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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 704/2023
Successivamente alle ore 14.45, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 704/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Domenico Olivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cutro alla Piazza Mercato n. 8;
- parte ricorrente-
Contro
cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Grezar n. 14, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in via Gioacchino
Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata.
-parte resistente-
Nonché
cod. fisc. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma alla Via Palestro n. 81, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta Autelitano, elettivamente domiciliata presso
1 il suo studio, sito in Bovalino (RC) alla Via XXIV Maggio n. 157;
- altra parte resistente-
Avverso: intimazione di pagamento n. 13320239000530382000, notificata in data
05.04.2023, per l'importo di euro 16.007,33, avente ad oggetto il recupero somme indebitamente percepite (ente creditore AGEA- Agenzia per l'erogazione in agricoltura).
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
2.
Con ricorso, depositato in data 14.05.2023, proponeva opposizione, avverso Parte_1
intimazione di pagamento n. 13320239000530382000, notificata da Controparte_3
in data 05.04.2023, in relazione alla cartella di pagamento n.
[...]
13320030010764707000, notificata in data 17.10.2003, per l'importo di euro 16.007,33, avente ad oggetto il recupero delle somme relative al premio comunitario ovi-caprino per la campagna 1989/90, indebitamente percepite (ente creditore AGEA- Agenzia per l'erogazione in agricoltura).
A fondamento della proposta opposizione parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella di pagamento, perché inviata per posta senza l'intermediazione di un agente notificatore nonché la prescrizione della pretesa creditoria;
deduceva, inoltre, il mancato rispetto dei termini per la formazione dei ruoli e l'emissione della cartella di pagamento e la mancata indicazione dei parametri di riferimento nella determinazione delle somme richieste;
chiedeva declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 13320239000530382000, previa sospensione del medesimo atto impugnato.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.09.2023, si costituiva il giudizio in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della proposta opposizione, avendo la ricorrente, per i medesimi fatti di causa, instaurato giudizio ex art. 616 c.p.c., definito con sentenza n. 41/2018 del Tribunale di Crotone, passata in giudicato;
esponeva che alla ricorrente era stata contestata l'indebita percezione del premio
2 comunitario ovi-caprino per la campagna 1989/90 ed il procedimento penale avviato a suo carico per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. si era concluso con sentenza di condanna a carico della ricorrente, divenuta irrevocabile;
deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando che nella fattispecie in esame trovava applicazione il termine decennale di prescrizione;
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4.
Con memoria difensiva di costituzione, depositata in data 14.09.2023, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
quale eccepiva l'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione; deduceva la legittimità e regolarità della notificazione a mezzo posta da parte dell'ente della riscossione;
rilevava la piena esigibilità della pretesa creditoria, osservando che il termine decennale di prescrizione era stato interrotto dagli atti successivamente notificati alla ricorrente e sospeso in virtu' della disciplina emergenziale;
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
5.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza, emessa ai sensi degli artt. 281 terdecies e
281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.
A seguito degli accertamenti, svolti dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, veniva contestato alla sig.ra di aver dichiarato ” rilevanti quantità di capi di bestiame al Parte_1 solo fine di ottenere indebite percezioni di contributi comunitari” (cfr. verbale di contestazione del 14.12.1993 in atti); seguiva ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D.
639/2010, notificata in data 26.02.2003, con la quale l' chiedeva la restituzione delle CP_2
somme erogate (cfr. all. 3, 5 comparsa di costituzione ). CP_2
Si osserva che, in relazione alla pretesa restitutoria, per cui è causa, è intervenuta tra le parti dell'odierno giudizio sentenza n. 41/2018, passata in giudicato, resa nel procedimento n.
658/2013 R.G. avente ad oggetto l'opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
D.P.R. 602/1973, con la quale il Tribunale di Crotone ha già esaminato le doglianze relative alla regolarità formale, ivi compresi i vizi di notifica, della cartella di pagamento n.
13320030010764707000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata (cfr. all. 2 comparsa di costituzione ). CP_2
Devono pertanto ritenersi del tutto inammissibili nel presente giudizio le censure mosse dall'opponente in ordine alla formazione del ruolo e alla cartella di pagamento, perché ormai
3 coperte dal giudicato.
7.
L'eccezione di nullità-inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, eseguita a mezzo posta direttamente dall' , appare priva di pregio. Controparte_5
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cartella di pagamento (art. 26 D.P.R.
