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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 1761/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. ID AN - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 17/09/2021, promossa con atto di citazione da
” (P.IVA: corrente in Arcade (TV) – Via Parte_1 P.IVA_1
XI Febbraio n. 8, in persona del suo Presidente del C.d.A. nonché legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra del Giudice CP_1
(C.F.: del Foro di Treviso (PEC: CodiceFiscale_1
– Fax 0422/410843), con domicilio eletto presso e Email_1 nello studio della stessa in Treviso – P.zza Ancilotto n. 8 appellante/appellato in via incidentale/opponente in primo grado contro
(C.F. ) nata a [...] l'8 luglio Controparte_2 C.F._2
1946, e residente a [...];
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3 residente a [...];
(C.F. ) nata a [...] il 5 gennaio Parte_3 C.F._4
1972, e residente a [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._5
e residente a [...]; nella loro qualità di eredi di (C.F. ) nato Persona_1 C.F._6
a Padova il 17 settembre 1943 e deceduto in data 4 novembre 2021, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Zoccarato del foro di Treviso, (C.F. ), ed C.F._7 elettivamente domiciliati presso il suo studio a Treviso, via Monterumici n. 8, fax:
-1- 0422582513, Pec: Email_2 appellato/appellante in via incidentale/ricorrente in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 254/2021 del Tribunale di Treviso, a definizione della causa civile RG 7308/2019, pubblicata il 10/02/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante/appellata in via incidentale:
“Fermo il rigetto delle domande tutte ex adverso di cui all'appello incidentale, accogliersi il presente Appello e – in parziale riforma della sentenza n. 234/ 2021 resa dal Tribunale di Treviso – G.U dott.ssa Susanna Menegazzi in data 10.02.2021, pubblicata in pari data
- ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione respinta, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta avanti il Giudice di Prime Cure, così disporre nel Merito
- Accertato e dichiarato che, a seguito della non corretta esecuzione dell'incarico conferito, e quindi per le ragioni tutte di cui in atti, statuite in sentenza, la ditta “
[...]
” ha subito un rilevante danno economico quantificabile in euro 250.000,00, Parte_5 quale lucro cessante e danno emergente, condannarsi la ditta “ ”, in Persona_1 persona del suo titolare, a corrispondere alla stessa detto importo o quella diversa somma, maggiore o inferiore che dovesse risultare di debenza all'esito del presente giudizio, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo;
- Accertata e dichiarata la soccombenza – valutato anche l'esito del procedimento di
ATP - della ditta “ “nel radicato giudizio di opposizione a decreto Persona_1 ingiuntivo e di cui alla sentenza oggetto di gravame, in riforma del capo 4 ) di detta pronuncia, condannarsi la stessa alla refusione integrale, in favore della ditta “
[...]
” , delle spese della causa di primo grado, secondo la nota spese in Parte_1 allora allegata o in quella diversa somma, o percentuale, maggiore o inferiore che dovesse risultare di giustizia all'esito del presente giudizio.
Spese e compensi rifusi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
In denegata e non creduta ipotesi che la Corte adita non ritenga la pretesa di cui alla svolta domanda riconvenzionale provata già nel corso del giudizio di , a sensi Parte_6
-2- e per gli effetti tutti di cui all'art. 115 , 1° co c.p.c. si chiede sia dato ingresso, in questa sede, in parte qua all'istruttoria, non espletata nel giudizio di primo grado e pertanto
A) Si chiede ammissione di prova orale, per testi, sui seguenti capitoli (di cui si mantiene la numerazione originaria per maggior semplicità di verifica):
1) “Vero che il macchinario oggetto di causa garantiva, in quanto automatico, il ciclo completo della produzione del “ frattone”, dal lavaggio del nastro ( materia prima ) all'applicazione del film protettivo al pezzo finito, nel mentre l'attività del dipendente era limitata ad avviare la macchina e a ritirare il semilavorato finito”
2)“Vero che, all'esito del ciclo produttivo, realizzato dal macchinario oggetto di causa e di cui al cap. 1), il prodotto risultava finito e pronto per la successiva fase di assemblaggio”
3) “Vero che, a regime, il macchinario di cui è causa garantiva la produzione, a seconda dell'articolo e della misura, della quantità di pezzi rappresentata nel doc. 12) che al teste si rammostra”
4) “Vero che gli altri macchinari utilizzati dalla ditta “ “ per la Parte_1 realizzazione di “ TT”, erano privi delle caratteristiche di cui alla macchina oggetto di causa in quanto prevedono più cicli di lavorazione e l'impiego di 5/ 6 dipendenti”
7) “Vero che, affidato l'incarico della riparazione, nel gennaio 2017, alla ditta “ Per_1
”, ad aprile 2017 il macchinario era ancora inutilizzabile, nonostante gli
[...] interventi posti in essere dai tecnici di questa”
12) “Vero che la ditta “ ” ebbe a fornire, a proprie spese, alla Parte_1 ditta “ ”, per le prove di lavorazione Kg. 380 di acciaio, da questa in Persona_1 toto utilizzato, con una spesa di euro 806,66 (euro 1,74 X 380) come da doc. 13) allegato al fascicolo di primo grado che al teste si rammostra”
13) “Vero che la ditta ” riportò la macchina presso la Committente in Persona_1 data 13.12.2017, ma modificata nelle sue parti elettriche, con cavi nuovi posti in modo disordinato e non fissati, con elementi non omologati. Il macchinario così modificato era privo di nuovo attestato di conformità, e privo del nuovo Manuale di uso e manutenzione, parte strutturale del macchinario stesso, reso necessario dagli interventi e modiche apportati”
16) “Vero che già nel dicembre 2017, immediatamente dopo la consegna, e prima della pausa natalizia, la ditta “ “mise in funzione il macchinario de Parte_1 quo, il quale presentò i vizi e difetti problemi di poi in larga parte denunciati in sede di
ATP, rivelandosi subito inadatto all'uso”
-3- 18) “Vero che alla ripresa lavorativa, in gennaio 2018, oltre a quanto riscontrato sub cap.
13) nel macchinario permanevano vizi e difetti tali da rendere irrealizzabile il ciclo produttivo, vizi nuovi e diversi rispetto a quelli per i quali era stato richiesto intervento della Ditta “ ”. Nello specifico il macchinario si arrestava nella fase di Persona_1 lavorazione, accartocciava il nastro, caricava un numero eccessivo di piolini che poi
“espelleva” con pericolo an-che per i lavoratori, non saldava correttamente i piolini rimasti, la fase di etichettatura non veniva realizzata o veniva realizzata non correttamente ectt.. il tutto come evidenziato e accertato in sede di ATP”
25) Vero che il macchinario rimase inattivo dal gennaio 2017 al 13.12.2017 in quanto oggetto dei lavori di ripristino ad opera della ditta “ ” e dal 14.12.2017 Persona_1 all'ottobre 2019 a causa della presenza di vizi e difetti, diversi rispetto a quelli per i quali era stato richiesto l'intervento della ditta , tali da comprometterne il Per_1 funzionamento, nonché poiché restituito non a privo delle certificazioni CP_3 necessarie e del Manuale d'uso e manutenzione”
26) Vero che la ditta “ ” nel detto periodo dovette utilizzare, per Parte_1 la produzione di “ TT” le altre macchine presenti in sede e di cui al cap. 4) con aggravio di costi di produzione, da giugno 2017 / maggio 2019, per circa euro
158.564,63, come riportato in doc. 12 che al teste si rammostra”
27) “Vero che la ditta “ ”, avuta la macchina in restituzione a dicembre Parte_1
2017, nel corso delle prove per il suo funzionamento, a causa dei vizi e difetti presenti, sopportò l'esborso di euro 1.84,80 per rottura n. 12 pezzi di pinze automatiche M4 AT1
Cod. 8450004, e di euro 1.132,05 per la rottura di n. 14 pinze automatiche M5 AT3 Dod.
8452004, come riportato in doc. 12 che al teste si rammostra”
28) “vero che il macchinario de quo, all'esito dell'ATP, fu oggetto di ripristino ad opera della ditta Eurogroup SPA di Silea (TV), la quale realizzò il lavoro in loco, nel termine di gg. 15 lavorativi e con una spesa di euro 40.890,00, come da doc. 14) . che al teste si rammostra, dalla quale dovranno essere defalcate le migliorie rappresentate dall'aggiunta di un asse, dei sensori di rilevamento, dall'inserimento dell'applicazione di pellicola protettiva su semilavorato”.
Si indicano a testi:
- Il Legale rappresentante di con sede in MedollaModena, o altra persona CP_4 da questi delegata, il quale potrà riferire in merito al cap. 12).
- Il sig. , il sig. , il sig. , la sig.ra Parte_7 CP_5 CP_6 Pt_8
[...]
[...]
[...]
B) Sulla scorta della dimessa documentazione atta a comprovare il lamentato danno per forzata inattività del macchinario de quo, e della assunta prova testimoniale si chiede
l'ammissione di CTU contabile, atta a quantificare il maggior costo di produzione dei TT , senza l'utilizzo del macchinario di cui è causa, dal giugno 2017 al maggio 2019 , periodo di inattività non contestato ex adverso
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso in quanto la Parte è decaduta dalla loro riproposizione non avendo ribadito la richiesta in sede di precisazioni delle conclusioni in Primo grado di Giudizio”
Per parte appellata/appellante in via incidentale:
“Nel merito
1. Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato;
rigettarsi conseguentemente tutte le domande avversarie.
2. Per le ragioni in atti, ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Treviso n. 254/2021, previa declaratoria di intervenuta decadenza dalla garanzia e comunque prescrizione dell'azione, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
condannarsi in ogni caso la a Controparte_7 corrispondere agli eredi del sig. la somma di € 51.240,00 oltre Persona_1 interessi di legge dal dovuto al saldo o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
3. Tenuto conto che la ditta ha provveduto a corrispondere le somme dovute in Per_1 forza della sentenza di primo grado – con esplicita riserva d'appello - per evitare
l'esecuzione forzata dopo la notifica dell'atto di precetto, condannarsi la a Parte_1 restituire quanto corrisposto, pari ad € 32.557,52 oltre ad interessi dal dovuto al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in atti, ed in particolare per
l'ammissione delle prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. che qui si intendono integralmente riprodotte.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto del tutto
-5- ininfluenti al fine del decidere.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con ricorso del 01.07.2019, la ditta “ ”, in persona del suo titolare, Persona_1
(di seguito “ ”), adiva il Tribunale di Treviso per sentir Persona_1 Per_1 condannare la ditta “ al pagamento in suo favore della Parte_1 somma di euro 51.240,00 – oltre interessi e spese della procedura – affermando di aver svolto nel corso del 2017 degli interventi tecnici e di sistemazione e riprogrammazione di una macchina saldatrice, commissionati dalla (di seguito Parte_1
“Pavan”).
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Treviso, la proponeva Pt_1 opposizione, eccependo che gli interventi commissionati alla non erano stati Per_1 effettuati a regola d'arte, avendo reso la macchina del tutto inadatta all'uso; perciò, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte e spiegava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni patiti.
La si costituiva in giudizio e chiedeva di respingersi l'opposizione. Per_1
2. Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 254/2021 del 10/02/2021, sulla scorta della relazione di c.t.u. espletata nel corso di un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto sussistente il lamentato inadempimento e ha conseguentemente pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della
, condannandola alla restituzione dell'acconto ricevuto, pari ad euro 18.000,00. Per_1
Il Tribunale ha dichiarato di non accogliere le altre domande di parte opponente aventi ad oggetto il costo per la riparazione della macchina e la perdita economica per aggravio di costi e da lucro cessante. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e condannato la alla rifusione in favore della delle spese inerenti all'a.t.p. Per_1 Pt_1
3. Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolato in tre motivi, Pt_1 contestando il rigetto della domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni, nonché il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
3.1. Con il primo motivo di appello censura l'erroneità della pronuncia, la violazione di legge, l'erronea valutazione/interpretazione della documentazione agli atti e dei mezzi di prova richiesti, l'omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e la carenza di pronuncia.
