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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 275 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIALE DIAZ 64 in ORISTANO presso lo studio dell'avv. DAU
ROBERTO, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per la separazione giudiziale
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO LO FRASSO 8 in CAGLIARI presso lo studio dell'avv. PUTZOLU SEBASTIANO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
1 Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
Il Pubblico Ministero: “Pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_2
14/09/1982, e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto N° 9 – Parte 2,
Serie A, Anno 2006 - Comune di GHILARZA);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
2 3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 28/01/2025, nella camera di Consiglio della Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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