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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4462/2021 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Polo Pardise giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, piazza Apollodoro n. 21;
c.f.: P.IVA_1
- attrice opponente - contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Busi, dall'avv. Umberto Battaglia e dall'avv. Daniele Dibois giusta mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Garlasco, v.lo Oscuro n. 5;
c.f.: P.IVA_2
1
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
a) nel merito, come da Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. di data 17/01/2022 (depositata telematicamente in data 17/01/2022), che, ad aggio, si traspongono:
Nel merito, in principalità, anche in via riconvenzionale
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, anche in via riconvenzionale:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del decreto ingiuntivo n.
1238/2021 del 20/05/2021, emesso dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n. 2083/2021 R.G. (Giudice: dott. Lucio Munaro), di data 13/05/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 24/05/2021;
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata;
- operata, anche solo pro quota, ogni compensazione nei rapporti dare/avere tra le parti;
- condannarsi la società l pagamento, in favore della società Controparte_2 Controparte_1
dell'importo € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ovvero della diversa, anche maggiore, quantificazione giudiziale, in misura ritenuta di giustizia, così come accertanda in corso di causa, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dal 25/02/20211 al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
Nel merito, in via subordinata, anche in via riconvenzionale
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, anche in via riconvenzionale:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del decreto ingiuntivo n.
1238/2021 del 20/05/2021, emesso dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n. 2083/2021 R.G. (Giudice: dott. Lucio Munaro), di data 13/05/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 24/05/2021;
- determinarsi la minor somma dovuta all'Opposta;
- operata, anche solo pro quota, ogni compensazione nei rapporti dare/avere tra le parti;
2
- condannarsi la società l pagamento, in favore della società Controparte_2 Controparte_1
dell'importo € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ovvero della diversa, anche maggiore, quantificazione giudiziale, in misura ritenuta di giustizia, così come accertanda in corso di causa, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dal 25/02/20212 al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali
b) in via istruttoria, come da Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di data 16/02/2022 (depositata telematicamente in data 16/02/2022).
Per parte convenuta opposta
Piaccia L'Ill.mo Giudice adito
Contraris Rejectis
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, preso atto del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
NEL MERITO:
In via principale: previe le declaratorie tutte del caso, confermare il decreto ingiuntivo emanato dal Trib. Di Treviso
n.1238/2021, emettendo le statuizioni tutte del caso.
Accertare l'insussistenza di qualsivoglia condotta riconducibile alla fattispecie di concorrenza sleale da parte della società
Controparte_
Controparte_ Accertare, di contro, la sussistenza e la legittimità del credito vantato da nei confronti di e Controparte_1
per l'effetto condannare in ogni caso, parte opponente al pagamento alla società opposta della somma di € 65.166,12, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione ai sensi di legge.
In via subordinata: previe le declaratorie tutte del caso, condannare parte opponente al pagamento di un importo nei limiti del giusto e provato, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi di legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, sia in riferimento al monitorio che alla fase di merito.
* * *
3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la società CP_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1238/2021 emesso dal Tribunale di Treviso
[...]
il 20.5.2021, con cui le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 65.166,12, Controparte_2
dovuti a titolo di corrispettivo per le prestazioni di pulizie rese da quest'ultima in virtù di contratto di subappalto, oltre gli interessi maturati e maturandi, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
L'attrice proponeva opposizione non negando il corretto espletamento, da parte della convenuta opposta, delle prestazioni fatturate, ma eccependo in compensazione un controcredito risarcitorio derivante dalle condotte di concorrenza sleale poste in essere dalla Controparte_2
In particolare, a detta dell'attrice opponente, la aveva abusato della propria posizione di CP_2
subappaltatrice di servizi di pulizia in favore di , usurpando la nella relativa commessa a CP_3 CP_1
seguito della risoluzione del contratto tra quest'ultima e la committente.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa compensazione delle somme ancora dovute con il risarcimento del danno derivante dalle condotte di concorrenza sleale.
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecuzione.
