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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/10/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa SI SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 25.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per le repliche, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 alla Vibrata (TE) il 3.4.1953 e , (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Capograssi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, viale Carlo Felice, n. 103, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
c.f. , sito in Via S. Pertini n. 4, Controparte_1 P.IVA_1
Civitella del Tronto (TE), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Teramo, Via della Montagnola n. 8, presso lo studio dell'Avv.
NA Di US, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Convenuto
Oggetto: condominio – impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 14.07.2018, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio il al fine Parte_2 Controparte_1
di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia della delibera del CP_1
sito in Civitella del Tronto (TE), via Sandro Pertini, n. 4, assunta in
[...] data 15.6.2018 a seguito di assemblea straordinaria;
2. disporre la riunione del presente giudizio al giudizio recante RG 2028/2018, assegnato alla
Dott.ssa Imbesi, udienza fissata al 18.10.2018; 3. nel merito, dichiarare nulla
e/o annullabile e, comunque, invalida e improduttiva di qualsiasi effetto giuridico, la delibera di assemblea straordinaria del Controparte_1
sito in Civitella del Tronto (TE), via Sandro Pertini, n. 4, assunta in data
15.6.2018 relativamente al punto dell'ordine del giorno “1) esame e discussione danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016 e successivi;
nomina tecnico per la progettazione e redazione di un computo metrico degli interventi di messa in sicurezza secondo la procedura speditiva, al fine di ottenere la revoca dell'ordinanza di inagibilità
e sgombero. 2) Varie ed eventuali. Con vittoria di spese e compensi.”.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, a seguito degli eventi sismici che avevano colpito il Centro Italia a far data dal 24.8.2016, con successive significative scosse del 30.10.2016, il
– dove si trova l'immobile di cui sono proprietari – Controparte_1
era stato oggetto di diversi sopralluoghi da parte di tecnici della Protezione
Civile al fine di verificarne lo stato di agibilità;
b) che, in particolare, a seguito del perdurare di eventi sismici di rilievo verificatisi anche nell'anno 2017, il nel mese di Controparte_1 gennaio 2017, aveva conferito incarico all'Arch. , affinché, Persona_1
Pag. 2 di 11 con perizia asseverata, accertasse le condizioni dello stabile di via Pertini,
n. 4, ai fini del vaglio di agibilità;
c) che l'Arch. aveva accertato la presenza di lesioni nelle Per_1
tamponature e nelle tramezzature collocate in corrispondenza dei telai interni e che, in conseguenza di ciò, il aveva chiesto alla CP_1
Protezione Civile un nuovo sopralluogo, a seguito del quale l'immobile era stato dichiarato temporaneamente inagibile, esito di agibilità “B”, con necessità di riparazione delle tamponature e dei tramezzi, nonché di transennatura dei passaggi in corrispondenza di via Ferdinando II di
Borbone;
d) che, in tale occasione, il tecnico incaricato aveva dato atto della necessità di procedere, non solo con l'esecuzione di una procedura speditiva volta all'urgente riparazione delle tamponature e dei tramezzi e alla transennatura dei passaggi in corrispondenza di via Ferdinando II di
Borbone, ma anche della necessità di effettuare interventi di riparazione con rafforzamento locale come previsto per legge per gli immobili che, al pari del avevano riportato danni lievi e sono stati Controparte_1 dichiarati temporaneamente inagibili per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.8.2016;
e) che, in particolare, i tecnici avevano rilevato la necessità di ottemperare alle prescrizioni dell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017 del Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dai noti eventi sismici (doc. 5), a tenore della quale “l'attività di riparazione deve essere necessariamente accompagnata da un'attività di riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio sul quale si interviene” da realizzare attraverso “la sistematica applicazione di una serie di interventi di rafforzamento locale finalizzati a ridurre/eliminare i collassi locali”,
