basa sul “massimo valore di potenza che può transitare sulla sezione del cavo di allaccio abusivo” (pag. 6 della relazione peritale), mal si concilia con alcuni dati di valutazione non trascurabili.
Innanzitutto, nel verbale della verifica, certamente avvenuta “a sorpresa”, non viene dato atto di utilizzi anomali del prelievo proveniente dall'allaccio illecito, che deve quindi ritenersi che si innestava pur sempre nella rete di distribuzione interna della utenza domestica dell'edificio, costituito da un villino con adiacente locale-deposito (v. i rilievi fotografici versati in giudizio) il quale godeva comunque, nel medesimo periodo, del prelievo “regolare” (contabilizzato per complessivi 8079 kWh).
Sotto altro profilo, e ribadendo, in base al principio di diritto sopra richiamato, come gravi comunque sulla società fornitrice l'onere della prova, non può non valutarsi, in senso negativo rispetto all'utilizzo del criterio “limite”, il rilievo, mosso dall'appellante, circa il fatto che nel suddetto verbale non venne curata la descrizione, quantomeno sommaria, degli apparecchi energivori presenti sui luoghi né della portata dell'interruttore in cui si innestavano i cavi abusivi.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la stima effettuata dal c.t.p. dell'appellante nella relazione datata 11.1.2017, allegata già all'atto di citazione introduttivo del presente processo, basata sul dispendio energetico medio degli utilizzatori rinvenuti nell'abitazione - per un totale di 3.469 kWh corrispondenti al debito supplementare di euro 1.957,11 - si fondi su un criterio più affidabile ed aderente ai dati indicati.
In conclusione, il debito del per il prelievo abusivo oggetto della fattura Pt_1 sopra menzionata va rideterminato in euro 1.957,11, somma che, come detto, 7
risulta essere già stata corrisposta alla società creditrice (v. il bonifico effettuato a favore di S.E.N. il 14.11.2017).
L'esito finale del giudizio impone una nuova e unitaria regolamentazione delle spese del giudizio le quali, in considerazione del fatto che il pagamento della suddetta somma è avvenuto solo in corso di causa, giustifica una compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra tutte le parti, tenendo anche conto della posizione difensiva unitaria tenuta da entrambe le società odierne appellate.
Va invece mantenuta ferma, in base al principio di causalità, la statuizione che ha posto a carico del Cortese il costo della c.t.u., risultata comunque utile per dirimere alcuni punti controversi della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 2121/22 resa dal Tribunale di Palermo il 18 maggio 2022, appellata da;
Parte_1
- accerta che il debito del Cortese per il prelievo abusivo di energia elettrica già oggetto della fattura n.ro 82436290010062A emessa il 24.10.2016 da
[...]
ammontava ad euro 1.957,11; Controparte_1 compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto.
Compensa tra le parti anche le spese di lite del presente grado.
Palermo, 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rossana Guzzo Dr. Giuseppe Lupo