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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Reiscrizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, in elenchi lavoratori sostituzione del GdL dott. R. Gibboni, ha pronunciato la seguente agricoli 2010-2021
NT
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1035/2023 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi (riunito il giudizio n. 3758/23 R.G.), N. 1035-3758/23 discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine
CRONOLOGICO del giorno 30.09.2025, avente ad oggetto: “Reiscrizione elenchi N. _______________ lavoratori agricoli anni 2010/2021”; e vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. M.M. Albano REPERTORIO Parte_1
N. _______________ del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 108/2025 R.B.Prev. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Pontecagnano Faiano (Sa), Via G. Carducci, n. 1;
Discusso nel termine del 30.09.2025
Ricorrente con scambio di note
e scritte art. 127 ter cpc
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. Maritato in virtù Deposito minuta di procura generale in data 23.01.2023 per atto notar di Per_1 _________________
Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. Di Cristo c/o INPS pag. 1
§§§
Nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 23.02.2023 e in data 04.07.2023
[...]
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e Parte_1
chiedeva di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata di esso ricorrente con l'azienda agricola Valle Verde srl e, quindi, di ordinare all'Inps di reiscrivere esso ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza per gli anni dal 2010,
2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente Inps, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, disposta la riunione dei giudizi nn. 1035/23 R.G. e 3758/23 R.G.
(decreto del Presidente di Sezione in data 18.03.2024), effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cèc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 2 Parte_1 va rigettato.
Innanzitutto va evidenziato che nella materia in oggetto, come è noto, il
Tribunale deve accertare, sulla base delle prove offerte dalla parte ricorrente, la sussistenza di tutti i requisiti necessari e idonei a far ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, tale da legittimare l'iscrizione negli elenchi nominativi. Tale accertamento deve essere effettuato in ogni caso e a prescindere sia dalle eccezioni formulate nel corso del procedimento amministrativo sia dall'esito dello stesso e dalle motivazioni addotte. Peraltro, al fine del riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, è necessario non il semplice svolgimento della prestazione lavorativa, bensì che la stessa presenti i requisiti della subordinazione, della remunerazione e che, inoltre, la prestazione sia effettuata per almeno 51 giornate all'anno.
In proposito, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'Inps,
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n.
375/1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. n. 7845/2003; Cass. n. 14296/2011; Cass. n. 13877/2012).
Orbene, ciò posto, va affermato che il ricorrente, per di più genero di
, amministratore della società Valle Verde srl, non ha Persona_2
fornito prova adeguata della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato con l'azienda Valle Verde srl, né mediante la prova documentale né mediante la prova orale.
In riferimento alla prova scritta, risultano allegate le buste paga e i certificati Unilav per gli anni di riferimento (cfr. all. nn. 4 e 5 del fascicolo telematico di parte), rilasciate dalla parte datoriale: documenti
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 3 Parte_1 palesemente insufficienti a fornire la prova della natura subordinata del rapporto instaurato con l'azienda agricola.
In effetti, l'assunto di parte ricorrente non può trovare idoneo e appagante riscontro nella documentazione versata in atti, in particolare nelle suddette buste paga, perché trattasi di documenti predisposti dal titolare di un'impresa gestita in maniera tutt'altro che regolare nel corso degli anni, la cui affidabilità è stata gravemente infirmata dagli accertamenti eseguiti dagli Ispettori dell'Inps (cfr. i verbali ispettivi in data 09.06.2021 e in data 11.06.2021, allegati al fascicolo telematico di parte resistente: all. nn. 1 e 2). Tali documenti (buste paga), pertanto, non possono assurgere ex se al rango di elementi atti a comprovare (per di più nei confronti dell'Istituto previdenziale) l'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio tra la parte ricorrente e l'azienda agricola Valle Verde srl.
Del resto, i giudici della nomofilachia hanno avuto modo di chiarire che l'avvenuto rilascio delle buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, rappresentando l'emissione di prospetti paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri e alla stregua di una valutazione complessiva, desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto attiene, poi, alla prova orale, va precisato quanto segue.
Innanzitutto va rimarcato che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato de quo e la conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli hanno tratto origine da accertamenti ispettivi eseguiti nel mese di giugno
2021 presso la sede della azienda agricola Valle Verde srl, le cui risultanze sono state riportate nei verbali ritualmente prodotti in giudizio dall'Istituto previdenziale, verbale di accertamento n. 2021004493 in data 09.06.2021 e verbale di accertamento n. 2021004492 in data
11.09.20221 (cfr. all. nn. 1 e 2 del fascicolo telematico di parte).