Pag. 3 di 11 emergendo di tutta evidenza, quindi, l'esigenza che agli interventi di rafforzamento locale si accompagnasse sempre l'adozione delle necessarie misure idonee a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici interessati;
f) che, in data 16.03.2018, il Comune di Civitella del Tronto aveva emesso l'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'immobile di cui è causa, ordinando a tutti i condomini lo sgombero immediato dell'immobile, a tutela della loro incolumità personale (doc. n. 6);
g) che, in seguito allo sgombero, in data 14.5.2018 si era tenuta, presso l'immobile e nonostante l'ordinanza di inagibilità, l'assemblea condominiale straordinaria recante all'o.d.g. l'“esame e discussione progetto per gli interventi di sistemazione dei danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016. Aggiornamento da parte dei tecnici incaricati, decisioni da adottare in merito e delibere conseguenti” (cfr. doc. 7);
h) che, durante l'assemblea, il condomino aveva proposto Parte_3
che il Condominio eseguisse il solo intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva al fine di ottenere la revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero, revocando così ogni altro incarico e che tale proposta era stata approvata a maggioranza dei presenti;
i) che, alla luce della determinazione assunta, l'Arch. presente in Per_1
assemblea, anche per conto dell'Arch. già destinatario CP_2
dell'incarico per effetto della delibera dell'1.02.2018, aveva rinunciato all'incarico già conferito, poiché, procedendo alla mera esecuzione dell'intervento cd. speditivo, non sarebbero state garantite le condizioni minime di riduzione della vulnerabilità sismica del ai fini del CP_1
ripristino delle normali condizioni di agibilità e di abitabilità, con ogni conseguente rischio di responsabilità professionale per i tecnici incaricati;
Pag. 4 di 11 j) che essi attori avevano quindi impugnato la delibera del 14.05.2018 (di approvazione della procedura cd. speditiva e di annullamento degli altri interventi) dinanzi a questo Tribunale (r.g. n. 2028/2018);
k) che, in data 15.6.2018, a seguito di regolare avviso (cfr. doc. 10) e in assenza degli attori, si era tenuta un'altra assemblea straordinaria – sempre presso l'immobile inagibile – all'esito della quale la maggioranza dei presenti aveva conferito l'incarico per gli interventi speditivi all'Ing.
e ratificato quanto deliberato nella precedente assemblea CP_3 del 14.05.2018;
l) che anche la predetta delibera era invalida, perché contraria alle norme imperative vigenti in materia e, per questo, essi attori avevano nuovamente adito questo Tribunale al fine di ottenerne l'annullamento.
Tanto dedotto, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in sintesi e per Controparte_1 quanto d'interesse:
1) che la delibera era stata già integralmente posta in esecuzione, atteso che il
Tecnico incaricato aveva provveduto alla redazione del progetto per gli interventi di messa in sicurezza secondo la procedura speditiva e del relativo computo metrico;
2) che detto progetto era stato sottoposto all'assemblea del condominio nella seduta del 19.10.2018 nel corso della quale era stato approvato e che l'idoneità del progetto alla messa in sicurezza del fabbricato e la sua conformità alle prescrizioni di legge dettate al fine di garantire il ripristino della totale sicurezza esulavano dalla verifica della validità della delibera impugnata ed attenevano ad una successiva valutazione di merito dell'autorità amministrativa;
Pag. 5 di 11 3) che l'assemblea all'origine della delibera impugnata (quella del
15.06.2018) era stata validamente costituita, in quanto gli stessi attori avevano ammesso di avere ricevuto l'avviso di convocazione, pur tuttavia avevano omesso di effettuare contestazioni in merito all'asserita inidoneità del luogo di convocazione, palesando con ciò il proprio disinteresse a partecipare;
4) che, in realtà, la delibera del 15.06.2018 non aveva ratificato quella del
14.05.2018, ma conferito l'incarico all'Ing. in quanto, nonostante CP_3 la terminologia impropriamente utilizzata, nessuna ratifica era stata inserita nell'o.d.g. e solo con la successiva delibera del 5.9.2018 – non impugnata dagli attori - era stata effettivamente e formalmente ratificata quella del
14.5.2018;
5) che, di conseguenza, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che il contenuto della delibera oggi impugnata era stato superato da quella del 5.09.2018;
6) che, nel merito, la domanda era infondata, in quanto la procedura cd. speditiva era prevista dalla legge (cfr. art. 8 del d.l. n.189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 229 del 14.12.2016), sicché la delibera assembleare era del tutto legittima.
