TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 783/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Ferro e l'Avv. Solfrizzo del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, via Giovanni Pacini n. 76
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'Avv. Morosini del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 7
- RESISTENTE -
Oggetto: omessa collocazione part-time, fissazione orario e risarcimento All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dalla convenuta per aver, senza consenso della lavoratrice, modificato l'articolazione dell'orario di lavoro del sig.
nonché per aver imposto allo stesso lavoratore un'articolazione dell'orario a Parte_1 tempo parziale priva di stabilità e determinatezza, in violazione di legge e di contratto collettivo e contratto di assunzione, e per l'effetto: Controparte_ 2. condannare (CF: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tem-pore, a determinare, per il futuro, stabilite e precise modalità temporali di svolgimento della presta-zione di lavoro a tempo parziale della ricorrente, secondo una cadenza prestabilita e fissa dei propri turni di lavoro nei rispettivi giorni della settimana, avendo riguardo in via prioritaria alla necessità, in capo al prestatore di lavoro, di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché alla corresponsione di un emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, ai sensi del d.lgs. n. 85 del 2015, a favore del ricorrente, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente al tallone mensile di € 1.018,85 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava:
“dichiarare la infondatezza e/o l'inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per i motivi esposti nella presente memoria;
respingere la domanda economica e di facere avanzate dal Sig. nei confronti Parte_1 della Società convenuta perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 10 giugno 2025, il
Giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in giudizio, presta la propria attività lavorativa in Parte_1 favore di sin dall'1 dicembre 2021, in forza di un contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, poi trasformato in assunzione a tempo indeterminato, quale facchino inquadrato nel III livello C.C.N.L. Multiservizi (docc. 1-2, fascicolo ricorrente).
Il rapporto è stato formalizzato quale part-time al 50%, pacificamente incrementato al 75% a far data da dicembre 2022.
*
1.1. Con il presente giudizio, agisce al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento della violazione, da parte della convenuta, delle disposizioni di cui
2 all'art. 5 D. Lgs. 81/2015 e, per l'effetto, la determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno.
*
1.2. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
*** * ***
2. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
*
2.1. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 e 3, D. Lgs. 81/2015, “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”;
è legittima, dunque, l'indicazione nei contratti di assunzione delle sole fasce orarie, ma a condizione che si tratti di un “rinvio a turni programmati” e, quindi, a turni preventivamente individuati sin al momento del sorgere del rapporto di lavoro.
Come noto, nell'ambito del lavoro part-time, non può essere riconosciuto al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa ridotta, dovendosi garantire il contemperamento degli interessi dei lavoratori ai quali sarebbe, altrimenti, del tutto impossibile programmare altre attività lavorative così come la gestione delle esigenze di vita e familiari.
Avuto riguardo a questo specifico aspetto, la Corte Costituzionale ha affermato che “l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto. Come ha giustamente rilevato la giurisprudenza della
Cassazione, il rapporto di lavoro a tempo parziale “si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al prestatore d'opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte dello stesso prestatore d'opera, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente
3 (art.36, primo comma, della Costituzione) a realizzare un'esistenza libera e dignitosa”.
E su tali rilievi la medesima giurisprudenza ha basato l'affermazione che “il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti” (Cass., sez. lav., 22 marzo 1990, n.2382). É del tutto evidente, peraltro, che le stesse ragioni che escludono il potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa ridotta, conducono altresì ad escludere l'ammissibilità di pattuizioni che attribuiscano al datore di lavoro un simile potere. Clausole di questo genere, infatti, farebbero venir meno la possibilità, per il lavoratore, di programmare altre attività con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale. Tale possibilità - come è stato osservato - deve invece essere salvaguardata, poiché soltanto essa rende legittimo che dal singolo rapporto il lavoratore possa ricevere una retribuzione inferiore a quella sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Corte
Cost., 11 maggio 1992, n. 210).
Principi, quelli appena richiamati, che mantengono immutata rilevanza a dispetto delle numerose modifiche che la disciplina relativa al lavoro part-time ha conosciuto nel corso del tempo.
Come già osservato da questo Tribunale, d'altronde, “in difetto, la mera indicazione di fasce orarie, non accompagnata da un prestabilito e ab origine determinato programma di turni, porrebbe il lavoratore alla mercé del potere datoriale di unilaterale determinazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, in contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 210/1992, circa la necessità di garantire una programmazione dei tempi di vita e di lavoro del part timer, quale contrappeso rispetto al ridotto introito economico derivante dal rapporto di lavoro a tempo parziale” (Tribunale di Milano, 29 maggio 2018, n. 1456).
