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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4205/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tinto;
Parte_1
Opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Leonardo Blandino e Patrizia Covello;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 484/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.4.2019 e notificato il 5.9.2019, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 7.170,00, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito da con la quale il aveva stipulato un CP_1 Parte_2 Pt_1
contratto di finanziamento omettendo poi di rimborsare parte della somma concessa in prestito.
L'opponente ha eccepito l'indeterminatezza della domanda e la carenza di legittimazione attiva di deducendo in particolare che il debitore non aveva ricevuto comunicazioni di sorta in Controparte_1
pagina 1 di 5 ordine alla cessione del credito ex art. 1264 c.c. e che pertanto quest'ultima non sarebbe efficace nei suoi confronti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza dell'11 febbraio 2020 il giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, su richiesta delle parti, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 6 febbraio 2025, sulle conclusioni spiegate, essa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è risultata infondata.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Ciò posto, l'opponente non ha contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, ad ogni buon conto prodotto dall'opposta in allegato alla pagina 2 di 5 comparsa di costituzione e risposta (cfr contratto di prestito personale n. 1842901 stipulato dal Pt_1
con in data 27 luglio 2009).
[...] Parte_2
La contestazione in ordine alla quantificazione del credito è invece del tutto generica e in ogni caso contrastata dall'estratto conto prodotto dall'opposta, non oggetto di alcuno specifico rilievo da parte dell'opponente. In esso sono specificate tutte le voci di credito con riferimento alle rate insolute prima della decadenza del beneficio del termine, al capitale alla data di decadenza del beneficio del termine, agli interessi di mora.
Ne consegue che deve ritenersi provato l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Non resta che esaminare il profilo della legittimazione attiva dell'opposta, oggetto di specifico motivo di opposizione da parte del debitore il quale ha lamentato segnatamente di non aver ricevuto notificazione ex art. 1264 c.c dell'avvenuta cessione del credito che sarebbe pertanto a lui non opponibile.
Ebbene, risulta dalle difese svolte dall'opposta che in data 5 dicembre 2018 il credito in questione è stato ceduto dalla alla nell'ambito di una operazione di Parte_3 Controparte_1
cartolarizzazione ex lege n. 130 del 1999 e art. 58 del d.lvo n. 385 del 1993, Testo Unico Bancario.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11.12.2018 è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti pro- soluto ed in blocco da a con indicazione per categorie dei crediti Parte_2 Controparte_1
ceduti in base ad una serie di criteri che ne evidenziano elementi comuni in modo da non lasciare dubbi in ordine all'oggetto della cessione (quali, ad esempio, il tipo di rapporto contrattuale che ne è fonte,
l'assenza di contenziosi pendenti in cui la cedente fosse convenuta). Nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale vi è anche l'annotazione che i debiti ceduti sono inclusi in una lista di NDG depositata presso il notaio il 5.12.2018 (cfr all. 13 alla comparsa). Lo stralcio della lista dei debiti ceduti, con Per_1
indicazione del nominativo del , è pure prodotto in atti (cfr all. 10 alla comparsa). Vi è poi Parte_1
la visura camerale storica della società cessionaria dalla quale risulta, a pagina 9, il riferimento all'avviso di cessione dei crediti pro-soluto in esame (cfr all. 9).
Ebbene, l'art. 58 del Testo Unico Bancario recita, ai commi 1, 2 e 3: “La Banca d'Italia può emanare disposizioni per la cessione, in favore di banche, di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione ha effetto dal momento in cui è pubblicata, a cura della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla stessa data la cessione è efficace anche nei confronti dei terzi e comporta il subingresso della cessionaria in tutti i rapporti, anche processuali, relativi ai beni e rapporti ceduti. La cessionaria dà inoltre notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e con altre forme di pubblicità eventualmente prescritte dalla Banca
pagina 3 di 5 d'Italia. Gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 del codice civile”.
Si tratta di un meccanismo pubblicitario che ha lo scopo di agevolare le operazioni di cessione in blocco, esonerando il creditore da forme di notifica individuale ai debitori i quali, attraverso l'indicazione dell'atto pubblico di cessione, hanno la possibilità di verificare l'eventuale inclusione del proprio debito nella cessione.
Tanto premesso, la società opposta ha documentato di aver curato gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 58 TUB con conseguente efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto fin dall'11.12.2018, data precedente a quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Né l'opponente ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva in capo all'opposta dai profili della carenza di prova della titolarità del credito e della inclusione del credito fra quelli ceduti in blocco, legittimazione in ogni caso pienamente comprovata dalla che ha prodotto il contratto di CP_1
finanziamento stipulato dal debitore con la cedente e gli estratti-conto oltre all'avviso di Parte_2
cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti giuridici ceduti in blocco in modo tale che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione, lo stralcio dell'atto pubblico contenente l'elenco dei debitori e dei debiti ceduti.