3.1.1. L'appellante deduce l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha
-6- motivato la reciproca soccombenza in punto di spese anche sulla base del non accoglimento della “domanda avente ad oggetto il costo per la riparazione della macchina, perché la macchina già non funzionava quando la chiese l'intervento Pt_1 del ”, posto che, in tesi, tale domanda non sarebbe mai stata formulata dalla Per_1 nel giudizio di primo grado. Argomenta che oggetto di contestazione nel giudizio Pt_1 di primo grado erano stati solamente i tempi di esecuzione delle opere della ditta
“ ”, superiori ad 11 mesi, i costi richiesti di cui al preventivo, per euro Persona_1
60.000,00 (netto IVA), superiori a quelli di mercato e la “non corretta, anzi devastante, opera” eseguita dalla , che aveva reso necessari interventi ulteriori volti non Per_1 solo al ripristino del PLC, ma anche alla sistemazione dei danni apportati dall'intervento imperito.
3.1.2. Sotto altro profilo, censura il mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto la perdita economica per aggravio di costi e di lucro cessante, motivato sul presupposto che mancasse “ogni utile documentazione sul punto”. Al riguardo, sostiene che il giudice non avrebbe considerato la relazione tecnica dell'ing. prodotta in Per_2 atti (doc. 12 in primo grado), denominata “quantificazione del danno”, nell'ambito della quale veniva messo in evidenza il maggior costo di produzione di ogni singolo pezzo realizzato, cagionato dall'utilizzo delle altre macchine disponibili presso la ditta - Pt_1 non dotate di automatismo – durante gli undici mesi di inattività forzosa del macchinario, dotato di automatismo, di cui era stata chiesta la riparazione alla , non Per_1 pervenuta tempestivamente. L'appellante ritiene che la avrebbe svolto in Per_1 comparsa di costituzione una contestazione solo generica e parziale della quantificazione del danno realizzata a mezzo della relazione tecnica, non assolvendo l'onere di specifica contestazione imposto dall'art. 115 c.p.c. Di conseguenza, il
Tribunale avrebbe errato nel non recepire nella decisione i fatti di cui alla relazione di quantificazione del danno alla stregua di fatti non contestati. Inoltre, lamenta la contraddittorietà della pronuncia del primo giudice nell'aver ritenuto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non supportata da prova in quanto - oltre a non considerare la relazione prodotta - il Tribunale non aveva dato ingresso alle richieste istruttorie formulate, segnatamente, di prova orale su specifici capitoli di prova e di c.t.u. contabile.
3.1.3. L'appellante deduce che, in assenza di statuizione nel dispositivo sulla svolta riconvenzionale, la pronuncia sarebbe priva di formale decisione sul punto.
-7- 3.2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della pronuncia, la violazione di legge, la carenza di istruttoria su un punto decisivo della controversia, la carenza di motivazione e la contraddittorietà della motivazione su un punto rilevante della controversia.
L'appellante censura la pronuncia del Tribunale per non aver dato ingresso alle istanze istruttorie formulate, né aver statuito sul mancato accoglimento delle stesse, in parte motiva o nel dispositivo. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello – ove la Corte non ritenga la pretesa di cui alla svolta domanda riconvenzionale provata ai sensi dell'art. 115, c. 1 c.p.c. – parte appellante chiede che venga dato corso all'istruttoria non assolta in primo grado, dando ingresso, sulla scorta delle risultanze documentali (doc. 12, fasc. primo grado), alla prova per tesi sui capp. 1),
2), 3), 4), 7), 12), 13), 16), 18), 25), 26), 27) e 28) come formulati in atti e ribaditi nel foglio di precisazione delle conclusioni del 10.02.21, nonché a c.t.u. contabile, atta a quantificare il maggior costo di produzione, senza l'utilizzo del macchinario di cui è causa, dal giugno 2017 al maggio 2019, periodo di inattività non contestato ex adverso.
3.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della pronuncia, la violazione di legge e l'erronea valutazione/interpretazione delle risultanze di causa.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente compensato integralmente tra le parti le spese di lite non sussistendo la pretesa soccombenza di parte opponente i) in tema di pagamento del costo di riparazione, non avendo mai formalizzato tale domanda e ii) in tema di risarcimento del danno, essendo infondata ed illegittima l'asserita carenza di prova. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, il comportamento dell'opposta nel giudizio di primo grado e l'esito del giudizio avrebbero dovuto consigliare - in tesi - una, ancorché parziale, condanna alla rifusione delle spese di causa in favore dell'appellante. In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, chiede la condanna della ditta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante. Per_1
4. A seguito del decesso di , successivo alla notifica dell'atto di Persona_1 citazione in appello, la causa è stata proseguita dalla moglie e Controparte_2 dai figli , e - eredi dell'appellato -, con comparsa di Parte_2 Parte_3 Pt_4 costituzione e risposta del 28 dicembre 2021, comprensiva di appello incidentale, articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo di appello incidentale, lamentano il rigetto del giudice di primo
-8- grado dell'eccezione preliminare di decadenza del termine per la denuncia dei vizi e di prescrizione dell'azione. Deducono che, sebbene le opere di manutenzione e di implementazione fossero state concluse nel novembre del 2017 e la macchina era rientrata presso la sede della in data 13 dicembre 2017, le prime contestazioni Pt_1 sulla presenza dei vizi erano state svolte dall'opponente solo nel giugno 2018 ed erano state formalizzate con una raccomandata del 17 luglio 2018, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667 c.c. (o comunque il termine di 8 giorni previsto dall'art. 2226 c.c., ove si considerasse il rapporto intercorso quale contratto d'opera). Al riguardo, contestano l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la avrebbe avuto Pt_1 piena contezza dei problemi della macchina solo nell'agosto/settembre 2018, a seguito dell'accertamento tecnico svolto, essendo il vizio lamentato assolutamente evidente fin dalla consegna della macchina (dicembre 2017) e dovendo quindi essere denunciato nel termine massimo di 60 giorni.
4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, contestano la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della
, essendo stato l'intervento “del tutto inutile perché la macchina rimase Per_1 inservibile”. Sul punto, deducono che l'intervento richiesto alla non si limitava Per_1 alla sostituzione del PLC rotto per vetustà, ma comprendeva anche la realizzazione di implementazioni per consentire alla macchina di compiere lavorazioni, a suo tempo non previste. Sebbene il c.t.u. avesse accertato in sede di a.t.p. alcuni malfunzionamenti, questi aveva precisato che gli stessi potevano essere risolti con un intervento il cui costo veniva stimato in non più di 12.000 euro, a fronte dell'importante lavoro di implementazione svolto dalla con opere realizzate per importo non inferiore a Per_1
60.000 euro. Inoltre, il c.t.u. non aveva affatto accertato l'assoluta impossibilità della macchina di realizzare i TT dopo un adeguato settaggio. Di talché, il giudice di prime cure non avrebbe compiuto alcuna valutazione sulla gravità del preteso inadempimento della ditta e, considerato che la macchina non era del tutto inservibile – come Per_1 ritenuto erroneamente dal Tribunale –, avrebbe dovuto al più riconoscere una riduzione del prezzo dell'opera realizzata.
4.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, deducono che il Tribunale avrebbe errato nel non dare ingresso alle istanze istruttorie delle parti e, segnatamente, alla richiesta da parte di di una c.t.u. volta a verificare la “congruità dei prezzi e costi indicati in Per_1 fattura”, consentendo di determinare il giusto corrispettivo dovuto alla per Per_1
-9- l'opera svolta sulla macchina.
4.5. Gli appellanti incidentali contestano poi i motivi di appello proposti ex adverso.
4.5.1. Con riguardo al primo motivo di appello principale formulato dalla Pt_1 deducono che la perizia di quantificazione dell'ing. era stata contestata in sede Per_2 di comparsa di costituzione e che, in ogni caso, il principio di mancata contestazione rilevante ex art. 115, c. 1 c.p.c. concerne i fatti e non le valutazioni. Inoltre, controparte non avrebbe provato il danno subito in ordine all'an - non potendo la lamentare i Pt_1 danni del mancato utilizzo del macchinario, essendo questo non funzionante già prima degli interventi della -, né al quantum – essendo la quantificazione della Per_1 Pt_1 sfornita di credibilità, considerato che il c.t.u. in sede di a.t.p. aveva attestato che per risolvere i malfunzionamenti era sufficiente un intervento di non più di 10.000 euro.
5.5.2. Rispetto al secondo motivo di appello, gli appellati deducono che le prove richieste dalla sarebbero irrilevanti ai fini della prova del danno e che, se fossero ammesse Pt_1 le prove orali dedotte da controparte, dovrebbero essere accolte anche quelle formulate dagli appellati, atte a dimostrare il funzionamento della macchina al momento della consegna.
5.5.3. Rispetto al terzo motivo, evidenziano che la compensazione delle spese di lite è stata disposta dal Tribunale in ragione del corretto rigetto della domanda risarcitoria formulata ex adverso. Gli appellati chiedono che la regolazione delle spese, comprensive anche di a.t.p. e c.t.u., sia rivista in segno opposto rispetto a quello voluto da controparte, giacché il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto, dovendo per converso riconoscere il giusto corrispettivo alla . Per_1
5.4. Gli appellati hanno formulato inoltre domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, nel caso di sua riforma.
6. Con comparsa conclusionale del 29.05.2023, la ha dedotto l'inammissibilità Pt_1 dell'appello incidentale proposto ex adverso, per mancanza di specificazione dei capi del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste, e ne ha contestato la fondatezza.
7. Seguito il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 27/03/2024 è stata rimessa la causa in istruttoria, con ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, vertente su quesito integrato nella successiva ordinanza del
09/04/2024, tenuto conto delle note depositate dalle parti e della richiesta di integrazione di parte appellante. Depositata la relazione peritale e svoltosi il contraddittorio delle parti sulla stessa, è stata fissata l'udienza del 20 novembre 2025 per la precisazione delle
-10- conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa
è stata rimessa in decisione.
In diritto.-
1. L'appello incidentale è ammissibile, essendo stati individuati in maniera sufficientemente specifica i capi della sentenza impugnata, le censure mosse avverso alla stessa e la rilevanza delle violazioni denunciate ai fini della decisione impugnata.
Per ragioni di priorità logica, è necessario esaminarne la fondatezza prima di procedere all'analisi dell'appello principale.
2.1. Con il primo motivo di appello incidentale viene sollevata eccezione di decadenza dall'azione del committente e di prescrizione del suo diritto a far valere le garanzie per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c.
Il tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, sollevata con riguardo alla data della prima contestazione risalente al 17 luglio 2018, a fronte dell'esecuzione dell'intervento tecnico nel novembre 2017, ritenendo che il committente aveva avuto
“piena contezza dei problemi della macchina solo nell'agosto-settembre 2018 dopo aver interpellato soggetti terzi cui chiese un parere tecnico (si vedano le relazioni allegate al ricorso per ATP)”.
Con il motivo si lamenta che, secondo le stesse allegazioni della la macchina, Pt_1 consegnata nel dicembre 2017, risultava “affetta da vizi e difetti che ne rendevano impossibile l'utilizzo” (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 8) e che
“dal gennaio 2018 ad oggi, nonostante le promesse per i maldestri interventi della controparte, che lungi dal ripararlo e integrarlo, lo ha di fatto reso inutilizzabile e ridotto a mero prototipo, il macchinario è rimasto inattivo” (ivi, pagina 9).
Il motivo denuncia quindi che trattandosi di vizi palesi non può trovare applicazione l'insegnamento secondo il quale il committente può rendersi conto dei vizi solo in esito all'espletamento di un approfondimento tecnico.