*
2.2. Nel caso di specie, il contratto di assunzione a tempo determinato di Pt_1 si limita a indicare che il “rapporto di lavoro con la Società sarà Part-time e sarà
[...] articolato in 20 ore di lavoro settimanali, su turnazione che le verrà comunicata tempestivamente dal referente incaricato. Resta inteso che la Società potrà variare la collocazione temporale e/o
4 incrementare la durata del suo orario di lavoro nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL”
(doc. 1, fascicolo ricorrente).
Nella lettera di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in punto di orario, non risulta specificato alcunché (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto che “6.) Dalla data di assunzione e per un lungo periodo il ricorrente riceveva settimanalmente i turni di lavoro con reciproca soddisfazione delle parti. 7.) Da circa l'inizio dell'anno 2024 la situazione lavorativa del ricorrente peggiorava notevolmente. Ed infatti, i turni gli venivano comunicati senza alcun congruo preavviso e spesso gli veniva variata la sede di lavoro in modo repentino e senza preavviso (doc. 3 Turni di lavoro). 8.) In data 10 maggio
2024 la società comunicava la nuova assegnazione del ricorrente presso l'Hotel Collini Rooms Hotel di Milano via Mecenate 89, a far data dal giorno successivo (doc. 4 nuova assegnazione). 9.) Nella nuova assegnazione, tuttavia, il lavoratore veniva chiamato a lavorare con turni del tutto imprevedibili e sostanzialmente a singhiozzo, in particolare nel mese di maggio il ricorrente lavorava le seguenti giornate: 3, 4, 5 dalle 15 alle 21, il 12 dalle 15 alle 23, dal 13 al 19 dalle 15 alle 23 e dal 22 al 24 dalle 7 alle 15. Rimaneva completamente inattivo la seconda e la quarta settimana del mese. E così nel mese di giugno lavorava dal 3 al 6 dalle 15 alle 23 il 10 dalle 10 alle 18, l'11 dalle 7 alle 15 il 12 e il 14 dalle 15 alle 23 il 17 dalle 10 alle 18 il 19 dalle 10 alle 18 il 20 dalle 15 alle 23 il 21 dalle 9 alle 17 il 23, 24 e 30 dalle 10 alle 18 (doc. 5 – stampata calendar con orario di lavoro effettuato – vedasi mesi di maggio e giugno 2024)… 11.) La situazione non migliorava nel mese di luglio ed infatti il lavoratore veniva chiamato a lavorare solo dal 9 luglio con orario dalle 10 alle 18, il 10 e l'11 dalle 8 alle 16, il 14 dalle 10 alle 18, il 15 dalle 9 alle 17, il
20 ed il 21 dalle 10 alle 18, il 22 dalle 9.30 alle 18 il 23 dalle 10 alle 18 il 27 ed il 28 dalle 8 alle 16 ed il 31 dalle 10 alle 18 (doc. 5 –vedasi mesi di luglio 2024) 12.) Nel mese di settembre il ricorrente restava inattivo per la prima metà del mese e lavorava il 14 e il 17 dalle 15 alle 23, il 19 dalle 09 alle 15, il 20 e 21 dalle 15 alle 23, il 22 dalle 8 alle 15 il 23 dalle 7 alle 15 il 24, 25
28 e 29 dalle 00,00 alle 06 (doc 4 cit). 13.) La situazione si complicava ulteriormente in quanto il ricorrente non solo non aveva preventiva contezza dei giorni e degli orari di lavoro, ma neppure della sede in cui avrebbe dovuto rendere la sua prestazioni. 14.) Ed infatti, il ricorrente veniva saltuariamente applicato su uno dei seguente tre hotel: Leonardo Hotel di via Messina 10 Milano,
Hotel Collini di via mecenate 89 Milano e Hotel Next di via Sardegna pieve Emanuele Milano.
15.) Il ricorrente riceve via whatsapp sia i giorni ed turni di lavoro sia la sede su cui lavorare.
5 Tuttavia, si deve giostrare su diverse chat whatsapp per sapere quando e dove andare a lavorare.
16.) Per alcuni hotel il ricorrente ha una chat whatsapp con un referente, e così per l'hotel Leonardo con la sig.ra e per l'Hotel Next il sig. In aggiunta ha altre due chat una con la Per_1 Per_2
Per sig.ra in qualità di referente di tutti gli hotel e la sig.ra in qualità di referente Parte_2 della società. 17.) Il ricorrente riceve in modo del tutto imprevedibile e senza un coordinamento a monte indicazioni da tutte le chat sopra riportate, sia con riferimento alla sede cui andare a lavorare Per sia ai turni da rispettare (doc. 7 chat Resp. doc. 8 chat Resp. , doc. 9 chat Resp. Per_2
e doc. 10 chat Resp. Sig.ra . 18.) Sostanzialmente il ricorrente non ha Parte_2 Per_1 mai preventiva contezza di dove lavorare durante non solo il mese ma addirittura la settimana e a volte il giorno dopo e senza che i turni e le sedi lui assegnate corrispondano a precise giornate lavorative ovvero secondo una determinata distribuzione settimanale” (capp. 6-9, 11-18 – ricorso).
