Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1099 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1099 2023 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Franceschini Simone Ugo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Viale della Repubblica, n. 6
APPELLANTE
CONTRO
( e CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi come da mandato in atti dagli Avv.ti Rossini C.F._3
Matteo, Accordi Patrizio e Francioli Donella, elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti in Nogara, Via Fellini 4
APPELLATI
Oggetto: Vendita di cose mobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
452/2023
1
Conclusioni parte appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita: In via principale: - in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 452/2023 pubblicata il 7.3.2023, rigettare le domande tutte svolte con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona n. 2234/2021 del 7.7.2021 (R.G. n. 5059/2021) per essere le stesse infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei Sigg. CP_1
e
[...] Controparte_2
In ogni caso: - dichiarare tenuti e condannare i predetti Sigg. e CP_1 CP_2
, in solido tra loro, a pagare al Sig. la somma di € 16.000,00 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dal 17.7.2020 (termine di 36 mesi concordato), maggiorati dalla domanda giudiziale al saldo ex art. 1284 comma 4 c.c., oltre alle spese e competenze come liquidate nella procedura monitoria. Con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge”
Conclusioni parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione, accoglierle come di seguito enucleate:
1)In via principale: DICHIARARSI inammissibile e comunque, RIGETTARSI e
RESPINGERSI in toto l'appello destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico proposto dal sig.
avverso la sentenza di primo grado n. 452/2023 del Tribunale di Verona che, per Parte_1
l'effetto andrà CONFERMATA integralmente ossia in ogni sua parte anche in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo n. 2234/21 D.I. del Tribunale di Verona e della liquidazione delle spese legali poste a carico della controparte soccombente nel giudizio di primo grado;
2) In ogni caso ovvero in via subordinata: accogliersi e confermarsi le conclusioni già precisate al termine del giudizio di primo grado da parte attrice opponente sig.ri e CP_3 CP_2
che, pur assorbite dall'accoglimento in sentenza della domanda da quest'ultima precisate, si
[...]
intendono rinnovate come di seguito:
1) In via preliminare di rito: in primis disporsi l'immediata sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2234/21 emesso dal Tribunale di Verona ricorrendo gravi motivi ex art. 649 c.p.c. per le causali come sopra illustrate chiedendo altresì che detto provvedimento venga concesso inaudita altera parte ovvero, ove venga ritenuto strettamente necessario, che venga fissata apposita udienza di discussione sul punto il prima possibile onde prevenire l'esecuzione forzata con conseguenze dannose ed irreparabili sulle parti opponenti;
2) In via preliminare di merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo improcedibile e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per le carenze evidenziate in narrativa;
2 3) in via principale di merito: accertata la tempestiva contestazione e la fondatezza delle eccezioni svolte dagli opponenti, rigettarsi in toto le domande di parte ricorrente siccome infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei sig.ri CP_1
e ;
[...] Controparte_2
4) in via subordinata: dichiararsi dovuta la minor somma che risulterà all'esito del giudizio in virtù di quanto risulterà provato come effettivamente dovuto.
5) In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari. 3) In ordine alla rifusione delle spese e competenze di lite: Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado
1.1.Gli odierni appellati radicavano innanzi al Tribunale scaligero giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2231/2021 con il quale si ingiungeva loro il pagamento in favore di Parte_1
della somma di €16.000,00, oltre spese del monitorio, in adempimento della scrittura privata,
[...]
priva di data, sottoscritta dalle parti in relazione al contratto preliminare stipulato in data 17.7.2017 avente ad oggetto l'immobile sito in Salizzole (VR), via Pascoletto, n. 147, di cui gli appellati erano promissari acquirenti ed il promittente venditore. Pt_1
1.1.In base alla suddetta scrittura, la somma di €16.000,00 doveva essere corrisposta entro e non oltre
36 mesi a partire dalla stipula del contratto preliminare ed andava a coprire “il valore commerciale di alcuni elementi di mobilio dell'immobile e le manutenzioni al giardino eseguite dal proprietario prima della consegna dell'immobile, il tutto come da trattativa tra le parti”.
1.2. A fronte del mancato pagamento della suddetta somma il chiedeva ed otteneva il decreto Pt_1 ingiuntivo citato ed il Tribunale di Verona, in accoglimento dell'opposizione spiegata, revocava il titolo opposto sulla base della qualificazione della scrittura de quo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e dell'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio da parte degli opponenti circa l'inadempimento del rispetto all'obbligazione di consegna di mobili ed attrezzi nonché Pt_1
alla mancata effettuazione delle manutenzioni del giardino.
2. Il giudizio di appello
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce la contraddittorietà della decisione di primo grado su circostanza decisiva ai fini del decidere.
2.2. Chiarisce che la scrittura privata collegata al preliminare del 17.7.2017, quale patto contestuale aggiunto o posteriore al preliminare ed all'immissione in possesso del bene immobile da parte degli
3 acquirenti, avrebbe dovuto necessariamente riferirsi a prestazioni già adempiute da parte del Pt_1
quale destinatario della dichiarazione ricognitiva del debito.
2.3. Quale secondo motivo di doglianza l'attore censura la valutazione delle prove orali da parte del
Tribunale nella misura in cui ha ritenuto che parte opponente avrebbe dimostrato tramite i testi escussi che “gli elementi dell'accordo non erano stati posti nella disponibilità degli acquirenti e che non erano state eseguite le manutenzioni ai giardini”, laddove l'esito delle prove orali conduceva in senso diametralmente opposto.
3. Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno concluso per il rigetto del gravame.
3.1. Circa il primo motivo di censura, i convenuti evidenziano come il Tribunale avrebbe rettamente ritenuto che “ove la scrittura di primo grado sia considerata promessa di pagamento ha mera funzione di invertire l'onera della prova” (vedasi pag. 5 della sentenza appellata) e non di certo provata l'asserita certezza ed esigibilità del credito vantato da parte appellante, essendovi al contrario certezza sulla circostanza che il sig. aveva asportato beni mobili che avrebbero invece Pt_1
dovuto rimanere nella disponibilità degli odierni appellati e non aveva effettuato la manutenzione straordinaria del verde.
3.2. Evidenziano anche l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione avendo il Tribunale valutato correttamente l'esito della prova orale esperita in primo grado.
3.3. la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.10.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
4.L'Appello è fondato e deve trovare accoglimento.
4.1. Dall'interpretazione letterale e sistematica della scrittura privata di cui al doc. n. 1 del fascicolo monitorio di primo grado, emerge l'impegno degli appellati al pagamento in favore del della Pt_1 somma di €16.000,00, entro il termine di 36 mesi dalla data della stipula del preliminare, quale corrispettivo del “valore commerciale di alcuni elementi di mobilio dell'immobile e le manutenzioni al giardino eseguite dal proprietario prima della consegna dell'immobile, il tutto come da trattativa tra le parti”.
4.2. Come correttamente statuito dal giudice di primo grado: “Il momento in cui le parti hanno sottoscritto la scrittura privata (doc. 1 monitorio) pare indeterminato, ma avviene “in relazione al preliminare 17.7.2017”: pertanto si tratta di un patto aggiunto o posteriore al preliminare ex art.2722
o 2723 c.c.” e quindi essendo stata la scrittura privata firmata contestualmente o successivamente alla
4 immissione dei Sigg. e nel possesso dell'immobile, la stessa CP_1 Controparte_2
non poteva riferirsi che a prestazioni già adempiute da parte del destinatario della dichiarazione ricognitiva del debito.
4.2. Tale scrittura ha invero valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e pertanto esplica una funzione meramente rappresentativa di un rapporto che già preesiste nella realtà giuridica;
non è fonte della situazione giuridica rappresentata, e anzi opera nei limiti in cui tale situazione realmente esiste;
la sua è quindi una efficacia dichiarativa di tipo rafforzativo.
4.3.Per effetto dell'astrazione della causa debendi, il destinatario della promessa ex art. 1988 c.c., allorché agisca per l'adempimento delle obbligazioni, ha solo l'onere di provare la ricorrenza della promessa, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre invece incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare la inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (ex multis, Cass. 11766/2018; Cass. 13506/2014).
4.4. Rileva la Corte come dalla lettura della clausola de quo non emerga alcun evento futuro ed incerto ex art. 1353 c.c. al cui avveramento subordinare l'efficacia della promessa di pagamento ex art. 1988
c.c., essendo il credito del già sorto per effetto di prestazioni - genericamente indicate nel Pt_1
valore commerciale di alcuni elementi di mobilio e manutenzioni del giardino – da intendersi già eseguite (e non da eseguire) dal promittente venditore prima della consegna dell'immobile, consegna avvenuta già con la stipula del preliminare.
4.5. Gli appellati pertanto non hanno provato né l'esistenza di una condizione sospensiva ex art. 1353
c.c. né infine una diversa causa di estinzione del loro debito.
4.6. Anche il secondo motivo di appello è fondato.
4.7. Invero i testi e escussi all'udienza del 18.10.2022, hanno Testimone_1 Tes_2 confermato quali fossero gli elementi di mobilio e gli attrezzi da giardino, rimasti nell'immobile
(cucina, camera da letto completa, comò, tufa in ghisa, tavolo con sedie e materiale da giardino) e che le manutenzioni del giardino erano già state eseguite alla data della consegna delle chiavi.
4.8. Al contrario parte opponente di primo grado non è riuscita a provare quali fossero gli elementi di mobilio e gli attrezzi da giardino oggetto di accordo che a suo dire non sarebbero stati lasciati nell'immobile, e quali fossero le manutenzioni non eseguite cui faceva riferimento la scrittura privata, confermando anzi il teste Sig. , figlio degli stessi, che all'interno dell'immobile Tes_3
rimasero effettivamente dei beni (cfr. risposta del teste sul cap. 2 della memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. di parte opponente).
5 4.9. Pertanto in adempimento ed in esecuzione della scrittura privata di cui è causa gli appellati dovranno corrispondere all'appellante in solido la somma di €16.000,00, oltre interessi legali dal
17.7.2020 (scadenza del triennio dal 17.7.2017) al saldo.
4.10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 e succ. mod. per il grado di appello ( cause di valore da
€5.201,00 ad €26.000,00, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi), in €3.966,00, e per il giudizio di primo grado in €5.077,00, oltre rimborso generali (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
452/2023, condanna gli appellati e in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore dell'appellante la somma di €16.000,00, oltre interessi legali dal
17.7.2020 al saldo;
2. condanna gli appellati e in solido al pagamento in CP_1 Controparte_2
favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate per il grado di appello in €3.966,00, oltre rimborso generali (15%), IVA e CPA come per legge e per il giudizio di primo grado in
€5.077,00, oltre rimborso generali (15%), IVA e CPA come per legge
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21.10.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
6