2.2. La parte appellante principale ha replicato sul punto che, riconsegnato il macchinario a fine dicembre 2017 presso la sede della committente, “ai primi di gennaio 2018, Pt_1 all'apertura dell'attività, provò a metterla in funzione, ma con scarsi risultati, tant'è che, già in quei giorni, i responsabili della ditta “ “, chiamarono la Parte_1 ditta” ”, denunciando che il problema non era risolto, anzi se ne erano creati di Per_1 altri. A fronte delle tempestive chiamate e denunzie, già a gennaio 2018 la
[...]
riprese, questa volta in loco, le riparazioni, cercando di risolvere il problema Pt_9
-11- ma senza mai riuscirci (comparsa conclusionale, pag. 28). Secondo l'appellante principale, dunque, vi sarebbe stata una immediata contestazione poi solo formalizzata nel giugno 2018 dopo che la “era più volte intervenuta, in loco, per porvi Per_1 rimedio, e quindi anche dopo dicembre 2017” (ibidem).
Inoltre, ha dedotto che, in ogni caso, non vi sarebbe mai stata una un'accettazione da parte del committente del macchinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667, comma
1 c.c., atteso che neppure poteva dirsi avvenuta una consegna formale del macchinario, non essendo stato consegnato il manuale d'uso e di manutenzione, considerato parte integrante dell'opera, fino allo svolgimento dell'a.t.p. e a seguito delle sollecitazioni dei consulenti tecnici.
2.3. Il primo motivo d'appello incidentale deve essere rigettato, non essendo maturata la decadenza nei confronti del committente dalla garanzia per vizi, seppur per ragione diversa rispetto a quella individuata dal giudice di prime cure.
L'accertamento che vi sia stata un'accettazione dell'opera da parte del committente – fatto contestato dalla - è preliminare rispetto ad ogni valutazione sulla possibile Pt_1 intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. Invero,
l'accettazione dell'opera assume rilievo sia in presenza di vizi palesi, in quanto idonea ad escludere la garanzia per i vizi conosciuti o riconoscibili dal committente, sia nel caso di vizi occulti, giacché prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia degli stessi. Al riguardo, la Corte di Legittimità (C. Cass., sez. II, n. 18409/2025) si è di recente soffermata sulla distinzione intercorrente tra “consegna” e “accettazione” dell'opera, configurabili come atti distinti, giacché: “la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, Ordinanza
n. 27915 del 23/09/2022).
Cosicché dalla mera consegna non può desumersi ipso facto l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della “accettazione tacita”, che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso
-12- significato giuridico: la ricezione dell'opera “senza riserve”, nonostante “non si sia proceduto alla verifica”, a fronte di “difformità o vizi palesi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
1576 del 22/01/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972; Sez. 3, Sentenza n.
4061 del 23/12/1968). Soltanto tale forma di consegna importa rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo, con la conseguente liberazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., dalla garanzia per difformità o vizi riconoscibili o conosciuti dal committente. Siffatta “accettazione tacita”, cioè, spiega gli stessi effetti del collaudo, precludendo la possibilità di far valere, così in via di azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi.
Ebbene, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (ossia
l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla “scoperta” per i soli vizi occulti).
Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia e prima della consegna “definitiva” non decorrono i termini di prescrizione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; Sez.
2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987; Sez. 2,
Sentenza n. 962 del 05/02/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 06/11/1975; Sez. 3,
Sentenza n. 346 del 13/02/1970; Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 25/09/1964; Sez. 1,
Sentenza n. 444 del 06/03/1962).”
In aderenza a tale insegnamento, occorre dunque verificare se vi sia stata accettazione da parte della del macchinario consegnatole dalla , in quanto, in sua Pt_1 Per_1 assenza non troverebbe applicazione l'onere di denuncia delle difformità e dei vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1667, c. 2
c.c., nel caso in cui la garanzia per vizi sia fatta valere in via di azione e dall'art. 1667, c.
3 c.c., ove sia fatta valere – come nel caso di specie – in via di eccezione.
2.4. Posto che l'accettazione può manifestarsi in forma espressa, tacita o presunta, non essendo soggetta a particolari formalità, occorre verificare l'eventuale ricorrere di ciascuna di tali forme di accettazione.
-13- Nel caso di specie, va esclusa in nuce la possibilità che vi sia stata un'accettazione espressa dell'opera dalla atteso che non emerge dalle deduzioni di parte, dalla Pt_1 documentazione prodotta né dalle istanze istruttorie formulate che vi sia stata una dichiarazione della scritta o orale, di voler ricevere il macchinario senza muovere Pt_1 alcuna contestazione, a prescindere da un'attività di verifica sul suo funzionamento (cfr.
Cass. n. 18409/2025).
2.5. Parimenti, va esclusa l'esistenza di accettazione presunta, ipotesi che si verifica
“allorché, ai sensi dell'art. 1665, terzo comma, c.c., (a) nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero (b) non ne comunichi il risultato entro un breve termine o (c) ancora laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera pagata, salvo che ricorra è il versamento di semplici acconti.”
(C. Cass. n. 18409/2025). Sul punto basti evidenziare che l'appaltatore mai ha dedotto di aver invitato il committente a procedere a verifica del funzionamento dell'opera, né vi è stato pagamento del corrispettivo da parte del committente, a seguito della presa in consegna del macchinario, precipua questione oggetto di contendere.
2.6. Si rende a questo punto necessario valutare se possa ricorrere un'accettazione tacita del committente, che si verifica “[…] laddove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare
l'opera. Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che – presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente – dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del
30/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 14/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1635 del
08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974). (C. Cass. n. 18409/2025).
Tale aspetto deve essere considerato unitamente alla deduzione di parte appellante incidentale, secondo cui: “Con riferimento al fatto, più volte sottolineato da controparte nei propri atti, che l'opera sarebbe stata solo “consegnata” ma mai accettata, occorre ricordare che l'art. 1665 c.c. dispone che “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”. Ebbene, non consta – controparte nemmeno la ha dedotto – che l'opera si stata accettata con riserva.” (comparsa conclusionale del 4 novembre 2025, pag. 11-12).
-14- È priva di pregio la ricostruzione dell'appellante incidentale sì esposta, giacché non tiene nel dovuto rilievo la differenza intercorrente fra la mera “consegna” e “la ricezione dell'opera senza riserve”. Come ribadito anche in altra pronuncia della Corte di
Legittimità, non è sufficiente la mera consegna affinché vi sia un'ipotesi di ricezione
“senza riserve”, posto che va valutato, in concreto, se vi sia stata un'intenzione esplicita di rinunciare ad effettuare verifiche sull'opera o un'inequivoca forma di gradimento della stessa, a prescindere dall'esito dell'attività di verifica eventualmente svolta.
“La presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, comma quarto, c.c. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendo il giudice accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass.
3959/1976; Cass. 1283/1965)” (Cass. civ., sez. II, n. 22649/2025).
Il contegno della risultante in causa esclude che vi sia stata una sua accettazione Pt_1 dell'opera senza riserve, posto che la società - secondo la ricostruzione fornita dalla stessa e non contestata da controparte – ha iniziato a svolgere le attività di verifica del funzionamento del macchinario nel primo semestre del 2018, proseguendole sino all'esperimento di a.t.p., né sono stati neppure allegati comportamenti della committente idonei a dimostrare un suo gradimento dell'opera. Anzi, dalla corrispondenza intercorsa e prodotta in causa sub doc. 6 emerge chiaramente come la non solo non abbia Pt_1 mai accettato il macchinario, ma abbia fatto presente la necessità di interventi da parte della appaltatrice.
Inoltre, non può sottacersi che pure la mancata consegna del manuale d'uso e di manutenzione ha contribuito ad ostacolare il procedimento di verifica del funzionamento del macchinario, presupposto necessario al fine di consentire al committente di procedere all'accettazione dell'opera.
Non si ravvisa, quindi, alcun comportamento concludente della “dal quale Pt_1 desumere con certezza l'intenzione del committente di accettare l'opera senza riserve”
(C. Cass. n. 18409/2025), al contrario avendo la atteso nel pagare il corrispettivo Pt_1 dovuto, nelle more dell'espletamento delle attività di verifica sull'opera.
-15- 2.7. In mancanza di accettazione dell'opera da parte della non può trovare Pt_1 applicazione l'istituto della decadenza dalla garanzia per vizi, nel caso di omessa denuncia dei vizi e difformità entro sessanta giorni dalla loro scoperta. Ciò in applicazione del principio per cui: “In tema di appalto, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica.” (C. Cass. n. 18409/2025).
2.8. Considerato il carattere assorbente della fondata deduzione della circa la Pt_1 mancata accettazione dell'opera, non si rende necessario esaminare la censura mossa da parte appellante incidentale rispetto alla pronuncia di primo grado, in ordine alla diversa natura dei vizi da considerarsi, posto che, in ogni caso, non essendo intervenuta accettazione, non occorreva procedere ad alcuna denuncia.
3. Con il secondo motivo di appello incidentale, gli eredi lamentano che il Per_1 giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che il macchinario a seguito degli interventi realizzati dalla non poteva dirsi del tutto Per_1 inservibile all'uso, essendo al più giustificabile una riduzione del prezzo pattuito.
3.1. Esso merita accoglimento, nei limiti di quanto segue.
Come è noto, la disciplina delle azioni esperibili dal committente, in caso di vizi dell'opera, nel contratto d'appalto è disciplinata dall'art. 1668 c.c. Esso prevede, al primo comma, la possibilità per il committente di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Mentre, al secondo comma, prevede la possibilità per il committente di chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto “se […] le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Tale norma mira a circoscrivere in maniera più stringente il diritto del committente a chiedere la risoluzione del contratto rispetto a quanto accade, in materia di vendita, ove a mente del combinato disposto degli artt. 1490 c.c. e 1492 c.c. si ammette la risoluzione del contratto in favore dell'acquirente nel caso in cui il bene venduto presenti vizi che “lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. E si tratta di previsione speciale anche con riferimento alla generale disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento, ove si richiede, per pervenire alla
-16- risoluzione, la ricorrenza di un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
La suddetta differenziazione richiede, in materia di appalto, un maggior rigore nel caso di riconoscimento della risoluzione del contratto sulla valutazione della totale inidoneità dell'opera, che presenta vizi o difformità, alla destinazione cui è preordinata.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che si è di recente espressa sul punto: “Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera,
«è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 comma 2 c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 c.c, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.” (Cass. Civ., n. 21188/2022; conf. Cass. n. 19647/2013).
3.2. Nel caso di specie, al fine di vagliare il rilievo dell'inadempimento della , Per_1 vanno prese in esame le risultanze della c.t.u. svolta dall'ing. che Persona_3 ha sostanzialmente recepito le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel maggio 2019, quanto agli interventi realizzati dalla e alle anomalie Per_1 riscontrate nei test funzionali, e ha effettuato una stima del corrispettivo dovuto all'appaltatore calcolata al tempo di realizzazione delle lavorazioni.
È dato incontestato che gli interventi posti in essere dalla si erano resi Per_1 necessari a seguito della rottura del PLC in una macchina saldatrice utilizzata per la produzione di TT. Stante l'irreperibilità dell'originario modello di PLC nel mercato, alla era stato richiesto un intervento di c.d. “revamping” [come ricorda il c.t.u. Per_1
«il termine "revamping" si riferisce, in ambito industriale e tecnologico, ad un processo di ammodernamento, ristrutturazione o ricostruzione di impianti, macchinari o sistemi
-17- esistenti, per migliorarne le prestazioni, l'efficienza e/o la vita utile», relazione ing. Per_3 pag. 52] che necessariamente comportava la sostituzione di parti elettriche e meccaniche non più compatibili con la nuova componentistica da installarsi (cfr. c.t.u., pag. 16).
In particolare, è stato accertato che la ha realizzato sul macchinario i seguenti Per_1 interventi: “
1. sostituzione del vecchio PLC con uno nuovo;
2. installazione di 2 CPU veloci per il PLC;
3. montaggio alimentatori;
4. montaggio di 2 motori marca
[...]
compatibili con il nuovo PLC;
5. montaggio di nuove flange;
6. montaggio di CP_8 nuove pulegge;
7. montaggio di nuove cinghie;
8. installazione di 2 motori stepper;
9. sostituzione del vecchio monitor touch screeen con uno nuovo, compatibile con il nuovo
PLC; 10. sostituzione della torretta di segnalazione luminosa;
11. sostituzione di connettori e cavi della saldatrice;
12. sostituzione di filtri di schermatura, ferriti, condensatori, cavi schermati;
13. sostituzione dei rulli per film protettivo;
14. installazione di tastiera a 55 pulsanti, poi sostituita con nuovo monitor touch screen;
15. fornitura di nuovo quadro elettrico;
16. sostituzione di fotocellula a raggio verde su etichettatrice;
17. controlli assi”.