602/1973) può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche direttamente dall' e, in questi casi, in base alle norme postali di Controparte_5
settore, per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la consegna del plico sia avvenuta nel domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente ( cfr. Cass. n. 15746/2019).
Il Giudice di legittimità ha, dunque, affermato che il concessionario può avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti impositivi, rappresentando tale notifica una forma alternativa alle altre normativamente previste, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 D.P.R. cit. prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale (cfr. Cass. n. 3827/2024; Cass. n. 27007/2023).
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall' , trovano applicazione le Controparte_5
norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982, che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica.
La facoltà di effettuare la notifica diretta della cartella di pagamento, riconosciuta all'agente della riscossione, e, più in generale, la previsione di un regime differenziato della riscossione coattiva è stata ritenuta coerente con il dettato costituzionale, avuto riguardo alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e alla strumentalità di tale attività al regolare svolgimento della vita finanziaria dello stato, in relazione all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale (cfr. Corte Cost. n.
175/2018).
Si osserva, inoltre, che “la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria” (cfr. Cass. n. 917/2016; Cass.
Sez. Un. n. 19704/2015).
Ne deriva che il presunto vizio di nullità della notifica risulta irrilevante ove la notifica abbia
4 raggiunto il suo scopo “di conoscenza”, ai sensi degli articoli 156 e 160 c.p.c., per aver il destinatario regolarmente impugnato l'atto, che si presume viziato, entro il termine di decadenza (cfr. Cass. n. 16826/2022; Cass. n. 19587/2018).
8.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria avanzata da . CP_2
Al riguardo si osserva che nella materia in oggetto (revoca di contributi e agevolazioni) la prescrizione deve ritenersi decennale, trattandosi di un'obbligazione che sorge non ex delicto, bensì dal titolo concessorio dal quale sono sorti gli obblighi e i diritti delle parti;
ne consegue che anche il credito restitutorio non può che soggiacere alla prescrizione decennale.
In materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario, consentendo però a ciascun Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al Regolamento, purchè prevedibili e proporzionate. Per
l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della legge n. 689/1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti (cfr. Cass. n. 24040/2019).
Nel caso in cui la percezione dei contributi sia stata resa possibile da false dichiarazioni contenute nella relativa domanda di pagamento, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovverosia dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di Finanza.
E', dunque, solo da tale momento che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., sarebbe stato possibile fare valere il diritto alla ripetizione dell'indebito, soggetto alla prescrizione decennale (cfr.
Consiglio di Stato, sez. I, n. 1487/2021).
Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “ in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicchè è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione
5 dell'azione di ripetizione” ( cfr. Cass. n. 23603/2017).
Nel caso che ci occupa, alla trasmissione del processo verbale, redatto dalla Guardia di
Finanza di Catanzaro in data 14.12.1993 (cfr. all. 3 comparsa di costituzione ) CP_2
seguiva da parte di la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, CP_2
notificata a in data 16.12.2002 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione ); in Parte_1 CP_2
mancanza di pagamento nel termine intimato, veniva emessa ingiunzione di pagamento, ex
R.D. 639/2010, notificata a parte ricorrente in data 26.02.2003 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione ); a seguito di iscrizione a ruolo, veniva notificata in data 17.10.2003 la CP_2
cartella di pagamento e, successivamente, in data 15.05.2012 l'intimazione di pagamento n.
13320119003316158 (cfr. all. 5 memoria di costituzione ). Controparte_1
Giova, inoltre, evidenziare che, nella fattispecie in esame, trovano applicazione le diposizioni urgenti in materia riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da Covid
19, atteso che il Decreto Cura Itala ed il Decreto Sostegni (rispettivamente D.L. 18/2020 e
D.L. 41/2021) hanno previsto, nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.08.2021, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell'Agente della Riscossione, nonché il decorso dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. 18/20, dopo aver disposto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2021, richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento.
In virtù delle norme citate sono stati prorogati i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadente nel periodo indicato, non solo relativamente alle cartelle di pagamento già emesse ma anche ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere.
Ciò posto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (05.04.2023) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, risulta, pertanto, infondata.
9.
Per i motivi esposti l'opposizione va rigettata.