Le suddette deduzioni non sono state utilmente contestate da Controparte_1 che, di fatto, si è limitata a rivendicare la legittimità del proprio operato in ragione della dichiarazione di disponibilità contenuta nel contratto di assunzione (“su turnazione che le verrà comunicata tempestivamente dal referente incaricato. Resta inteso che la
Società, potrà variare la collocazione temporale e/o incrementare la durata del suo orario di lavoro nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL” – doc. 1, fascicolo ricorrente).
Sostiene, in particolare, la convenuta che “nel contratto individuale erano previste le c.d. clausole elastiche o flessibili per le quali il datore di lavoro ben avrebbe potuto modificare, rispetto a quanto previsto nel contratto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa” (pag. 8, memoria).
*
2.3. La tesi difensiva datoriale deve essere disattesa.
In assenza di un'espressa previsione e/o pattuizione in ordine alle modalità di rotazione sui differenti turni, la variabilità denunziata dal ricorrente, e non utilmente confutata dalla datrice di lavoro, costituisce una palese violazione delle disposizioni normative di riferimento che impongono “turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite” funzionali – in ossequio alla ratio legis – al contemperamento degli interessi di entrambe le parti della relazione lavorativa.
E, d'altronde, la Corte di Cassazione ha chiarito la necessità della previsione “fin dall'origine” di una “precisa e predeterminata articolazione della prestazione su turni, così da
6 consentire al lavoratore di conoscere con esattezza il tempo del suo impegno lavorativo, entro coordinate temporali contrattualmente definite ed oggettivamente predeterminabili” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 27 luglio 2014, n. 17009): condizione che, nel caso di specie, non ricorre.
Tanto basta per concludere per l'illegittimità della condotta datoriale e per ritenere accertata, a far data dall'assunzione, l'assenza di una concordata collocazione di distribuzione dell'orario di lavoro, di fasce e di turnazione tra il ricorrente e e, in ogni caso, l'illegittimità della condotta datoriale in ragione Controparte_1 della marcata instabilità e sostanziale indeterminatezza che ha connotato l'intero rapporto di lavoro.
Rispetto a quanto sin qui osservato, le argomentazioni in ordine alle esigenze di salute del ricorrente e ai comportamenti disciplinarmente rilevanti dallo stesso serbati sono del tutto irrilevanti: in nessun caso, la datrice di lavoro avrebbe potuto derogare alla previsione imperativa di riferimento.
*** * ***
3. Sulle conseguenze del suddetto accertamento, deve osservarsi quanto segue.
*
3.1. Come noto, ai sensi dell'art. 10, co. 2, D. Lgs. 81/2018, “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
*
3.2. In primo luogo, dunque, deve procedersi alla determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale.
Al riguardo, giova rilevare che – in occasione dell'udienza di discussione – si era resa disponibile a collocare il ricorrente presso “un'unica Controparte_1 sede di lavoro presso l'Hotel NYX di Milano, piazza Quattro Novembre n. 3, con orario di lavoro
7 su sei ore giornaliere, con riposo nelle giornate della domenica e del lunedì: la prima e la seconda settimana, dalle 12.00 alle 18.00, la terza e la quarta settimana, dalle 11.00 alle 17.00… inoltre… ha acconsentito all'esonero dall'attività notturna e si è assunta l'impegno a un preavviso di almeno 48 in caso di variazione oraria – per esigenze occasionali e urgenti – della prestazione sui suddetti turni” (cfr. verbale udienza 10 giugno 2025).
A fronte della suddetta proposta, ha rilevato che “la suddetta Parte_1 turnazione [era] quella già discussa in occasione delle verifiche conciliative e che, soprattutto l'orario
11.00/17.00, [avrebbe impedito] al lavoratore di avere una mezza giornata intera libera”, in ogni caso, ha dichiarato di non aver “nessun rilievo in ordine all'osservanza di un medesimo turno per due settimane continuative” (cfr. verbale udienza 10 giugno 2025).
Preso atto di quanto sopra, e considerato che la determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa deve contemperare le esigenze di entrambe le parti del rapporto, avendo cura di valorizzare utilmente “[del]le responsabilità familiari del lavoratore interessato e [del]la sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa”, il Tribunale ritiene di fissare, quale modalità temporale di svolgimento della prestazione di lavoro, la seguente collocazione oraria da osservarsi con alternanza di due settimane consecutive (in ossequio all'esigenza prospettata dalla parte datoriale): dal martedì al sabato, dalle ore
7.00 alle ore 13.00, e dal martedì al sabato, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
*
3.3. ha insistito per la condanna di al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per mancata corretta fissazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa e la domanda deve essere accolta, giusto il disposto di cui al già richiamato art. 10, co 2, D. Lgs. 81/2015 (“…Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “…il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato – che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione –
8 trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro, l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 6 aprile 2021, n. 9229 - ordinanza); nello stesso senso, anche la
Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano: “La tutela prevista dall'art. 8, 2^ comma del D.L.vo n. 61/00, nella formulazione all'epoca vigente… così come quella stabilita dal successivo art. 10 del D.L.vo n. 81/15… è di natura sanzionatoria e perciò prescinde dalla prova del danno procurato, derivando dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr.