Per le opere svolte (considerando componentistica, manodopera, ingegneria, software e pannello operatore), il c.t.u. ha stimato il corrispettivo dovuto alla , riferito al Per_1
2017, in 38.724,94€, I.V.A. inclusa.
Quanto alle cause del mancato rispristino del macchinario, il c.t.u. ha recepito i risultati dei test funzionali disposti in sede di accertamento tecnico preventivo, ritenendo che fossero addebitabili alla i seguenti malfunzionamenti: “1. il caricamento del Per_1 nastro era eseguibile solo con le porte aperte del macchinario, altrimenti le morse della cesoia restavano serrate e non era possibile procedere con il caricamento stesso;
2. la saldatura (elettrosaldatura) a volte avveniva senza piolino, a volte correttamente con un piolino, altre volte con due piolini uno sopra l'altro, rovinando il nastro e la pinza di saldatura. Ciò accadeva perché serviva un sensore, con relativa riprogrammazione del software, che verificasse la presenza del piolino (oltre al fatto che tale piolino fosse solo);
3. mancava una funzione sul monitor per richiamare l'eventuale piolino mancante, rovinando il nastro e la pinza di saldatura;
4. nel passaggio dal ciclo automatico al ciclo manuale, ed ancora al ciclo automatico, la macchina etichettava e tranciava di nuovo senza che l'operatore selezionasse una funzione ed aprisse le morse;
5. nel passaggio dal ciclo automatico al ciclo manuale, ed ancora al ciclo automatico, la macchina apriva
-18- le morse e non faceva ripartire il ciclo in modalità automatica;
6. nel passaggio dal ciclo automatico al ciclo manuale, ed ancora al ciclo automatico, la macchina apriva le morse: queste venivano chiuse in modalità manuale. Riavviato il ciclo automatico, la macchina non apriva le morse delle cesoie;
7. nel ciclo automatico dopo un ciclo manuale, la macchina non eseguiva la funzione impostata, ma saldava con le morse aperte e non faceva poi avanzare il nastro;
8. in assenza di ciclo, premendo il tasto "cesoia" sul monitor, il contapezzi aumentava, falsando così il numero reale di pezzi prodotti;
9. premendo il tasto "Saldatura piolo" sul monitor, non veniva eseguita alcuna saldatura
(elettrosaldatura); 10. nel passaggio dal ciclo normale al ciclo automatico, il contapezzi aumentava senza che venisse prodotto in realtà alcun frattone;
11. per riavviare un nuovo ciclo automatico, andava esclusa la saldatura per scaricare le lame correttamente lavorate, ed in tal caso la pinza di saldatura continuava a rilasciare lo stesso i piolini (non saldati) sul nastro;
12. il sensore posto sotto il nastro non leggeva la fine della bobina e quindi non bloccava la macchina, che continuava a saldare piolini direttamente sul piano del macchinario;
13. l'avvio di un ciclo automatico senza che il piolino fosse stato caricato provocava le problematiche di cui al punto 2; 14. nel caso di assenza di aria compressa e di esclusione della saldatura, il ciclo non veniva bloccato ed il macchinario non segnalava l'errore (a causa dell'assenza di un pressostato che gestisse i segnali sul
PLC); 15. il documento riferito alla macchina dopo gli interventi del 2017 consisteva in uno schedario non rispondente né a quanto richiesto dalla Direttiva Macchine, né dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, né dalla certificazione CE.”. (pg. 20-22).
Nondimeno, il consulente tecnico ha dato conto che, durante lo svolgimento dei test funzionali effettuati in sede di a.t.p. - e segnatamente in occasione delle operazioni peritali svolte in data 06/02/2019 - era stato possibile produrre un certo numero di pezzi senza criticità: «Si è effettuato un test di produzione automatica di 21 pezzi, dopo un'attività di setup manuale la produzione è avvenuta senza intoppi. Nella sessione attuale non sono emerse problematiche riconducibili a disturbi EMC» (all. 3 alla c.t.u., pag. 28).
Al riguardo, ha ritenuto “verosimile ipotizzare che tale fatto (accertato dal precedente
C.T.U.) possa essere collegato al relativamente ridotto importo (12.000,00 €), stimato dallo stesso, per la risoluzione delle problematiche sopra descritte” (cfr. relazione tecnica c.t.u., pg. 22). Più precisamente, ha osservato che in sede di a.t.p. erano stati stimati i seguenti costi di riparazione: «il costo stimato per l'intervento di “riparazione” è quindi
-19- stimabile nell'intervallo tra 9.850 € e 11.950 € (arrotondando tra 9.000 € e 12.000 €), oltre imposte». (relazione di a.t.p., pag. 16, doc. 10, fascicolo opponente nel giudizio di primo grado).
3.3. Dall'analisi dei malfunzionamenti riscontrati si evince che diverse anomalie si verificavano nel caso di modifica del settaggio (da manuale-automatico e viceversa)
(sub. 4-7; 10-11), altre difformità afferivano alla mancanza o al malfunzionamento di specifici sensori (sub. 2-3; 8-9; 12-14) o richiedevano specifiche modalità di caricamento
(sub. 1), oppure concernevano la non corrispondenza della documentazione riferita al prodotto a quanto prescritto dalla normativa (sub. 15).
Seppure si tratti di difformità idonee a limitare le funzionalità del macchinario
(richiedendo un apposito settaggio o specifica attenzione nel suo utilizzo), esse non sono tali da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione. Dal test condotto in data
06/02/2019 è pure emerso che, ove adeguatamente impostato, il macchinario poteva avere un regolare funzionamento. Ulteriore elemento da tener presente è infine l'indicazione resa in sede di a.t.p. in base al quale è possibile procedere alla riparazione dei vizi con una spesa stimata di euro 9.000 – 12.000, pari a circa un quinto del prezzo contrattuale dell'appalto. Ed, in effetti, la è infine riuscita ad ottenere una Pt_1 riparazione del macchinario, rivolgendosi ad una società terza, ripristinando in toto le funzionalità della macchina.
3.4. In definitiva, non è risultato in causa il presupposto indispensabile per pervenire alla risoluzione del contratto in materia d'appalto, considerato che il macchinario non poteva dirsi “del tutto inadatto alla sua destinazione”. In tal senso deve essere riformata la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui ha disposto la risoluzione del contratto.
Sul punto si osserva che, seppure non sia stata formulata da parte della neppure Pt_1 in via subordinata, domanda di riduzione del corrispettivo a mente dell'art. 1668, c. 1 c.c.,
è la stessa appaltatrice a riconoscere la possibilità – ed anche a formulare una richiesta in tal senso – che debba essere disposta una riduzione del prezzo dell'opera, giuste le difformità riscontrate: “La mancata valutazione della gravità dell'inadempimento è un errore giuridico che merita di essere corretto in questa sede: si chiede quindi che la
Corte, valutata nel complesso l'opera realizzata dalla ditta (soprattutto con Per_1 riferimento alla complessità degli interventi di implementazione pretesi dalla Pt_1
voglia escludere – come ha riconosciuto il CTU - che la macchina fosse del tutto
[...]
-20- inservibile come ha ritenuto erroneamente il Tribunale (in modo difforme, si ripete, a quanto accertato dal CTU) e riconosca invece che, al più, va riconosciuta una riduzione del prezzo dell'opera realizzata. ” (cfr. comparsa di risposta, pag. 13).
Inoltre, con il terzo motivo di appello incidentale, gli eredi hanno chiesto che Per_1 venisse svolta apposita c.t.u. proprio al fine di verificare la congruità dei prezzi e dei costi indicati dalla in fattura, il che pure presuppone una richiesta di riconoscimento Per_1 almeno del minor relativo importo. All'esito della remissione della causa in istruttoria, in accoglimento di tale motivo, il c.t.u. ha stimato un congruo corrispettivo pari a €
38.724,94€ (I.V.A. inclusa) per gli interventi eseguiti dalla sul macchinario della Per_1
Pavan. Di talché si ritiene che il corrispettivo dovuto alla debba essere ridotto a Per_1 tale importo. Da tale importo vanno diffalcati i costi connessi alla necessità di eliminazione dei vizi riscontrati, costi quantificati dal c.t.u. in € 14.640,00 iva inclusa (€
12.000,00 oltre i.v.a.), come anche riconosciuti dalla stessa parte appellata-appellante incidentale a pagina 10 della comparsa di risposta. Ne risulta un residuo di € 24.084,94 a favore dell'appaltatore.
4. Sul terzo motivo di appello incidentale si è già in parte provveduto, essendo stata espletata la c.t.u. richiesta. Né meritano accoglimento le ulteriori istanze istruttorie riproposte dagli eredi , essendo la causa adeguatamente istruita. Per_1
5. Con il primo ed il secondo motivo di appello principale viene censurata la pronuncia del giudice di prime cure per non aver accolto la domanda formulata dalla in Pt_1 ordine al danno patito, né dato ammissione alle istanze istruttorie formulate. Entrambi devono rigettarsi per le seguenti ragioni.
5.1. La domanda risarcitoria è stata formulata dalla committente in diretta correlazione con la richiesta di risoluzione del contratto e quale conseguenza dello scioglimento del rapporto contrattuale, in ragione della totale inidoneità del macchinario oggetto del contratto e dei danni conseguenti alla stessa dedotta impossibilità di funzionamento della macchina.
che, per le ragioni sopra esposte, è stata respinta la richiesta di risoluzione del Per_4 contratto di appalto, deve trovare applicazione il ricevuto insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non
-21- può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione» (Cass. n. 18578 del 13/07/2018; Cass. n. 4366 del 04/03/2015).
5.2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta il mancato ingresso delle istanze istruttorie formulate e della c.t.u. richiesta. Dall'infondatezza della domanda di risarcimento formulata dell'appellante con riguardo all'an - per quanto motivato in ordine al rigetto del primo motivo d'appello -, consegue l'inammissibilità delle formulate istanze volte a determinare il quantum risarcibile, poiché irrilevanti.
6. Il terzo motivo d'appello che ha ad oggetto la regolamentazione delle spese è assorbito dalla parziale riforma della sentenza appellata, con conseguente necessità di rivedere la regolamentazione delle spese alla luce dell'esito complessivo della controversia.
7. Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali vanno dichiarate compensate per la quota della metà.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione del d.m.
55/2014 con riferimento allo scaglione di valore corrispondente a quello della presente causa (da 52.001 a € 260.000) in ragione delle attività effettivamente espletate nei due gradi e della natura delle questioni trattate.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante principale del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da Parte_1
e da , e
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di , avverso la sentenza n. Parte_4 Persona_1
254/2021 del tribunale di Treviso, respinge il primo e, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a , Controparte_2 Parte_2
e , nella qualità di eredi di , la Parte_3 Parte_4 Persona_1 somma di € 24.084,94 (i.v.a. inclusa) per il titolo e le causali di cui in motivazione, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di comprovata messa in
-22- mora vale a dire dalla notificazione del ricorso monitorio al saldo;
dichiara compensate fra le parti per la quota della metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2
, e , nella qualità di eredi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 di , la residua quota della metà di tali spese, che liquida, per l'intero, Persona_1 quanto al primo grado, in € 7.500,00 per compenso e, quanto al presente grado, in €
7.600,00 per compenso, oltre, per entrambi i gradi, agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata nel presente grado, come liquidato con distinto provvedimento, a definitivo carico della parte appellante e della parte appellata ciascuna per la giusta metà; dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a restituire a , Controparte_2 Parte_2
e , nella qualità di eredi di le Parte_3 Parte_4 Persona_1 spese processuali pagate in attuazione del punto 5. del dispositivo della sentenza appellata con gli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data del pagamento al saldo;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 20-11-2025.
Il presidente est.
