Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2075/2022 R.G.
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici promossa da
Parte 1 e Parte 2
attori-opponenti
Rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Maggiari
Contro
CP 1
convenuto-opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Di Canosa
Conclusioni
Per parte attrice-opponente:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e deduzione respinta, in accoglimento delle eccezioni di parte opponente, così provvedere:
1) Accertare, per i motivi di cui in narrativa, l'inesistenza e/o estinzione del credito dedotto in sede monitoria da CP 1 nei confronti degli opponenti Parte 1 e Parte 2
2) Revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre agli accessori tutti di legge e con distrazione a favore del procuratore degli opponenti, in qualità di antistatario".
Per parte convenuta-opposta:
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 561/2021, R.G. n. 1087/2021, del 02.07.2021 emesso dal Tribunale della Spezia.
In via principale accertare e dichiarare l'esistenza del credito oggetto di causa e dichiarare i Sigg.ri tenuti al pagamento delle somme ivi ingiunte e richieste dalParte 2 e Parte 1
Sig. CP 1 per le motivazioni di cui in narrativa,
Parte 2 e la Sig.ra Parte 1 alNel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. pagamento in favore del Sig. CP 1 della somma di euro 35.350,80, oltre interessi al saldo, o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria,
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende".
FATTO E DIRITTO
Gli attori opponenti notificavano atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei loro confronti da affermando che il credito fatto valere da CP 1
quest'ultimo nei confronti del Sig. Parte 2 sulla base del riconoscimento di debito contenuto "
nella scrittura privata datata 30.7.2012, denominata “contratto di finanziamento” fosse - in realtà - inesistente, in quanto già oggetto della scrittura privata sottoscritta in data 20/7/2012 in relazione alla quale erano stati restituiti al CP_1 tutti gli importi indicati.
La difesa di parte attrice opponente sosteneva in particolare di avere documentato che, alla data del
30.7.2012, il Sig. Parte 2 avesse, in realtà, già provveduto a rimborsare al signor CP_1 le somme dallo stesso prestate per l'acquisto dell' immobile indicato e riportate nel contratto di finanziamento come "pagamento curatela" ( corrispondente al prezzo di acquisto dell'immobile),
"provvigione all'assuntore del fallimento" ( corrispettivo per subentro nella proposta concordataria),
"spese variazione destinazione d'uso” e “oneri fiscali di acquisto", mentre le "spese di ristrutturazione” erano già state inserite, come “spese condominiali", nella scrittura privata del
20.7.2012 che prevedeva un rimborso rateale, regolarmente adempiuto.
In merito alla posizione della Sig.ra Parte_1 la difesa degli opponenti sosteneva inoltre che quest'ultima avesse sottoscritto la scrittura privata del 30.7.2012 in qualità di garante personale, quindi assumendo la posizione di fideiussore del Sig. Parte 2 pertanto non poteva ritenersi "
responsabile in solido. Sosteneva inoltre che l'avvenuta estinzione del credito oggetto di ingiunzione, determinasse il venir meno della posizione di garanzia assunta dalla Sig.ra Parte_1 La difesa di parte attrice opponente eccepiva - da ultimo - che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il signor CP_1 fosse già decaduto dall'azione di garanzia nei confronti della
Parte 1Sig.ra per decorrenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto il debito attribuito al Sig. Parte 2 era scaduto nel mese di maggio 2021, allorchè il Sig. CP_1 aveva fatto valere, con la raccomandata del 25.5.2021, la decadenza dello stesso dal beneficio della rateizzazione.
Per evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. il Sig. CP 1 avrebbe quindi dovuto attivarsi con entro il mese di novembre 2021, al contrario un'azione giudiziale nei confronti del Sig. Parte_2
Parte 2 e Parte_1 era stato depositato nel il ricorso per decreto ingiuntivo contro i Sigg.ri mese di maggio 2022 e notificato nel mese di settembre 2022, pertanto oltre la scadenza del termine di decadenza indicato dalla norma.