Cass. n. 8882/15). Riguardo, poi, alla liquidazione in via equitativa, è sufficiente osservare che anche nella vigenza dell'art. 10 del D.L.vo n. 81/15, il giudice può ricorrere a tale modalità di liquidazione ex artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., che a maggior ragione si impone nel caso di danno in re ipsa” (App. Milano, Sez. Lav., 29 aprile 2020, n. 403).
Ciò posto, in ricorso, il lavoratore ha inteso evidenziare la “…maggiore onerosità e penosità dell'attività prestata a favore della convenuta… l'indeterminatezza delle modalità con cui le variazioni dell'orario di lavoro vengono poste in essere e comunicate, violando il diritto anche a quel minimo preavviso e a specifiche compensazioni previste dalla legge, comporta un aggravamento della penosità e un aumento dell'onerosità della prestazione lavorativa del tutto insopportabili…”; in particolare, ha dedotto che “…il comportamento della convenuta di decidere volta per volta la collocazione delle ore di lavoro con le quali applicare il lavoratore, in costanza di rapporto, concreta un inadempimento del datore di lavoro a un'obbligazione essenziale e deve ritenersi, altresì, posta in violazione dell'art. 36 della Costituzione oltre che delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/15, del contratto di assunzione e della contrattazione collettiva. Occorre rilevare, infine, come nel contratto di lavoro non vi sia una clausola flessibile vista la mancanza di una previsione di un orario di lavoro articolato su turni collocali in diverse fasce orarie che, nel caso concreto, non è puntualmente predeterminata con riferimento alla collocazione temporale degli stessi, con riferimento ai giorni, settimane, mesi ed anno. Già questo pone la condotta della convenuta in contrasto alla legge, visto che, come detto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro a tempo parziale. Quindi, nella fattispecie non sussiste nel contratto di assunzione alcuna clausola di flessibilità né tanto meno il ricorrente ha mai espresso il proprio consenso ad una definizione da parte dell'azienda di articolazione dell'orario di lavoro priva di qualsiasi connotato di stabilità, prevedibilità e determinatezza. E pertanto, deve ritenersi illegittima
9 la condotta posta in essere dalla società, la quale costringe il ricorrente a svolgere la propria attività a tempo parziale, senza che il lavoratore possa conoscere l'articolazione della propria prestazione, mese dopo mese, visti altresì il carattere di indeterminatezza della collocazione imposta dalla stessa datrice di lavoro, che varia mese dopo mese, settimana per settimana e giorno per giorno, senza il previo consenso del lavoratore” (pagg. 12-13, ricorso).
Sono rilievi del tutto pertinenti rispetto al caso di specie che meritano, in quanto tali, di essere adeguatamente ponderati per l'attitudine, da un lato, a far emergere l'impatto negativo della mancata collocazione temporale della prestazione rispetto alle esigenze di natura personale e occupazionale del lavoratore, e, dall'altro, a valorizzare un parametro obiettivo di determinazione del risarcimento.
Sulla base di quanto appena osservato – anche considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro inter partes – si ritiene che debba essere Controparte_1 condannata al risarcimento del danno per mancata corretta fissazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, liquidato – per il periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e la presente decisione – in favore di in Parte_1 misura del 10% della retribuzione lorda mensile per ciascun mese di illegittima condotta datoriale (da calcolarsi in ragione del part-time al 50% sino al 30 novembre
2022 e, poi, tenuto conto del part-time al 75%), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Controparte_1 cui al dispositivo.
*
4.1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'assenza di una concordata collocazione di distribuzione dell'orario di lavoro tra e sin dalla data di assunzione. Parte_1 Controparte_1
10 Determina, conseguentemente, quale modalità temporale di svolgimento della prestazione di lavoro, la seguente collocazione oraria da osservarsi con alternanza di due settimane consecutive: dal martedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00, e dal martedì al sabato, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
Condanna al risarcimento del danno per mancata corretta Controparte_1 fissazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, liquidato – per il periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e la presente decisione – in favore di Pt_1 in misura del 10% della retribuzione lorda mensile per ciascun mese di
[...] illegittima condotta datoriale (da calcolarsi in ragione del part-time al 50% sino al 30 novembre 2022 e, poi, tenuto conto del part-time al 75%), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Ferro e l'Avv. Solfrizzo del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, via Giovanni Pacini n. 76
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'Avv. Morosini del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 7
- RESISTENTE -
Oggetto: omessa collocazione part-time, fissazione orario e risarcimento All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dalla convenuta per aver, senza consenso della lavoratrice, modificato l'articolazione dell'orario di lavoro del sig.
