Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11139/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gian Paolo De Leo,
e
, C.F nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Silvestrini,
- Attrici -
nei confronti di
, C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli,
- Convenuto -
conclusioni delle attrici: come da ricorso introduttivo del 12.11.2024;
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 12.11.2024 e , in qualità la prima Parte_1 Controparte_1
di coniuge divorziata, la seconda di coniuge superstite di , hanno adito questo Persona_1
Tribunale chiedendo l'attribuzione da parte dell della pensione di reversibilità loro CP_2
spettante, nelle quote concordate pari al 50% per ciascuna, e con corresponsione in favore della sig.ra altresì dei ratei arretrati;
Pt_1
con comparsa del 9.3.2025 si è costituito in giudizio l' il quale ha pregiudizialmente CP_2
contestato il suo ruolo di parte del presente procedimento, evidenziando il carattere meramente “conoscitivo” della propria evocazione in giudizio;
nel merito, si è rimesso alla valutazione del Tribunale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti della pretesa azionata, fatto salvo in ogni caso il proprio diritto a recuperare da le somme Controparte_1
eventualmente a lei pagate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza determinata dal
Tribunale;
all'udienza del 11.3.2025 la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra indicati;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
1. ritenuta, preliminarmente, priva di pregio l'eccezione sollevata dall' circa l'asserita CP_2
carenza in capo a sé di legittimazione processuale nel presente procedimento (cfr. sul punto i rilievi di cui a Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9493);
2. rilevato che:
- le attrici sono state entrambe, in tempi successivi, coniugate con;
Persona_1
- aveva contratto matrimonio con il sig. il 5.4.2008; i coniugi erano Parte_1 Per_1
addivenuti a separazione personale il 27.9.2012, e poi allo scioglimento del proprio matrimonio con sentenza n. 1850/2017, resa da questo Tribunale il 5.7.2017, con la quale era stata posta a carico di la corresponsione di una somma in favore di , a titolo di Per_1 Pt_1
2 assegno divorzile, pari a euro 150,00 mensili, da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- si era sposata con il 11.4.2018; Controparte_1 Per_1
- è poi deceduto il 24.6.2024; al momento della morte egli risultava titolare Persona_1
di diritto a trattamento pensionistico erogato dall' come da documentazione versata CP_2
in atti;
- e non risultano essere passate a nuove nozze;
Parte_1 Controparte_1
- le predette hanno altresì dedotto la sussistenza, per entrambe, degli ulteriori presupposti per l'attribuzione di (una quota di) pensione di reversibilità;
- l' ha provveduto a liquidare la pensione di reversibilità in favore di CP_2 Controparte_1
con decorrenza dal 1.7.2024;
ciò premesso, ritenuto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e degli ulteriori elementi acquisiti nel procedimento, che ricorrano nel caso di specie i requisiti normativamente previsti per riconoscere, in capo a entrambe le odierne attrici, la spettanza di (una quota di) pensione di reversibilità in relazione al trattamento pensionistico erogato al(l'ex) coniuge deceduto;
2.1. considerato, in ordine alla determinazione delle quote spettanti alle richiedenti, che, alla stregua del criterio normativo della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, nonché in considerazione degli ulteriori criteri “correttivi” elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ad esempio Cass., sez. I, 5.8.2024, n. 21997), come declinati alla luce delle particolarità del caso concreto, si rivelino congrue le percentuali concordate dalle attrici (alla cui determinazione, peraltro, l' nulla ha opposto), e fissate nella misura del 50% in favore CP_2
di ciascuna delle due;
2.2.
ritenuto che
sia altresì meritevole di accoglimento la richiesta delle attrici – cui parte convenuta parimenti non si è opposta – circa la decorrenza della pensione di reversibilità
(nelle quote come sopra rispettivamente riconosciute) dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di , e dunque dal 1.7.2024 (cfr. sul punto Cass., sez. lav., Persona_1
27.9.2013, n. 22259);
impregiudicata la questione circa la possibilità per l' di recuperare dalla coniuge CP_2
superstite, sig.ra , le somme a lei versate in eccesso;
CP_1
3 3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
accerta il diritto di e all'attribuzione della reversibilità Parte_1 Controparte_1
della pensione I.N.P.S. spettante a (nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Savona (SV) il 24.6.2024), nella misura del 50% in favore di e Parte_1
del 50% in favore di , con decorrenza dal 1.7.2024; Controparte_1
condanna l' al versamento delle quote sopra indicate (e non ancora corrisposte) in CP_2
favore di e . Parte_1 Controparte_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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