Dalle considerazioni che precedono, discende il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe ai valori minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate ed all'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data
5.4.2019, già provvisoriamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione nei confronti dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 10 giugno 2025 il giudice pagina 4 di 5 Manuela Gallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tinto;
Parte_1
Opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Leonardo Blandino e Patrizia Covello;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 484/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5.4.2019 e notificato il 5.9.2019, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 7.170,00, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito da con la quale il aveva stipulato un CP_1 Parte_2 Pt_1
contratto di finanziamento omettendo poi di rimborsare parte della somma concessa in prestito.
L'opponente ha eccepito l'indeterminatezza della domanda e la carenza di legittimazione attiva di deducendo in particolare che il debitore non aveva ricevuto comunicazioni di sorta in Controparte_1
pagina 1 di 5 ordine alla cessione del credito ex art. 1264 c.c. e che pertanto quest'ultima non sarebbe efficace nei suoi confronti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza dell'11 febbraio 2020 il giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, su richiesta delle parti, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 6 febbraio 2025, sulle conclusioni spiegate, essa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è risultata infondata.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Ciò posto, l'opponente non ha contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, ad ogni buon conto prodotto dall'opposta in allegato alla pagina 2 di 5 comparsa di costituzione e risposta (cfr contratto di prestito personale n. 1842901 stipulato dal Pt_1
con in data 27 luglio 2009).
[...] Parte_2
La contestazione in ordine alla quantificazione del credito è invece del tutto generica e in ogni caso contrastata dall'estratto conto prodotto dall'opposta, non oggetto di alcuno specifico rilievo da parte dell'opponente. In esso sono specificate tutte le voci di credito con riferimento alle rate insolute prima della decadenza del beneficio del termine, al capitale alla data di decadenza del beneficio del termine, agli interessi di mora.
Ne consegue che deve ritenersi provato l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Non resta che esaminare il profilo della legittimazione attiva dell'opposta, oggetto di specifico motivo di opposizione da parte del debitore il quale ha lamentato segnatamente di non aver ricevuto notificazione ex art. 1264 c.c dell'avvenuta cessione del credito che sarebbe pertanto a lui non opponibile.
Ebbene, risulta dalle difese svolte dall'opposta che in data 5 dicembre 2018 il credito in questione è stato ceduto dalla alla nell'ambito di una operazione di Parte_3 Controparte_1
cartolarizzazione ex lege n. 130 del 1999 e art. 58 del d.lvo n. 385 del 1993, Testo Unico Bancario.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11.12.2018 è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti pro- soluto ed in blocco da a con indicazione per categorie dei crediti Parte_2 Controparte_1
ceduti in base ad una serie di criteri che ne evidenziano elementi comuni in modo da non lasciare dubbi in ordine all'oggetto della cessione (quali, ad esempio, il tipo di rapporto contrattuale che ne è fonte,
l'assenza di contenziosi pendenti in cui la cedente fosse convenuta). Nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale vi è anche l'annotazione che i debiti ceduti sono inclusi in una lista di NDG depositata presso il notaio il 5.12.2018 (cfr all. 13 alla comparsa). Lo stralcio della lista dei debiti ceduti, con Per_1
indicazione del nominativo del , è pure prodotto in atti (cfr all. 10 alla comparsa). Vi è poi Parte_1
la visura camerale storica della società cessionaria dalla quale risulta, a pagina 9, il riferimento all'avviso di cessione dei crediti pro-soluto in esame (cfr all. 9).
Ebbene, l'art. 58 del Testo Unico Bancario recita, ai commi 1, 2 e 3: “La Banca d'Italia può emanare disposizioni per la cessione, in favore di banche, di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione ha effetto dal momento in cui è pubblicata, a cura della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla stessa data la cessione è efficace anche nei confronti dei terzi e comporta il subingresso della cessionaria in tutti i rapporti, anche processuali, relativi ai beni e rapporti ceduti. La cessionaria dà inoltre notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e con altre forme di pubblicità eventualmente prescritte dalla Banca
pagina 3 di 5 d'Italia. Gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 del codice civile”.
Si tratta di un meccanismo pubblicitario che ha lo scopo di agevolare le operazioni di cessione in blocco, esonerando il creditore da forme di notifica individuale ai debitori i quali, attraverso l'indicazione dell'atto pubblico di cessione, hanno la possibilità di verificare l'eventuale inclusione del proprio debito nella cessione.
Tanto premesso, la società opposta ha documentato di aver curato gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 58 TUB con conseguente efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto fin dall'11.12.2018, data precedente a quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Né l'opponente ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva in capo all'opposta dai profili della carenza di prova della titolarità del credito e della inclusione del credito fra quelli ceduti in blocco, legittimazione in ogni caso pienamente comprovata dalla che ha prodotto il contratto di CP_1
finanziamento stipulato dal debitore con la cedente e gli estratti-conto oltre all'avviso di Parte_2
cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti giuridici ceduti in blocco in modo tale che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione, lo stralcio dell'atto pubblico contenente l'elenco dei debitori e dei debiti ceduti.
Dalle considerazioni che precedono, discende il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe ai valori minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate ed all'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 484/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza in data
5.4.2019, già provvisoriamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione nei confronti dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 10 giugno 2025 il giudice pagina 4 di 5 Manuela Gallo
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