nonché per aver imposto allo stesso lavoratore un'articolazione dell'orario a Parte_1 tempo parziale priva di stabilità e determinatezza, in violazione di legge e di contratto collettivo e contratto di assunzione, e per l'effetto: Controparte_ 2. condannare (CF: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tem-pore, a determinare, per il futuro, stabilite e precise modalità temporali di svolgimento della presta-zione di lavoro a tempo parziale della ricorrente, secondo una cadenza prestabilita e fissa dei propri turni di lavoro nei rispettivi giorni della settimana, avendo riguardo in via prioritaria alla necessità, in capo al prestatore di lavoro, di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché alla corresponsione di un emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, ai sensi del d.lgs. n. 85 del 2015, a favore del ricorrente, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente al tallone mensile di € 1.018,85 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava:
“dichiarare la infondatezza e/o l'inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per i motivi esposti nella presente memoria;
respingere la domanda economica e di facere avanzate dal Sig. nei confronti Parte_1 della Società convenuta perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 10 giugno 2025, il
Giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in giudizio, presta la propria attività lavorativa in Parte_1 favore di sin dall'1 dicembre 2021, in forza di un contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, poi trasformato in assunzione a tempo indeterminato, quale facchino inquadrato nel III livello C.C.N.L. Multiservizi (docc. 1-2, fascicolo ricorrente).
Il rapporto è stato formalizzato quale part-time al 50%, pacificamente incrementato al 75% a far data da dicembre 2022.
*
1.1. Con il presente giudizio, agisce al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento della violazione, da parte della convenuta, delle disposizioni di cui
2 all'art. 5 D. Lgs. 81/2015 e, per l'effetto, la determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno.
*
1.2. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
*** * ***
2. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
*
2.1. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 e 3, D. Lgs. 81/2015, “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”;
è legittima, dunque, l'indicazione nei contratti di assunzione delle sole fasce orarie, ma a condizione che si tratti di un “rinvio a turni programmati” e, quindi, a turni preventivamente individuati sin al momento del sorgere del rapporto di lavoro.
Come noto, nell'ambito del lavoro part-time, non può essere riconosciuto al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa ridotta, dovendosi garantire il contemperamento degli interessi dei lavoratori ai quali sarebbe, altrimenti, del tutto impossibile programmare altre attività lavorative così come la gestione delle esigenze di vita e familiari.
Avuto riguardo a questo specifico aspetto, la Corte Costituzionale ha affermato che “l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto. Come ha giustamente rilevato la giurisprudenza della
Cassazione, il rapporto di lavoro a tempo parziale “si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al prestatore d'opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte dello stesso prestatore d'opera, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente
3 (art.36, primo comma, della Costituzione) a realizzare un'esistenza libera e dignitosa”.
E su tali rilievi la medesima giurisprudenza ha basato l'affermazione che “il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti” (Cass., sez. lav., 22 marzo 1990, n.2382). É del tutto evidente, peraltro, che le stesse ragioni che escludono il potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa ridotta, conducono altresì ad escludere l'ammissibilità di pattuizioni che attribuiscano al datore di lavoro un simile potere. Clausole di questo genere, infatti, farebbero venir meno la possibilità, per il lavoratore, di programmare altre attività con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale. Tale possibilità - come è stato osservato - deve invece essere salvaguardata, poiché soltanto essa rende legittimo che dal singolo rapporto il lavoratore possa ricevere una retribuzione inferiore a quella sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Corte
Cost., 11 maggio 1992, n. 210).
Principi, quelli appena richiamati, che mantengono immutata rilevanza a dispetto delle numerose modifiche che la disciplina relativa al lavoro part-time ha conosciuto nel corso del tempo.
Come già osservato da questo Tribunale, d'altronde, “in difetto, la mera indicazione di fasce orarie, non accompagnata da un prestabilito e ab origine determinato programma di turni, porrebbe il lavoratore alla mercé del potere datoriale di unilaterale determinazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, in contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 210/1992, circa la necessità di garantire una programmazione dei tempi di vita e di lavoro del part timer, quale contrappeso rispetto al ridotto introito economico derivante dal rapporto di lavoro a tempo parziale” (Tribunale di Milano, 29 maggio 2018, n. 1456).