ID AN
-23-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. ID AN - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 17/09/2021, promossa con atto di citazione da
” (P.IVA: corrente in Arcade (TV) – Via Parte_1 P.IVA_1
XI Febbraio n. 8, in persona del suo Presidente del C.d.A. nonché legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra del Giudice CP_1
(C.F.: del Foro di Treviso (PEC: CodiceFiscale_1
– Fax 0422/410843), con domicilio eletto presso e Email_1 nello studio della stessa in Treviso – P.zza Ancilotto n. 8 appellante/appellato in via incidentale/opponente in primo grado contro
(C.F. ) nata a [...] l'8 luglio Controparte_2 C.F._2
1946, e residente a [...];
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3 residente a [...];
(C.F. ) nata a [...] il 5 gennaio Parte_3 C.F._4
1972, e residente a [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._5
e residente a [...]; nella loro qualità di eredi di (C.F. ) nato Persona_1 C.F._6
a Padova il 17 settembre 1943 e deceduto in data 4 novembre 2021, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Zoccarato del foro di Treviso, (C.F. ), ed C.F._7 elettivamente domiciliati presso il suo studio a Treviso, via Monterumici n. 8, fax:
-1- 0422582513, Pec: Email_2 appellato/appellante in via incidentale/ricorrente in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 254/2021 del Tribunale di Treviso, a definizione della causa civile RG 7308/2019, pubblicata il 10/02/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante/appellata in via incidentale:
“Fermo il rigetto delle domande tutte ex adverso di cui all'appello incidentale, accogliersi il presente Appello e – in parziale riforma della sentenza n. 234/ 2021 resa dal Tribunale di Treviso – G.U dott.ssa Susanna Menegazzi in data 10.02.2021, pubblicata in pari data
- ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione respinta, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta avanti il Giudice di Prime Cure, così disporre nel Merito
- Accertato e dichiarato che, a seguito della non corretta esecuzione dell'incarico conferito, e quindi per le ragioni tutte di cui in atti, statuite in sentenza, la ditta “
[...]
” ha subito un rilevante danno economico quantificabile in euro 250.000,00, Parte_5 quale lucro cessante e danno emergente, condannarsi la ditta “ ”, in Persona_1 persona del suo titolare, a corrispondere alla stessa detto importo o quella diversa somma, maggiore o inferiore che dovesse risultare di debenza all'esito del presente giudizio, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo;
- Accertata e dichiarata la soccombenza – valutato anche l'esito del procedimento di
ATP - della ditta “ “nel radicato giudizio di opposizione a decreto Persona_1 ingiuntivo e di cui alla sentenza oggetto di gravame, in riforma del capo 4 ) di detta pronuncia, condannarsi la stessa alla refusione integrale, in favore della ditta “
[...]
” , delle spese della causa di primo grado, secondo la nota spese in Parte_1 allora allegata o in quella diversa somma, o percentuale, maggiore o inferiore che dovesse risultare di giustizia all'esito del presente giudizio.
Spese e compensi rifusi di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
In denegata e non creduta ipotesi che la Corte adita non ritenga la pretesa di cui alla svolta domanda riconvenzionale provata già nel corso del giudizio di , a sensi Parte_6
-2- e per gli effetti tutti di cui all'art. 115 , 1° co c.p.c. si chiede sia dato ingresso, in questa sede, in parte qua all'istruttoria, non espletata nel giudizio di primo grado e pertanto
A) Si chiede ammissione di prova orale, per testi, sui seguenti capitoli (di cui si mantiene la numerazione originaria per maggior semplicità di verifica):
1) “Vero che il macchinario oggetto di causa garantiva, in quanto automatico, il ciclo completo della produzione del “ frattone”, dal lavaggio del nastro ( materia prima ) all'applicazione del film protettivo al pezzo finito, nel mentre l'attività del dipendente era limitata ad avviare la macchina e a ritirare il semilavorato finito”
2)“Vero che, all'esito del ciclo produttivo, realizzato dal macchinario oggetto di causa e di cui al cap. 1), il prodotto risultava finito e pronto per la successiva fase di assemblaggio”
3) “Vero che, a regime, il macchinario di cui è causa garantiva la produzione, a seconda dell'articolo e della misura, della quantità di pezzi rappresentata nel doc. 12) che al teste si rammostra”
4) “Vero che gli altri macchinari utilizzati dalla ditta “ “ per la Parte_1 realizzazione di “ TT”, erano privi delle caratteristiche di cui alla macchina oggetto di causa in quanto prevedono più cicli di lavorazione e l'impiego di 5/ 6 dipendenti”
7) “Vero che, affidato l'incarico della riparazione, nel gennaio 2017, alla ditta “ Per_1
”, ad aprile 2017 il macchinario era ancora inutilizzabile, nonostante gli
[...] interventi posti in essere dai tecnici di questa”
12) “Vero che la ditta “ ” ebbe a fornire, a proprie spese, alla Parte_1 ditta “ ”, per le prove di lavorazione Kg. 380 di acciaio, da questa in Persona_1 toto utilizzato, con una spesa di euro 806,66 (euro 1,74 X 380) come da doc. 13) allegato al fascicolo di primo grado che al teste si rammostra”
13) “Vero che la ditta ” riportò la macchina presso la Committente in Persona_1 data 13.12.2017, ma modificata nelle sue parti elettriche, con cavi nuovi posti in modo disordinato e non fissati, con elementi non omologati. Il macchinario così modificato era privo di nuovo attestato di conformità, e privo del nuovo Manuale di uso e manutenzione, parte strutturale del macchinario stesso, reso necessario dagli interventi e modiche apportati”
16) “Vero che già nel dicembre 2017, immediatamente dopo la consegna, e prima della pausa natalizia, la ditta “ “mise in funzione il macchinario de Parte_1 quo, il quale presentò i vizi e difetti problemi di poi in larga parte denunciati in sede di
ATP, rivelandosi subito inadatto all'uso”
-3- 18) “Vero che alla ripresa lavorativa, in gennaio 2018, oltre a quanto riscontrato sub cap.
13) nel macchinario permanevano vizi e difetti tali da rendere irrealizzabile il ciclo produttivo, vizi nuovi e diversi rispetto a quelli per i quali era stato richiesto intervento della Ditta “ ”. Nello specifico il macchinario si arrestava nella fase di Persona_1 lavorazione, accartocciava il nastro, caricava un numero eccessivo di piolini che poi
“espelleva” con pericolo an-che per i lavoratori, non saldava correttamente i piolini rimasti, la fase di etichettatura non veniva realizzata o veniva realizzata non correttamente ectt.. il tutto come evidenziato e accertato in sede di ATP”
25) Vero che il macchinario rimase inattivo dal gennaio 2017 al 13.12.2017 in quanto oggetto dei lavori di ripristino ad opera della ditta “ ” e dal 14.12.2017 Persona_1 all'ottobre 2019 a causa della presenza di vizi e difetti, diversi rispetto a quelli per i quali era stato richiesto l'intervento della ditta , tali da comprometterne il Per_1 funzionamento, nonché poiché restituito non a privo delle certificazioni CP_3 necessarie e del Manuale d'uso e manutenzione”
26) Vero che la ditta “ ” nel detto periodo dovette utilizzare, per Parte_1 la produzione di “ TT” le altre macchine presenti in sede e di cui al cap. 4) con aggravio di costi di produzione, da giugno 2017 / maggio 2019, per circa euro
158.564,63, come riportato in doc. 12 che al teste si rammostra”
27) “Vero che la ditta “ ”, avuta la macchina in restituzione a dicembre Parte_1
2017, nel corso delle prove per il suo funzionamento, a causa dei vizi e difetti presenti, sopportò l'esborso di euro 1.84,80 per rottura n. 12 pezzi di pinze automatiche M4 AT1
Cod. 8450004, e di euro 1.132,05 per la rottura di n. 14 pinze automatiche M5 AT3 Dod.
8452004, come riportato in doc. 12 che al teste si rammostra”
28) “vero che il macchinario de quo, all'esito dell'ATP, fu oggetto di ripristino ad opera della ditta Eurogroup SPA di Silea (TV), la quale realizzò il lavoro in loco, nel termine di gg. 15 lavorativi e con una spesa di euro 40.890,00, come da doc. 14) . che al teste si rammostra, dalla quale dovranno essere defalcate le migliorie rappresentate dall'aggiunta di un asse, dei sensori di rilevamento, dall'inserimento dell'applicazione di pellicola protettiva su semilavorato”.
Si indicano a testi:
- Il Legale rappresentante di con sede in MedollaModena, o altra persona CP_4 da questi delegata, il quale potrà riferire in merito al cap. 12).
- Il sig. , il sig. , il sig. , la sig.ra Parte_7 CP_5 CP_6 Pt_8
[...]
[...]
[...]
B) Sulla scorta della dimessa documentazione atta a comprovare il lamentato danno per forzata inattività del macchinario de quo, e della assunta prova testimoniale si chiede
l'ammissione di CTU contabile, atta a quantificare il maggior costo di produzione dei TT , senza l'utilizzo del macchinario di cui è causa, dal giugno 2017 al maggio 2019 , periodo di inattività non contestato ex adverso
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso in quanto la Parte è decaduta dalla loro riproposizione non avendo ribadito la richiesta in sede di precisazioni delle conclusioni in Primo grado di Giudizio”
Per parte appellata/appellante in via incidentale:
“Nel merito
1. Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato;
rigettarsi conseguentemente tutte le domande avversarie.
2. Per le ragioni in atti, ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Treviso n. 254/2021, previa declaratoria di intervenuta decadenza dalla garanzia e comunque prescrizione dell'azione, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
condannarsi in ogni caso la a Controparte_7 corrispondere agli eredi del sig. la somma di € 51.240,00 oltre Persona_1 interessi di legge dal dovuto al saldo o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
3. Tenuto conto che la ditta ha provveduto a corrispondere le somme dovute in Per_1 forza della sentenza di primo grado – con esplicita riserva d'appello - per evitare
l'esecuzione forzata dopo la notifica dell'atto di precetto, condannarsi la a Parte_1 restituire quanto corrisposto, pari ad € 32.557,52 oltre ad interessi dal dovuto al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in atti, ed in particolare per
l'ammissione delle prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. che qui si intendono integralmente riprodotte.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto del tutto
-5- ininfluenti al fine del decidere.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con ricorso del 01.07.2019, la ditta “ ”, in persona del suo titolare, Persona_1
(di seguito “ ”), adiva il Tribunale di Treviso per sentir Persona_1 Per_1 condannare la ditta “ al pagamento in suo favore della Parte_1 somma di euro 51.240,00 – oltre interessi e spese della procedura – affermando di aver svolto nel corso del 2017 degli interventi tecnici e di sistemazione e riprogrammazione di una macchina saldatrice, commissionati dalla (di seguito Parte_1
“Pavan”).
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Treviso, la proponeva Pt_1 opposizione, eccependo che gli interventi commissionati alla non erano stati Per_1 effettuati a regola d'arte, avendo reso la macchina del tutto inadatta all'uso; perciò, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte e spiegava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni patiti.
La si costituiva in giudizio e chiedeva di respingersi l'opposizione. Per_1
2. Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 254/2021 del 10/02/2021, sulla scorta della relazione di c.t.u. espletata nel corso di un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto sussistente il lamentato inadempimento e ha conseguentemente pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della
, condannandola alla restituzione dell'acconto ricevuto, pari ad euro 18.000,00. Per_1
Il Tribunale ha dichiarato di non accogliere le altre domande di parte opponente aventi ad oggetto il costo per la riparazione della macchina e la perdita economica per aggravio di costi e da lucro cessante. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e condannato la alla rifusione in favore della delle spese inerenti all'a.t.p. Per_1 Pt_1
3. Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolato in tre motivi, Pt_1 contestando il rigetto della domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni, nonché il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
3.1. Con il primo motivo di appello censura l'erroneità della pronuncia, la violazione di legge, l'erronea valutazione/interpretazione della documentazione agli atti e dei mezzi di prova richiesti, l'omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e la carenza di pronuncia.