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, non contestando l'avvenuta estinzione del debito di cui alla scrittura del 20/7/2012, affermando tuttavia che le due scritture sottoscritte dalle parti, si riferissero in realtà a diverse posizioni debitorie, come risultava chiaramente dalla differenza di importi indicati e dalla decorrenza della rateizzazione, i cui pagamenti, per quanto riguardava la scrittura datata 30/7/2012 ed oggetto di richiesta di ingiunzione, cominciavano a decorrere in data successiva a quella prevista per l'ultimo pagamento rateale indicato nella scrittura del 20/7/2012, ciò al fine di evitare un esborso eccessivo per il Sig.
Parte 2
Nel merito si osserva quanto segue:
La Sig.ra Parte 1 coniuge del Sig. Parte 2 è nipote della moglie del Sig. CP_1 ed è a causa dell'esistenza di tali rapporti familiari che il Sig. CP_1 ha dichiarato di avere molte volte prestato denaro e sostenuto le spese ed i costi delle operazioni di interesse dei nipoti della consorte, sia con riguardo alle Società ad essi collegate, sia alle loro famiglie e tali circostanze non sono state contestate.
In tale ottica si inquadra l'operazione di finanziamento oggetto del presente giudizio.
In particolare le parti, in occasione del concordato fallimentare della società Ferrarini Export spa, si accordavano per acquistare da quest'ultimo un immobile, ove i coniugi Controparte_2 avrebbero stabilito la propria abitazione familiare, in quanto detta operazione appariva conveniente, considerando che il valore commerciale dell'immobile, pari a circa € 215.000,00, fosse superiore all'effettiva spesa preventivata per il suo acquisto.
Le parti si rendevano disponibili a tale operazione concordando che la differenza tra la spesa ed il valore venisse tra i contraenti diviso in parti uguali. In data 29.09.2011, gli odierni opponenti e l'opposto, sottoscrivevano un accordo in merito alla compravendita (si veda doc 3 di parte convenuta opposta ), in cui effettuavano una stima dei costi e si impegnavano ad effettuare tale operazione con rimborso e corresponsione all'attuale opponente, tra l'altro, della somma totale di € 190.000,00.
Da tale accordo ha genesi l'operazione che ha dato luogo alle scritture private del luglio 2012 (doc
4 del 20.07.2012 e doc 5 - del 30.07.2012).
In tale documento del 29/9/2011, il cui contenuto e autenticità non sono stati contestati, apparendo
Parte_3 quindi pacifici tra le parti, si legge che, ad acquisto effettuato, gli opponenti “sigg. rimborseranno al CP_1 la somma di Euro 190.000,00 indipendentemente dall'ammontare
[...] delle spese sostenute, alle quali andranno aggiunti i costi (...) ".
Tale risulta essere la ragione per cui successivamente le parti sottoscrivevano le due scritture private, con cui il Parte 2 dava atto del prestito delle somme ricevute e riconosceva il debito nei confronti del Sig. CP_1, manifestando la volontà di corrispondergli tali somme tramite pagamento in due piani rateali, prevedendo il pagamento in unica soluzione solo in caso di cessione dell'immobile acquistato.
Occorre evidenziare che, a dispetto di quanto affermato da parte attrice opponente e nonostante le due scritture private del luglio 2012, traggano origine dalla medesima operazione economica e riportino voci di debito “apparentemente sovrapponibili”, sono in realtà differenti per contenuto e si riferiscono a somme diverse, come correttamente indicato da parte convenuta opposta:
- è diverso l'importo capitale totale: nella scrittura del 20.07.2012 è pari ad € 15.781,64
nella scrittura del 30.07.2012 è pari ad € 30.508,90
-sono diversi i tempi di restituzione: nella scrittura del 20.07.2012 sono previste 96 rate dal 2012 al 2020; nella scrittura del 30.07.2012 sono previste 120 rate dal 2020 al 2030;
-è diverso il tasso d'interesse:
nella scrittura del 20.07.2012 è stabilito “senza pagamento di interessi" nella scrittura del 30.07.2012 è stabilito "tasso applicato del 3% annuo",
- nell'importo delle rate:
nella scrittura del 20.07.2012 è prevista una scansione di rate ciascuna di importo diverso nella scrittura del 30.07.2012 sono previste 120 rate mensili di importo costante;
risulta altresì differente la formulazione delle clausole per il rimborso anticipato (art. 5) e la risoluzione del contratto (art 8). Si deve inoltre osservare che dette scritture sono state oggetto di separato invio tramite raccomandata al fine di munirle entrambe di "data certa". In particolare la prima scrittura era già stata inviata quando è stata spedita la seconda.