*
2.2. Nel caso di specie, il contratto di assunzione a tempo determinato di Pt_1 si limita a indicare che il “rapporto di lavoro con la Società sarà Part-time e sarà
[...] articolato in 20 ore di lavoro settimanali, su turnazione che le verrà comunicata tempestivamente dal referente incaricato. Resta inteso che la Società potrà variare la collocazione temporale e/o
4 incrementare la durata del suo orario di lavoro nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL”
(doc. 1, fascicolo ricorrente).
Nella lettera di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in punto di orario, non risulta specificato alcunché (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto che “6.) Dalla data di assunzione e per un lungo periodo il ricorrente riceveva settimanalmente i turni di lavoro con reciproca soddisfazione delle parti. 7.) Da circa l'inizio dell'anno 2024 la situazione lavorativa del ricorrente peggiorava notevolmente. Ed infatti, i turni gli venivano comunicati senza alcun congruo preavviso e spesso gli veniva variata la sede di lavoro in modo repentino e senza preavviso (doc. 3 Turni di lavoro). 8.) In data 10 maggio
2024 la società comunicava la nuova assegnazione del ricorrente presso l'Hotel Collini Rooms Hotel di Milano via Mecenate 89, a far data dal giorno successivo (doc. 4 nuova assegnazione). 9.) Nella nuova assegnazione, tuttavia, il lavoratore veniva chiamato a lavorare con turni del tutto imprevedibili e sostanzialmente a singhiozzo, in particolare nel mese di maggio il ricorrente lavorava le seguenti giornate: 3, 4, 5 dalle 15 alle 21, il 12 dalle 15 alle 23, dal 13 al 19 dalle 15 alle 23 e dal 22 al 24 dalle 7 alle 15. Rimaneva completamente inattivo la seconda e la quarta settimana del mese. E così nel mese di giugno lavorava dal 3 al 6 dalle 15 alle 23 il 10 dalle 10 alle 18, l'11 dalle 7 alle 15 il 12 e il 14 dalle 15 alle 23 il 17 dalle 10 alle 18 il 19 dalle 10 alle 18 il 20 dalle 15 alle 23 il 21 dalle 9 alle 17 il 23, 24 e 30 dalle 10 alle 18 (doc. 5 – stampata calendar con orario di lavoro effettuato – vedasi mesi di maggio e giugno 2024)… 11.) La situazione non migliorava nel mese di luglio ed infatti il lavoratore veniva chiamato a lavorare solo dal 9 luglio con orario dalle 10 alle 18, il 10 e l'11 dalle 8 alle 16, il 14 dalle 10 alle 18, il 15 dalle 9 alle 17, il
20 ed il 21 dalle 10 alle 18, il 22 dalle 9.30 alle 18 il 23 dalle 10 alle 18 il 27 ed il 28 dalle 8 alle 16 ed il 31 dalle 10 alle 18 (doc. 5 –vedasi mesi di luglio 2024) 12.) Nel mese di settembre il ricorrente restava inattivo per la prima metà del mese e lavorava il 14 e il 17 dalle 15 alle 23, il 19 dalle 09 alle 15, il 20 e 21 dalle 15 alle 23, il 22 dalle 8 alle 15 il 23 dalle 7 alle 15 il 24, 25
28 e 29 dalle 00,00 alle 06 (doc 4 cit). 13.) La situazione si complicava ulteriormente in quanto il ricorrente non solo non aveva preventiva contezza dei giorni e degli orari di lavoro, ma neppure della sede in cui avrebbe dovuto rendere la sua prestazioni. 14.) Ed infatti, il ricorrente veniva saltuariamente applicato su uno dei seguente tre hotel: Leonardo Hotel di via Messina 10 Milano,
Hotel Collini di via mecenate 89 Milano e Hotel Next di via Sardegna pieve Emanuele Milano.
15.) Il ricorrente riceve via whatsapp sia i giorni ed turni di lavoro sia la sede su cui lavorare.
5 Tuttavia, si deve giostrare su diverse chat whatsapp per sapere quando e dove andare a lavorare.
16.) Per alcuni hotel il ricorrente ha una chat whatsapp con un referente, e così per l'hotel Leonardo con la sig.ra e per l'Hotel Next il sig. In aggiunta ha altre due chat una con la Per_1 Per_2
Per sig.ra in qualità di referente di tutti gli hotel e la sig.ra in qualità di referente Parte_2 della società. 17.) Il ricorrente riceve in modo del tutto imprevedibile e senza un coordinamento a monte indicazioni da tutte le chat sopra riportate, sia con riferimento alla sede cui andare a lavorare Per sia ai turni da rispettare (doc. 7 chat Resp. doc. 8 chat Resp. , doc. 9 chat Resp. Per_2
e doc. 10 chat Resp. Sig.ra . 18.) Sostanzialmente il ricorrente non ha Parte_2 Per_1 mai preventiva contezza di dove lavorare durante non solo il mese ma addirittura la settimana e a volte il giorno dopo e senza che i turni e le sedi lui assegnate corrispondano a precise giornate lavorative ovvero secondo una determinata distribuzione settimanale” (capp. 6-9, 11-18 – ricorso).