3.1.1. L'appellante deduce l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha
-6- motivato la reciproca soccombenza in punto di spese anche sulla base del non accoglimento della “domanda avente ad oggetto il costo per la riparazione della macchina, perché la macchina già non funzionava quando la chiese l'intervento Pt_1 del ”, posto che, in tesi, tale domanda non sarebbe mai stata formulata dalla Per_1 nel giudizio di primo grado. Argomenta che oggetto di contestazione nel giudizio Pt_1 di primo grado erano stati solamente i tempi di esecuzione delle opere della ditta
“ ”, superiori ad 11 mesi, i costi richiesti di cui al preventivo, per euro Persona_1
60.000,00 (netto IVA), superiori a quelli di mercato e la “non corretta, anzi devastante, opera” eseguita dalla , che aveva reso necessari interventi ulteriori volti non Per_1 solo al ripristino del PLC, ma anche alla sistemazione dei danni apportati dall'intervento imperito.
3.1.2. Sotto altro profilo, censura il mancato accoglimento della domanda avente ad oggetto la perdita economica per aggravio di costi e di lucro cessante, motivato sul presupposto che mancasse “ogni utile documentazione sul punto”. Al riguardo, sostiene che il giudice non avrebbe considerato la relazione tecnica dell'ing. prodotta in Per_2 atti (doc. 12 in primo grado), denominata “quantificazione del danno”, nell'ambito della quale veniva messo in evidenza il maggior costo di produzione di ogni singolo pezzo realizzato, cagionato dall'utilizzo delle altre macchine disponibili presso la ditta - Pt_1 non dotate di automatismo – durante gli undici mesi di inattività forzosa del macchinario, dotato di automatismo, di cui era stata chiesta la riparazione alla , non Per_1 pervenuta tempestivamente. L'appellante ritiene che la avrebbe svolto in Per_1 comparsa di costituzione una contestazione solo generica e parziale della quantificazione del danno realizzata a mezzo della relazione tecnica, non assolvendo l'onere di specifica contestazione imposto dall'art. 115 c.p.c. Di conseguenza, il
Tribunale avrebbe errato nel non recepire nella decisione i fatti di cui alla relazione di quantificazione del danno alla stregua di fatti non contestati. Inoltre, lamenta la contraddittorietà della pronuncia del primo giudice nell'aver ritenuto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non supportata da prova in quanto - oltre a non considerare la relazione prodotta - il Tribunale non aveva dato ingresso alle richieste istruttorie formulate, segnatamente, di prova orale su specifici capitoli di prova e di c.t.u. contabile.
3.1.3. L'appellante deduce che, in assenza di statuizione nel dispositivo sulla svolta riconvenzionale, la pronuncia sarebbe priva di formale decisione sul punto.
-7- 3.2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della pronuncia, la violazione di legge, la carenza di istruttoria su un punto decisivo della controversia, la carenza di motivazione e la contraddittorietà della motivazione su un punto rilevante della controversia.
L'appellante censura la pronuncia del Tribunale per non aver dato ingresso alle istanze istruttorie formulate, né aver statuito sul mancato accoglimento delle stesse, in parte motiva o nel dispositivo. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello – ove la Corte non ritenga la pretesa di cui alla svolta domanda riconvenzionale provata ai sensi dell'art. 115, c. 1 c.p.c. – parte appellante chiede che venga dato corso all'istruttoria non assolta in primo grado, dando ingresso, sulla scorta delle risultanze documentali (doc. 12, fasc. primo grado), alla prova per tesi sui capp. 1),
2), 3), 4), 7), 12), 13), 16), 18), 25), 26), 27) e 28) come formulati in atti e ribaditi nel foglio di precisazione delle conclusioni del 10.02.21, nonché a c.t.u. contabile, atta a quantificare il maggior costo di produzione, senza l'utilizzo del macchinario di cui è causa, dal giugno 2017 al maggio 2019, periodo di inattività non contestato ex adverso.
3.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della pronuncia, la violazione di legge e l'erronea valutazione/interpretazione delle risultanze di causa.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente compensato integralmente tra le parti le spese di lite non sussistendo la pretesa soccombenza di parte opponente i) in tema di pagamento del costo di riparazione, non avendo mai formalizzato tale domanda e ii) in tema di risarcimento del danno, essendo infondata ed illegittima l'asserita carenza di prova. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, il comportamento dell'opposta nel giudizio di primo grado e l'esito del giudizio avrebbero dovuto consigliare - in tesi - una, ancorché parziale, condanna alla rifusione delle spese di causa in favore dell'appellante. In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, chiede la condanna della ditta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante. Per_1
4. A seguito del decesso di , successivo alla notifica dell'atto di Persona_1 citazione in appello, la causa è stata proseguita dalla moglie e Controparte_2 dai figli , e - eredi dell'appellato -, con comparsa di Parte_2 Parte_3 Pt_4 costituzione e risposta del 28 dicembre 2021, comprensiva di appello incidentale, articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo di appello incidentale, lamentano il rigetto del giudice di primo
-8- grado dell'eccezione preliminare di decadenza del termine per la denuncia dei vizi e di prescrizione dell'azione. Deducono che, sebbene le opere di manutenzione e di implementazione fossero state concluse nel novembre del 2017 e la macchina era rientrata presso la sede della in data 13 dicembre 2017, le prime contestazioni Pt_1 sulla presenza dei vizi erano state svolte dall'opponente solo nel giugno 2018 ed erano state formalizzate con una raccomandata del 17 luglio 2018, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667 c.c. (o comunque il termine di 8 giorni previsto dall'art. 2226 c.c., ove si considerasse il rapporto intercorso quale contratto d'opera). Al riguardo, contestano l'argomentazione svolta dal Tribunale secondo cui la avrebbe avuto Pt_1 piena contezza dei problemi della macchina solo nell'agosto/settembre 2018, a seguito dell'accertamento tecnico svolto, essendo il vizio lamentato assolutamente evidente fin dalla consegna della macchina (dicembre 2017) e dovendo quindi essere denunciato nel termine massimo di 60 giorni.
4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, contestano la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della
, essendo stato l'intervento “del tutto inutile perché la macchina rimase Per_1 inservibile”. Sul punto, deducono che l'intervento richiesto alla non si limitava Per_1 alla sostituzione del PLC rotto per vetustà, ma comprendeva anche la realizzazione di implementazioni per consentire alla macchina di compiere lavorazioni, a suo tempo non previste. Sebbene il c.t.u. avesse accertato in sede di a.t.p. alcuni malfunzionamenti, questi aveva precisato che gli stessi potevano essere risolti con un intervento il cui costo veniva stimato in non più di 12.000 euro, a fronte dell'importante lavoro di implementazione svolto dalla con opere realizzate per importo non inferiore a Per_1
60.000 euro. Inoltre, il c.t.u. non aveva affatto accertato l'assoluta impossibilità della macchina di realizzare i TT dopo un adeguato settaggio. Di talché, il giudice di prime cure non avrebbe compiuto alcuna valutazione sulla gravità del preteso inadempimento della ditta e, considerato che la macchina non era del tutto inservibile – come Per_1 ritenuto erroneamente dal Tribunale –, avrebbe dovuto al più riconoscere una riduzione del prezzo dell'opera realizzata.
4.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, deducono che il Tribunale avrebbe errato nel non dare ingresso alle istanze istruttorie delle parti e, segnatamente, alla richiesta da parte di di una c.t.u. volta a verificare la “congruità dei prezzi e costi indicati in Per_1 fattura”, consentendo di determinare il giusto corrispettivo dovuto alla per Per_1
-9- l'opera svolta sulla macchina.
4.5. Gli appellanti incidentali contestano poi i motivi di appello proposti ex adverso.
4.5.1. Con riguardo al primo motivo di appello principale formulato dalla Pt_1 deducono che la perizia di quantificazione dell'ing. era stata contestata in sede Per_2 di comparsa di costituzione e che, in ogni caso, il principio di mancata contestazione rilevante ex art. 115, c. 1 c.p.c. concerne i fatti e non le valutazioni. Inoltre, controparte non avrebbe provato il danno subito in ordine all'an - non potendo la lamentare i Pt_1 danni del mancato utilizzo del macchinario, essendo questo non funzionante già prima degli interventi della -, né al quantum – essendo la quantificazione della Per_1 Pt_1 sfornita di credibilità, considerato che il c.t.u. in sede di a.t.p. aveva attestato che per risolvere i malfunzionamenti era sufficiente un intervento di non più di 10.000 euro.
5.5.2. Rispetto al secondo motivo di appello, gli appellati deducono che le prove richieste dalla sarebbero irrilevanti ai fini della prova del danno e che, se fossero ammesse Pt_1 le prove orali dedotte da controparte, dovrebbero essere accolte anche quelle formulate dagli appellati, atte a dimostrare il funzionamento della macchina al momento della consegna.
5.5.3. Rispetto al terzo motivo, evidenziano che la compensazione delle spese di lite è stata disposta dal Tribunale in ragione del corretto rigetto della domanda risarcitoria formulata ex adverso. Gli appellati chiedono che la regolazione delle spese, comprensive anche di a.t.p. e c.t.u., sia rivista in segno opposto rispetto a quello voluto da controparte, giacché il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto, dovendo per converso riconoscere il giusto corrispettivo alla . Per_1
5.4. Gli appellati hanno formulato inoltre domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, nel caso di sua riforma.
6. Con comparsa conclusionale del 29.05.2023, la ha dedotto l'inammissibilità Pt_1 dell'appello incidentale proposto ex adverso, per mancanza di specificazione dei capi del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste, e ne ha contestato la fondatezza.
7. Seguito il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 27/03/2024 è stata rimessa la causa in istruttoria, con ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, vertente su quesito integrato nella successiva ordinanza del
09/04/2024, tenuto conto delle note depositate dalle parti e della richiesta di integrazione di parte appellante. Depositata la relazione peritale e svoltosi il contraddittorio delle parti sulla stessa, è stata fissata l'udienza del 20 novembre 2025 per la precisazione delle
-10- conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa
è stata rimessa in decisione.
In diritto.-
1. L'appello incidentale è ammissibile, essendo stati individuati in maniera sufficientemente specifica i capi della sentenza impugnata, le censure mosse avverso alla stessa e la rilevanza delle violazioni denunciate ai fini della decisione impugnata.
Per ragioni di priorità logica, è necessario esaminarne la fondatezza prima di procedere all'analisi dell'appello principale.
2.1. Con il primo motivo di appello incidentale viene sollevata eccezione di decadenza dall'azione del committente e di prescrizione del suo diritto a far valere le garanzie per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c.
Il tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, sollevata con riguardo alla data della prima contestazione risalente al 17 luglio 2018, a fronte dell'esecuzione dell'intervento tecnico nel novembre 2017, ritenendo che il committente aveva avuto
“piena contezza dei problemi della macchina solo nell'agosto-settembre 2018 dopo aver interpellato soggetti terzi cui chiese un parere tecnico (si vedano le relazioni allegate al ricorso per ATP)”.
Con il motivo si lamenta che, secondo le stesse allegazioni della la macchina, Pt_1 consegnata nel dicembre 2017, risultava “affetta da vizi e difetti che ne rendevano impossibile l'utilizzo” (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 8) e che
“dal gennaio 2018 ad oggi, nonostante le promesse per i maldestri interventi della controparte, che lungi dal ripararlo e integrarlo, lo ha di fatto reso inutilizzabile e ridotto a mero prototipo, il macchinario è rimasto inattivo” (ivi, pagina 9).
Il motivo denuncia quindi che trattandosi di vizi palesi non può trovare applicazione l'insegnamento secondo il quale il committente può rendersi conto dei vizi solo in esito all'espletamento di un approfondimento tecnico.
