Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.1240/2024 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 1240/2024 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martignetti, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Benevento, via Salvator Rosa n.
18
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2025, il difensore di parte appellante chiedeva la decisione della causa, rinunciando ai termini per il deposito di note conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.3.2024, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sen-
[...] tenza n. 1194/2022, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9019708469 000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, veniva annullata la menzionata intimazione, con riferimen- to alla pretesa portata dalla sottesa cartella esattoriale n. 071 2014 00775451018 000, avendo ritenuto il primo Giudice l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacra- to, per decorso del termine triennale di prescrizione, versandosi in ipotesi di omesso pa-
gamento della , anno d'imposta 2009. Quale unico motivo di impugnazione, CP_2
l'appellante ribadiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, in favore del
Giudice Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa auto.
Benché ritualmente citato, restava contumace . Controparte_1
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 5.6.2025, avendo parte appellante espressamente rinunciato ai termini per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur rego- Controparte_1 larmente citato, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, del 1.3.2024, non ha inte- so costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giuri- sdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall' Parte_2
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di pri-
[...] mo grado. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secon- do cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della
L. 28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel ca- so di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eccezione di prescrizio- ne dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un.,
3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle
Sezioni Unite Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spet- ta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla noti- ficazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (come nel caso in esame), se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di noti- ficazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto ese-
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cutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'in- timazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene riba- dirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9019708469 000, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tribu- tario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabi- le in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n.
35116).
In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Cor- te di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, costituisce giusto moti- vo per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. France- sco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_3
nei confronti di , con atto di citazione in appello re-
[...] Controparte_1 golarmente notificato in data 1.3.2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione di- sattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 5.6.2025.
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IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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