Le suddette deduzioni non sono state utilmente contestate da Controparte_1 che, di fatto, si è limitata a rivendicare la legittimità del proprio operato in ragione della dichiarazione di disponibilità contenuta nel contratto di assunzione (“su turnazione che le verrà comunicata tempestivamente dal referente incaricato. Resta inteso che la
Società, potrà variare la collocazione temporale e/o incrementare la durata del suo orario di lavoro nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL” – doc. 1, fascicolo ricorrente).
Sostiene, in particolare, la convenuta che “nel contratto individuale erano previste le c.d. clausole elastiche o flessibili per le quali il datore di lavoro ben avrebbe potuto modificare, rispetto a quanto previsto nel contratto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa” (pag. 8, memoria).
*
2.3. La tesi difensiva datoriale deve essere disattesa.
In assenza di un'espressa previsione e/o pattuizione in ordine alle modalità di rotazione sui differenti turni, la variabilità denunziata dal ricorrente, e non utilmente confutata dalla datrice di lavoro, costituisce una palese violazione delle disposizioni normative di riferimento che impongono “turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite” funzionali – in ossequio alla ratio legis – al contemperamento degli interessi di entrambe le parti della relazione lavorativa.
E, d'altronde, la Corte di Cassazione ha chiarito la necessità della previsione “fin dall'origine” di una “precisa e predeterminata articolazione della prestazione su turni, così da
6 consentire al lavoratore di conoscere con esattezza il tempo del suo impegno lavorativo, entro coordinate temporali contrattualmente definite ed oggettivamente predeterminabili” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 27 luglio 2014, n. 17009): condizione che, nel caso di specie, non ricorre.
Tanto basta per concludere per l'illegittimità della condotta datoriale e per ritenere accertata, a far data dall'assunzione, l'assenza di una concordata collocazione di distribuzione dell'orario di lavoro, di fasce e di turnazione tra il ricorrente e e, in ogni caso, l'illegittimità della condotta datoriale in ragione Controparte_1 della marcata instabilità e sostanziale indeterminatezza che ha connotato l'intero rapporto di lavoro.
Rispetto a quanto sin qui osservato, le argomentazioni in ordine alle esigenze di salute del ricorrente e ai comportamenti disciplinarmente rilevanti dallo stesso serbati sono del tutto irrilevanti: in nessun caso, la datrice di lavoro avrebbe potuto derogare alla previsione imperativa di riferimento.
*** * ***
3. Sulle conseguenze del suddetto accertamento, deve osservarsi quanto segue.
*
3.1. Come noto, ai sensi dell'art. 10, co. 2, D. Lgs. 81/2018, “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
*
3.2. In primo luogo, dunque, deve procedersi alla determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale.
Al riguardo, giova rilevare che – in occasione dell'udienza di discussione – si era resa disponibile a collocare il ricorrente presso “un'unica Controparte_1 sede di lavoro presso l'Hotel NYX di Milano, piazza Quattro Novembre n. 3, con orario di lavoro
7 su sei ore giornaliere, con riposo nelle giornate della domenica e del lunedì: la prima e la seconda settimana, dalle 12.00 alle 18.00, la terza e la quarta settimana, dalle 11.00 alle 17.00… inoltre… ha acconsentito all'esonero dall'attività notturna e si è assunta l'impegno a un preavviso di almeno 48 in caso di variazione oraria – per esigenze occasionali e urgenti – della prestazione sui suddetti turni” (cfr. verbale udienza 10 giugno 2025).
A fronte della suddetta proposta, ha rilevato che “la suddetta Parte_1 turnazione [era] quella già discussa in occasione delle verifiche conciliative e che, soprattutto l'orario
11.00/17.00, [avrebbe impedito] al lavoratore di avere una mezza giornata intera libera”, in ogni caso, ha dichiarato di non aver “nessun rilievo in ordine all'osservanza di un medesimo turno per due settimane continuative” (cfr. verbale udienza 10 giugno 2025).
Preso atto di quanto sopra, e considerato che la determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa deve contemperare le esigenze di entrambe le parti del rapporto, avendo cura di valorizzare utilmente “[del]le responsabilità familiari del lavoratore interessato e [del]la sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa”, il Tribunale ritiene di fissare, quale modalità temporale di svolgimento della prestazione di lavoro, la seguente collocazione oraria da osservarsi con alternanza di due settimane consecutive (in ossequio all'esigenza prospettata dalla parte datoriale): dal martedì al sabato, dalle ore
7.00 alle ore 13.00, e dal martedì al sabato, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
*
3.3. ha insistito per la condanna di al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per mancata corretta fissazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa e la domanda deve essere accolta, giusto il disposto di cui al già richiamato art. 10, co 2, D. Lgs. 81/2015 (“…Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “…il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato – che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione –
8 trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro, l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 6 aprile 2021, n. 9229 - ordinanza); nello stesso senso, anche la
Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano: “La tutela prevista dall'art. 8, 2^ comma del D.L.vo n. 61/00, nella formulazione all'epoca vigente… così come quella stabilita dal successivo art. 10 del D.L.vo n. 81/15… è di natura sanzionatoria e perciò prescinde dalla prova del danno procurato, derivando dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr.