Nello specifico, negava qualsivoglia atto di concorrenza sleale poiché era stata proprio la – CP_3
interessata ad affidare l'incarico ad una società polifunzionale, dotata di particolari requisiti tecnici (che,
a differenza di la aveva) – ad invitare l'odierna convenuta a partecipare ad una gara CP_1 CP_2
d'appalto solo dopo aver sciolto il vincolo contrattuale con la CP_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.12.2021, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, oltre che i termini per il deposito di memorie
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istruttorie.
Le parti depositavano quindi le rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. ad nonché CP_3
interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta e audizione del teste _1
.
[...]
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
* * *
L'opposizione formulata da è infondata e non merita accoglimento. Controparte_1
1) Sulla prova del credito della Controparte_2
Innanzitutto, nel corso della presente fase a cognizione piena si ritiene che la Controparte_2
abbia adeguatamente fornito prova del proprio credito sulla base della documentazione prodotta e, soprattutto, del principio di non contestazione.
A tal proposito, si ricorda che ogni volta che è posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato o i documenti depositati nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (tra le più recenti: Trib. Milano, sez. I, 2 marzo 2018).
L'onere di contestazione è connotato da due caratteristiche: la specificità (una contestazione generica, infatti, non può che produrre l'effetto di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere del tutto pacifici i fatti allegati da controparte: Trib. Milano, sez. VII, 1 marzo 2019) e la tempestività (ovvero la formalizzazione nella prima difesa utile, udienza o scritto che sia).
Nel caso di specie, l'attrice opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate monitoriamente da parte della convenuta opposta né ha sollevato obiezioni in merito al
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corretto adempimento da parte della subappaltatrice.
Il credito risulta quindi adeguatamente provato dalla convenuta opposta, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.
2) Sul controcredito risarcitorio per condotte di concorrenza sleale
La principale difesa di parte attrice opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della convenuta opposta, attiene all'asserito controcredito risarcitorio derivante da atti di concorrenza sleale posti in essere dalla in relazione all'appalto di pulizia per la società . CP_2 CP_3
A tal proposito, è pacifico che – a far data dal 1.5.2019 – la si è assicurata l'appalto delle opere di CP_1
pulizia presso vari punti vendita della società e che, sostanzialmente fin da subito, ha CP_3
subappaltato tali prestazioni alla la quale – per alcuni mesi del 2019 e del 2020 – ha regolarmente CP_2
svolto l'attività ed emesso le relative fatture (oggetto del ricorso monitorio).
E' altrettanto pacifico che, con comunicazione dell'8.1.2020, ha esercitato il diritto di recesso CP_3
comunicando alla B.F.C. la propria disdetta, con decorrenza dal 30.4.2020 (doc. 4 di parte attrice).
Successivamente, e precisamente in data 9.11.2020, ha appaltato le medesime opere alla CP_3
CP_2
A detta dell'attrice opponente, ciò integrerebbe un atto di concorrenza sleale da parte della subappaltatrice, che avrebbe indotto a sciogliersi dal vincolo contrattuale con la er dare CP_3 CP_1
incarico direttamente alla a fronte di un'offerta economica maggiormente vantaggiosa. CP_2
Tale circostanza è, tuttavia, rimasta sfornita di prova.
In particolare, non è possibile valorizzare in via presuntiva il dato cronologico: il recesso di dal CP_3
contratto con la anticipa di quasi un anno il conferimento dell'incarico alla CP_1 CP_2
E, medio tempore, vi sono stati alcuni accadimenti – narrati dal teste – che inducono ad Testimone_1
escludere che i fatti si siano svolti nelle modalità descritte dall'attrice opponente, ammesso e non concesso, in ogni caso, che ciò avrebbe comunque integrato un atto di concorrenza sleale (in assenza di vincoli negoziali tra e e con una sostanziale diversità di oggetto sociale tra le due realtà). CP_1 CP_2
6
In particolare, dalla deposizione del teste è emersa la necessità di di “sondare il mercato per trovare CP_3
un'azienda che fornisse tutti i servizi di facility, ovvero che potesse gestire tutto direttamente”, necessità che è stata perseguita mediante una gara d'appalto coinvolgente diverse realtà societarie e che ha visto vincitrice la
CP_2
Inoltre, il signor ha chiaramente spiegato le motivazioni che hanno indotto a Testimone_1 CP_3
rivolgersi ad operatori diversi da “noi non possiamo superare il 30% del penetration rate, cioè le commesse CP_1
Cont svolte per noi non possono superare il 30% del fatturato dell'azienda fornitrice dei servizi. aveva una penetration rate superiore al 50% e comunque era molto elevata.