2.2. La parte appellante principale ha replicato sul punto che, riconsegnato il macchinario a fine dicembre 2017 presso la sede della committente, “ai primi di gennaio 2018, Pt_1 all'apertura dell'attività, provò a metterla in funzione, ma con scarsi risultati, tant'è che, già in quei giorni, i responsabili della ditta “ “, chiamarono la Parte_1 ditta” ”, denunciando che il problema non era risolto, anzi se ne erano creati di Per_1 altri. A fronte delle tempestive chiamate e denunzie, già a gennaio 2018 la
[...]
riprese, questa volta in loco, le riparazioni, cercando di risolvere il problema Pt_9
-11- ma senza mai riuscirci (comparsa conclusionale, pag. 28). Secondo l'appellante principale, dunque, vi sarebbe stata una immediata contestazione poi solo formalizzata nel giugno 2018 dopo che la “era più volte intervenuta, in loco, per porvi Per_1 rimedio, e quindi anche dopo dicembre 2017” (ibidem).
Inoltre, ha dedotto che, in ogni caso, non vi sarebbe mai stata una un'accettazione da parte del committente del macchinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667, comma
1 c.c., atteso che neppure poteva dirsi avvenuta una consegna formale del macchinario, non essendo stato consegnato il manuale d'uso e di manutenzione, considerato parte integrante dell'opera, fino allo svolgimento dell'a.t.p. e a seguito delle sollecitazioni dei consulenti tecnici.
2.3. Il primo motivo d'appello incidentale deve essere rigettato, non essendo maturata la decadenza nei confronti del committente dalla garanzia per vizi, seppur per ragione diversa rispetto a quella individuata dal giudice di prime cure.
L'accertamento che vi sia stata un'accettazione dell'opera da parte del committente – fatto contestato dalla - è preliminare rispetto ad ogni valutazione sulla possibile Pt_1 intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. Invero,
l'accettazione dell'opera assume rilievo sia in presenza di vizi palesi, in quanto idonea ad escludere la garanzia per i vizi conosciuti o riconoscibili dal committente, sia nel caso di vizi occulti, giacché prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia degli stessi. Al riguardo, la Corte di Legittimità (C. Cass., sez. II, n. 18409/2025) si è di recente soffermata sulla distinzione intercorrente tra “consegna” e “accettazione” dell'opera, configurabili come atti distinti, giacché: “la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, Ordinanza
n. 27915 del 23/09/2022).
Cosicché dalla mera consegna non può desumersi ipso facto l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della “accettazione tacita”, che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso
-12- significato giuridico: la ricezione dell'opera “senza riserve”, nonostante “non si sia proceduto alla verifica”, a fronte di “difformità o vizi palesi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
1576 del 22/01/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972; Sez. 3, Sentenza n.
4061 del 23/12/1968). Soltanto tale forma di consegna importa rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo, con la conseguente liberazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., dalla garanzia per difformità o vizi riconoscibili o conosciuti dal committente. Siffatta “accettazione tacita”, cioè, spiega gli stessi effetti del collaudo, precludendo la possibilità di far valere, così in via di azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi.
Ebbene, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (ossia
l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla “scoperta” per i soli vizi occulti).
Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia e prima della consegna “definitiva” non decorrono i termini di prescrizione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; Sez.
2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987; Sez. 2,
Sentenza n. 962 del 05/02/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 06/11/1975; Sez. 3,
Sentenza n. 346 del 13/02/1970; Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 25/09/1964; Sez. 1,
Sentenza n. 444 del 06/03/1962).”
In aderenza a tale insegnamento, occorre dunque verificare se vi sia stata accettazione da parte della del macchinario consegnatole dalla , in quanto, in sua Pt_1 Per_1 assenza non troverebbe applicazione l'onere di denuncia delle difformità e dei vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1667, c. 2
c.c., nel caso in cui la garanzia per vizi sia fatta valere in via di azione e dall'art. 1667, c.
3 c.c., ove sia fatta valere – come nel caso di specie – in via di eccezione.
2.4. Posto che l'accettazione può manifestarsi in forma espressa, tacita o presunta, non essendo soggetta a particolari formalità, occorre verificare l'eventuale ricorrere di ciascuna di tali forme di accettazione.
-13- Nel caso di specie, va esclusa in nuce la possibilità che vi sia stata un'accettazione espressa dell'opera dalla atteso che non emerge dalle deduzioni di parte, dalla Pt_1 documentazione prodotta né dalle istanze istruttorie formulate che vi sia stata una dichiarazione della scritta o orale, di voler ricevere il macchinario senza muovere Pt_1 alcuna contestazione, a prescindere da un'attività di verifica sul suo funzionamento (cfr.
Cass. n. 18409/2025).
2.5. Parimenti, va esclusa l'esistenza di accettazione presunta, ipotesi che si verifica
“allorché, ai sensi dell'art. 1665, terzo comma, c.c., (a) nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero (b) non ne comunichi il risultato entro un breve termine o (c) ancora laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera pagata, salvo che ricorra è il versamento di semplici acconti.”
(C. Cass. n. 18409/2025). Sul punto basti evidenziare che l'appaltatore mai ha dedotto di aver invitato il committente a procedere a verifica del funzionamento dell'opera, né vi è stato pagamento del corrispettivo da parte del committente, a seguito della presa in consegna del macchinario, precipua questione oggetto di contendere.
2.6. Si rende a questo punto necessario valutare se possa ricorrere un'accettazione tacita del committente, che si verifica “[…] laddove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare
l'opera. Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che – presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente – dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del
30/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 14/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1635 del
08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974). (C. Cass. n. 18409/2025).
Tale aspetto deve essere considerato unitamente alla deduzione di parte appellante incidentale, secondo cui: “Con riferimento al fatto, più volte sottolineato da controparte nei propri atti, che l'opera sarebbe stata solo “consegnata” ma mai accettata, occorre ricordare che l'art. 1665 c.c. dispone che “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”. Ebbene, non consta – controparte nemmeno la ha dedotto – che l'opera si stata accettata con riserva.” (comparsa conclusionale del 4 novembre 2025, pag. 11-12).
-14- È priva di pregio la ricostruzione dell'appellante incidentale sì esposta, giacché non tiene nel dovuto rilievo la differenza intercorrente fra la mera “consegna” e “la ricezione dell'opera senza riserve”. Come ribadito anche in altra pronuncia della Corte di
Legittimità, non è sufficiente la mera consegna affinché vi sia un'ipotesi di ricezione
“senza riserve”, posto che va valutato, in concreto, se vi sia stata un'intenzione esplicita di rinunciare ad effettuare verifiche sull'opera o un'inequivoca forma di gradimento della stessa, a prescindere dall'esito dell'attività di verifica eventualmente svolta.
“La presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1665, comma quarto, c.c. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendo il giudice accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass.
3959/1976; Cass. 1283/1965)” (Cass. civ., sez. II, n. 22649/2025).
Il contegno della risultante in causa esclude che vi sia stata una sua accettazione Pt_1 dell'opera senza riserve, posto che la società - secondo la ricostruzione fornita dalla stessa e non contestata da controparte – ha iniziato a svolgere le attività di verifica del funzionamento del macchinario nel primo semestre del 2018, proseguendole sino all'esperimento di a.t.p., né sono stati neppure allegati comportamenti della committente idonei a dimostrare un suo gradimento dell'opera. Anzi, dalla corrispondenza intercorsa e prodotta in causa sub doc. 6 emerge chiaramente come la non solo non abbia Pt_1 mai accettato il macchinario, ma abbia fatto presente la necessità di interventi da parte della appaltatrice.
Inoltre, non può sottacersi che pure la mancata consegna del manuale d'uso e di manutenzione ha contribuito ad ostacolare il procedimento di verifica del funzionamento del macchinario, presupposto necessario al fine di consentire al committente di procedere all'accettazione dell'opera.
Non si ravvisa, quindi, alcun comportamento concludente della “dal quale Pt_1 desumere con certezza l'intenzione del committente di accettare l'opera senza riserve”
(C. Cass. n. 18409/2025), al contrario avendo la atteso nel pagare il corrispettivo Pt_1 dovuto, nelle more dell'espletamento delle attività di verifica sull'opera.
-15- 2.7. In mancanza di accettazione dell'opera da parte della non può trovare Pt_1 applicazione l'istituto della decadenza dalla garanzia per vizi, nel caso di omessa denuncia dei vizi e difformità entro sessanta giorni dalla loro scoperta. Ciò in applicazione del principio per cui: “In tema di appalto, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica.” (C. Cass. n. 18409/2025).
2.8. Considerato il carattere assorbente della fondata deduzione della circa la Pt_1 mancata accettazione dell'opera, non si rende necessario esaminare la censura mossa da parte appellante incidentale rispetto alla pronuncia di primo grado, in ordine alla diversa natura dei vizi da considerarsi, posto che, in ogni caso, non essendo intervenuta accettazione, non occorreva procedere ad alcuna denuncia.
3. Con il secondo motivo di appello incidentale, gli eredi lamentano che il Per_1 giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che il macchinario a seguito degli interventi realizzati dalla non poteva dirsi del tutto Per_1 inservibile all'uso, essendo al più giustificabile una riduzione del prezzo pattuito.
3.1. Esso merita accoglimento, nei limiti di quanto segue.
Come è noto, la disciplina delle azioni esperibili dal committente, in caso di vizi dell'opera, nel contratto d'appalto è disciplinata dall'art. 1668 c.c. Esso prevede, al primo comma, la possibilità per il committente di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Mentre, al secondo comma, prevede la possibilità per il committente di chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto “se […] le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”.
Tale norma mira a circoscrivere in maniera più stringente il diritto del committente a chiedere la risoluzione del contratto rispetto a quanto accade, in materia di vendita, ove a mente del combinato disposto degli artt. 1490 c.c. e 1492 c.c. si ammette la risoluzione del contratto in favore dell'acquirente nel caso in cui il bene venduto presenti vizi che “lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. E si tratta di previsione speciale anche con riferimento alla generale disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento, ove si richiede, per pervenire alla
-16- risoluzione, la ricorrenza di un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
La suddetta differenziazione richiede, in materia di appalto, un maggior rigore nel caso di riconoscimento della risoluzione del contratto sulla valutazione della totale inidoneità dell'opera, che presenta vizi o difformità, alla destinazione cui è preordinata.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che si è di recente espressa sul punto: “Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera,
«è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 comma 2 c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 c.c, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.” (Cass. Civ., n. 21188/2022; conf. Cass. n. 19647/2013).
3.2. Nel caso di specie, al fine di vagliare il rilievo dell'inadempimento della , Per_1 vanno prese in esame le risultanze della c.t.u. svolta dall'ing. che Persona_3 ha sostanzialmente recepito le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel maggio 2019, quanto agli interventi realizzati dalla e alle anomalie Per_1 riscontrate nei test funzionali, e ha effettuato una stima del corrispettivo dovuto all'appaltatore calcolata al tempo di realizzazione delle lavorazioni.
È dato incontestato che gli interventi posti in essere dalla si erano resi Per_1 necessari a seguito della rottura del PLC in una macchina saldatrice utilizzata per la produzione di TT. Stante l'irreperibilità dell'originario modello di PLC nel mercato, alla era stato richiesto un intervento di c.d. “revamping” [come ricorda il c.t.u. Per_1
«il termine "revamping" si riferisce, in ambito industriale e tecnologico, ad un processo di ammodernamento, ristrutturazione o ricostruzione di impianti, macchinari o sistemi
-17- esistenti, per migliorarne le prestazioni, l'efficienza e/o la vita utile», relazione ing. Per_3 pag. 52] che necessariamente comportava la sostituzione di parti elettriche e meccaniche non più compatibili con la nuova componentistica da installarsi (cfr. c.t.u., pag. 16).
In particolare, è stato accertato che la ha realizzato sul macchinario i seguenti Per_1 interventi: “
1. sostituzione del vecchio PLC con uno nuovo;
2. installazione di 2 CPU veloci per il PLC;
3. montaggio alimentatori;
4. montaggio di 2 motori marca
[...]
compatibili con il nuovo PLC;
5. montaggio di nuove flange;
6. montaggio di CP_8 nuove pulegge;
7. montaggio di nuove cinghie;
8. installazione di 2 motori stepper;
9. sostituzione del vecchio monitor touch screeen con uno nuovo, compatibile con il nuovo
PLC; 10. sostituzione della torretta di segnalazione luminosa;
11. sostituzione di connettori e cavi della saldatrice;
12. sostituzione di filtri di schermatura, ferriti, condensatori, cavi schermati;
13. sostituzione dei rulli per film protettivo;
14. installazione di tastiera a 55 pulsanti, poi sostituita con nuovo monitor touch screen;
15. fornitura di nuovo quadro elettrico;
16. sostituzione di fotocellula a raggio verde su etichettatrice;
17. controlli assi”.