10.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e del
6 procedimento semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'intimazione di pagamento opposta;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. e di Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro Controparte_4
1.698,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge, per ciascuna parte resistente.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone il 14.05.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
7
Successivamente alle ore 14.45, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 704/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Domenico Olivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cutro alla Piazza Mercato n. 8;
- parte ricorrente-
Contro
cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Grezar n. 14, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in via Gioacchino
Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata.
-parte resistente-
Nonché
cod. fisc. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma alla Via Palestro n. 81, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta Autelitano, elettivamente domiciliata presso
1 il suo studio, sito in Bovalino (RC) alla Via XXIV Maggio n. 157;
- altra parte resistente-
Avverso: intimazione di pagamento n. 13320239000530382000, notificata in data
05.04.2023, per l'importo di euro 16.007,33, avente ad oggetto il recupero somme indebitamente percepite (ente creditore AGEA- Agenzia per l'erogazione in agricoltura).
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
2.
Con ricorso, depositato in data 14.05.2023, proponeva opposizione, avverso Parte_1
intimazione di pagamento n. 13320239000530382000, notificata da Controparte_3
in data 05.04.2023, in relazione alla cartella di pagamento n.
[...]
13320030010764707000, notificata in data 17.10.2003, per l'importo di euro 16.007,33, avente ad oggetto il recupero delle somme relative al premio comunitario ovi-caprino per la campagna 1989/90, indebitamente percepite (ente creditore AGEA- Agenzia per l'erogazione in agricoltura).
A fondamento della proposta opposizione parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella di pagamento, perché inviata per posta senza l'intermediazione di un agente notificatore nonché la prescrizione della pretesa creditoria;
deduceva, inoltre, il mancato rispetto dei termini per la formazione dei ruoli e l'emissione della cartella di pagamento e la mancata indicazione dei parametri di riferimento nella determinazione delle somme richieste;
chiedeva declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 13320239000530382000, previa sospensione del medesimo atto impugnato.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.09.2023, si costituiva il giudizio in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della proposta opposizione, avendo la ricorrente, per i medesimi fatti di causa, instaurato giudizio ex art. 616 c.p.c., definito con sentenza n. 41/2018 del Tribunale di Crotone, passata in giudicato;
esponeva che alla ricorrente era stata contestata l'indebita percezione del premio
2 comunitario ovi-caprino per la campagna 1989/90 ed il procedimento penale avviato a suo carico per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. si era concluso con sentenza di condanna a carico della ricorrente, divenuta irrevocabile;
deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando che nella fattispecie in esame trovava applicazione il termine decennale di prescrizione;
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4.
Con memoria difensiva di costituzione, depositata in data 14.09.2023, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
quale eccepiva l'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione; deduceva la legittimità e regolarità della notificazione a mezzo posta da parte dell'ente della riscossione;
rilevava la piena esigibilità della pretesa creditoria, osservando che il termine decennale di prescrizione era stato interrotto dagli atti successivamente notificati alla ricorrente e sospeso in virtu' della disciplina emergenziale;
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
5.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza, emessa ai sensi degli artt. 281 terdecies e
281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.
A seguito degli accertamenti, svolti dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, veniva contestato alla sig.ra di aver dichiarato ” rilevanti quantità di capi di bestiame al Parte_1 solo fine di ottenere indebite percezioni di contributi comunitari” (cfr. verbale di contestazione del 14.12.1993 in atti); seguiva ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D.
639/2010, notificata in data 26.02.2003, con la quale l' chiedeva la restituzione delle CP_2
somme erogate (cfr. all. 3, 5 comparsa di costituzione ). CP_2
Si osserva che, in relazione alla pretesa restitutoria, per cui è causa, è intervenuta tra le parti dell'odierno giudizio sentenza n. 41/2018, passata in giudicato, resa nel procedimento n.
658/2013 R.G. avente ad oggetto l'opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
D.P.R. 602/1973, con la quale il Tribunale di Crotone ha già esaminato le doglianze relative alla regolarità formale, ivi compresi i vizi di notifica, della cartella di pagamento n.
13320030010764707000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata (cfr. all. 2 comparsa di costituzione ). CP_2
Devono pertanto ritenersi del tutto inammissibili nel presente giudizio le censure mosse dall'opponente in ordine alla formazione del ruolo e alla cartella di pagamento, perché ormai
3 coperte dal giudicato.
7.
L'eccezione di nullità-inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, eseguita a mezzo posta direttamente dall' , appare priva di pregio. Controparte_5
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cartella di pagamento (art. 26 D.P.R.