Cont Inoltre serviva che tutte le aziende partecipanti avessero rapporti con multinazionali, mentre lavorava solo con noi a livello di multinazionale, non lavorava con altre aziende”.
Quanto affermato dal teste porta ad escludere, dunque, che la abbia posto in essere condotte di CP_2
concorrenza sleale a scapito della oiché ha assunto l'incarico, a seguito di procedura competitiva, CP_1
dopo essere stata contattata direttamente da unitamente ad altre quattro aziende. Ciò, peraltro, CP_3
solo a seguito della disdetta da parte della committente con riguardo al rapporto contrattuale con CP_1
motivata – a quanto consta – non tanto e non solo da questioni di convenienza economica quanto, piuttosto, da requisiti specifici che l'odierna attrice non soddisfaceva.
Non vale a smentire tale prospettazione l'inesatta (rectius: non completa) produzione documentale di a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. La suddetta società, infatti, si è CP_3
limitata a produrre il contratto d'appalto del novembre 2020 con la mentre non ha prodotto CP_2
documentazione attestante il coinvolgimento nella gara d'appalto di altre quattro realtà. Tuttavia, ciò non esclude che tale coinvolgimento vi sia effettivamente stato, e di ciò ha dato conferma il teste _1
.
[...]
Va peraltro chiarito che parte convenuta opposta non è decaduta dalla prova testimoniale, come eccepito dall'attrice opponente.
Se è infatti vero che, ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., “se la parte senza giusto motivo non fa
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chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione”, la norma suddetta consente l'audizione del testimone nei casi in cui l'omissione è ritenuta dal giudice giustificata, come avvenuto nel caso di specie.
Nello specifico, il giudice può ritenere giustificata l'omissione dell'intimazione qualora la parte fornisca immediatamente, nella stessa udienza fissata per l'assunzione della testimonianza (e comunque non oltre l'udienza successiva) una giustificazione fondata.
Essa deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale e non può ridursi ad una semplice mancanza di diligenza.
Nel caso di specie, il procuratore della – che ha richiesto ad l'indirizzo di residenza del CP_2 CP_3
suo dipendente, senza tuttavia ottenere risposta – ha intimato il teste presso il luogo di lavoro. Dunque,
è evidente che l'omessa regolare intimazione non è dipesa da inerzia o negligenza della convenuta opposta ma dall'oggettiva difficoltà nel reperimento dell'indirizzo di residenza del teste.
Tale oggettiva difficoltà è ancor più evidente se si considera che, come dallo stesso dichiarato, il signor
è residente in [...]. Testimone_1
Questo Giudice ritiene dunque, come già osservato nell'ordinanza del 28.3.2023, che la convenuta opposta non sia incorsa in alcuna decadenza e la testimonianza assunta possa essere pienamente valorizzata nella presente decisione.
* * *
Alla luce di tutto quanto esposto, escluso che vi siano state condotte di concorrenza sleale da parte della e che dunque la possa eccepire in compensazione un controcredito risarcitorio, CP_2 CP_1
l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo per cui è causa.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
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P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1238/2021 emesso dal Tribunale di Treviso il 20.5.2021;
- rigetta la domanda di condanna della al pagamento di un risarcimento del Controparte_2
danno in favore della e, conseguentemente, la domanda di compensazione tra le poste Controparte_1
di credito;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4462/2021 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Polo Pardise giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, piazza Apollodoro n. 21;
c.f.: P.IVA_1
- attrice opponente - contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Busi, dall'avv. Umberto Battaglia e dall'avv. Daniele Dibois giusta mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Garlasco, v.lo Oscuro n. 5;
c.f.: P.IVA_2
1
- convenuta opposta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
a) nel merito, come da Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. di data 17/01/2022 (depositata telematicamente in data 17/01/2022), che, ad aggio, si traspongono:
Nel merito, in principalità, anche in via riconvenzionale
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, anche in via riconvenzionale:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del decreto ingiuntivo n.
