Decreto cautelare 12 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04635/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4635 del 2022, proposto da
OU KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Antonello Ciccarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Napoli del 10.05.2022 recante il rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto impugnato, il Questore della Provincia di Napoli ha respinto l’istanza del cittadino straniero ricorrente volta ad acquisire un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
In specie, il diniego si fonda sulla insussistenza in capo al richiedente dei requisiti ex lege previsti per il conseguimento del titolo richiesto per la mancanza di un regolare rapporto di lavoro e la disponibilità di un adeguato reddito comunque proveniente da fonte lecita atto a garantire il proprio sostentamento all’interno del territorio nazionale; per la irreperibilità presso l’indirizzo dichiarato; per la inesistenza dell’impresa indicata quale sede di prestazione dell’attività lavorativa.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 19 del TUI.
Rappresenta, in specie, che non sarebbe stato assicurato il contraddittorio procedimentale e che il ritorno nel paese d’origine lo esporrebbe a pericolo per la sua incolumità.
3, Si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
In primo luogo il ricorrente, neanche nel corso del giudizio, ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Deve poi rilevarsi che l’articolo 5, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998 dispone che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”.
Nella fattispecie la istanza di rilascio del titolo di soggiorno è stata respinta sul presupposto della irreperibilità del ricorrente presso il domicilio dichiarato e della inesistenza della azienda presso la quale egli ha dichiarato di svolgere attività lavorativa.
L’accertamento, in specie, si fonda su elementi univoci e ragionevolmente valutati che non risultano sconfessati da idonea documentazione che comprovi il vizio dell’azione amministrativa in quanto il ricorrente non ha provato di aver conseguito redditi da attività lecita né ha fornito documentazione anagrafica circa il luogo di residenza.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA NA, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA NA |
IL SEGRETARIO