Tanto eccepito, il ha chiesto il rigetto della domanda attorea, CP_1 vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo con le produzioni documentali delle parti;
la stessa ha subito una serie di rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'udienza del 25.06.2025 e precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Pag. 6 di 11 Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata per i motivi che seguono.
1. Gli attori hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere l'annullamento (o la declaratoria di nullità) della delibera condominiale adottata all'esito dell'assemblea del 15.06.2018 per contrarietà della stessa a norme imperative.
Ad avviso degli attori, l'illegittimità della delibera deriverebbe dal fatto che il ha deliberato l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza CP_1
dell'edificio secondo una procedura speditiva e non tramite lavori di rafforzamento locale volti a salvaguardare la vulnerabilità sismica del medesimo. La delibera si porrebbe quindi in violazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 del Commissario del Governo per nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in Controparte_4 conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189.
La tesi è condivisibile.
1.1. Anzitutto, va chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal non sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere, in ragione del fatto che la delibera oggetto del giudizio non avrebbe ratificato quella del 14.05.2018 nella parte relativa agli interventi speditivi e che la stessa sarebbe stata comunque superata da quella del
5.09.2018 non impugnata dagli attori.
In proposito, va osservato che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, qualora l'assemblea regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, può configurarsi la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla decisione sulla prima delibera, tuttavia, ciò presuppone che la nuova deliberazione sia conforme a legge e non riproduca i medesimi vizi invalidanti. Sul punto, la
Pag. 7 di 11 Suprema Corte ha infatti affermato che, affinché la delibera sostitutiva produca un effetto sanante, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. n. 10847/2020; Cass,
12439/1997; Cass. 13740/1992; Cass. 3069/1988). Nel caso in esame, nella delibera del 15.06.2018, l'assemblea non solo ha nominato l'Ing. (a CP_3
seguito della rinuncia all'incarico dell'Arch. , ma, preso atto Per_1 dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 14.05.2018, ne ha espressamente ratificato il contenuto in relazione al punto n. 1 dell'o.d.g. riguardante, per l'appunto, l'approvazione solo degli interventi speditivi e la revoca degli altri incarichi (cfr. doc. n. 1 e doc. n. 8). L'assemblea, nella seduta del 15.06.2018, ha quindi confermato integralmente le scelte contenute nella delibera del 14.05.2018, che vengono ritenute contrarie a norme imperative (D.L. 189/2016 e ordinanza commissariale n. 44/2017). Pertanto, la relativa delibera non ha rimosso i vizi da cui era inficiata quella impugnata, ma li ha reiterati, sicché non poteva produrre alcun effetto sanante né può ritenersi sussistente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere.
2. Passando al merito della causa, come rilevato in fattispecie analoga prima da questo Tribunale (sentenza n. n. 349/2023 pubbl. il 12/04/2023) e poi dalla
Corte di Appello di L'Aquila (sentenza n. 950/2025, del 03/06/2025, pubblicata il 25.08.2025), dalla documentazione in atti risulta che, nell'assemblea del 14.05.2018, i condòmini hanno votato a maggioranza la proposta di eseguire l'intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva al fine di ottenere la revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero, revocando così ogni altro incarico.
Pag. 8 di 11 Tuttavia, in vista della predetta assemblea, l'Arch. a seguito di Per_1 sopralluogo, aveva accertato, con perizia asseverata, la presenza di:
- lesioni diffuse nelle tamponature e nelle tramezzature con distacchi delle strutture e rotture diagonali superiori ad 1 mm su circa il 50% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dell'intero piano terra;
- lesioni di pari natura su circa il 30% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dei piani primo e secondo, con ampiezza inferiore ad 1 mm;
- scarse lesioni ai piani quarto e quinto.