Per le opere svolte (considerando componentistica, manodopera, ingegneria, software e pannello operatore), il c.t.u. ha stimato il corrispettivo dovuto alla , riferito al Per_1
2017, in 38.724,94€, I.V.A. inclusa.
Quanto alle cause del mancato rispristino del macchinario, il c.t.u. ha recepito i risultati dei test funzionali disposti in sede di accertamento tecnico preventivo, ritenendo che fossero addebitabili alla i seguenti malfunzionamenti: “1. il caricamento del Per_1 nastro era eseguibile solo con le porte aperte del macchinario, altrimenti le morse della cesoia restavano serrate e non era possibile procedere con il caricamento stesso;
2. la saldatura (elettrosaldatura) a volte avveniva senza piolino, a volte correttamente con un piolino, altre volte con due piolini uno sopra l'altro, rovinando il nastro e la pinza di saldatura. Ciò accadeva perché serviva un sensore, con relativa riprogrammazione del software, che verificasse la presenza del piolino (oltre al fatto che tale piolino fosse solo);
3. mancava una funzione sul monitor per richiamare l'eventuale piolino mancante, rovinando il nastro e la pinza di saldatura;
4. nel passaggio dal ciclo automatico al ciclo manuale, ed ancora al ciclo automatico, la macchina etichettava e tranciava di nuovo senza che l'operatore selezionasse una funzione ed aprisse le morse;
5. nel passaggio dal ciclo automatico al ciclo manuale, ed ancora al ciclo automatico, la macchina apriva
-18- le morse e non faceva ripartire il ciclo in modalità automatica;
6. nel passaggio dal ciclo automatico al ciclo manuale, ed ancora al ciclo automatico, la macchina apriva le morse: queste venivano chiuse in modalità manuale. Riavviato il ciclo automatico, la macchina non apriva le morse delle cesoie;
7. nel ciclo automatico dopo un ciclo manuale, la macchina non eseguiva la funzione impostata, ma saldava con le morse aperte e non faceva poi avanzare il nastro;
8. in assenza di ciclo, premendo il tasto "cesoia" sul monitor, il contapezzi aumentava, falsando così il numero reale di pezzi prodotti;
9. premendo il tasto "Saldatura piolo" sul monitor, non veniva eseguita alcuna saldatura
(elettrosaldatura); 10. nel passaggio dal ciclo normale al ciclo automatico, il contapezzi aumentava senza che venisse prodotto in realtà alcun frattone;
11. per riavviare un nuovo ciclo automatico, andava esclusa la saldatura per scaricare le lame correttamente lavorate, ed in tal caso la pinza di saldatura continuava a rilasciare lo stesso i piolini (non saldati) sul nastro;
12. il sensore posto sotto il nastro non leggeva la fine della bobina e quindi non bloccava la macchina, che continuava a saldare piolini direttamente sul piano del macchinario;
13. l'avvio di un ciclo automatico senza che il piolino fosse stato caricato provocava le problematiche di cui al punto 2; 14. nel caso di assenza di aria compressa e di esclusione della saldatura, il ciclo non veniva bloccato ed il macchinario non segnalava l'errore (a causa dell'assenza di un pressostato che gestisse i segnali sul
PLC); 15. il documento riferito alla macchina dopo gli interventi del 2017 consisteva in uno schedario non rispondente né a quanto richiesto dalla Direttiva Macchine, né dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, né dalla certificazione CE.”. (pg. 20-22).
Nondimeno, il consulente tecnico ha dato conto che, durante lo svolgimento dei test funzionali effettuati in sede di a.t.p. - e segnatamente in occasione delle operazioni peritali svolte in data 06/02/2019 - era stato possibile produrre un certo numero di pezzi senza criticità: «Si è effettuato un test di produzione automatica di 21 pezzi, dopo un'attività di setup manuale la produzione è avvenuta senza intoppi. Nella sessione attuale non sono emerse problematiche riconducibili a disturbi EMC» (all. 3 alla c.t.u., pag. 28).
Al riguardo, ha ritenuto “verosimile ipotizzare che tale fatto (accertato dal precedente
C.T.U.) possa essere collegato al relativamente ridotto importo (12.000,00 €), stimato dallo stesso, per la risoluzione delle problematiche sopra descritte” (cfr. relazione tecnica c.t.u., pg. 22). Più precisamente, ha osservato che in sede di a.t.p. erano stati stimati i seguenti costi di riparazione: «il costo stimato per l'intervento di “riparazione” è quindi
-19- stimabile nell'intervallo tra 9.850 € e 11.950 € (arrotondando tra 9.000 € e 12.000 €), oltre imposte». (relazione di a.t.p., pag. 16, doc. 10, fascicolo opponente nel giudizio di primo grado).
3.3. Dall'analisi dei malfunzionamenti riscontrati si evince che diverse anomalie si verificavano nel caso di modifica del settaggio (da manuale-automatico e viceversa)
(sub. 4-7; 10-11), altre difformità afferivano alla mancanza o al malfunzionamento di specifici sensori (sub. 2-3; 8-9; 12-14) o richiedevano specifiche modalità di caricamento
(sub. 1), oppure concernevano la non corrispondenza della documentazione riferita al prodotto a quanto prescritto dalla normativa (sub. 15).
Seppure si tratti di difformità idonee a limitare le funzionalità del macchinario
(richiedendo un apposito settaggio o specifica attenzione nel suo utilizzo), esse non sono tali da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione. Dal test condotto in data
06/02/2019 è pure emerso che, ove adeguatamente impostato, il macchinario poteva avere un regolare funzionamento. Ulteriore elemento da tener presente è infine l'indicazione resa in sede di a.t.p. in base al quale è possibile procedere alla riparazione dei vizi con una spesa stimata di euro 9.000 – 12.000, pari a circa un quinto del prezzo contrattuale dell'appalto. Ed, in effetti, la è infine riuscita ad ottenere una Pt_1 riparazione del macchinario, rivolgendosi ad una società terza, ripristinando in toto le funzionalità della macchina.
3.4. In definitiva, non è risultato in causa il presupposto indispensabile per pervenire alla risoluzione del contratto in materia d'appalto, considerato che il macchinario non poteva dirsi “del tutto inadatto alla sua destinazione”. In tal senso deve essere riformata la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui ha disposto la risoluzione del contratto.
Sul punto si osserva che, seppure non sia stata formulata da parte della neppure Pt_1 in via subordinata, domanda di riduzione del corrispettivo a mente dell'art. 1668, c. 1 c.c.,
è la stessa appaltatrice a riconoscere la possibilità – ed anche a formulare una richiesta in tal senso – che debba essere disposta una riduzione del prezzo dell'opera, giuste le difformità riscontrate: “La mancata valutazione della gravità dell'inadempimento è un errore giuridico che merita di essere corretto in questa sede: si chiede quindi che la
Corte, valutata nel complesso l'opera realizzata dalla ditta (soprattutto con Per_1 riferimento alla complessità degli interventi di implementazione pretesi dalla Pt_1
voglia escludere – come ha riconosciuto il CTU - che la macchina fosse del tutto
[...]
-20- inservibile come ha ritenuto erroneamente il Tribunale (in modo difforme, si ripete, a quanto accertato dal CTU) e riconosca invece che, al più, va riconosciuta una riduzione del prezzo dell'opera realizzata. ” (cfr. comparsa di risposta, pag. 13).
Inoltre, con il terzo motivo di appello incidentale, gli eredi hanno chiesto che Per_1 venisse svolta apposita c.t.u. proprio al fine di verificare la congruità dei prezzi e dei costi indicati dalla in fattura, il che pure presuppone una richiesta di riconoscimento Per_1 almeno del minor relativo importo. All'esito della remissione della causa in istruttoria, in accoglimento di tale motivo, il c.t.u. ha stimato un congruo corrispettivo pari a €
38.724,94€ (I.V.A. inclusa) per gli interventi eseguiti dalla sul macchinario della Per_1
Pavan. Di talché si ritiene che il corrispettivo dovuto alla debba essere ridotto a Per_1 tale importo. Da tale importo vanno diffalcati i costi connessi alla necessità di eliminazione dei vizi riscontrati, costi quantificati dal c.t.u. in € 14.640,00 iva inclusa (€
12.000,00 oltre i.v.a.), come anche riconosciuti dalla stessa parte appellata-appellante incidentale a pagina 10 della comparsa di risposta. Ne risulta un residuo di € 24.084,94 a favore dell'appaltatore.
4. Sul terzo motivo di appello incidentale si è già in parte provveduto, essendo stata espletata la c.t.u. richiesta. Né meritano accoglimento le ulteriori istanze istruttorie riproposte dagli eredi , essendo la causa adeguatamente istruita. Per_1
5. Con il primo ed il secondo motivo di appello principale viene censurata la pronuncia del giudice di prime cure per non aver accolto la domanda formulata dalla in Pt_1 ordine al danno patito, né dato ammissione alle istanze istruttorie formulate. Entrambi devono rigettarsi per le seguenti ragioni.
5.1. La domanda risarcitoria è stata formulata dalla committente in diretta correlazione con la richiesta di risoluzione del contratto e quale conseguenza dello scioglimento del rapporto contrattuale, in ragione della totale inidoneità del macchinario oggetto del contratto e dei danni conseguenti alla stessa dedotta impossibilità di funzionamento della macchina.
che, per le ragioni sopra esposte, è stata respinta la richiesta di risoluzione del Per_4 contratto di appalto, deve trovare applicazione il ricevuto insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non
-21- può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione» (Cass. n. 18578 del 13/07/2018; Cass. n. 4366 del 04/03/2015).
5.2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta il mancato ingresso delle istanze istruttorie formulate e della c.t.u. richiesta. Dall'infondatezza della domanda di risarcimento formulata dell'appellante con riguardo all'an - per quanto motivato in ordine al rigetto del primo motivo d'appello -, consegue l'inammissibilità delle formulate istanze volte a determinare il quantum risarcibile, poiché irrilevanti.
6. Il terzo motivo d'appello che ha ad oggetto la regolamentazione delle spese è assorbito dalla parziale riforma della sentenza appellata, con conseguente necessità di rivedere la regolamentazione delle spese alla luce dell'esito complessivo della controversia.
7. Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali vanno dichiarate compensate per la quota della metà.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione del d.m.
55/2014 con riferimento allo scaglione di valore corrispondente a quello della presente causa (da 52.001 a € 260.000) in ragione delle attività effettivamente espletate nei due gradi e della natura delle questioni trattate.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante principale del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da Parte_1
e da , e
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di , avverso la sentenza n. Parte_4 Persona_1
254/2021 del tribunale di Treviso, respinge il primo e, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a , Controparte_2 Parte_2
e , nella qualità di eredi di , la Parte_3 Parte_4 Persona_1 somma di € 24.084,94 (i.v.a. inclusa) per il titolo e le causali di cui in motivazione, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di comprovata messa in
-22- mora vale a dire dalla notificazione del ricorso monitorio al saldo;
dichiara compensate fra le parti per la quota della metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2
, e , nella qualità di eredi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 di , la residua quota della metà di tali spese, che liquida, per l'intero, Persona_1 quanto al primo grado, in € 7.500,00 per compenso e, quanto al presente grado, in €
7.600,00 per compenso, oltre, per entrambi i gradi, agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata nel presente grado, come liquidato con distinto provvedimento, a definitivo carico della parte appellante e della parte appellata ciascuna per la giusta metà; dichiara tenuto e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a restituire a , Controparte_2 Parte_2
e , nella qualità di eredi di le Parte_3 Parte_4 Persona_1 spese processuali pagate in attuazione del punto 5. del dispositivo della sentenza appellata con gli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data del pagamento al saldo;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 20-11-2025.
Il presidente est.
ID AN
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