Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N. 3070/2024 C.C.
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssaAnna Ferrari Presidente
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
Dott.Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 06.03.2025, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lavagna (Ge), corso Buenos Aires n. 118, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Cristina Pizzorni con studio in Genova, via XX Settembre 14/31 e dall'Avv. Fabio Pellegrino con studio in Como, via Briantea 7, presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Como, via Mentana 23, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti – dall'Avv. Maria Elena
Galbiati, presso il cui studio, sito in Como, via Giulini 12, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza di divorzio n. 979/2024 del Tribunale di Como emessa in data
25.07.2024 e pubblicata il 10.09.2024 nel procedimento N. R.G. 4481/2021.
Con l'intervento
del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa L.Russo;
del curatore speciale della minore , Avv. Paola Lovati;
Persona_1
CONCLUSIONI
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate nel presente atto di appello ed in riforma della qui gravata sentenza n. 979/2024 del Tribunale di Como, pubblicata in data 10/09/2024, non notificata;
espressamente devolute all'esame del Giudice del gravame tutte le deduzioni, eccezioni, argomentazioni, domande ed istanze formulate in primo grado:
- In via istruttoria:
- ammettere le istanze formulate e in particolare disporre l'ascolto ex art. 315 bis, comma 3 c.c. della figlia minore Persona_1
- Nel merito:
- affidare la figlia minore ad entrambi i genitori nel rispetto della legge 54/06 con collocazione R_ prevalente presso la madre, con cui convivrà in Lavagna (GE) corso Buenos Aires n. 118.11;
- dichiarare che il padre avrà diritto di avere con sé la figlia minore: a fine settimana alternati
(indicativamente, salvo imprevisti, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica); una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, da concordare con la moglie entro il 30 ottobre di ogni anno, alternando con la madre il periodo comprendente il Natale e quello comprendente il
Capodanno; vacanze pasquali ad anni alterni;
nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anno e a week end alternati;
altre festività secondo il criterio dell'alternanza;
- dichiarare che il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo R_ mensilmente alla madre, mediante bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, una somma pari ad € 500,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia - fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Con attribuzione alla ricorrente degli assegni familiari, sino ad oggi percepiti dal sig. CP_1
- dichiarare che i genitori terranno a proprio carico, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese mediche - comprese le dentistiche - scolastiche-universitarie (esemplificativamente tasse, materiale didattico, libri, gite, ripetizioni;
escluse le rette per le scuole private) e sportive, relativamente alla figlia. Tutte le predette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per le spese mediche. Il padre provvederà al pagamento degli importi di sua spettanza o direttamente o, in caso di anticipazione da parte della madre, rimborsando a mezzo bonifico bancario, previa esibizione dei giustificativi di spesa, la quota di sua pertinenza.
- dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e autonomi precettori di reddito e, pertanto, reciprocamente, non sono dovuti assegni divorzili.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA CPA ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano:
1) dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc, 348 cpc.
Con la rifusione delle spese e degli onorari di giudizio.
2) Rigettare integralmente l'impugnazione in quanto palesemente infondata e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Como, con la rifusione delle spese ed onorari di giudizio.”
Svolgimento del processo
§Il procedimento di primo grado
1. e contraevano matrimonio in data 18.09.2010 e dalla loro unione Parte_1 Controparte_1 nasceva il 26.01.2013 la figlia . R_
2. In data 10.02.2021 i coniugi sottoscrivevano un accordo di negoziazione assistita per disciplinare consensualmente gli effetti della loro separazione personale, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Como in data 15.02.2021, con il quale gli stessi si accordavano per l'affido condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Como, via Rezia n.13, e per un calendario di frequentazione genitori-figli paritetico (stante la vicinanza delle abitazioni dei genitori: il padre, infatti, sarebbe rimasto a vivere nell'abitazione coniugale di via Rezia n. 12), con contribuzione diretta al mantenimento della figlia nei tempi di rispettiva spettanza e suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
3. Con ricorso depositato in data 16.11.2021 adiva il Tribunale di Como per chiedere Parte_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rappresentava un sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto, tale da rendere necessaria la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione. La ricorrente riferiva, in particolare, di voler fare ritorno a
Lavagna (GE), sua città natale – dove aveva vissuto fino al matrimonio e dove sia lei che la figlia avevano la residenza – mossa sia dalla volontà di riavvicinarsi ai propri affetti sia da necessità lavorative, in quanto la presso cui lavorava stava procedendo ad una CP_2 riorganizzazione degli uffici in Liguria, chiudendo alcune filiali dislocate fuori dal territorio ligure. Pertanto, la ricorrente chiedeva che, salvo l'affido condiviso ad entrambi i genitori, la figlia venisse collocata con lei in Lavagna e che il diritto di visita padre-figlia venisse diversamente regolamentato (“a fine settimana alternati (indicativamente, salvo imprevisti, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica); un giorno infrasettimanale (dalle ore 15 alle ore 20) compatibilmente con gli impegni scolastici di;
una settimana durante le vacanze R_ scolastiche natalizie, da concordare con la moglie entro il 30 ottobre di ogni anno, alternando con la madre il periodo comprendente il Natale e quello comprendente il Capodanno;
vacanze pasquali ad anni alterni;
quattro settimane in estate, da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anno;
altre festività secondo il criterio dell'alternanza”), ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile di €500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente evidenziava che la bambina ha forti legami con la città natale della madre, dove ha anche alcune amiche e soprattutto si trova la nonna materna, alla quale è molto legata.