Il professionista incaricato aveva quindi rilevato che la presenza di lesioni nelle tramezzature collocate in corrispondenza dei telai interni, indicavano “un significativo impegno dell'elemento tamponatura e tramezzatura, che a causa del danneggiamento, in seguito ad un nuovo evento sismico, non riuscirà ad offrire la stessa resistenza o contributo”, per cui “il comportamento statico e dinamico dell'involucro risulta effettivamente mutato negativamente a seguito del sisma, a causa della labilità e/o diminuzione di resistenza generate, tanto da non poter in alcun modo considerare valide le condizioni che, se verificate, sono alla base della possibilità di dichiarare la unità strutturale come “A” secondo le specifiche del manuale AeDES” (cfr. doc. 2 fasc. attori).
Ciò è tanto vero che, in sede assembleare, l'Arch. preso atto della Per_1 decisione del Condominio di eseguire solo gli interventi speditivi, aveva rinunciato all'incarico, poiché, con tali interventi, non sarebbero state garantite le condizioni minime di riduzione della vulnerabilità sismica ai fini del ripristino delle normali condizioni di agibilità e di abitabilità (cfr. doc. 8 fascicolo citato).
Ora, la delibera assembleare si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e, in attuazione del medesimo (cfr. art. 5 co. 1 lett. B) d.l. citato) dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 del
Pag. 9 di 11 Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016.
L'art. 5 d.l. citato affida al Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone sismiche il compito, fra gli altri, di “definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione”.
Dunque, anche il era vincolato al rispetto di tali criteri, atteso CP_1 che, a seguito di sopralluogo richiesto da parte dei tecnici della Protezione
Civile in data 10.1.2018, risultava essere temporaneamente inagibile (esito di agibilità “B”) e le tamponature e i tramezzi, danneggiati dagli eventi sismici che avevano colpito Civitella del Tronto, necessitavano di riparazione.
Nell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017, il Commissario di Governo, in attuazione della norma anzidetta, all'art. 2, ha dettato criteri di indirizzo per gli interventi di rafforzamento locale, specificando, per quel che rileva in questa sede, che
“Poiché la ricostruzione post-sisma vuole non solo riparare i danni del terremoto, ma anche svolgere attività di prevenzione nei confronti del terremoto futuro, almeno là dove occorre intervenire per riparare danni lievi,
è evidente che un intervento di riparazione che non sia attento alla valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica è un intervento incompleto” (cfr. doc. 5 e doc. 5 bis del fascicolo attoreo).
L'assemblea, malgrado il parere contrario dell'Arch. ha invece Per_1 deliberato la mera “messa in sicurezza speditiva” senza accompagnarla da un
Pag. 10 di 11 progetto di riparazione e rafforzamento locale conforme ai criteri vincolanti definiti dal Commissario Straordinario ex art. 5 d.l. 189/2016 e mediante l'ordinanza n. 44/2017.
Quindi, la delibera è illegittima.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda svolta dagli attori. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie, per le ragioni illustrate in motivazione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera di assemblea straordinaria del sito in Civitella del Tronto (TE), via Sandro Pertini, n. Controparte_1
4, assunta in data 15.6.2018 relativamente al punto dell'ordine del giorno “1) esame e discussione danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016 e successivi;
nomina tecnico per la progettazione e redazione di un computo metrico degli interventi di messa in sicurezza secondo la procedura speditiva, al fine di ottenere la revoca dell'ordinanza di inagibilità e sgombero. delibere in merito. 2) Varie ed eventuali”;
2) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in €.4.358,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 17 ottobre 2025
Il Giudice
SI SP
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa SI SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 25.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
20 per le repliche, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 alla Vibrata (TE) il 3.4.1953 e , (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Capograssi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, viale Carlo Felice, n. 103, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
c.f. , sito in Via S. Pertini n. 4, Controparte_1 P.IVA_1
Civitella del Tronto (TE), in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Teramo, Via della Montagnola n. 8, presso lo studio dell'Avv.