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 4 Parte_1 In detti verbali viene dato atto che nel corso dell'indagine gli Ispettori hanno avuto modo di accertare diverse irregolarità riguardanti i rapporti di lavoro di numerosi dipendenti dell'azienda e, quindi, hanno proceduto al disconoscimento di tali asseriti rapporti di lavoro e al conseguente recupero della contribuzione previdenziale (cfr. i richiamati verbali ispettivi).
Orbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte regolatrice, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui, con riferimento ai verbali redatti dagli Ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi ed in essi contenute (anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante) costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri e, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria, qualora il verbale sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 6 settembre 2012,
n. 14965; Cass. 8 giugno 2005, n. 11946; Cass. 22 febbraio 2005 n.
3525; Cass. 12 aprile 2004, n. 15702).
Con una serie di ulteriori e significative pronunce, i giudici di legittimità, nel ribadire che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che Controparte_2
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, hanno precisato che quest'ultimo può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 febbraio 2021, n. 4182; cfr., altresì, Cass., Sez. Lav., 2 novembre 2020, n. 24208, secondo cui la valutazione complessiva delle
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 5 Parte_1 risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio;
cfr., ancora, Cass., Sez. Lav., 7 maggio 2019, n. 11934; Cass. 9 novembre 2010, n. 22743; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24416, secondo cui le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge: nella specie, la
Corte ha confermato la decisione di merito che, a sua volta, aveva convalidato l'irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dell' nei confronti del titolare di un'impresa per Controparte_2
aver fatto superare ai suoi dipendenti part-time l'orario concordato;
il giudicante, in particolare, aveva affermato che dalle deposizioni rese dai lavoratori agli Ispettori come da verbale, da ritenere più attendibili di quelle fornite, a distanza di tempo, in udienza, era emerso che il superamento dell'orario di lavoro non era da attribuire ad un'autonoma iniziativa dei dipendenti, ma era stato voluto dallo stesso datore;
cfr., infine, Cass. Civ., Sez. Lav., 6 giugno 2008, n. 15073; Cass. 14 aprile
2008, n. 9812).
Enunciati i princìpi giuridici fissati in subiecta materia dalla
Suprema Corte, deve rilevarsi che nell'ipotesi in esame le risultanze dell'indagine ispettiva non sono state smentite nemmeno dalla prova orale. L'accertamento ha riguardato l'attività svolta ed i rapporti di lavoro nel periodo dal giorno 21.03.2014 al giorno 15.07.2016. Nella fattispecie, il provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli è scaturito dal mancato riconoscimento del rapporto di lavoro di lavoro tra la parte ricorrente e l'azienda agricola indicata, alla luce delle risultanze delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti dagli Ispettori verbalizzanti e dei documenti aziendali esaminati, che hanno indotto a ritenere fittizie di gran parte delle assunzioni di operai agricoli denunciate dall'azienda negli anni di riferimento.
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 6 Parte_1 Alla luce di tali elementi raccolti nel corso della verifica, gli Ispettori hanno concluso (giustamente, ad avviso del Tribunale) circa il carattere fittizio del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente con l'azienda agricola Valle Verde srl, relativamente ai periodi sopra indicati.
Ciò posto, va evidenziato che la prova testimoniale svolta alle udienze in data 12.09.2024, 12.11.2024 e 16.01.2025 (testi Tes_1 [...]
, non ha apportato particolari elementi a Tes_2 Testimone_3
favore della tesi difensiva svolta dal ricorrente né ha sostanzialmente smentito i dati emergenti dall'indagine ispettiva.
In particolare, come giustamente rilevato dalla parte resistente, “La prova contraria, nel caso di specie, deve essere ancora più rigorosa ove si consideri che si gravita nell'ambito di un rapporto di lavoro tra persone legate da vincolo di parentela. In tali fattispecie, vige una presunzione di gratuità o di non onerosità del rapporto lavorativo, atteso l'inserimento dello stesso in un contesto socio-economico tale da configurare la prestazione in termini di collaborazione familiare resa affectionis causa in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela o di affinità o di coniugio o di convivenza more uxorio, e caratterizzata da ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività ed obbligatorietà, anche in difetto dell'elemento della convivenza (si veda Cassazione civile, sez. lav., 9 giugno 2011, n. 12551;
Cass. civ., sez. lav., 23.01.2004 n° 1218). In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 2 agosto 2010, n. 17992), secondo cui, “Quando la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative, fra persone legate da vincoli di parentela o affinità, è esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non si assiste, "ipso iure", ad una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pertanto, in caso di contestazione, la parte che vuole far valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. Di Cristo c/o INPS pag. 7 e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. Tale fondamentale requisito si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”.