1238/2021 del 20/05/2021, emesso dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n. 2083/2021 R.G. (Giudice: dott. Lucio Munaro), di data 13/05/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 24/05/2021;
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata;
- operata, anche solo pro quota, ogni compensazione nei rapporti dare/avere tra le parti;
- condannarsi la società l pagamento, in favore della società Controparte_2 Controparte_1
dell'importo € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ovvero della diversa, anche maggiore, quantificazione giudiziale, in misura ritenuta di giustizia, così come accertanda in corso di causa, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dal 25/02/20211 al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
Nel merito, in via subordinata, anche in via riconvenzionale
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa, anche in via riconvenzionale:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia d'annullamento del decreto ingiuntivo n.
1238/2021 del 20/05/2021, emesso dal Tribunale di Treviso, nel contenzioso rubricato n. 2083/2021 R.G. (Giudice: dott. Lucio Munaro), di data 13/05/2021, notificato, a mezzo PEC, in data 24/05/2021;
- determinarsi la minor somma dovuta all'Opposta;
- operata, anche solo pro quota, ogni compensazione nei rapporti dare/avere tra le parti;
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- condannarsi la società l pagamento, in favore della società Controparte_2 Controparte_1
dell'importo € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), ovvero della diversa, anche maggiore, quantificazione giudiziale, in misura ritenuta di giustizia, così come accertanda in corso di causa, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione monetaria dal 25/02/20212 al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali
b) in via istruttoria, come da Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di data 16/02/2022 (depositata telematicamente in data 16/02/2022).
Per parte convenuta opposta
Piaccia L'Ill.mo Giudice adito
Contraris Rejectis
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, preso atto del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
NEL MERITO:
In via principale: previe le declaratorie tutte del caso, confermare il decreto ingiuntivo emanato dal Trib. Di Treviso
n.1238/2021, emettendo le statuizioni tutte del caso.
Accertare l'insussistenza di qualsivoglia condotta riconducibile alla fattispecie di concorrenza sleale da parte della società
Controparte_
Controparte_ Accertare, di contro, la sussistenza e la legittimità del credito vantato da nei confronti di e Controparte_1
per l'effetto condannare in ogni caso, parte opponente al pagamento alla società opposta della somma di € 65.166,12, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione ai sensi di legge.
In via subordinata: previe le declaratorie tutte del caso, condannare parte opponente al pagamento di un importo nei limiti del giusto e provato, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi di legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, sia in riferimento al monitorio che alla fase di merito.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la società CP_1
formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1238/2021 emesso dal Tribunale di Treviso
[...]
il 20.5.2021, con cui le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 65.166,12, Controparte_2
dovuti a titolo di corrispettivo per le prestazioni di pulizie rese da quest'ultima in virtù di contratto di subappalto, oltre gli interessi maturati e maturandi, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
L'attrice proponeva opposizione non negando il corretto espletamento, da parte della convenuta opposta, delle prestazioni fatturate, ma eccependo in compensazione un controcredito risarcitorio derivante dalle condotte di concorrenza sleale poste in essere dalla Controparte_2
In particolare, a detta dell'attrice opponente, la aveva abusato della propria posizione di CP_2
subappaltatrice di servizi di pulizia in favore di , usurpando la nella relativa commessa a CP_3 CP_1
seguito della risoluzione del contratto tra quest'ultima e la committente.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa compensazione delle somme ancora dovute con il risarcimento del danno derivante dalle condotte di concorrenza sleale.