NA Di US, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Convenuto
Oggetto: condominio – impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 14.07.2018, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio il al fine Parte_2 Controparte_1
di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia della delibera del CP_1
sito in Civitella del Tronto (TE), via Sandro Pertini, n. 4, assunta in
[...] data 15.6.2018 a seguito di assemblea straordinaria;
2. disporre la riunione del presente giudizio al giudizio recante RG 2028/2018, assegnato alla
Dott.ssa Imbesi, udienza fissata al 18.10.2018; 3. nel merito, dichiarare nulla
e/o annullabile e, comunque, invalida e improduttiva di qualsiasi effetto giuridico, la delibera di assemblea straordinaria del Controparte_1
sito in Civitella del Tronto (TE), via Sandro Pertini, n. 4, assunta in data
15.6.2018 relativamente al punto dell'ordine del giorno “1) esame e discussione danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016 e successivi;
nomina tecnico per la progettazione e redazione di un computo metrico degli interventi di messa in sicurezza secondo la procedura speditiva, al fine di ottenere la revoca dell'ordinanza di inagibilità
e sgombero. 2) Varie ed eventuali. Con vittoria di spese e compensi.”.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, a seguito degli eventi sismici che avevano colpito il Centro Italia a far data dal 24.8.2016, con successive significative scosse del 30.10.2016, il
– dove si trova l'immobile di cui sono proprietari – Controparte_1
era stato oggetto di diversi sopralluoghi da parte di tecnici della Protezione
Civile al fine di verificarne lo stato di agibilità;
b) che, in particolare, a seguito del perdurare di eventi sismici di rilievo verificatisi anche nell'anno 2017, il nel mese di Controparte_1 gennaio 2017, aveva conferito incarico all'Arch. , affinché, Persona_1
Pag. 2 di 11 con perizia asseverata, accertasse le condizioni dello stabile di via Pertini,
n. 4, ai fini del vaglio di agibilità;
c) che l'Arch. aveva accertato la presenza di lesioni nelle Per_1
tamponature e nelle tramezzature collocate in corrispondenza dei telai interni e che, in conseguenza di ciò, il aveva chiesto alla CP_1
Protezione Civile un nuovo sopralluogo, a seguito del quale l'immobile era stato dichiarato temporaneamente inagibile, esito di agibilità “B”, con necessità di riparazione delle tamponature e dei tramezzi, nonché di transennatura dei passaggi in corrispondenza di via Ferdinando II di
Borbone;
d) che, in tale occasione, il tecnico incaricato aveva dato atto della necessità di procedere, non solo con l'esecuzione di una procedura speditiva volta all'urgente riparazione delle tamponature e dei tramezzi e alla transennatura dei passaggi in corrispondenza di via Ferdinando II di
Borbone, ma anche della necessità di effettuare interventi di riparazione con rafforzamento locale come previsto per legge per gli immobili che, al pari del avevano riportato danni lievi e sono stati Controparte_1 dichiarati temporaneamente inagibili per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.8.2016;
e) che, in particolare, i tecnici avevano rilevato la necessità di ottemperare alle prescrizioni dell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017 del Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dai noti eventi sismici (doc. 5), a tenore della quale “l'attività di riparazione deve essere necessariamente accompagnata da un'attività di riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio sul quale si interviene” da realizzare attraverso “la sistematica applicazione di una serie di interventi di rafforzamento locale finalizzati a ridurre/eliminare i collassi locali”,
Pag. 3 di 11 emergendo di tutta evidenza, quindi, l'esigenza che agli interventi di rafforzamento locale si accompagnasse sempre l'adozione delle necessarie misure idonee a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici interessati;
f) che, in data 16.03.2018, il Comune di Civitella del Tronto aveva emesso l'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'immobile di cui è causa, ordinando a tutti i condomini lo sgombero immediato dell'immobile, a tutela della loro incolumità personale (doc. n. 6);