602/1973) può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche direttamente dall' e, in questi casi, in base alle norme postali di Controparte_5
settore, per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la consegna del plico sia avvenuta nel domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente ( cfr. Cass. n. 15746/2019).
Il Giudice di legittimità ha, dunque, affermato che il concessionario può avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti impositivi, rappresentando tale notifica una forma alternativa alle altre normativamente previste, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 D.P.R. cit. prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale (cfr. Cass. n. 3827/2024; Cass. n. 27007/2023).
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall' , trovano applicazione le Controparte_5
norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982, che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica.
La facoltà di effettuare la notifica diretta della cartella di pagamento, riconosciuta all'agente della riscossione, e, più in generale, la previsione di un regime differenziato della riscossione coattiva è stata ritenuta coerente con il dettato costituzionale, avuto riguardo alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e alla strumentalità di tale attività al regolare svolgimento della vita finanziaria dello stato, in relazione all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale (cfr. Corte Cost. n.
175/2018).
Si osserva, inoltre, che “la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria” (cfr. Cass. n. 917/2016; Cass.
Sez. Un. n. 19704/2015).
Ne deriva che il presunto vizio di nullità della notifica risulta irrilevante ove la notifica abbia
4 raggiunto il suo scopo “di conoscenza”, ai sensi degli articoli 156 e 160 c.p.c., per aver il destinatario regolarmente impugnato l'atto, che si presume viziato, entro il termine di decadenza (cfr. Cass. n. 16826/2022; Cass. n. 19587/2018).
8.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria avanzata da . CP_2
Al riguardo si osserva che nella materia in oggetto (revoca di contributi e agevolazioni) la prescrizione deve ritenersi decennale, trattandosi di un'obbligazione che sorge non ex delicto, bensì dal titolo concessorio dal quale sono sorti gli obblighi e i diritti delle parti;
ne consegue che anche il credito restitutorio non può che soggiacere alla prescrizione decennale.
In materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario, consentendo però a ciascun Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al Regolamento, purchè prevedibili e proporzionate. Per
l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della legge n. 689/1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti (cfr. Cass. n. 24040/2019).
Nel caso in cui la percezione dei contributi sia stata resa possibile da false dichiarazioni contenute nella relativa domanda di pagamento, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovverosia dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di Finanza.
E', dunque, solo da tale momento che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., sarebbe stato possibile fare valere il diritto alla ripetizione dell'indebito, soggetto alla prescrizione decennale (cfr.
Consiglio di Stato, sez. I, n. 1487/2021).
Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “ in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicchè è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione
5 dell'azione di ripetizione” ( cfr. Cass. n. 23603/2017).
Nel caso che ci occupa, alla trasmissione del processo verbale, redatto dalla Guardia di
Finanza di Catanzaro in data 14.12.1993 (cfr. all. 3 comparsa di costituzione ) CP_2
seguiva da parte di la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, CP_2
notificata a in data 16.12.2002 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione ); in Parte_1 CP_2
mancanza di pagamento nel termine intimato, veniva emessa ingiunzione di pagamento, ex
R.D. 639/2010, notificata a parte ricorrente in data 26.02.2003 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione ); a seguito di iscrizione a ruolo, veniva notificata in data 17.10.2003 la CP_2
cartella di pagamento e, successivamente, in data 15.05.2012 l'intimazione di pagamento n.
13320119003316158 (cfr. all. 5 memoria di costituzione ). Controparte_1
Giova, inoltre, evidenziare che, nella fattispecie in esame, trovano applicazione le diposizioni urgenti in materia riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da Covid
19, atteso che il Decreto Cura Itala ed il Decreto Sostegni (rispettivamente D.L. 18/2020 e
D.L. 41/2021) hanno previsto, nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.08.2021, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell'Agente della Riscossione, nonché il decorso dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. 18/20, dopo aver disposto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2021, richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento.
In virtù delle norme citate sono stati prorogati i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadente nel periodo indicato, non solo relativamente alle cartelle di pagamento già emesse ma anche ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere.
Ciò posto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (05.04.2023) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, risulta, pertanto, infondata.
9.
Per i motivi esposti l'opposizione va rigettata.
10.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e del
6 procedimento semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'intimazione di pagamento opposta;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. e di Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro Controparte_4
1.698,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge, per ciascuna parte resistente.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone il 14.05.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
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