4. Con memoria depositata il 10.05.2022 si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda della ricorrente di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido condiviso della figlia ma opponendosi alla richiesta di trasferimento della figlia in Liguria
e chiedendo, invece: il collocamento prevalente della figlia presso di sé nell'abitazione sita in
Como, alla via Rezia n. 12; una regolamentazione del diritto di visita madre-figlia; il riconoscimento in capo alla madre dell'obbligo di corrispondere la somma mensile di €350,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente riferiva che la sig.ra si era già trasferita in Liguria da sola a partire dal mese di aprile, lasciando la figlia Pt_1
a Como, dove la stessa continuava ad alternarsi tra l'abitazione del padre e quella della madre, al momento abitata dalla nonna materna e dalla colf, giunte da Lavagna per accudire la minore in luogo della madre. Aggiungeva, inoltre, che la scelta della sig.ra di trasferirsi in Liguria Pt_1 dipendesse unicamente della sua volontà e non ci fossero reali esigenze lavorative alla base (ma che, anzi, fosse stata la stessa a chiedere il trasferimento nella sede ligure), mentre, d'altra Pt_1 parte, il trasferimento della minore in Liguria sarebbe stato contrario al suo interesse, in R_ quanto la bambina aveva sempre vissuto e coltivato i propri interessi e legami affettivi a Como.
5. All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi il 24.05.2022, il Presidente confermava allo stato le condizioni di separazione al momento vigenti, non rilevando la sussistenza di particolari ragioni di urgenza in ordine alla richiesta materna di trasferimento con a Lavagna. R_
6. In data 25.07.2022 la sig.ra depositava un ricorso ex art. 709terc.p.c., chiedendo che Pt_1 venisse disposto il trasferimento della minore a Lavagna presso la propria residenza, così R_ che la bambina potesse essere iscritta alla scuola primaria di Lavagna già per l'anno scolastico
2022/2023. Si apriva, pertanto, il sub-procedimento r.g.n. 4481-1/2021.
7. In data 21.10.2022 il Tribunale, non definitamente pronunciando sulla controversia, dichiarava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di attività istruttoria. Con la stessa ordinanza, il Tribunale disponeva CTU sul seguente quesito:
“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, sentite le parti e i loro ctp, il CTU: 1) verifichi le caratteristiche di personalità dei genitori, le loro qualità genitoriali e l'idoneità degli stessi, singolarmente e disgiuntamente ad assolvere alla responsabilità genitoriale e alla funzione educativa, anche con riferimento alla capacità del singolo genitore di garantire alla prole l'accesso alla figura dell'altro genitore, tenuto conto delle personali attitudini e dei rispettivi stili di vita, estendendo le indagini ad eventuali familiari o conviventi delle parti o a persone con cui i minori hanno familiarità, che possono supportare i genitori nella cura della prole;
2) individui quale sia la situazione psicofisica del minore e quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra il minore e ciascun genitore;
3) senta il minore, nelle forme ritenute più opportune e con le cautele del caso, tenuto conto dell'età, con specifica delega a procedere all'audizione delle minori, previa informazione circa la finalità della stessa, solo se l'età e la situazione psicofisica della stessa lo consentano e con redazione di separato verbale dell'audizione (Cass. 11687/13, 5097/14)- e somministri al minore
e ai genitori i test ritenuti opportuni nel caso di specie;
4) dica quale dei due genitori sia maggiormente idoneo nell'attualità a garantire un proficuo e stabile percorso di crescita del minore, in rapporto alle specifiche esigenze di crescita e in un'ottica di un complessivo accompagnamento nel percorso evolutivo;
5) indichi quindi le soluzioni più idonee all'interesse del minore sotto il profilo dell'affidamento, del collocamento, tenuto conto dei bisogni della minore di accudimento e di graduale acquisto di autonomia, previa acquisizione di informazioni anche da parte delle istituzioni scolastiche o di altri soggetti ritenuti in grado di riferire informazioni utili sui due nuclei familiari;
6) regolamenti gli incontri genitori-figlia già nel corso delle operazioni peritali ed indi elabori un protocollo adeguato a regolare in futuro la frequentazione del minore con il genitore non convivente;
7) individui gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per il minore o ogni altro intervento ritenuto necessario o anche solo utile eventualmente da attivare per conservare una sana relazione con entrambi i genitori”.