Si costituiva la convenuta opposta chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecuzione.
Nello specifico, negava qualsivoglia atto di concorrenza sleale poiché era stata proprio la – CP_3
interessata ad affidare l'incarico ad una società polifunzionale, dotata di particolari requisiti tecnici (che,
a differenza di la aveva) – ad invitare l'odierna convenuta a partecipare ad una gara CP_1 CP_2
d'appalto solo dopo aver sciolto il vincolo contrattuale con la CP_1
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 16.12.2021, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, oltre che i termini per il deposito di memorie
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istruttorie.
Le parti depositavano quindi le rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. ad nonché CP_3
interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta e audizione del teste _1
.
[...]
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.
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L'opposizione formulata da è infondata e non merita accoglimento. Controparte_1
1) Sulla prova del credito della Controparte_2
Innanzitutto, nel corso della presente fase a cognizione piena si ritiene che la Controparte_2
abbia adeguatamente fornito prova del proprio credito sulla base della documentazione prodotta e, soprattutto, del principio di non contestazione.
A tal proposito, si ricorda che ogni volta che è posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato o i documenti depositati nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (tra le più recenti: Trib. Milano, sez. I, 2 marzo 2018).
L'onere di contestazione è connotato da due caratteristiche: la specificità (una contestazione generica, infatti, non può che produrre l'effetto di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere del tutto pacifici i fatti allegati da controparte: Trib. Milano, sez. VII, 1 marzo 2019) e la tempestività (ovvero la formalizzazione nella prima difesa utile, udienza o scritto che sia).
Nel caso di specie, l'attrice opponente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate monitoriamente da parte della convenuta opposta né ha sollevato obiezioni in merito al
5
corretto adempimento da parte della subappaltatrice.
Il credito risulta quindi adeguatamente provato dalla convenuta opposta, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.
2) Sul controcredito risarcitorio per condotte di concorrenza sleale
La principale difesa di parte attrice opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della convenuta opposta, attiene all'asserito controcredito risarcitorio derivante da atti di concorrenza sleale posti in essere dalla in relazione all'appalto di pulizia per la società . CP_2 CP_3
A tal proposito, è pacifico che – a far data dal 1.5.2019 – la si è assicurata l'appalto delle opere di CP_1
pulizia presso vari punti vendita della società e che, sostanzialmente fin da subito, ha CP_3
subappaltato tali prestazioni alla la quale – per alcuni mesi del 2019 e del 2020 – ha regolarmente CP_2
svolto l'attività ed emesso le relative fatture (oggetto del ricorso monitorio).
E' altrettanto pacifico che, con comunicazione dell'8.1.2020, ha esercitato il diritto di recesso CP_3
comunicando alla B.F.C. la propria disdetta, con decorrenza dal 30.4.2020 (doc. 4 di parte attrice).
Successivamente, e precisamente in data 9.11.2020, ha appaltato le medesime opere alla CP_3
CP_2
A detta dell'attrice opponente, ciò integrerebbe un atto di concorrenza sleale da parte della subappaltatrice, che avrebbe indotto a sciogliersi dal vincolo contrattuale con la er dare CP_3 CP_1
incarico direttamente alla a fronte di un'offerta economica maggiormente vantaggiosa. CP_2
Tale circostanza è, tuttavia, rimasta sfornita di prova.
In particolare, non è possibile valorizzare in via presuntiva il dato cronologico: il recesso di dal CP_3
contratto con la anticipa di quasi un anno il conferimento dell'incarico alla CP_1 CP_2
E, medio tempore, vi sono stati alcuni accadimenti – narrati dal teste – che inducono ad Testimone_1
escludere che i fatti si siano svolti nelle modalità descritte dall'attrice opponente, ammesso e non concesso, in ogni caso, che ciò avrebbe comunque integrato un atto di concorrenza sleale (in assenza di vincoli negoziali tra e e con una sostanziale diversità di oggetto sociale tra le due realtà). CP_1 CP_2
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In particolare, dalla deposizione del teste è emersa la necessità di di “sondare il mercato per trovare CP_3
un'azienda che fornisse tutti i servizi di facility, ovvero che potesse gestire tutto direttamente”, necessità che è stata perseguita mediante una gara d'appalto coinvolgente diverse realtà societarie e che ha visto vincitrice la
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Inoltre, il signor ha chiaramente spiegato le motivazioni che hanno indotto a Testimone_1 CP_3
rivolgersi ad operatori diversi da “noi non possiamo superare il 30% del penetration rate, cioè le commesse CP_1
Cont svolte per noi non possono superare il 30% del fatturato dell'azienda fornitrice dei servizi. aveva una penetration rate superiore al 50% e comunque era molto elevata.