Cass. n. 8882/15). Riguardo, poi, alla liquidazione in via equitativa, è sufficiente osservare che anche nella vigenza dell'art. 10 del D.L.vo n. 81/15, il giudice può ricorrere a tale modalità di liquidazione ex artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., che a maggior ragione si impone nel caso di danno in re ipsa” (App. Milano, Sez. Lav., 29 aprile 2020, n. 403).
Ciò posto, in ricorso, il lavoratore ha inteso evidenziare la “…maggiore onerosità e penosità dell'attività prestata a favore della convenuta… l'indeterminatezza delle modalità con cui le variazioni dell'orario di lavoro vengono poste in essere e comunicate, violando il diritto anche a quel minimo preavviso e a specifiche compensazioni previste dalla legge, comporta un aggravamento della penosità e un aumento dell'onerosità della prestazione lavorativa del tutto insopportabili…”; in particolare, ha dedotto che “…il comportamento della convenuta di decidere volta per volta la collocazione delle ore di lavoro con le quali applicare il lavoratore, in costanza di rapporto, concreta un inadempimento del datore di lavoro a un'obbligazione essenziale e deve ritenersi, altresì, posta in violazione dell'art. 36 della Costituzione oltre che delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/15, del contratto di assunzione e della contrattazione collettiva. Occorre rilevare, infine, come nel contratto di lavoro non vi sia una clausola flessibile vista la mancanza di una previsione di un orario di lavoro articolato su turni collocali in diverse fasce orarie che, nel caso concreto, non è puntualmente predeterminata con riferimento alla collocazione temporale degli stessi, con riferimento ai giorni, settimane, mesi ed anno. Già questo pone la condotta della convenuta in contrasto alla legge, visto che, come detto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro a tempo parziale. Quindi, nella fattispecie non sussiste nel contratto di assunzione alcuna clausola di flessibilità né tanto meno il ricorrente ha mai espresso il proprio consenso ad una definizione da parte dell'azienda di articolazione dell'orario di lavoro priva di qualsiasi connotato di stabilità, prevedibilità e determinatezza. E pertanto, deve ritenersi illegittima
9 la condotta posta in essere dalla società, la quale costringe il ricorrente a svolgere la propria attività a tempo parziale, senza che il lavoratore possa conoscere l'articolazione della propria prestazione, mese dopo mese, visti altresì il carattere di indeterminatezza della collocazione imposta dalla stessa datrice di lavoro, che varia mese dopo mese, settimana per settimana e giorno per giorno, senza il previo consenso del lavoratore” (pagg. 12-13, ricorso).
Sono rilievi del tutto pertinenti rispetto al caso di specie che meritano, in quanto tali, di essere adeguatamente ponderati per l'attitudine, da un lato, a far emergere l'impatto negativo della mancata collocazione temporale della prestazione rispetto alle esigenze di natura personale e occupazionale del lavoratore, e, dall'altro, a valorizzare un parametro obiettivo di determinazione del risarcimento.
Sulla base di quanto appena osservato – anche considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro inter partes – si ritiene che debba essere Controparte_1 condannata al risarcimento del danno per mancata corretta fissazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, liquidato – per il periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e la presente decisione – in favore di in Parte_1 misura del 10% della retribuzione lorda mensile per ciascun mese di illegittima condotta datoriale (da calcolarsi in ragione del part-time al 50% sino al 30 novembre
2022 e, poi, tenuto conto del part-time al 75%), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Controparte_1 cui al dispositivo.
*
4.1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'assenza di una concordata collocazione di distribuzione dell'orario di lavoro tra e sin dalla data di assunzione. Parte_1 Controparte_1
10 Determina, conseguentemente, quale modalità temporale di svolgimento della prestazione di lavoro, la seguente collocazione oraria da osservarsi con alternanza di due settimane consecutive: dal martedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 13.00, e dal martedì al sabato, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
Condanna al risarcimento del danno per mancata corretta Controparte_1 fissazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa, liquidato – per il periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e la presente decisione – in favore di Pt_1 in misura del 10% della retribuzione lorda mensile per ciascun mese di
[...] illegittima condotta datoriale (da calcolarsi in ragione del part-time al 50% sino al 30 novembre 2022 e, poi, tenuto conto del part-time al 75%), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
11