g) che, in seguito allo sgombero, in data 14.5.2018 si era tenuta, presso l'immobile e nonostante l'ordinanza di inagibilità, l'assemblea condominiale straordinaria recante all'o.d.g. l'“esame e discussione progetto per gli interventi di sistemazione dei danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016. Aggiornamento da parte dei tecnici incaricati, decisioni da adottare in merito e delibere conseguenti” (cfr. doc. 7);
h) che, durante l'assemblea, il condomino aveva proposto Parte_3
che il Condominio eseguisse il solo intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva al fine di ottenere la revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero, revocando così ogni altro incarico e che tale proposta era stata approvata a maggioranza dei presenti;
i) che, alla luce della determinazione assunta, l'Arch. presente in Per_1
assemblea, anche per conto dell'Arch. già destinatario CP_2
dell'incarico per effetto della delibera dell'1.02.2018, aveva rinunciato all'incarico già conferito, poiché, procedendo alla mera esecuzione dell'intervento cd. speditivo, non sarebbero state garantite le condizioni minime di riduzione della vulnerabilità sismica del ai fini del CP_1
ripristino delle normali condizioni di agibilità e di abitabilità, con ogni conseguente rischio di responsabilità professionale per i tecnici incaricati;
Pag. 4 di 11 j) che essi attori avevano quindi impugnato la delibera del 14.05.2018 (di approvazione della procedura cd. speditiva e di annullamento degli altri interventi) dinanzi a questo Tribunale (r.g. n. 2028/2018);
k) che, in data 15.6.2018, a seguito di regolare avviso (cfr. doc. 10) e in assenza degli attori, si era tenuta un'altra assemblea straordinaria – sempre presso l'immobile inagibile – all'esito della quale la maggioranza dei presenti aveva conferito l'incarico per gli interventi speditivi all'Ing.
e ratificato quanto deliberato nella precedente assemblea CP_3 del 14.05.2018;
l) che anche la predetta delibera era invalida, perché contraria alle norme imperative vigenti in materia e, per questo, essi attori avevano nuovamente adito questo Tribunale al fine di ottenerne l'annullamento.
Tanto dedotto, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in sintesi e per Controparte_1 quanto d'interesse:
1) che la delibera era stata già integralmente posta in esecuzione, atteso che il
Tecnico incaricato aveva provveduto alla redazione del progetto per gli interventi di messa in sicurezza secondo la procedura speditiva e del relativo computo metrico;
2) che detto progetto era stato sottoposto all'assemblea del condominio nella seduta del 19.10.2018 nel corso della quale era stato approvato e che l'idoneità del progetto alla messa in sicurezza del fabbricato e la sua conformità alle prescrizioni di legge dettate al fine di garantire il ripristino della totale sicurezza esulavano dalla verifica della validità della delibera impugnata ed attenevano ad una successiva valutazione di merito dell'autorità amministrativa;
Pag. 5 di 11 3) che l'assemblea all'origine della delibera impugnata (quella del
15.06.2018) era stata validamente costituita, in quanto gli stessi attori avevano ammesso di avere ricevuto l'avviso di convocazione, pur tuttavia avevano omesso di effettuare contestazioni in merito all'asserita inidoneità del luogo di convocazione, palesando con ciò il proprio disinteresse a partecipare;
4) che, in realtà, la delibera del 15.06.2018 non aveva ratificato quella del
14.05.2018, ma conferito l'incarico all'Ing. in quanto, nonostante CP_3 la terminologia impropriamente utilizzata, nessuna ratifica era stata inserita nell'o.d.g. e solo con la successiva delibera del 5.9.2018 – non impugnata dagli attori - era stata effettivamente e formalmente ratificata quella del
14.5.2018;
5) che, di conseguenza, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che il contenuto della delibera oggi impugnata era stato superato da quella del 5.09.2018;
6) che, nel merito, la domanda era infondata, in quanto la procedura cd. speditiva era prevista dalla legge (cfr. art. 8 del d.l. n.189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 229 del 14.12.2016), sicché la delibera assembleare era del tutto legittima.
