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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1004/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Pietro Salierno, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria o compensazione delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, il sig. esponeva di aver adito Parte_1 il Tribunale di Avellino, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R. G. n. 3070/2022), al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Rappresentava che, espletata la C.T.U., era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario.
Riferiva che il decreto di omologa era stato emesso e notificato in data 30.10.2023, e che era stata regolarmente trasmessa la necessaria documentazione amministrativa al fine di ottenere il pagamento della prestazione spettante.
Lamentava la mancata corresponsione dell'indennità da parte dell' CP_2
1
[...] Quantificava il proprio credito in € 13.169,40.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al pagamento della somma detta, a titolo di ratei di accompagnamento maturati, oltre interessi;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
In specie, dichiarava di aver liquidato in favore del ricorrente la prestazione addì
22.1.2024, ben prima del decorso del termine di legge, pari a 120 giorni, peraltro decorrenti dall'invio del modello AP70, trasmesso solo in data 13.3.2024, nonché di aver provveduto al relativo pagamento con la rata di maggio 2024.
Evidenziava che il ricorso giudiziario era stato depositato solo 8 giorni dopo l'invio del modello AP70, in violazione del termine ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Concludeva ut supra.
Con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente instava per la declaratoria di cessazione del contendere, riconoscendo gli intervenuti pagamenti ma insistendo per il riconoscimento delle spese di lite, ovvero, in subordine, per la compensazione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le parti del giudizio hanno formulato divergenti richieste, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass.
21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III,
9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si
3 diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito del pagamento, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo al ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Invero, la corresponsione dei ratei dell'indennità integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che il ricorrente conservi un interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa creditoria oramai non più sussistente.
Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte
4 ricorrente, che, in pendenza di lite, ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Questo giudice non può riscontrare la soccombenza dell' , in quanto il CP_3 pagamento dei ratei da parte del resistente è avvenuto entro il termine di 120 giorni ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., caduto addì 11.7.2024 a fronte dell'inoltro del modello AP70 addì 13.3.2024, come documentato dall' contenente le imprescindibili CP_1 dichiarazioni in ordine ai requisiti extrasanitari.
Né può dirsi intervenuto un adempimento spontaneo dell'obbligazione dedotta in controversia, alla luce della data del provvedimento di liquidazione della prestazione in atti, risalente al 22.1.2024.
D'altra parte, neppure può rilevarsi una soccombenza di parte ricorrente, in ogni caso esente dalla condanna alle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, con cui ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
I.R.P.E.F., nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio ed in assenza di successive comunicazioni di variazioni rilevanti, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002.
Siffatte circostanze, così come la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1004/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Pietro Salierno, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria o compensazione delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, il sig. esponeva di aver adito Parte_1 il Tribunale di Avellino, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R. G. n. 3070/2022), al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Rappresentava che, espletata la C.T.U., era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario.
Riferiva che il decreto di omologa era stato emesso e notificato in data 30.10.2023, e che era stata regolarmente trasmessa la necessaria documentazione amministrativa al fine di ottenere il pagamento della prestazione spettante.
Lamentava la mancata corresponsione dell'indennità da parte dell' CP_2
1
[...] Quantificava il proprio credito in € 13.169,40.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al pagamento della somma detta, a titolo di ratei di accompagnamento maturati, oltre interessi;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
In specie, dichiarava di aver liquidato in favore del ricorrente la prestazione addì
22.1.2024, ben prima del decorso del termine di legge, pari a 120 giorni, peraltro decorrenti dall'invio del modello AP70, trasmesso solo in data 13.3.2024, nonché di aver provveduto al relativo pagamento con la rata di maggio 2024.
Evidenziava che il ricorso giudiziario era stato depositato solo 8 giorni dopo l'invio del modello AP70, in violazione del termine ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Concludeva ut supra.
Con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente instava per la declaratoria di cessazione del contendere, riconoscendo gli intervenuti pagamenti ma insistendo per il riconoscimento delle spese di lite, ovvero, in subordine, per la compensazione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le parti del giudizio hanno formulato divergenti richieste, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass.
21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III,
9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si
3 diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito del pagamento, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo al ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Invero, la corresponsione dei ratei dell'indennità integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che il ricorrente conservi un interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa creditoria oramai non più sussistente.
Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte
4 ricorrente, che, in pendenza di lite, ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Questo giudice non può riscontrare la soccombenza dell' , in quanto il CP_3 pagamento dei ratei da parte del resistente è avvenuto entro il termine di 120 giorni ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., caduto addì 11.7.2024 a fronte dell'inoltro del modello AP70 addì 13.3.2024, come documentato dall' contenente le imprescindibili CP_1 dichiarazioni in ordine ai requisiti extrasanitari.
Né può dirsi intervenuto un adempimento spontaneo dell'obbligazione dedotta in controversia, alla luce della data del provvedimento di liquidazione della prestazione in atti, risalente al 22.1.2024.
D'altra parte, neppure può rilevarsi una soccombenza di parte ricorrente, in ogni caso esente dalla condanna alle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, con cui ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
I.R.P.E.F., nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio ed in assenza di successive comunicazioni di variazioni rilevanti, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002.
Siffatte circostanze, così come la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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