Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 6958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6958/2024 RG iscritta in data 18.09.2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio
Guglielmetti;
RICORRENTE
E
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 16.1.25, all'esito della discussione della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., il giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 , premettendo che, con sentenza n. Parte_1
109/05 del 30.11.2024, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e determinando in € 280,00 mensili la somma CP_1 da corrispondere a favore dei figli (20.08.1999) ed (25.01.1994), precisando CP_2 CP_3
1
altresì che con successivo decreto del 26.05.2009 era stato fissato in € 300,00 mensili (€ 150,00 mensili per ciascun figlio) il mantenimento da corrispondere in favore dei figli, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in quanto maggiorenni e divenuti economicamente autosufficienti.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per i resistenti.
All'esito dell'audizione del ricorrente, all'udienza del 16.1.25, non dovendosi adottare provvedimenti provvisori, il giudice delegato invitava alla discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., e la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va ribadita la dichiarazione di contumacia dei resistenti che, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Deve poi dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3 atteso che unica legittimata passiva è la resistente in quanto percettrice del contributo CP_1 nell'interesse dei figli.
Nel merito la domanda è fondata e come tale vada accolta.
In primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della proposta domanda, avendo dedotto il ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze successive alla sentenza di divorzio.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Tanto chiarito, quanto al contributo per il mantenimento dei figli si osserva che e CP_2 CP_3 vanno considerati economicamente autosufficienti, in quanto hanno compiuto un'età tale (30 e 25 anni) da far presumere concluso il percorso di studi, a prescindere dal loro inserimento in modo stabile nel mondo del lavoro.
Ne segue che va disposta la revoca del contributo per il mantenimento di e in CP_2 CP_3 applicazione dell'art. 337 septies c.c., come interpretato dalla giurisprudenza più recente.
Difatti, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, secondo la giurisprudenza più recente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto
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obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, che non risulta nemmeno più presente sullo stato di famiglia della madre CP_3
e hanno concluso ormai da tempo il percorso di studi. CP_2
Ora, considerando la situazione economica del padre e vista l'età dei figli ed il completamento del percorso di studi, va revocato il contributo posto a carico del padre per e CP_2 CP_3
Quanto alle spese di lite, considerando la condotta processuale delle parti e la pronuncia necessitata, esse vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia
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civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli e CP_2 CP_3
2) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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