8. In data 31.05.2023 la CTU depositava l'elaborato conclusivo delle operazioni peritali.
9. Con provvedimento del 18.07.2023, emesso nel sub-procedimento r.g.n. 4481-1/2021, il
Tribunale respingeva l'istanza ex art.709ter c.p.c. della ricorrente e stabiliva il collocamento di presso il padre “non appena questi avrà reperito una valida abitazione munita di almeno R_ due stanze da letto”, rimandando al calendario individuato dalla CTU con riferimento agli incontri madre – figlia.
10. In data 3.10.2023 la ricorrente presentava una nuova istanza ex art.709ter c.p.c., chiedendo che il
Tribunale, immediatamente e in via di urgenza, modificasse il calendario individuato nel decreto del 18.07.2023 con riferimento ai suoi incontri con la figlia, disponesse la continuazione del collocamento di presso i genitori a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola a quello R_ successivo e, in ogni caso, stabilisse gli incontri con la figlia in ulteriori periodi aggiuntivi che avesse dovuto avere a disposizione per ferie, permessi, aspettative per lavoro, previa comunicazione al sig. con congruo preavviso. Si apriva quindi il sub-procedimento CP_1
r.g.n. 4481-2/2021.
11. Con provvedimento del 14.02.2024, emesso nell'ambito del sub-procedimento r.g.n. 4481-
2/2021, il Tribunale disponeva il collocamento a settimane alterne di presso ciascun R_ genitore sul territorio comasco sino al 28.06.2024; disponeva che, al termine del periodo di aspettativa della madre (28.06.2024), venisse data immediata attuazione all'ordinanza emessa in data 18.07.2023 a chiusura del primo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso dalla madre (RG
4481-1/2021), fatta salva la decisione della stessa di tornare a lavorare stabilmente a Como;
differiva il procedimento principale RG 4481/2021 per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2024.
12. Con note depositate in data 15.04.2024 precisava le proprie conclusioni, Controparte_1 reiterando le richieste già formulate nella memoria di costituzione e chiedendo, quanto alla regolamentazione degli incontri madre-figlia, che venisse adottato il calendario proposto dal
CTU; in via istruttoria, chiedeva l'escussione di testi.
13. Con note depositate il 16.04.2024 precisava le proprie conclusioni, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie e che venisse disposto l'ascolto della minore;
nel merito insisteva nelle domande già formulate.
14. Con la sentenza n. 979/2024 emessa il 25.07.2024 e pubblicata il 10.9.2024 il Tribunale di Como così disponeva:
“…1. la figlia minore (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, CP_3 R_ con collocamento presso il padre;
2. DISPONE la regolamentazione del diritto di visita della madre come in parte motiva1;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad , a titolo Parte_1 Controparte_1 di mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 300,00 - somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese per 11 mensilità, rivalutabile annualmente secondo indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla prole, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
4. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da
; Controparte_1
5. DISPONE le spese di CTU siano definitivamente a carico delle parti in misura del 50%;
6. COMPENSA le spese di lite.”.
Il Tribunale riteneva che l'ascolto della minore fosse non solo superfluo, in quanto la stessa R_ era già stata sentita più volte nel corso della CTU, ma anche per lei pregiudizievole, tenuto conto della sua età (inferiore ai dodici anni) e delle sue fragilità, descritte dalla CTU.
Nel merito, il Tribunale disponeva l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, in quanto
R_ definiti dalla CTU “idonei a garantire a un percorso di cresciuta adeguato” e riteneva
R_ maggiormente tutelante per lo sviluppo della minore e per il mantenimento dei suoi rapporti con entrambi i genitori che rimanesse a vivere a Como, collocata presso il padre. Il Tribunale
R_ riteneva, infatti, di potersi distaccare dalla volontà espressa da al CTU di trasferirsi con la
R_ madre in Liguria, poiché la stessa CTU aveva riferito che il collocamento di presso il padre
R_ rispondesse maggiormente al suo interesse. Peraltro, il Tribunale evidenziava che ha
R_ sempre vissuto e ha frequentato la scuola a Como, costruendo negli anni una fitta rete amicale.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita della madre, il Tribunale condivideva la regolamentazione proposta dalla consulente.
Quanto, infine, al contributo dovuto dai genitori al mantenimento della figlia, il Tribunale rilevava che: lavora presso una banca in Liguria, risulta aver percepito un reddito mensile Parte_1 netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 1.541 nel 2020 (PF 2021), a € 1.574 nel 2021 (PF 2022) e a € 1.815 nel 2022 (PF 2023) e non ha dichiarato oneri abitativi a titolo di mutuo o locazione;
svolge attività lavorativa a tempo indeterminato con busta paga Controparte_1 mensile di € 2.232 (media buste paga 2024), ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 2.239 nel 2022 (mod. 730/2023) e a € 2.265 nel 2023 (CU 2024), sopporta oneri abitativi pari a € 900 a titolo di canone di locazione per il nuovo immobile reperito a Como. Sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerati i costi connessi alle accresciute esigenze di mantenimento di , il giudice di primo grado riteneva R_ congruo che la madre corrispondesse al padre per 11 mensilità all'anno la somma di €300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che l'assegno unico e universale venisse percepito interamente dal padre.
§Il procedimento di appello.
15. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
31.10.2024 e depositato il 6.10.2024, chiedendo, in via istruttoria, l'accoglimento delle istanze formulate e l'ascolto della minore. Nel merito l'appellante ha chiesto l'affido condiviso di , R_ con collocamento prevalente presso di sé a Lavagna;
l'appellante ha, inoltre, proposto un calendario di frequentazione padre-figlia e ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante la corresponsione mensile della somma di R_
€500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie o, nella denegata ipotesi di conferma del collocamento della minore presso il padre a Como, ha chiesto il rigetto della richiesta di controparte sul punto, salvo il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'erroneità della pronuncia sull'affidamento e collocamento della figlia e sulle modalità del diritto di visita madre-figlia. L'appellante ha rilevato, in primo luogo, che la decisione di trasferirsi in Liguria non è dipesa unicamente dalla propria volontà ma è stata dettata da esigenze di lavoro e di salute, in quanto in quel periodo la presso cui lavorava, poi assorbita da stava vivendo CP_2 CP_4 una pesante situazione di crisi economica, che ha portato alla chiusura di diverse filiali anche in
Lombardia (come quella di Como in Piazza Duomo e in Via Milano e l'Ufficio Contact Center di
Olgiate Comasco dove da ultimo lavorava la sig.ra , e comunque anche negli ultimi anni di Pt_1 matrimonio la sig.ra era stata soggetta a continui spostamenti per lavoro, con viaggi in auto Pt_1 impegnativi, non più sostenibili alla luce dei suoi problemi di salute, che le hanno reso necessario un intervento al cuore. In ogni caso, l'appellante ha evidenziato che la decisione relativa al trasferimento era stata condivisa ed accolta con entusiasmo da , che conosce bene la città R_ di Lavagna, avendo sempre trascorso in Liguria le vacanze e ogni momento libero, e che ha lì coltivato rapporti di amicizia e relazioni sociali, oltre che uno speciale legame con la nonna materna. A parere dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di operare il necessario bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori, alla luce delle loro prospettive lavorative, e la possibilità di ciascuno di essi di regolare in modo elastico gli incontri con la minore, in vista del benessere della minore.
Rileva l'appellante che la decisione di collocamento di presso il padre sarebbe fondata
R_ unicamente sugli esiti della CTU e, in particolare, sulla necessità di preservare il rapporto di
R_ con il padre, ma non terrebbe conto dei seguenti fattori: le ricadute negative che il collocamento presso il padre avrebbe sul rapporto di con la madre;
le capacità adattive di (rilevate
R_ R_ dalla CTU e richiamate anche in sentenza); della familiarità dell'ambiente ligure per;
la
R_ volontà espressa a più riprese da di voler andare a vivere con la madre in Liguria, dalla
R_ quale il giudice di primo grado si è discostato, senza fornire, a parere dell'appellante, un'adeguata motivazione.
L'appellante ha censurato, inoltre, il calendario di visite madre-figlia predisposto dalla sentenza, in quanto, prevedendo che possa stare con la madre di fatto solo quattro giorni al mese, R_ sarebbe lesivo del principio di bigenitorialità e fonte di una forte sofferenza per la figlia, oltre che per la madre.
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza per non avere tenuto in considerazione il proprio stato di salute correlato all'intervento subito in data 13.01.2023 al cuore di sostituzione dell'aorta
(dissezione aortica), da cui discende l'evidente maggiore facilità per il padre spostarsi per vedere la figlia, anziché per la madre provvedere al viaggio di andata a Como per gli incontri con la bambina e mantenere “l'appoggio” di una casa a Como. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'omesso ascolto della minore, evidenziando che la circostanza che la minore sia stata ascoltata dal CTU non varrebbe a giustificare l'omissione dell'“ascolto diretto” da parte del giudice, ancor più considerando che ha manifestato chiaramente e più volte la sua volontà di trasferirsi a Lavagna con la madre R_
(la consegna di bigliettini alla CTU dovrebbe leggersi, secondo l'appellante, come una richiesta di esprimere la propria opinione) e che la stessa CTU ha accertato che è una bambina R_ matura, consapevole e capace di discernimento, che tra l'altro ha compiuto dodici anni a gennaio
2025. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato l'omissione dell'ascolto di , limitandosi a richiamare le conclusioni del CTU nominato in R_ primo grado, e tale lacuna, al pari del mancato “diretto ascolto” della minore, integrerebbe una violazione del diritto della minore all'ascolto, quale adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la decisione relativa al contributo impostole per il mantenimento della figlia.
A parere dell'appellante l'importo di €300,00 mensili posto a suo carico dalla sentenza per il mantenimento della figlia sarebbe eccessivo ed ingiustificato, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto: della rilevante differenza di reddito tra i genitori;
delle importanti prospettive di crescita professionali del sig. a discapito delle pressoché nulle CP_1 prospettive in tal senso della sig.ra della circostanza che la sig.ra , per stare vicina Pt_1 Pt_1 alla figlia nella vigenza del regime di visite previsto dalla CTU, ha dovuto usufruire di cinque mesi di aspettativa dal lavoro non retribuita;
dei costi dei trasferimenti a Como (quantificabili in circa €100,00 a viaggio) e dei costi per il mantenimento di un'abitazione a Como quale
“appoggio”, imposti alla dalla sentenza impugnata. L'appellante ha rilevato, altresì, che il Pt_1 sig. ben potrebbe evitare il costo per il canone di locazione dell'appartamento, in quanto CP_1 nella residenza di Como in via Rezia la madre del sig. è proprietaria di due appartamenti, CP_1 posti sullo stesso piano (uno grande da lei abitato e uno sfitto), che avrebbero potuto essere risistemati sì da ottenere due abitazioni funzionali alle rispettive esigenze.
16. Con memoria depositata il 4.02.2025 si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Parte appellata ha rilevato, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello, in quanto: è stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso come previsto dall'art.473 bis.30 c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia;
ci sarebbe una violazione dei principi di sinteticità e chiarezza;
l'appellante, sotto “l'apparente ma inesistente” deduzione di vizi di violazione di legge, mirerebbe in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici.
Quanto al primo motivo di appello l'appellato ha evidenziato che il Tribunale non ha messo in discussione la legittima scelta della sig.ra di trasferirsi in Liguria, ma ha provveduto ad Pt_1 individuare la soluzione di collocamento maggiormente rispondente all'interesse di . Tale R_ decisione dovrebbe essere confermata, tenendo anche conto del fatto che : frequenta il R_ primo anno della scuola secondaria presso l'Istituto Parini di Como, indirizzo “inglese potenziato”; ha ritrovato anche nella scuola secondaria alcuni compagni della scuola elementare, nonché, nella stessa classe, una compagna della scuola materna che abita nel suo stesso condominio, tale che frequenta tutti i giorni per giocare e studiare;
ormai da sei anni Per_2 frequenta a Como la scuola di danza classica e quest'anno ha coinvolto anche;
ha un Per_2 ottimo profilo scolastico, sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista dello studio, e viene descritta dalle insegnanti come una bambina socievole, attenta e serena;
si è iscritta al corso di tennis organizzato dalla sua scuola;
frequenta, come molti suoi compagni di scuola,
l'oratorio della parrocchia San Bartolomeo;
all'uscita da scuola pranza tutti i giorni con il papà e la nonna paterna, che abita vicino alla scuola e vicino all'abitazione di;
ha espresso anche R_ il desiderio di iscriversi a un corso di recitazione teatrale, ma la madre ha espresso contraria indicazione e a malincuore ha rinunciato. L'appellato ha riferito, inoltre, che R_ R_ frequenta la mamma anche per periodi più lunghi rispetto a quelli previsti dalla sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata ha evidenziato che il giudice ha adeguatamente motivato l'omesso ascolto di , ritenendolo contrario al suo interesse, oltre R_ che superfluo e anche pericolosamente strumentale, recependo le indicazioni della CTU che ha evidenziato le fragilità di e la “sua tendenza a iperadattarsi alle situazioni (anche negative) R_ con una certa difficoltà ad esprimere esplicitamente i propri vissuti in merito a situazioni spiacevoli”.