A fronte di tali circostanze appare del tutto inverosimile che i coniugi Controparte_2 abbiano potuto "ingenuamente” credere che la seconda scrittura che secondo la loro tesi difensiva.
rappresentava il medesimo rapporto debito/credito, dovesse essere nuovamente sottoscritta ( quando già esisteva la prima ), nonchè inviata al fine di munirla di data certa ( quando era già stata inviata la prima).
Si deve altresì osservare che l'esistenza dell'accordo raggiunto tra le parti dopo la sottoscrizione della scrittura in data 29/9/2011, al fine di dare comunque esecuzione all'operazione preventivata, possa desumersi dalla documentazione agli atti. La prima ipotesi formulata dalle parti e riguardante l'accordo tra le stesse, prevedeva che il guadagno dell' operazione di investimento fosse pari ad €
30.313,47 che corrisposti i 190.000 euro dagli opponenti- sarebbero stati versati, per quote, nella
-
di cui questi ultimi erano soci.Parte 4
Tale circostanza risulta documentata da parte convenuta opposta con il deposito del prospetto redatto anche dalla Sig.ra Parte_1 in cui ipotizzava il guadagno della Parte 4 per l'operazione di compravendita dell'immobile nell'ipotesi di fissazione di un valore a forfait dell'operazione (si veda Doc. 6).
Non risulta tuttavia contestato che i Sigg.ri non abbiano ottenuto il mutuo Parte_5
necessario al fine di restituire al CP_1 l'importo di € 190.000,00, ciò fa ritenere del tutto plausibile che quest'ultimo, che sulla base degli accordi avrebbe dovuto versare alla Parte_4 la differenza tra i 190.000 euro ricevuti, detratte le spese come anticipate, non abbia provveduto a tale versamento e che le parti abbiano raggiunto un diverso accordo, rappresentato proprio dalle due scritture private.
In merito alla validità della pattuizione, contestata da parte attrice opponente, in relazione alle asserite difficoltà economiche in cui versavano gli attuali opponenti, si deve osservare che entrambe le scritture prevedevano la dilazione di quanto dovuto, la prima non prevedeva interessi e la seconda indicava un tasso certamente non elevato, pari al 3%, inoltre - come detto ai punti che precedono - le rate della seconda, decorrevano dal 2020 al 2030, quindi con prima rata dopo che i Sigg.ri [...]
Controparte_2 sarebbero stati alleggeriti degli impegni finanziari assunti con la prima.
A fronte di tali evidenze probatorie si ritiene che il Parte 2 non abbia dimostrato di avere provveduto al pagamento delle somme indicate nella scrittura privata del 30/7/2012, di cui si è riconosciuto debitore e si è obbligato al pagamento, bensì dei diversi importi indicati nella scrittura del 20/7/2012, come espressamente indicato nella scrittura del 5/1/2018 (si veda doc. 7), pertanto si ritiene dimostrata l'esistenza del credito del Sig. CP_1, così come richiesto nel decreto ingiuntivo, pari ad € 35.350,80.
Quanto alla posizione di Parte 1
Si ritiene che, dal tenore della scrittura privata e stante la qualità delle parti, che certamente non rivestono la qualifica di operatori professionali in ambito economico/finanziario, la Sig.ra Parte_1 si sia obbligata in solido con il Sig. Parte 2 a rimborsare le somme indicate, come tale deve rispondere a sua volta del debito garantito.
Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/di trattazione limitata al deposito di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Parte 1 pari ad Accerta l'esistenza del debito di Parte_2 e
€ 35.350,80 nei confronti di CP 1
E per l'effetto
Conferma il decreto ingiuntivo n. 365/2022 emesso in data 21/6/2022 dal Tribunale della
Spezia;
Condanna Parte_2 e Parte 1 al pagamento in favore di CP 1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.237,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 14/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi