Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1977, n. 1004
Articolo 2
Versione
31 gennaio 1978
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in L. 17.500.000 si provvede con lo stanziamento inscritto al capitolo 3133 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 gennaio 1978