In ordine ai profili economici parte appellata ha rilevato che: non corrisponde al vero che il
Tribunale abbia accertato in sentenza una rilevante differenza di reddito tra i genitori;
la sig.ra ha preso l'aspettativa dal lavoro da febbraio a giugno 2024 spontaneamente, per poter Pt_1 continuare a frequentare la figlia a Como a settimane alterne;
il sig. ha reperito un CP_1 appartamento in locazione nella stessa zona in cui già abitava, con una camera per R_
(quadrilocale + ingresso, bagno e cucina), come da indicazioni del Tribunale, per cui sarebbe assurda la richiesta della sig.ra che l' torni a vivere nel bilocale di proprietà della Pt_1 CP_1 madre.
17. All'udienza del 6.03.2025 la Corte ha evidenziato, preliminarmente e su parere favorevole del
Procuratore Generale, l'opportunità di sentire la minore previa nomina di un curatore speciale. La difesa si è riportata ai propri atti e la difesa ha aderito alla proposta della Corte. CP_1 Pt_1
La Corte ha riservato la decisione.
18. Con provvedimento provvisorio pubblicato il 10.03.2025 la Corte, riservata ogni valutazione sull'appello proposto da ha disposto la nomina dell'Avv. Lovati quale curatore Parte_1 speciale per la minore e fissato l'audizione della minore, alla presenza Persona_1 dell'esperto Dott.R.Pardini, con delega al consigliere relatore per l'espletamento del relativo incombente.
19. Con atto depositato il 10.04.2025 si è costituito il curatore speciale della minore che ha riservato la formulazione delle conclusioni all'esito dell'audizione della minore. Il curatore speciale ha evidenziato di avere incontrato i genitori della minore, invitandoli ad individuare una soluzione conciliativa della vertenza per evitare alla figlia il coinvolgimento nella decisione e sollecitandoli a mettersi in ascolto dei reali bisogni e delle necessità di . R_
20. Il 21.05.2025 il consigliere relatore, delegato dalla Corte, ha proceduto all'ascolto della minore alla presenza del curatore speciale, Avv.Lovati e con la partecipazione dell'esperto
Dott.R.Pardini.
21. All'udienza del 3.06.2025, tenutasi alla presenza delle parti e dei loro difensori, la difesa di parte appellante e la difesa di parte appellata hanno concluso come in atti. Il curatore speciale della minore ha evidenziato la necessità per di un percorso terapeutico che la sostenga e si è R_ rimesso alla decisione della Corte, sottolineando che la minore sta vivendo un forte conflitto di lealtà. Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma del collocamento attuale della minore ma con affido all'Ente e attivazione di un percorso psicoterapeutico e di un monitoraggio dei rapporti della minore con ciascun genitore per valutare nel prosieguo quale sia il collocamento più confacente alla minore.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Profili preliminari
Preliminarmente la Corte rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss.c.p.c. non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del
1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass.
16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 10.02.2021, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
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Tanto premesso va disattesa l'eccezione preliminare con cui parte appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto con atto di citazione, anziché con ricorso. E' sufficiente richiamare il consolidato della Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011) secondo cui nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo (Conforme,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 403 del 10/01/2019 “In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge”). Nel caso in esame risulta il rispetto delle condizioni per la validità della proposta impugnazione.
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L'affidamento e il collocamento di . R_
Ritiene la Corte che vada disposto l'affido all'Ente di con limitazione della responsabilità R_ genitoriale delle parti in relazione alle decisioni di maggiore interesse della minore (salute, istruzione, educazione).
Le risultanze processuali compendiate in atti, unite agli esiti dell'audizione della minore effettuata alla presenza di un esperto, attestano infatti una situazione di grande disagio in cui versa a R_ causa dell'elevato conflitto genitoriale sussistente tra le parti, attestato, da ultimo, dalla presente vicenda processuale.
Già la CTU effettuata nel giudizio di primo grado ha evidenziato rispetto alla minore quanto segue:
“Sulla base delle osservazioni svolte, è possibile descrivere come una bambina con un R_ funzionamento psicologico adeguato all'età. Si evidenziano tuttavia alcune fragilità, meritevoli di considerazione e monitoraggio nel tempo. In particolare, è importante sottolineare una certa fatica di nell'accettare, elaborare ed esprimere pensieri ed emozioni che possono in qualche modo R_
a suo parere ferire l'altro. Si osserva una forte tendenza all'adattamento, che non consente alla bambina di esprimere sempre in modo adeguato ciò che realmente prova. Nelle rare occasioni in cui
riesce a dire la propria opinione o il proprio pensiero, spesso si sente in colpa e ha paura R_ delle conseguenze di quanto affermato. Rispetto alla separazione dei genitori, riesce ad R_ ammettere un'emotività più negativa, solo se guidata nell'esplorazione. Emergono alcuni tratti di un possibile conflitto di lealtà, non del tutto esplicitato dalla bambina, proprio alla luce delle sue caratteristiche di funzionamento.”
Questi primi segnali di conflitto di lealtà sono stati riscontrati in maniera ancora più evidente durante l'audizione effettuata in Corte.
In tale sede è emersa una forte coartazione in rispetto ai vissuti emotivi, al punto che la minore R_ non solo non riesce a dire come sta ma è spaventata dal fatto che i suoi sentimenti/desideri possano essere poi oggetto di strumentalizzazione non solo da parte di un genitore verso l'altro ma anche nei suoi confronti. appare una ragazzina molto intimorita, molto poco in contatto con ciò che lei R_ realmente desidera e molto spaventata dalla prospettiva di poterlo dire.
In tale complessivo contesto la Corte ritiene che sia assolutamente necessaria per il sereno e corretto sviluppo emotivo di l'attivazione immediata di un sostegno psicologico che le consenta di R_ disporre di uno spazio terzo utile a farle maturare non solo il contatto con ciò che lei effettivamente desidera ma anche la possibilità di dirlo in un contesto in cui non venga esposta a rappresaglie.
L'estrema conflittualità genitoriale, emersa ad ogni livello nel presente giudizio, porta a ritenere che soltanto l'affido all'Ente garantirà a l'effettivo accesso a questo tipo di percorso e ai servizi R_ specialistici del cui supporto necessita con immediatezza onde evitare un alto rischio evolutivo.
A fronte di quanto fin qui evidenziato, va mantenuto l'attuale collocamento di presso il padre R_ in modo da consentire l'immediata presa in carico psicologica della minore e l'approfondimento dei suoi vissuti emotivi: nell'attuale fase uno spostamento potrebbe avere effetti negativi sul già fragile equilibrio della minore, sradicandola troppo velocemente dal territorio in cui è cresciuta e radicalizzando ulteriormente il conflitto tra i genitori, dal quale invece necessita di essere R_ definitivamente affrancata.
Corre alla Corte l'obbligo sul punto di sollecitare i genitori della minore ad impegnarsi seriamente per intraprendere, con il supporto dei Servizi Sociali, percorsi di sostegno alla genitorialità che li aiutino a comprendere i reali bisogni della figlia e a sintonizzarsi realmente con i suoi vissuti emotivi, piuttosto che continuare a contrapporsi sterilmente in una spirale di continue recriminazioni che fin qui ha avuto come ultimo effetto soltanto quello di determinare in una situazione di profondo R_ malessere.
Le parti vengono avvertite che in mancanza di una loro concreta collaborazione all'attuazione del presente provvedimento potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
La Corte rimette all'Ente affidatario la regolamentazione del calendario di visita del genitore non collocatario, se del caso secondo le attuali modalità, con facoltà di procedere ad ulteriori incrementi dei tempi di permanenza di presso la madre, nei periodi liberi dall'impegno scolastico, laddove R_ rispondenti all'interesse della minore.
Le statuizioni di ordine economico.
Vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata in punto di contributo materno al mantenimento di . R_
Dagli atti risultano i seguenti redditi per le parti:
Persona_3
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730/2024
€ 36.505,00 € 8.239,00 € 536,00 € 281,00 € 27.449,00 € 2.287,42 (redditi
2023)
730/2023
€ 34.993,00 € 7.332,00 € 510,00 € 280,00 € 26.871,00 € 2.239,25 (redditi
2022)
730/2022
€ 34.667,00 € 7.079,00 € 505,00 € 277,00 € 26.806,00 € 2.233,83 (redditi
2021)
Parte_2
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile PF 2024
€ 29.199,00 € 5.244,00 € 445,00 € 234,00 € 23.276,00 € 1.939,67 (redditi
2023)
PF 2023
€ 26.656,00 € 4.261,00 € 395,00 € 213,00 € 21.787,00 € 1.815,58 (redditi
2022)
PF 2022
€ 24.445,00 € 5.006,00 € 355,00 € 196,00 € 18.888,00 € 1.574,00 (redditi
2021)
PF 2021
€ 23.748,00 € 4.718,00 € 343,00 € 190,00 € 18.497,00 € 1.541,42 (redditi
2020)
Risulta provato che il Sig. sostiene oneri abitativi per la locazione dell'immobile ove abita CP_1 con la figlia, mentre la Sig.ra ne è priva. Pt_1
A fronte di quanto fin qui evidenziato, la Corte ritiene che la misura del contributo materno al mantenimento di , peraltro espressamente limitata ad 11 mensilità dalla sentenza impugnata, R_ sia proporzionata ai redditi delle parti ed adeguata alle esigenze della minore che attualmente ha 12 anni, circostanza che determina inevitabilmente maggiori bisogni correlati alla vita sociale di una preadolescente. Ed invero “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”(Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/0 8/2007).
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Le spese
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Alla liquidazione dei compensi del curatore speciale si provvederà con separato decreto.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di in parziale riforma della sentenza n. 979/2024 del Tribunale di Como emessa il Controparte_1
25.07.2024, pubblicata il 10.09.2024, nel procedimento N. R.G. 4481/2021, così provvede:
1. Dispone l'affido per la durata di 24 mesi di ai Servizi Sociali del Comune di Persona_1
Como competenti in relazione alla residenza della minore, fermo il collocamento prevalente di presso il padre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti R_ in ordine alle scelte di maggiore rilevanza per la minore (salute, educazione, istruzione). 2. Incarica il Servizio Sociale del Comune di Como, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti ed in coordinamento con i Servizi Sociali del Comune di Lavagna, territorialmente competenti in relazione alla residenza della madre della minore:
➢ di attivare immediatamente un sostegno psicologico per la minore Persona_1 provvedendo altresì ad attivare, laddove se ne ravvisi la necessità durante la presa in carico, ogni ulteriore supporto di tipo socio-educativo-scolastico;
➢ di regolamentare le visite con il genitore non collocatario, anche se del caso secondo il calendario attualmente in essere, con facoltà di procedere ad ulteriori incrementi dei tempi di permanenza di presso la madre, nei periodi liberi R_ dall'impegno scolastico, laddove rispondenti all'interesse della minore;
➢ di procedere ad interventi di supporto alla genitorialità, singola o di coppia, dei signori e da effettuarsi presso specialisti operanti in Controparte_1 Parte_1 ambito pubblico o privato;
➢ di monitorare costantemente la situazione, attraverso i colloqui con la minore ed i componenti familiari, il confronto con la scuola, i servizi sanitari, gli enti pubblici e privati, gli operatori, i Servizi e i soggetti a diverso titolo coinvolti;
➢ di informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria ove emergano situazioni di possibile pregiudizio della minore.
3) Conferma nel resto.
4) Dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
5) Riserva la liquidazione dei compensi del curatore speciale con separato decreto.
Così deciso in Milano, in data 03.06.2025
Il Consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Ferrari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “- la signora provvederà a gestire i suoi trasferimenti a Como per gli incontri con la bambina, mantenendo Pt_1
l'appoggio dell'attuale abitazione;
- vedrà la mamma a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera (h.21.00). R_ Nella settimana in cui resterà col padre nel fine settimana, si prevede comunque un momento di incontro tra R_ la signora e la figlia o il sabato o la domenica. Si precisa che in uno dei week end mensili di spettanza materna Pt_1
potrà recarsi a Lavagna con la madre: la madre si farà carico del viaggio di andata, il padre di ritorno;
R_
- durante le vacanze estive la madre potrà vedere e tenere con sé 45 giorni, mentre il padre terrà con sé la R_ minore 15 giorni;
- durante le vacanze natalizie starà con la madre per 10 giorni consecutivi;
il giorno di Natale sarà trascorso R_ dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- le vacanze pasquali e tutti i ponti saranno di competenza materna.”.