Tanto eccepito, il ha chiesto il rigetto della domanda attorea, CP_1 vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo con le produzioni documentali delle parti;
la stessa ha subito una serie di rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'udienza del 25.06.2025 e precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Pag. 6 di 11 Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata per i motivi che seguono.
1. Gli attori hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere l'annullamento (o la declaratoria di nullità) della delibera condominiale adottata all'esito dell'assemblea del 15.06.2018 per contrarietà della stessa a norme imperative.
Ad avviso degli attori, l'illegittimità della delibera deriverebbe dal fatto che il ha deliberato l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza CP_1
dell'edificio secondo una procedura speditiva e non tramite lavori di rafforzamento locale volti a salvaguardare la vulnerabilità sismica del medesimo. La delibera si porrebbe quindi in violazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 del Commissario del Governo per nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in Controparte_4 conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189.
La tesi è condivisibile.
1.1. Anzitutto, va chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal non sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere, in ragione del fatto che la delibera oggetto del giudizio non avrebbe ratificato quella del 14.05.2018 nella parte relativa agli interventi speditivi e che la stessa sarebbe stata comunque superata da quella del
5.09.2018 non impugnata dagli attori.
In proposito, va osservato che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, qualora l'assemblea regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata, può configurarsi la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla decisione sulla prima delibera, tuttavia, ciò presuppone che la nuova deliberazione sia conforme a legge e non riproduca i medesimi vizi invalidanti. Sul punto, la
Pag. 7 di 11 Suprema Corte ha infatti affermato che, affinché la delibera sostitutiva produca un effetto sanante, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. n. 10847/2020; Cass,
12439/1997; Cass. 13740/1992; Cass. 3069/1988). Nel caso in esame, nella delibera del 15.06.2018, l'assemblea non solo ha nominato l'Ing. (a CP_3
seguito della rinuncia all'incarico dell'Arch. , ma, preso atto Per_1 dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 14.05.2018, ne ha espressamente ratificato il contenuto in relazione al punto n. 1 dell'o.d.g. riguardante, per l'appunto, l'approvazione solo degli interventi speditivi e la revoca degli altri incarichi (cfr. doc. n. 1 e doc. n. 8). L'assemblea, nella seduta del 15.06.2018, ha quindi confermato integralmente le scelte contenute nella delibera del 14.05.2018, che vengono ritenute contrarie a norme imperative (D.L. 189/2016 e ordinanza commissariale n. 44/2017). Pertanto, la relativa delibera non ha rimosso i vizi da cui era inficiata quella impugnata, ma li ha reiterati, sicché non poteva produrre alcun effetto sanante né può ritenersi sussistente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere.
2. Passando al merito della causa, come rilevato in fattispecie analoga prima da questo Tribunale (sentenza n. n. 349/2023 pubbl. il 12/04/2023) e poi dalla
Corte di Appello di L'Aquila (sentenza n. 950/2025, del 03/06/2025, pubblicata il 25.08.2025), dalla documentazione in atti risulta che, nell'assemblea del 14.05.2018, i condòmini hanno votato a maggioranza la proposta di eseguire l'intervento di messa in sicurezza con la procedura speditiva al fine di ottenere la revoca dello stato di inagibilità e della conseguente ordinanza di sgombero, revocando così ogni altro incarico.
Pag. 8 di 11 Tuttavia, in vista della predetta assemblea, l'Arch. a seguito di Per_1 sopralluogo, aveva accertato, con perizia asseverata, la presenza di:
- lesioni diffuse nelle tamponature e nelle tramezzature con distacchi delle strutture e rotture diagonali superiori ad 1 mm su circa il 50% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dell'intero piano terra;
- lesioni di pari natura su circa il 30% della superficie delle tamponature e delle tramezzature dei piani primo e secondo, con ampiezza inferiore ad 1 mm;
- scarse lesioni ai piani quarto e quinto.