Cont Inoltre serviva che tutte le aziende partecipanti avessero rapporti con multinazionali, mentre lavorava solo con noi a livello di multinazionale, non lavorava con altre aziende”.
Quanto affermato dal teste porta ad escludere, dunque, che la abbia posto in essere condotte di CP_2
concorrenza sleale a scapito della oiché ha assunto l'incarico, a seguito di procedura competitiva, CP_1
dopo essere stata contattata direttamente da unitamente ad altre quattro aziende. Ciò, peraltro, CP_3
solo a seguito della disdetta da parte della committente con riguardo al rapporto contrattuale con CP_1
motivata – a quanto consta – non tanto e non solo da questioni di convenienza economica quanto, piuttosto, da requisiti specifici che l'odierna attrice non soddisfaceva.
Non vale a smentire tale prospettazione l'inesatta (rectius: non completa) produzione documentale di a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. La suddetta società, infatti, si è CP_3
limitata a produrre il contratto d'appalto del novembre 2020 con la mentre non ha prodotto CP_2
documentazione attestante il coinvolgimento nella gara d'appalto di altre quattro realtà. Tuttavia, ciò non esclude che tale coinvolgimento vi sia effettivamente stato, e di ciò ha dato conferma il teste _1
.
[...]
Va peraltro chiarito che parte convenuta opposta non è decaduta dalla prova testimoniale, come eccepito dall'attrice opponente.
Se è infatti vero che, ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., “se la parte senza giusto motivo non fa
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chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione”, la norma suddetta consente l'audizione del testimone nei casi in cui l'omissione è ritenuta dal giudice giustificata, come avvenuto nel caso di specie.
Nello specifico, il giudice può ritenere giustificata l'omissione dell'intimazione qualora la parte fornisca immediatamente, nella stessa udienza fissata per l'assunzione della testimonianza (e comunque non oltre l'udienza successiva) una giustificazione fondata.
Essa deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale e non può ridursi ad una semplice mancanza di diligenza.
Nel caso di specie, il procuratore della – che ha richiesto ad l'indirizzo di residenza del CP_2 CP_3
suo dipendente, senza tuttavia ottenere risposta – ha intimato il teste presso il luogo di lavoro. Dunque,
è evidente che l'omessa regolare intimazione non è dipesa da inerzia o negligenza della convenuta opposta ma dall'oggettiva difficoltà nel reperimento dell'indirizzo di residenza del teste.
Tale oggettiva difficoltà è ancor più evidente se si considera che, come dallo stesso dichiarato, il signor
è residente in [...]. Testimone_1
Questo Giudice ritiene dunque, come già osservato nell'ordinanza del 28.3.2023, che la convenuta opposta non sia incorsa in alcuna decadenza e la testimonianza assunta possa essere pienamente valorizzata nella presente decisione.
* * *
Alla luce di tutto quanto esposto, escluso che vi siano state condotte di concorrenza sleale da parte della e che dunque la possa eccepire in compensazione un controcredito risarcitorio, CP_2 CP_1
l'opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo per cui è causa.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
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P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1238/2021 emesso dal Tribunale di Treviso il 20.5.2021;
- rigetta la domanda di condanna della al pagamento di un risarcimento del Controparte_2
danno in favore della e, conseguentemente, la domanda di compensazione tra le poste Controparte_1
di credito;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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