Ancora, Cassazione civile, sez. lav., 21 aprile 2000, n. 5215, in forza della quale: “Il soggetto che deduca di avere svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze di persona con esso in rapporto di affinità deve fornire una prova idonea (secondo una valutazione riservata al giudice del merito ma censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione) a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative eseguite, solitamente affectionis causa, in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela o di affinità o di coniugio o di convivenza more uxorio”.
Inoltre, sono condivisibili in pieno le valutazioni effettuate dall resistente circa le dichiarazioni rese dai testi di parte CP_1
ricorrente. In particolare, “Ebbene, le testimonianze rese nel corso del presente giudizio, risultano essere contraddittorie e, perciò, inidonee a confutare quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti. In particolare, oltre al Dott. , il quale ha confermato quanto riportato nei verbali Tes_4
di accertamento, le deposizioni rese, peraltro, tutte del medesimo tenore, non paiono sufficienti a provare il vincolo di subordinazione.
In particolare, la sig.ra , legata al da vincolo di Tes_1 Parte_1
affinità di secondo grado, circostanza questa, che di per sé sola ne mina
l'attendibilità, la quale risultava essere al tempo socia di maggioranza al 95% della Valleverde srl, nonché coniugata, ancora oggi, con
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 8 Parte_1 l'amministratore unico, sig. , a differenza di quanto Persona_2
dichiarato in sede giudiziaria, non ha menzionato il ricorrente tra i lavoratori in occasione delle dichiarazioni rese innanzi agli ispettori. La medesima, infatti, si è limitata a dire che: “…in tutti questi anni nel magazzino con me hanno lavorato solo , Controparte_3 CP_4
, , , e
[...] Parte_2 Testimone_2 Parte_3
della quale non ricordo il cognome;
… sotto le serre intorno alla CP_5
casa come braccianti lavorano , e . Persona_3 Per_4 Per_5
Trattasi di una dimenticanza alquanto singolare.
Stesso dicasi per dipendente della società “La Valle Persona_6
del Sole” subentrata alla Valleverde srl, il quale, in sede ispettiva ha ammesso lavorassero con lui, solo ed esclusivamente , Per_7
, , ”, senza alcun riferimento Per_8 Parte_1 CP_4 Pt_2
all'odierno ricorrente che, invece, appare nella deposizione testimoniale. Il teste, interrogato dal Giudice sul motivo per cui non avesse fatto alcun riferimento al in sede di accertamento, ha Parte_1
dichiarato: “Gli ispettori mi chiesero di indicare chi erano coloro che lavoravano con me;
io feci i suddetti nomi e gli ispettori mi dissero che andava bene così; anzi preciso che furono gli stessi ispettori a farmi i nominativi dei lavoratori summenzionati e io confermai che essi lavoravano con me e io non aggiunsi altro”, quasi volendo far credere di essere stato imbeccato dagli ispettori, prospettazione molto grave e priva di qualsiasi fondamento ove si consideri che il modus procedendi degli ispettori è quello di elencare, in sede di audizione della persona informata, tutti i lavoratori denunciati, tra i quali risulta anche il
[...]
. Pt_1
Eccessivamente generica, infine, risulta essere la testimonianza resa da
, che è titolare di un interesse a che il rapporto Testimone_2
lavorativo del fosse riconosciuto, in quanto anch'ella ha Parte_1
intrapreso analoga azione giudiziaria conclusasi in senso sfavorevole per le sue ragioni, pertanto, viene in evidenza una totale inattendibilità
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 9 Parte_1 della teste che, tra l'altro, ha dichiarato di “aver sentito dire” che il ricorrente svolgesse circa 150 giornate lavorative annue, il che lascia intuire si tratti di informazioni acquisite de relato, nonché, di aver lavorato con tale e , per i cui rapporti Persona_9 CP_6
è intervenuta sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (acquisita agli atti) che ha accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le suddette lavoratrici e la Valle Verde” (cfr. le note scritte depositate in data 23.09.2025).
Ordunque, per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. Di Cristo c/o INPS pag. 10 facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Quindi, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, a seguito della necessaria comparazione tra le deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio e le dichiarazioni rese agli Ispettori verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, deve essere attribuito maggior credito alle dichiarazioni rese dalle persone sentite dagli Ispettori, in quanto le stesse sono precise, chiare e concordanti, nonché rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa e soprattutto rese in sede di accesso ispettivo e, quindi, ben più genuine delle dichiarazioni rese in udienza a distanza di ben tre anni dalle operazioni di verifica degli Ispettori dell . CP_1
Pertanto, per tutti i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, quindi, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. all. n. 6 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell'Inps, con ricorsi depositati in data
[...]
23.02.2023 e in data 04.07.2023 e ritualmente notificati ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 30.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizi n. 1035-3758/23 R.G. c/o INPS pag. 11 Parte_1