Il professionista incaricato aveva quindi rilevato che la presenza di lesioni nelle tramezzature collocate in corrispondenza dei telai interni, indicavano “un significativo impegno dell'elemento tamponatura e tramezzatura, che a causa del danneggiamento, in seguito ad un nuovo evento sismico, non riuscirà ad offrire la stessa resistenza o contributo”, per cui “il comportamento statico e dinamico dell'involucro risulta effettivamente mutato negativamente a seguito del sisma, a causa della labilità e/o diminuzione di resistenza generate, tanto da non poter in alcun modo considerare valide le condizioni che, se verificate, sono alla base della possibilità di dichiarare la unità strutturale come “A” secondo le specifiche del manuale AeDES” (cfr. doc. 2 fasc. attori).
Ciò è tanto vero che, in sede assembleare, l'Arch. preso atto della Per_1 decisione del Condominio di eseguire solo gli interventi speditivi, aveva rinunciato all'incarico, poiché, con tali interventi, non sarebbero state garantite le condizioni minime di riduzione della vulnerabilità sismica ai fini del ripristino delle normali condizioni di agibilità e di abitabilità (cfr. doc. 8 fascicolo citato).
Ora, la delibera assembleare si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e, in attuazione del medesimo (cfr. art. 5 co. 1 lett. B) d.l. citato) dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017 del
Pag. 9 di 11 Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016.
L'art. 5 d.l. citato affida al Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone sismiche il compito, fra gli altri, di “definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione”.
Dunque, anche il era vincolato al rispetto di tali criteri, atteso CP_1 che, a seguito di sopralluogo richiesto da parte dei tecnici della Protezione
Civile in data 10.1.2018, risultava essere temporaneamente inagibile (esito di agibilità “B”) e le tamponature e i tramezzi, danneggiati dagli eventi sismici che avevano colpito Civitella del Tronto, necessitavano di riparazione.
Nell'ordinanza n. 44 del 15.12.2017, il Commissario di Governo, in attuazione della norma anzidetta, all'art. 2, ha dettato criteri di indirizzo per gli interventi di rafforzamento locale, specificando, per quel che rileva in questa sede, che
“Poiché la ricostruzione post-sisma vuole non solo riparare i danni del terremoto, ma anche svolgere attività di prevenzione nei confronti del terremoto futuro, almeno là dove occorre intervenire per riparare danni lievi,
è evidente che un intervento di riparazione che non sia attento alla valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica è un intervento incompleto” (cfr. doc. 5 e doc. 5 bis del fascicolo attoreo).
L'assemblea, malgrado il parere contrario dell'Arch. ha invece Per_1 deliberato la mera “messa in sicurezza speditiva” senza accompagnarla da un
Pag. 10 di 11 progetto di riparazione e rafforzamento locale conforme ai criteri vincolanti definiti dal Commissario Straordinario ex art. 5 d.l. 189/2016 e mediante l'ordinanza n. 44/2017.
Quindi, la delibera è illegittima.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda svolta dagli attori. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie, per le ragioni illustrate in motivazione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera di assemblea straordinaria del sito in Civitella del Tronto (TE), via Sandro Pertini, n. Controparte_1
4, assunta in data 15.6.2018 relativamente al punto dell'ordine del giorno “1) esame e discussione danni al fabbricato, a seguito degli eventi sismici del mese di ottobre 2016 e successivi;
nomina tecnico per la progettazione e redazione di un computo metrico degli interventi di messa in sicurezza secondo la procedura speditiva, al fine di ottenere la revoca dell'ordinanza di inagibilità e sgombero. delibere in merito. 2) Varie ed eventuali”;
2) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in €.4.358,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 17 ottobre 2025
Il Giudice
SI SP
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